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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 27 ottobre 2014, n. 44833

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 4-12-2012 la Corte di Assise di Appello di Roma confermava l’affermazione di responsabilità -riducendo la pena- di A.B. per l’omicidio preterintenzionale di M.H., il cui decesso era intervenuto il 15-10-2010.
2. L’8-10-2010 tra i due era scoppiato un litigio perché la donna non aveva rispettato la fila in una tabaccheria e per questo era stata redarguita dall’imputato (‘Ma al paese tuo non la fai la fila?’). All’uscita dal negozio, mentre la scena veniva ripresa dalle telecamere presenti in loco, la lite era proseguita con scambio di ingiurie e contatti fisici, finché B. aveva colpito al mento M., che era caduta a terra ‘a peso morto’ battendo violentemente la parte posteriore del capo. A seguito del trauma cranio-encefalico fratturativo emorragico subito, era stata sottoposta ad intervento chirurgico e dopo alcuni giorni era morta per l’insorgere di una complicanza.
3. La corte di assise di appello provvedeva a visionare, in presenza delle parti, il filmato delle scene salienti dell’accaduto ricostruendo il fatto come segue. B., dopo l’alterco nella tabaccheria, aveva atteso la donna all’esterno e, quando questa era uscita, le si era affiancato. M. gli aveva rivolto un’ingiuria (‘stronzo’) per reazione a quella precedente del giovane e all’atteggiamento di questi complessivamente aggressivo. Nel prosieguo del litigio la donna aveva reagito con ‘schiaffetti’ al volto del B. il quale le aveva sputato addosso, indi, al tentativo di reazione fisica da parte di lei, l’aveva colpita al mento con la mano destra facendola cadere. I testi L. e D. erano ritenuti inattendibili avendo attribuito alla donna una condotta aggressiva che non solo non risultava dal filmato, ma neppure era stata riferita dal B..
4. La corte di assise di appello, mentre escludeva l’attenuante della provocazione, riteneva, sulla base di perizia medico legale disposta in primo grado stante il contrasto tra le conclusioni dei CCTT del PM e di quelli dell’imputato, che il nesso causale tra il colpo subito a seguito della caduta e il decesso non fosse stato interrotto dalla condotta dei medici che avevano avuto in cura la donna, e rigettava la richiesta di una nuova perizia.
5. In sintesi, mentre i consulenti del B. (F. e A.) avevano concluso nel senso che la morte era stata determinata da un insulto secondario per effetto dell’ingravescenza dell’edema cerebrale alla base di un incremento progressivo dell’ipertensione endocranica non adeguatamente trattata -donde la sofferenza del tronco evoluta in maniera irreversibile-, i periti nominati dalla corte d’assise (A. e V.), premesso che tale prospettazione avrebbe richiesto solidi elementi di ancoraggio nella storia clinica della paziente dovendo determinare un graduale e costante peggioramento delle sue condizioni neurologiche, per contro non accertato, ravvisavano la causa secondaria determinativa del decesso in un vasospasmo dell’arteria basilare e cioè nella contrazione di quell’arteria, innescata dalle conseguenze del trauma subito e cioè dalla presenza di coaguli ematici dopo una emorragia sub aracnoidea, che aveva provocato un danno a livello del tronco encefalico. Vasospasmo con effetti devastanti e irrimediabili con conseguente irrilevanza delle successive scelte terapeutiche e anche dell’errata lettura della TAC effettuata alle ore 22 del 13-10-2010, ritenuta corrispondente a quella delle ore 9,44 dello stesso giorno.
6. I periti non ravvisavano nei trattamenti e nelle scelte terapeutiche dei sanitari alcun errore od omissione in mancanza dei quali, con ragionevole certezza o comunque con elevato grado di probabilità logico-razionale, l’esito infausto sarebbe stato evitato.
7. Con il ricorso a firma dell’avv. G.A. M. si deducono: 1) vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, 2) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione dei dibattimento per l’espletamento di una nuova perizia, 3) violazione di legge da un lato in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen. per non essersi ritenuta l’interruzione del nesso causale, dall’altro in relazione all’art. 62 n. 2 cod. pen. per il diniego dell’attenuante della provocazione.
8. Sotto il primo profilo si sosteneva l’alterazione da parte della corte di assise di appello dei dati oggettivi risultanti dal filmato e dalle testimonianze L. e D. che evocavano una scena caratterizzata da un crescendo di aggressività della donna nei riguardi del giovane attinto da percosse (schiaffi, gomitate) e da sputi, al punto da fargli perdere l’equilibrio e cadere il giubbotto e lo zaino, mentre, soltanto allora, egli aveva reagito dandole una manata.
9. Sotto il profilo del nesso causale, si evidenziava che, secondo i consulenti del B., l’evoluzione infausta del quadro clinico era stata determinata da una serie di eventi indipendenti dal trauma primitivo, dovuti al mancato trattamento dell’ipertensione endocranica alla base del danno secondario al tronco encefalico, trattamento che, se praticato, avrebbe consentito alla paziente ‘buone possibilità di recupero come dimostrato dalla favorevole evoluzione delle condizioni cliniche nei primi tre giorni di degenza’. Per contro erano state praticate terapie farmacologiche in parte superate e M. era stata tenuta in respiro spontaneo, dopo che si era accidentalmente estubata (ore 2,45 del 12 ottobre), nonostante i risultati dell’emogasanalisi del mattino che indicavano un calo di tensione parziale di ossigeno alla base, del progressivo impegno cerebrale da edema che avrebbe portato, alle ore 22, ad un primo arresto respiratorio. Situazione che avrebbe richiesto, ad esempio, una deliquorazione o una rimozione dell’opercolo osseo per consentire il rigonfiamento dei parenchima cerebrale al fine di diminuire la pressione intracranica.
10. Il ricorso riporta quindi testualmente il ragionamento e le conclusioni del collegio peritale, ivi compreso l’esame dei singoli interventi che, secondo i CC.TT. di parte, avrebbero dovuto essere posti in essere e la verifica, da parte dei periti, dell’assenza di elementi sufficienti per sostenere, con elevato grado di probabilità logico-razionale, che l’eventuale adozione di tali misure avrebbe modificato il corso degli eventi.
11. Segue il richiamo di stralci delle pagine dei verbali dell’esame dei CC.TT. di parte dai quali risulta la mancata applicazione da parte dei sanitari che avevano avuto in cura la paziente delle ‘linee guida per il trattamento dei traumi cranici gravi’, in particolare la mancata reintubazione per la respirazione assistita, la mancata sottoposizione dal momento dell’estubazione (ore 2 del mattino del giorno 12) a TAC e a valutazioni neurologiche, l’errata somministrazione del mannitolo, la mancata verifica del vasospasmo che, se intervenuto, non era stato la causa dell’evoluzione infausta. Inoltre i CC.TT. dell’imputato avevano pure evidenziato che il paziente traumatizzato, se arriva sveglio in ospedale, ‘se la cava nel 90% dei casi’.
12. Il ricorrente lamentava quindi motivazione inadeguata del diniego di una nuova perizia in presenza dei contrasto tra periti e consulenti di parte.
13. Sul punto del mancato riconoscimento della provocazione, che aveva costituito specifico motivo di appello, si deduceva mancanza di motivazione in ordine all’atteggiamento provocatorio della vittima risultante dalla ricostruzione dei fatti prospettata nel primo motivo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va disatteso.
2. La prima doglianza, benché inscenata sotto la prospettazione dei vizio motivazionale, sollecita, in realtà, la rivisitazione delle risultanze processuali sostenendo, inammissibilmente giacché non ne fornisce la dimostrazione, che la corte di assise di appello avrebbe alterato i dati oggettivi risultanti sia dalle riprese delle telecamere che dalle testimonianze L. e D., trascurando, da un lato, che la corte predetta ha visionato il filmato in presenza delle parti, dall’altro che i contributi dichiarativi in questione sono stati esaminati e ritenuti inattendibili avendo attribuito alla donna una condotta aggressiva che non solo non risultava dal filmato, ma non era stata riferita neppure dal B.. Argomento, quest’ultimo, con il quale il ricorrente ha omesso completamente di confrontarsi.
3. Del resto neppure è dato individuare la finalità della ricostruzione da parte del ricorrente di una scena caratterizzata da un crescendo di aggressività di M. nei suoi riguardi, manifestata con schiaffi, gomitate e sputi che gli avrebbero addirittura fatto perdere l’equilibrio con caduta a terra di zaino e giubbotto, cui sarebbe seguita la sua reazione consistita in una manata alla donna. Ricostruzione che, oltre a non essere giustificata, come già osservato, con richiamo ad elementi pretermessi o immotivatamente sottovalutati dai giudici di merito, non vale comunque a sostenere la tesi della ricorrenza di una scriminante che peraltro neppure l’impugnazione, a fronte della oggettiva pochezza delle iniziative attribuite, in ottica difensiva, alla p.o. (schiaffi, gomitate, sputi), ha preteso di prospettare.
4. Laddove invece tale ricostruzione è intesa a supportare il vizio di motivazione, dedotto con l’ultimo motivo, in ordine al mancato riconoscimento della provocazione, basta ribadire che la corte di secondo grado -pur nell’erroneo presupposto che al riguardo non fosse stato proposto uno specifico motivo di impugnazione- ha motivatamente escluso l’attenuante ritenendola, come già ricordato, sostenuta da testi inattendibili e smentita dalle riprese delle telecamere.
5. Senza contare, comunque, che la circostanza attenuante della provocazione non può essere riconosciuta in favore dell’autore di un delitto, quando il fatto apparentemente ingiusto della persona offesa, cui l’agente ha reagito, sia stato causato, a sua volta, da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente, cosicché quest’ultimo si presenta come l’originario provocatore ed il comportamento della persona offesa non può quindi rivestire il carattere del fatto ingiusto (Cass. 7573/2010, 1775/1987, 7585/1983).
6. Il che è quanto si è verificato nella specie in quanto il litigio fu palesemente innescato dalla frase dei B. alla p.o. ‘Ma al paese tuo non la fai la fila?’, il cui carattere di fatto ingiusto è insito nella sottolineatura offensiva della nazionalità straniera della donna.
7. La censura che investe da un lato la sussistenza dei nesso causale tra le lesioni riportate da M. a seguito della caduta determinata dal colpo dell’imputato, e il decesso, dall’altro la mancata rinnovazione della perizia medico-legale, reitera in sostanza questioni già sottoposte all’attenzione del giudice di appello che le ha puntualmente esaminate e motivatamente disattese.
8. La perizia collegiale, disposta in primo grado per dirimere il contrasto tra gli esiti delle consulenze di parte, muovendo dalle condizioni della donna all’atto del ricovero (ematoma subdurale fronto-parietale destro, associato ad alcuni screzi ematici sub aracnoidei; edema emisferico destro, con azione spostante la linea mediana verso sinistra, associato a focolai contusivi multipli frontali e temporali a destra; frattura dell’occipite a sinistra), che avevano reso necessario l’intervento chirurgico urgente, ha ravvisato la causa secondaria determinativa del decesso in un vasospasmo dell’arteria basilare innescata dalle conseguenze del trauma rappresentate -dalla presenza di coaguli ematici successivi all’emorragia sub aracnoidea, che aveva provocato un danno a livello del tronco encefalico. Vasospasmo i cui effetti sono a tal punto devastanti ed irrimediabili, dando luogo ad intrattabilità chirurgica e ad evoluzione rapidamente infausta delle condizioni cliniche, da rendere irrilevanti tutte le successive diagnosi e scelte mediche effettuate nei riguardi del paziente, ivi compresa, nella specie, l’erronea lettura della TC cranio eseguita la sera del 13 ottobre.
9. Su tali basi la corte di assise di appello ha concluso nel senso, da un lato, dell’accertata presenza di una catena causale che riconduce l’insorgenza dei vasospamo, evento rientrante nel novero delle evenienze prevedibili, alle conseguenze del trauma subito da M. per effetto del colpo inferto dal prevenuto, dall’altro, dell’assenza di cause autonome ed indipendenti dell’evento, tali da interrompere il nesso eziologico dei trauma con l’evento letale. La corte predetta ha escluso l’ipotesi della morte secondaria ad un danno del tronco encefalico determinato da ipertensione endocranica ingravescente prodottasi su base edemigena, in assenza di solidi elementi di ancoraggio nella storia clinica della paziente, in quanto avrebbe dovuto determinare un graduale e costante peggioramento delle sue condizioni neurologiche, per contro non accertato.
10. L’impugnazione continua a privilegiare, a dispetto di tali conclusioni ancorate alle risultanze peritali, quelle dei CC.TT. dell’imputato che hanno individuato la causa del decesso in un insulto secondario, indipendente dal trauma primitivo, effetto dell’ingravescenza dell’edema cerebrale che aveva causato un incremento progressivo dell’ipertensione endocranica non adeguatamente trattata, alla base della sofferenza del tronco evoluta in maniera irreversibile.
11. Tale assunto trascura però che, come risulta dalla sentenza di appello che riporta ampie citazioni testuali di quella di primo grado, i rilievi dei consulenti del B. sono stati oggetto, da parte dei periti nominati dalla corte d’assise (prof. A. e dr. V.), di dettagliata disamina e di puntuale risposta opponendo a ciascuno di essi specifici argomenti tecnici per concludere nel senso della mancanza di elementi sufficienti per affermare che, anche nel caso di morte secondaria ad un danno del tronco encefalico determinato da ipertensione endocranica ingravescente prodottasi su base edemigena, un diverso approccio terapeutico avrebbe potuto, con elevato grado di probabilità logico-razionale, evitare l’evento.
12. I periti, infatti, partendo dalla considerazione che gli stessi CC.TT. dell’imputato si erano limitati a giudizi di mera verosimiglianza e possibilità di successo dei diverso trattamento da essi prospettato che avrebbe consentito alla paziente buone possibilità di recupero, hanno osservato che: a) la graduale sospensione della sedazione a partire dall’11 ottobre era rispondente al buon decorso postoperatorio delle lesioni intracraniche e alla prospettiva del trasferimento della paziente in un reparto di degenza ordinaria; b) la-circostanza che M. fosse stata tenuta in respiro -spontaneo, dopo che si era accidentalmente estubata (alle ore 2,45 del 12 ottobre), non era rilevante posto che la ventilazione assistita avrebbe potuto rimandare la comparsa dell’episodio di arresto respiratorio che però non era stato causa del danno a livello dei tronco, il quale, viceversa, era stato responsabile dell’arresto stesso, con la conseguenza che la ventilazione assistita non avrebbe evitato il peggioramento dei quadro edemigeno ed ipertensivo intracranico; c) il posizionamento di un catetere ventricolare con successiva possibilità di deliquorazione non avrebbe potuto contrastare l’evoluzione ingravescente dell’ipertensione endocranica in considerazione delle caratteristiche della reazione edemigena a carico dell’emisfero cerebrale di destra, delle risultanze della diagnostica per immagini e degli esiti dell’indagine autoptica, che non descrivevano fenomeni di dilatazione dei ventricoli e/o di inondazione liquorale a tale livello; d) la craniectomia decompressiva suggerita dai CC.TT. di parte, pur determinando la diminuzione della pressione endocranica, si associa costantemente, sulla base di recenti studi pubblicati su una delle più accreditate riviste scientifiche internazionali, ad esiti sfavorevoli (morte, stato vegetativo, severa disabilità); e) una diversa modalità di somministrazione e posologia del mannitolo avrebbe potuto alterare significativamente i parametri della sodiemia -con conseguente rischio di fenomeni emorragici- che, poco prima dell’episodio di arresto respiratorio (ore 22 del 13 ottobre), avevano sfiorato i livelli di allarme in concomitanza con l’aumento del dosaggio del farmaco deciso in relazione all’esito dell’esame del TC cranio di controllo.
13. Non si attaglia poi alla fattispecie il rilievo dei CC.TT. dell’imputato, evocato nell’impugnazione, secondo cui, se il paziente traumatizzato arriva sveglio in ospedale, ‘se la cava nel 90% dei casi’, posto che M., come risulta dalla parte del ricorso in cui è riportata testualmente la perizia, era ‘soporosa’ all’arrivo in ospedale.
14. La motivazione dei diniego di una nuova perizia in presenza del contrasto tra periti e consulenti di parte si sottrae dunque alla censura di motivazione inadeguata avendo la corte d’assise di appello di Roma non solo correttamente rilevato che la perizia aveva affrontato e risolto il contrasto in modo espresso, conferente all’oggetto, non deficitario, né privo di solidi appigli logico-argomentativi, ma anzi con elevato profilo tecnico, autorevolezza della fonte e rispetto dell’atteggiamento prevalente della comunità scientifica, ma anche fatto ineccepibile applicazione del principio secondo cui, poiché il dolo del reato è quello di percosse o lesioni, in presenza del quale le conseguenze dell’originario atto lesivo sono poste a carico dell’agente a prescindere dalla prevedibilità di eventi più gravi di quelli voluti, a maggior ragione solo la sopravvenienza di cause autonome ed indipendenti, nella specie, per quanto sopra, non riscontrate, potrebbe escludere il nesso causale (Cass. 40389/2012, 791/2012).
15. Va comunque anche considerato che la giurisprudenza di questa corte, muovendo da tali premesse, è giunta all’ulteriore, condivisibile conclusione che, in caso di omicidio preterintenzionale, le eventuali negligenze dei sanitari nelle successive terapie mediche cui è sottoposta la vittima, non elidono il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall’agente e l’evento morte, non potendo esse costituire un fatto imprevedibile ed atipico, salvi casi del tutto eccezionali, rispetto alla serie causale precedente, della quale rappresentano uno sviluppo evolutivo, pur se non indefettibile (Cass. 39389/2012, 17394/2005).
16. In quest’ottica anche l’eventualità che lo sviluppo morboso della p.o. fosse da addebitare al mancato trattamento colposo dell’ipertensione endocranica, non darebbe luogo ad interruzione del nesso eziologico tra l’originario trauma cranio-encefalico fratturativo emorragico, causa di intervento chirurgico urgente, e l’evento letale, dal momento che lo sviluppo successivo non sarebbe comunque completamente avulso dall’antecedente non presentando, per l’appunto, caratteri di inopinabilità, abnormità o assoluta imprevedibilità, essendo quindi giustificata la conclusione che non vi fu soluzione di continuità tra la morte e le premesse che portarono la vittima in ospedale.
17. Senza contare che, a ben vedere, nel caso in esame, che non riguarda un reato omissivo improprio, ma un omicidio preterintenzionale, la questione da risolvere, a differenza da quanto sembra ritenere il ricorrente, è, piuttosto che quella se un corretto approccio medico avrebbe evitato il decesso (in applicazione della teoria dei nesso causale nel reato omissivo improprio, tale nesso è configurabile se si accerti – ipotizzandosi, con giudizio controfattuale, come avvenuta l’azione doverosa omessache l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non si sarebbe verificato: Cass. Sez. U, 30328/2002, Franzese), quella se l’approccio eventualmente scorretto sia stato causa esclusiva dell’evento morte in quanto caratterizzato da abnormità ed assoluta imprevedibilità.
18. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili costituite, spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in € 3000 in favore di A.D.H. e I.P., e in € 2000 in favore di Roma Capitale, oltre accessori di legge

 

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