Rinvio alle sezioni unite la questione: Se, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 600 ter c.p., comma 1, n. 1, con riferimento alla condotta di produzione del materiale pedopornografico, sia ancora necessario, stante la formulazione introdotta dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale, come richiesto...
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Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 28 agosto 2017, n. 39458
Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di files pedopornografici, scaricati da internet, mediante lo spostamento nel cestino del personal computer, in quanto restano comunque disponibili al detentore. La detenzione cessa solo per i files definitivamente cancellati, i quali risultano, effettivamente, non più disponibili Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza...
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 28 dicembre 2016, n. 54996
Spetta al giudice ordinario la competenza a conoscere del reato permanente la cui condotta, iniziata dal soggetto minorenne, sia terminata in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età. Infatti, attesa l’inscindibilità del reato permanente, inteso come fatto giuridicamente unitario, qualora un reato di tale natura sia attribuito a soggetto che era ancora minorenne all’inizio dell’attività...
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 7 ottobre 2016, n. 42433
In tema di pornografia minorile, affinché sussista il reato di divulgazione di materiale pedopornografico di cui all’articolo 600-ter, comma 3, del Cp, non è sufficiente l’utilizzo per lo scaricamento di files da Internet di programmi di condivisione, quale il programma e-mule, giacché tale utilizzo, di per sé, in assenza di ulteriori elementi, non può implicare...
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 7 ottobre 2016, n. 42433
In tema di reati pedopornografici, non può ritenersi configurabile il reato di pornografia minorile desumendo la volontà di diffondere file contenenti materiale pedopornografico acquisiti via web per il sol fatto che l’imputato abbia utilizzato il programma E-mule (software utilizzabile liberamente per scaricare e condividere files di ogni genere mediante il sistema peer to peer), né...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 settembre 2015, n. 38435. L’esigua quantità di questo materiale pedopornografico non ha rilevanza agli effetti della consumazione del reato, in quanto la fattispecie incrimintarice è realizzata con la semplice acquisizione e disponibilità per un tempo anche limitato alla sola visione delle immagini provenienti dall’impiego illecito di minori. Il numero di file a contenuto pedopomografico scaricati e salvati nel computer dell’imputato , esclude ogni connotazione di accidentalità e dimostra la volontà di procurarsi e detenere tale materiale, di illecita produzione e diffusione. Nel reato di detenzione di materiale pornografico l’elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l’elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori. La condotta di chi detenga consapevolmente materiale pedopornografico, dopo esserselo procurato , configura un’ipotesi di reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale anche in tempi diversi e si protrae per tutto il tempo in cui permane in capo all’agente la disponibilità del materiale
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 22 settembre 2015, n. 38435 Fatto e diritto Con sentenza 17.5.2013,emessa a conclusione di rito abbreviato , il tribunale di Palermo ha assolto L.C. G. dal reato di tentata violenza privata per insussistenza del fatto e dal reato ex art. 600 quater c.p. per carenza probatoria sulla sussistenza...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 luglio 2015, n. 29883. Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all’art. 600-quater cod. pen., la più grave fattispecie di cui all’art. 600-ter cod. pen., rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un “post factum” non punibile
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 luglio 2015, n. 29883 Ritenuto in fatto 1. P.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO emessa in data 8/07/2014, depositata in data 3/10/2014, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20/12/2013 dal GUP del Tribunale di MILANO, il medesimo...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 ottobre 2014, n. 40781. Il soggetto che si “limiti” a scaricare dal telefonino sul proprio pc i rapporti sessuali avuti con minorenni non è imputabile del reato di pornografia minorile (articolo 600-ter del cp).
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 ottobre 2014, n. 40781 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. SAVINO Mariapia Gaetan – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere Dott....