Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21433.
La massima estrapolata:
Spetta al giudice ordinario la controversia relativa allo scioglimento di un contratto di leasing disposto da parte dei Commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria Alitalia in quanto manca l’esercizio di un potere autoritativo da parte della P.A. Si tratta infatti di una tipica valutazione di convenienza gestionale in cui viene soppesata la compatibilità della prosecuzione del contratto con gli obiettivi della procedura secondo parametri economico-giuridici desumibili concretamente dalle esigenza della gestione patrimoniale specifica.
Ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21433
Data udienza 22 settembre 2020
Tag/parola chiave: GIURISDIZIONE – ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f.
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23012/2019 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, ENAC – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 15391/2018 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso e dichiari la giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria.
RILEVATO
che:
– 1.1 Con contratto del 17 maggio 2016 (OMISSIS) spa, allora in bonis, si obbligava nei confronti del Ministero della Difesa “a fornire un servizio di mobilita’ aerea per le esigenze istituzionali delle alte cariche dello Stato”, cosi’ come individuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A tal fine essa stipulava con (OMISSIS), il successivo 9 giugno, contratto di leasing con il quale acquisiva la disponibilita’ dell’aeromobile Airbus A340-500 matr. n. (OMISSIS).
Nel corso dell’anno 2018 la nuova Autorita’ di Governo nel frattempo insediatasi riteneva tuttavia non piu’ sussistenti le esigenze che avevano indotto l’acquisizione dell’aeromobile in questione, tanto che il 22 agosto 2018 il Ministero della Difesa comunicava ad (OMISSIS) la volonta’ governativa di recesso dal rapporto.
In pari data i commissari straordinari di (OMISSIS) (nel frattempo ammessa, con Decreto Ministeriale Sviluppo Economico 2 maggio 2017, alla procedura di amministrazione straordinaria Decreto Legge n. 347 del 2003, ex articolo 2, comma 2, conv. in L. n. 39 del 2004) comunicavano ad (OMISSIS) lo scioglimento del contratto di leasing Decreto Legislativo n. 270 del 1999, ex articolo 50.
Il 31 agosto 2018 il Ministero della Difesa adottava provvedimento di sospensione di ogni prestazione avente ad oggetto l’aeromobile in questione, cosi’ da precludere la protrazione di ogni effetto contrattuale ulteriore.
– 1.2 Nel dicembre 2018 (OMISSIS) impugnava, avanti al Tar del Lazio (ric. n. 15391/18 rg), la comunicazione (OMISSIS) di scioglimento contrattuale chiedendone, previa sospensione cautelare, l’annullamento, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali (compreso il provvedimento ministeriale di sospensione).
Il Tar del Lazio (con ordinanza n. 750 del 31 gennaio 2019) rigettava l’istanza cautelare di sospensiva per difetto del requisito del fumus boni juris, “avuto riguardo all’eccepita carenza di giurisdizione del giudice amministrativo”. Cio’ sul presupposto che, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, dall’esercizio della facolta’ potestativa di scioglimento del contratto in corso, Decreto Legislativo n. 270 del 1999, ex articolo 50, ispirato a considerazioni di natura imprenditoriale ed aziendalistica, non derivassero posizioni di interesse legittimo, quanto di diritto soggettivo.
Il Consiglio di Stato (con ordinanza n. 2430 del 17 maggio 2019) respingeva l’appello cautelare proposto da (OMISSIS) contro questa decisione, osservando come i profili pubblicistici indubbiamente denotanti la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza non fossero tali da sovvertire il generale criterio di riparto della giurisdizione basato sul petitum sostanziale e sulla natura della posizione giuridica tutelata.
1.3 Con il ricorso oggi in esame (OMISSIS) ha proposto avanti a queste Sezioni Unite regolamento ex articolo 41 c.p.c., chiedendo che venga dichiarata, sul menzionato ricorso pendente avanti al Tar Lazio, la giurisdizione del giudice amministrativo ex articolo 7 cpa.
A sostegno di questa istanza si evidenziano i seguenti elementi:
– l’individuazione del petitum sostanziale nell’annullamento, perche’ viziato da violazione di legge ed eccesso di potere, di un provvedimento amministrativo lesivo di un interesse legittimo;
– il carattere amministrativo e le finalita’ di pubblico interesse perseguite dalla procedura dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza attraverso l’operato dei commissari straordinari, e cio’ anche in materia di esercizio discrezionale del potere di scioglimento contrattuale Decreto Legislativo n. 270 del 1999, ex articolo 50, costituente potere amministrativo e non mero diritto potestativo ascrivibile ad autonomia negoziale privatistica;
– la soggezione in cui viene a trovarsi, rispetto a tale esercizio, il contraente in bonis, con conseguente degradazione ad interesse legittimo della sua posizione di diritto soggettivo;
– la reclamabilita’ avanti al giudice ordinario, Decreto Legislativo n. 270 del 1999, ex articolo 17, dei soli atti del commissario giudiziale, non anche di quelli del commissario straordinario di nomina ministeriale, il cui subingresso determina il mutamento in senso pubblicistico della procedura.
– 1.4 Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) spa in amministrazione straordinaria, da un lato, nonche’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enac, il Ministero della Difesa ed il Ministero dello Sviluppo Economico, dall’altro; tutti chiedono l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi di accertamento del diritto soggettivo di (OMISSIS) alla prosecuzione del contratto.
– 1.5 Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
La ricorrente (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 380 ter c.p.c..
– 2.1 La giurisdizione e’ del giudice ordinario.
La controversia tra le parti attiene allo scioglimento di un rapporto contrattuale di leasing, cosi’ come disposto dai commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria di (OMISSIS) ai sensi del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 50 (norma richiamata dal Decreto Legge n. 347 del 2003 cit., articolo 8, nonche’ dal Decreto Legge n. 148 del 2017, articolo 12, comma 3, convertito in L. n. 172 del 2017), secondo cui: “Contratti in corso. 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario puo’ sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facolta’ di scioglimento non e’ esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 3. Dopo che e’ stata autorizzata l’esecuzione del programma, l’altro contraente puo’ intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto (…)”.
Si tratta di previsione che innesta nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria (salvo che, nel comma 2, per la diversa regola della prosecuzione, e non della sospensione, del contratto in pendenza di esercizio dell’opzione) un istituto tipico dell’ordinamento concorsuale, cosi’ come recepito dalla L. Fall., articolo 72, a sua volta richiamato, nella liquidazione coatta amministrativa, dalla L. Fall., articolo 201.
La facolta’ di scelta sulla sorte del contratto pendente non puo’ dunque di per se’ dirsi espressione di un potere autoritativo o di supremazia pubblicistica, essendo piuttosto coessenziale ai caratteri della concorsualita’ e degli strumenti della gestione e dell’indirizzo (non importa se con finalita’ liquidatoria o conservativa) dei rapporti patrimoniali dell’imprenditore insolvente in funzione della risoluzione della crisi. L’appartenenza dell’istituto all’ordinamento, in primo luogo, privatistico e’ resa evidente da quanto stabilito, a suo fondamento generale, dall’articolo 1372 c.c., secondo cui la forza di legge che il contratto normalmente esplica tra le parti puo’ venir meno, oltre che per mutuo consenso, anche per le “cause ammesse dalla legge”, tra le quali rientrano appunto quelle riconducibili alla regolamentazione legale dei rapporti giuridici pendenti nelle procedure di insolvenza.
In questo ambito, la legge demanda al commissario straordinario, cosi’ come al curatore fallimentare, di soppesare la compatibilita’ della prosecuzione del contratto con gli obiettivi della procedura, secondo parametri economici e giuridici, non astratti, ma desumibili dalle concrete esigenze e prospettive della gestione patrimoniale affidatagli. Si tratta, in definitiva, di una tipica valutazione di convenienza gestionale che, sul piano giuridico, si risolve nell’esercizio di una potesta’ che, da un lato, integra manifestazione (recettizia) di volonta’ prettamente negoziale e non provvedimentale e che, dall’altro, incide inevitabilmente sull’attuazione dei diritti soggettivi scaturenti dal rapporto contrattuale in capo al contraente in bonis. La cui indubbia esposizione alla scelta discrezionale dell’organo della procedura (appena mitigata dalla possibilita’ di interpello) non rivela necessariamente un rapporto pubblicistico ed autoritativo implicante la degradazione ad interessi legittimi di quei diritti soggettivi, essendo appunto ben nota anche, ed in primo luogo, all’ordinamento privatistico.
Costante e’ la qualificazione dell’opzione in esame in termini di diritto potestativo di carattere sostanziale, neppure integrante atto di straordinaria amministrazione (Cass. Sez. I civ., nn. 8686/13; 18149/15; 19754/17; 20215/19 ed altre).
Non e’ un caso che la legge stessa qualifichi espressamente come “diritti” – di natura creditoria e, come tali, ammissibili al concorso – le posizioni giuridiche rinvenienti in capo all’altro contraente nel caso di scioglimento del commissario straordinario dal rapporto pendente (Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 51; cosi’ anche la norma interpretativa di cui al Decreto Legge n. 134 del 2008, articolo 1 bis, conv. in L. n. 166 del 2008).
– 2.2 Non si ritiene che questa conclusione venga meno in ragione delle finalita’ (anche) pubblicistiche certamente perseguite dalla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Il fatto che quest’ultima sia preordinata (Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 1) alla conservazione dell’impresa in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali e di attivita’ ed insediamenti produttivi reputati di interesse generale e che, in ragione della dimensione dell’impresa, questo obiettivo venga dalla legge perseguito attraverso una procedura assoggettata a sorveglianza (e talora ad impulso) ministeriale, non esclude – ma anzi richiede – l’attribuzione ai commissari straordinari di una funzione gestoria del patrimonio di impresa (articolo 40 Decreto Legislativo cit.: “Il commissario straordinario ha la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente (…)”). Funzione rispondente, sul piano economico, a criteri aziendalistici ed imprenditoriali e, su quello giuridico, agli strumenti propri del diritto privato e del contratto. Ed e’ attraverso questi stessi strumenti che i commissari portano a compimento i rapporti giuridici mirati all’attuazione del programma di conservazione aziendale e produttiva, pur sottoposto all’approvazione ministeriale.
Altrimenti detto, va escluso che la presenza nella procedura concorsuale di finalita’ pubblicistiche attribuisca tout court natura pubblicistica ed autoritativa a tutti indistintamente gli atti che i commissari straordinari pongono in essere nell’amministrazione del patrimonio dell’impresa insolvente; impresa che e’, del resto, di diritto privato ed operante, come nella specie, in regime di libero mercato.
Cosi’ come va escluso che l’ipotesi di reclamo al giudice delegato avverso gli atti del commissario giudiziale ex articolo 17 L. cit. esaurisca e consumi la giurisdizione ordinaria, che continua anzi a rispondere ai criteri generali di riparto senza essere per cio’ solo impedita dalla mutazione in senso pubblicistico, con la nomina dei commissari straordinari, della procedura.
Questa corte di legittimita’ si e’ piu’ volte soffermata sulla natura giuridica, pubblica o privata, degli atti di liquidazione posti in essere dal commissario straordinario in esecuzione del programma. Si tratta di atti per loro natura normalmente piu’ prossimi all’immediata attuazione delle finalita’ pubblicistiche di conservazione e continuita’ (anche mediante cessione) dei nuclei produttivi di grandi dimensioni e che, proprio per questa ragione, sono dalla legge posti all’esito di una fase procedimentalizzata in cui interviene la pubblica amministrazione che deve dare il suo consenso all’atto liquidatorio (articoli 61 e segg.). Orbene, anche questi atti sono stati qualificati non come contratti ad evidenza pubblica ovvero a questi ultimi assimilabili, ma come atti di diritto privato perche’ costituiti da contratti di vendita stipulati per conto dell’impresa ed ingeneranti diritti soggettivi nelle controparti (Cass. SSUU n. 23894/15; Cass. SSUU n. 13451/17). Il che giustifica la giurisdizione ordinaria cosi’ come sancita dall’articolo 65 Decreto Legislativo cit..
Si tratta di conclusione che deve valere anche per gli atti di sospensione-prosecuzione dei rapporti contrattuali pendenti; anzi, a ben vedere, a maggior ragione per questi atti, in quanto svincolati da quella procedimentalizzazione ed approvazione pubblica.
– 2.3 Quanto finora osservato induce a concludere nel senso che neppure per gli atti posti in essere nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria si possa derogare a quello che e’ il criterio discretivo basilare in materia di riparto di giurisdizione; avulso dalla prospettazione delle parti ed invece insito nel c.d. “petitum sostanziale”, a sua volta identificabile in ragione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio cosi’ come qualificata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (che qui e’ pacificamente un contratto) del quale i fatti allegati costituiscono manifestazione (tra le molte: Cass. SSUU n. 20350/18; Cass. SSUU n. 21928/18).
Non conta dunque, ai presenti fini, che la societa’ ricorrente abbia prospettato la lesione di un interesse legittimo asseritamente derivata dalla violazione delle procedure interne che hanno condotto i commissari straordinari a discrezionalmente comunicare lo scioglimento del rapporto di leasing, essendo piuttosto dirimente l’incidenza di tale comunicazione su una posizione di diritto soggettivo – al normale corso del contratto – alla cui tutela sostanziale l’azione e’ orientata.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
– spese al merito.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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