E’ inaccoglibile la domanda di risarcimento del danno per mancata aggiudicazione di una gara d’appalto, se la società che ha proposto la domanda si è limitata a chiedere il risarcimento del danno per equivalente. La sentenza ha argomentato che la società avrebbe dovuto provare che essa – dopo l’annullamento dell’aggiudicazione all’impresa prima classificata – sarebbe...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 dicembre 2015, n. 5655. L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è mai obbligatoria, neppure nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione richiesta dalla disciplina di gara
Consiglio di Stato sezione V sentenza 11 dicembre 2015, n. 5655 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2015, proposto dalla società Te. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 5481. Nelle gare di appalto, la valutazione della gravità delle condanne subìte dai concorrenti, e l’incidenza sulla loro moralità professionale, spettano alla pubblica amministrazione. Nella motivazione della sentenza si è precisato che la valutazione e la giustificazione possono essere effettuate “per relationem” con i documenti che sono stati depositati.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 5481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6844 del 2015, proposto da: Vi. Srl; contro Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ed altri (…); per la...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 5494. Nelle gare basate sul criterio del prezzo più basso, la pubblica amministrazione appaltante può applicare il principio di equivalenza dei prodotti. La sentenza ha motivato che il principio di equivalenza dei prodotti favorisce la massima partecipazione dei concorrenti e consente alla stazione appaltante di avere un prodotto o servizio che soddisfa le esigenze della collettività
Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 5494 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6044 del 2015, proposto da: Cl. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 dicembre 2015, n. 5468. L’Amministrazione appaltante dispone di ampi margini di discrezionalità nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche. Secondo il modulo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, la selezione del contraente deriva dal congiunto apprezzamento tecnico-discrezionale dei vari elementi che compongono le offerte secondo parametri di valutazione e ponderazione predeterminati dalla Stazione appaltante in funzione delle esigenze da soddisfare con lo specifico contratto, pur se con il vincolo che i criteri prescelti siano coerenti con le prestazioni che formano oggetto dell’appalto e pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto (cfr. l’art. 83 cit., comma 1). Il sindacato giurisdizionale nei confronti delle scelte amministrative operate in materia, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente nei casi di abnormità, sviamento o manifesta illogicità. Questa impostazione rileva, naturalmente, anche nell’eventualità che la Stazione appaltante decida di avvalersi dello ‘strumento’ della “soglia di sbarramento” , scelta che potrebbe pertanto essere censurata solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità. La ratio di questo ‘strumento’ si ricollega all’esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, ad un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l’esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano però sul versante qualitativo lo standard che l’Amministrazione si prefigge.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 dicembre 2015, n. 5468 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3796 del 2015, proposto dalla Impresa Sa. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ma.Bo. e Cl., con...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 settembre 2015, n. 4396. In tema di pubblici appalti, l’avvenuta sottoscrizione di domanda di partecipazione, offerta economica e garanzia fideiussoria, anche da parte dell’impresa cooptata, non è idonea a mutare il regime di partecipazione alla gara dichiarato dalle altre imprese, potendo, tale circostanza, interpretarsi come una forma di particolare scrupolo osservato nel predisporre la richiesta di ammissione alla procedura. Una siffatta domanda potrebbe essere giustificato dalla formulazione del disciplinare di gara, che non distingue, quanto alle modalità di presentazione della domanda di ammissione, dell’offerta economica e della garanzia per la partecipazione, tra raggruppamenti fra imprese tutte concorrenti e raggruppamenti in cooptazione, nei quali, per costante giurisprudenza, il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente prima e di contraente poi
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 settembre 2015, n. 4396 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2015, proposto da: Te. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 27 luglio 2015, n. 3685. Si è ormai consolidato in giurisprudenza un indirizzo che, in ossequio al criterio ermeneutico che impone di leggere le norme interne in coerenza con i vincolanti principi del diritto europeo (e, in particolare, con la definizione di “operatore economico” contenuta nella direttiva 2005/18), ha riconosciuto l’ascrivibilità anche delle associazioni di volontariato, quali soggetti autorizzati dall’ordinamento a prestare servizi e a svolgere, quindi, attività economiche, ancorchè senza scopi di lucro, al novero dei soggetti ai quali possono essere affidati i contratti pubblici
Consiglio di Stato sezione III sentenza 27 luglio 2015, n. 3685 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4498 del 2015, proposto da: It. Cooperativa Sociale in proprio e quale Mandataria Capogruppo costituendo R.T.I. e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3718. L’escussione della cauzione provvisoria è statuizione amministrativa rappresentante una conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 luglio 2015, n. 3718 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3800 del 2015, proposto dalla Vi. s.r.l., rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3712. In ordine alle concessioni di servizi trova applicazione la statuizione dell’art. 1, comma 67, della L. n. 266 del 2005, secondo cui il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità alla gara e per il suo carattere di entrata tributaria, attua il principio dell’autofinanziamento, che si realizza grazie al versamento di contributi da parte dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza della stessa Autorità. L’assolvimento del suddetto onere tributario, costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta, la cui inosservanza anche parziale od intempestiva determina l’esclusione dalla gara ricavabile direttamente dalla legge e, come tale, operante indipendentemente da previsioni esplicite della lex specialis di gara, secondo i principi consolidati riguardanti l’eterointegrazione del bando tramite norme imperative di legge auto esecutive, benché non contemplate nel bando
Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 luglio 2015, n. 3712 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6677 del 2012, proposto da: Ic. Sas di Or., rappresentato e difeso dagli avv. Gi.St., Co.Fe., con...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 giugno 2015, n. 2954. Non può essere escluso un concorrente da una gara d’appalto per la mancata sottoscrizione dell’offerta economica, nel caso in cui la firma con relativo timbro è stato apposta in calce al secondo foglio, recante unicamente l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale, ma non già nel primo, contenente il ribasso offerto, in cui risultano invece presenti le sole sigle riconoscibili dei membri della commissione giudicatrice. La sottoscrizione a chiusura del documento contenente l’offerta economica comporta l’assunzione della paternità della dichiarazione di volontà riferita all’offerta nel suo complesso
Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 giugno 2015, n. 2954 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2015, proposto dalla Te. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato En.An., con domicilio eletto presso lo...