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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 35934. In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice dell’esecuzione dovrà verificare in primis la fattibilità di un nuovo accordo tra le parti (data la nullità del precedente “patto”, nel cui ambito era stata determinata la pena nell’ambito di una cornice edittale prevista da norma dichiarata incostituzionale) e soltanto ove non si addivenga a tale accordo sarà funzionalmente competente a rideterminare la sanzione in via autonoma ed in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen.. Il procedimento seguito nel caso qui scrutinato non rispetta tali cadenze e ciò determina la nullità della decisione per violazione del contraddittorio, oltre alla considerazione per cui in caso di mancata “rinnovazione” del patto il giudice dell’esecuzione è tenuto non già ad effettuare una mera valutazione di “congruità” della pena oggetto di precedente applicazione concordata, ma a realizzare una nuova ed autonoma valutazione – nell’ambito della cornice edittale ripristinata a seguito della declaratoria di incostituzionalità – dando conto in motivazione delle modalità di determinazione ai sensi degli articoli 132 e 133 cod.pen.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 35934 In fatto e in diritto 1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2014 il GIP del Tribunale di Palermo – in sede esecutiva – ha rigettato l’istanza proposta da C.I. , tesa alla rideterminazione della pena oggetto di applicazione ex art. 444...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 35192. Per la configurabilità della continuazione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 35192 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2014, il G.i.p. del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da S.E. , volta all’applicazione della continuazione tra i reati di omesso versamento dell’IVA con riferimento agli anni...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 settembre 2015, n. 35784. Non può farsi luogo al differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen. quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ai necessari interventi sanitari e l’infermità da cui è affetto è curata con terapia medica, non risolutiva, ma regolarmente effettuata in regime di detenzione. Nel caso di specie laa motivazione finale dei Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto sussistente anche la condizione ostativa della pericolosità del condannato quale esponente di spicco della criminalità organizzata campana, costituisce argomentazione ultronea, atteso che l’accertamento della condizione aggiuntiva di non pericolosità dei condannato prevista dall’art.147 ult.comma cod.pen. è richiesta solo in caso di ritenuta sussistenza dei presupposti previsti dall’art.147 comma 1 n.2 cod.pen. per il differimento facoltativo della esecuzione della pena, presupposti esclusi dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 settembre 2015, n. 35784 Ritenuto in fatto R.E., detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo per i delitti di omicidio volontario e violazione della legge sulle armi aggravati ai sensi dell’art.7 legge n.203 del 1991, presentava istanza di differimento facoltativo della pena per grave infermità ai sensi dell’art.147...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 10 giugno 2015, n. 24630. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullita’ assoluta ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 179, comma 1

Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 10 giugno 2015, n. 24630 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. MARASCA Gennaro – Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia – Consigliere Dott. CONTI Giovanni – Consigliere Dott. PAOLONI Giacomo –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 maggio 2015, n. 20485. Il reclamo per lamentare l’impedito esercizio del diritto di difesa in plurimi procedimenti penali per non avere potuto fruire di colloqui telefonici col proprio legale, pari a duecentoquaranta minuti, è ammissibile in quanto finalizzato a far rilevare la lesione del diritto soggettivo dell’imputato ad approntare una compiuta difesa mediante comunicazioni col proprio patrocinatore

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 maggio 2015, n. 20485 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere Dott. CASA Filippo – Consigliere Dott. BONI Monica – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284. Ai fini della revoca della detenzione domiciliare, concessa quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena per la gravità dei motivi di salute, occorre accertare la persistenza delle pregresse precarie condizioni di salute del condannato per verificare la compatibilità dello stato di salute con il ripristino della detenzione carceraria, nell'ambito di una valutazione comparativa tra le esigenze di tutela della collettività e quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività in caso di accertata grave infermità fisica. A differenza di quanto previsto per la detenzione domiciliare ordinaria, per la cui revoca è sufficiente la valutazione della condotta del soggetto contraria alla legge, nel caso di una situazione di salute particolarmente grave e tale da giustificare la incompatibilità con il regime carcerario devono essere, infatti, "sottoposte a valutazione e comparazione anche le condizioni sanitarie del soggetto, la cui salute può essere sacrificata soltanto in presenza di condotte altamente negative e del tutto incompatibili con una situazione diversa dalla detenzione in carcere"

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato, ai sensi degli artt. 51-ter e 47-ter, comma 6, Ord. Pen., la misura della detenzione domiciliare, prorogata nei confronti di C.C.D. dallo stesso Tribunale, con...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 2 gennaio 2015, n. 2. Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 2 gennaio 2015, n. 2 Ritenuto in fatto M.E. azionava incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Milano, quale giudice competente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., avverso il provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti in data 21 dicembre 2011 dal Procuratore della Repubblica...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48314. Ai sensi dell'art. 146 c.p., co. 1, n. 1, l'esecuzione della pena, quando deve aver luogo nei confronti di donna incinta, deve essere differita. Tale disposizione è stata completata in termini molto significativi con la modifica all'ordinamento penitenziario approvata con l. 10 ottobre 1986, n. 663, che ha introdotto (art. 13 della novella) l'art. 47-ter, il cui comma I-ter ha riconosciuto al tribunale di sorveglianza la possibilità, ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 146 e 147 c.p. eppertanto le ipotesi del rinvio obbligatorio ovvero facoltativo della pena, di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare. La conseguenza dell'inserimento nel sistema normativo di questa nuova regola è che il differimento obbligatorio ha perso questo suo carattere, giacché ormai superato il quadro iniziale collegato alla disciplina codicistica, la quale, come è noto, prevedeva l'alternativa secca tra carcerazione e libertà. Questo attraverso il riconoscimento di un potere discrezionale al tribunale di sorveglianza di concessione della misura penitenziaria della detenzione domiciliare in luogo della sospensione della esecuzione della pena, senza peraltro alcuna indicazione dei criteri di valutazione applicando i quali il tribunale dovrà decidere il caso concreto, salva comunque la considerazione, attesa la natura delle disposizioni in esame, che il legislatore ha inteso fornire la giurisdizione di sorveglianza di uno strumento flessibile, tale da consentire il superamento di circostanze negative collegate alla pericolosità sociale del soggetto, comunque in ogni caso bilanciando il diritto alla salute del condannato con le esigenze di tutela della collettività

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 novembre 2014, n. 48314 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 9 gennaio 2014, applicava nei confronti di B.L. , in espiazione del cumulo di pene di cui al provvedimento del P.M. del 7.1.2013 con fine pena...