L’art. 1304 comma 1 c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 6 luglio 2020, n. 13877.

La massima estrapolata:

L’art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito e non la sola quota del debitore con il quale è stipulata, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che l’ha conclusa, occorre distinguere: qualora il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; ove il pagamento sia stato inferiore, il debito residuo degli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

Sentenza 6 luglio 2020, n. 13877

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Risarcimento danni – Presupposti – Articoli 1322 e 1917 cc – Determinazione del quantum – Parametri – Legge 189 del 2012 – Criteri – Articolo 1304 cc – Comunanza dell’oggetto della transazione – Condebitore solidale – Legge 24 del 2017 – Liquidazione equitativa – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24054/2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, SOCIETA’ (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
SOCIETA’ (OMISSIS),in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 573/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 30/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale p.q.r.;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale.

FATTI DI CAUSA

Con citazione 8/10-1-2007 i coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e quali esercenti la potesta’ genitoriale sulla figlia minore (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) (figli dei detti coniugi) convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania (OMISSIS) e la (OMISSIS) al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell’intervento chirurgico di “isterectomia totale con annessiectomia bilaterale” eseguito dal (OMISSIS) sull’ (OMISSIS) il (OMISSIS) presso la detta struttura sanitaria; intervento ritenuto non necessario e posto in essere senza un valido consenso informato.
Con sentenza 161/2013 del 18-1-2013 l’adito Tribunale, nella contumacia del (OMISSIS), condanno’ in solido i convenuti al pagamento, in favore della sola (OMISSIS), della somma di Euro 171.227,00, oltre accessori; rigetto’ le domande risarcitorie proposte dagli altri attori nonche’ la domanda di garanzia avanzata dalla Casa di Cura nei confronti della Societa’ (OMISSIS).
Con sentenza 573/2017 del 30-3-2017 la Corte d’Appello di Catania ha dichiarato cessata la materia del contendere tra gli (OMISSIS) – (OMISSIS), da un lato, e la (OMISSIS), dall’altro; in accoglimento del gravame proposto dalla Casa di Cura ed in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha condannato la Societa’ (OMISSIS) a tenere indenne, nei limiti del massimale, la Casa di Cura dagli effetti pregiudizievoli della detta sentenza; ha dichiarato inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, la domanda di rivalsa avanzata dal (OMISSIS) nei confronti della detta societa’ assicurativa; ha rigettato l’appello proposto dal (OMISSIS); in accoglimento poi dell’appello incidentale proposto da (OMISSIS) e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha condannato il (OMISSIS) a pagare alla (OMISSIS), in proprio, la complessiva somma di Euro 207.725,00, oltre accessori; ha rigettato l’appello incidentale proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
In particolare la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede:
ha preso atto di quanto dichiarato dalle parti in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in ordine ad un accordo intervenuto tra la Casa di Cura, da un lato, e gli (OMISSIS) – (OMISSIS), dall’altro, ed ha quindi dichiarato tra le dette parti cessata la materia del contendere;
nell’accogliere il gravame proposto dalla Casa di Cura, ha ritenuto parzialmente nulla la clausola n. 8 delle condizioni di polizza, secondo cui “l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validita’ dell’assicurazione purche’ relative a fatti accaduti non antecedentemente alla stipula del contratto”; siffatta clausola, invero, non coprendo,non solo i fatti accaduti prima del tempo di validita’ della polizza, ma anche i fatti verificatisi durante la sua vigenza per i quali pero’ la richiesta era intervenuta successivamente (clausola claims made impura), era da ritenersi particolarmente penalizzante, limitando la copertura alle sole ipotesi in cui, durante il tempo dell’assicurazione, fossero intervenuti sia il sinistro sia la richiesta di risarcimento; siffatta deroga contrattuale alla disciplina legale di cui all’articolo 1917 c.c. (secondo cui “nell’assicurazione della responsabilita’ civile l’assicuratore e’ obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilita’ dedotta in contratto”) non era in concreto meritevole di tutela, facendo venir meno il rapporto di corrispettivita’ tra il pagamento del premio ed il diritto all’indennizzo (nel caso in esame, infatti, il periodo di vigenza della polizza era dal 7-1-2004 al 7-1-2007, il fatto illecito si era verificato il (OMISSIS) e la comunicazione era avvenuta con la notifica della citazione in data 8-1-2007);
nel rigettare l’appello del (OMISSIS), ha evidenziato che correttamente il primo Giudice aveva utilizzato, nella liquidazione del danno biologico subrto dalla (OMISSIS), le tabelle di Milano; alla fattispecie in esame, invero, non poteva applicarsi il Decreto Legge n. 158 del 2012, articolo 3, comma 3, conv. in L. n. 189 del 2012 (c.d. decreto Balduzzi, secondo cui “il danno biologico conseguente all’attivita’ dell’esercente della professione sanitaria e’ risarcito sulla base delle tabelle di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 138 e 139…”); siffatta norma aveva, invero, natura sostanziale, e pertanto, in base al principio di irretroattivita’ di cui all’articolo 11 preleggi, non poteva trovare applicazione in relazione a rapporti (quale quello di specie) sorti anteriormente alla sua entrata in vigore;
nell’accogliere parzialmente l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS) (gravame esaminato solo nei confronti del (OMISSIS)), ha ritenuto insufficiente la liquidazione (Euro 15.000,00) operata dal Tribunale relativamente alla lesione del diritto all’autodeterminazione subito dalla (OMISSIS) per essere stata sottoposta ad intervento chirurgico in assenza di consenso informato, ed ha invece ritenuto equo liquidare a titolo di risarcimento di tale danno la somma di Euro 50.000,00; in conseguenza ha quindi determinato in Euro 207.725,00 la complessiva somma che il (OMISSIS) era tenuto a pagare alla (OMISSIS). Avverso detta sentenza (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
La Societa’ (OMISSIS) presenta controricorso (con il quale aderisce al primo motivo di ricorso principale proposto dal (OMISSIS)) e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, articolato in due subcensure.
Con ordinanza interlocutoria 15102/2019 questa S.C. ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno presentato ulteriori memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il (OMISSIS), denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3-violazione e falsa applicazione dell’articolo 1304 c.c., si duole che la Corte territoriale, dopo avere dichiarato la cessazione della materia del contendere tra la Casa di Cura e gli (OMISSIS) – (OMISSIS) per intervenuta transazione tra dette parti, lo abbia poi condannato in proprio al pagamento della complessiva somma di Euro 207.725,00 (e cioe’ all’intera somma di cui alla sentenza di primo grado ed all’ulteriore importo stabilito in appello per la lesione al diritto all’autodeterminazione); secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado aveva condannato in solido la Casa di Cura ed il (OMISSIS) per l’intero, senza stabilire quote di responsabilita’, sicche’ la Corte, in virtu’ dell’intervenuta transazione, avrebbe dovuto, ai sensi dell’articolo 1304 c.c., ritenere liberati entrambi i condebitori per l’importo oggetto di pagamento, e semmai condannare il (OMISSIS) esclusivamente per il residuo stabilito in appello; il (OMISSIS), infatti, non poteva che volere “approfittare” di detta transazione in ragione del rapporto sottostante.
Con il secondo motivo il (OMISSIS), denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 158 del 2012, articolo 3, comma 3, conv. in L. n. 189 del 2012, e dell’articolo 11 preleggi, si duole che la Corte territoriale, nel ritenere non applicabile il decreto Balduzzi (e le tabelle in essa previste), non abbia considerato che la (OMISSIS) aveva riportato danni permanenti gia’ sussistenti al momento dell’entrata in vigore del detto decreto.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Societa’ (OMISSIS), denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 1322 e 1917 c.c., nonche’ dell’articolo 8 delle condizioni generali di polizza, si duole, in primo luogo, che la Corte abbia dichiarato la nullita’ parziale della detta clausola n. 8, senza valutare in concreto la meritevolezza di detta clausola; in particolare senza considerare, ne’ l’entita’ del premio ne’ la circostanza che la cessazione della garanzia era dipesa, nella specie, dalla decisione unilaterale della Casa di Cura di interrompere il rapporto contrattuale (v., al riguardo, lettera 18-92006, ove la Casa di Cura esprimeva la volonta’ di disdire la polizza a partire dal 7-1-2007) ine’ infine la circostanza che il fatto illecito si era verificato in data (OMISSIS) nella vigenza della polizza.
Lamenta, inoltre, che la Corte territoriale abbia provveduto alla sostituzione automatica di detta clausola con il sistema legale di cui all’articolo 1917 c.c., esponendo in tal modo la Compagnia assicuratrice ad un rischio esorbitante, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale; nell’ipotesi, quindi, che la clausola fosse ritenuta non meritevole, ha chiesto la sua sostituzione parziale, con conseguente nullita’ della sola parte che escludeva la retroattivita’ della garanzia.
Il primo motivo di ricorso principale e’ fondato.
Come gia’ precisato da questa S.C, l’articolo 1304 c.c., comma 1, secondo cui “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiara di volerne profittare”, si “riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui e’ stipulata, poiche’ e’ la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilita’ per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l’ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; nel caso in cui, invece, il pagamento e’ stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (Cass. 23418/2016; conf. 20107/2015; v. anche Cass. S.U. 30174/2011).
Erroneamente, pertanto, la Corte, in violazione dei predetti principi, pur dando atto della transazione intervenuta tra i creditori ( (OMISSIS) – (OMISSIS)) ed un debitore solidale (Casa di Cura), ha poi condannato l’altro debitore solidale (il medico Dott. (OMISSIS)) a pagare alla (OMISSIS), in proprio, la complessiva somma di Euro 207.725,00 (oltre accessori), senza accertare se la detta transazione avesse avuto ad oggetto l’intero debito o la sola quota del debitore con cui era stata stipulata, e senza accertare tempi e luoghi dell’eventuale dichiarazione del medico di volerne profittare; omesso accertamento particolarmente rilevante nel caso in questione, in quanto la condanna in primo grado era solidale e la Casa di Cura aveva iniziato la rivalsa nei confronti del (OMISSIS).
Il secondo motivo e’ infondato.
E’ vero che questa S.C. ha affermato che “in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attivita’ sanitaria, la norma contenuta nel Decreto Legge n. 158 del 2012, articolo 3, comma 3 (convertito dalla L. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nella L. n. 24 del 2017, articolo 7, comma 4 – la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private) – trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonche’ ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul “quantum”), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilita’ civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalita’ e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.” (Cass. 28990/2019).
Nella specie va, tuttavia, rilevato che la richiamata norma e’ stata attuata, con l’emanazione dei relativi decreti ministeriali, solo per le lesioni micro permanenti, mentre non ha trovato ancora attuazione in ordine alle tabelle per il danno da macro permanente, sicche’ correttamente la Corte territoriale nel caso in questione (ove era stata accertata una lesione del 30%, e quindi una lesione di non lieve entita’), ha proceduto ad una liquidazione equitativa in base alle tabelle milanesi.
L’unico motivo di ricorso incidentale e’ fondato.
In linea con le recenti pronunce di questa S.C. a sezioni unite (9140/2016 e 22437/2018), va innanzitutto premesso, in termini generali, che, nel corpo del tipo “assicurazione contro i danni” (articoli 1882 e 1904-1918 c.c.), si inquadra il sottotipo “assicurazione della responsabilita’ civile”, caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l’assicurato intende traslare il rischio sul garante, e’ collegato non solo alla condotta dell’assicurato danneggiante, ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta; ove, infatti, al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge ovviamente nessun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva; siffatto sottotipo, delineato dall’articolo 1917 c.c., e’ improntato al sistema “loss occurrence” o “act committed” (e cioe’ della “insorgenza del danno”), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato articolo 1917 c.c., comma 1, in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria; siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l’articolo 1917 c.c., comma 1, menzionato dall’articolo 1932 c.c., tra le norme inderogabili, non e’ intangibile, sicche’ e’ consentito alle parti, nell’esercizio della loro facolta’ di determinare il contenuto del contratto (articolo 1322 c.c., comma 1), modulare il predetto obbligo del garante di tenere indenne il garantito; nell’ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilita’ civile con clausola “claims made” (e, cioe’, “a richiesta fatta”), che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa e’ condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. “sunset clause”); detta clausola “claims made”, a sua volta, puo’ essere “pura”, se la copertura assicurativa e’ condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito; oppure “impura” (o “mista”), se la copertura assicurativa e’ condizionata alla circostanza che sia la denuncia sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente; in genere due o tre anni dalla stipula del contratto). Cio’ precisato in termini generali, va poi evidenziato, in particolare, che, per quanto concerne la sostenuta vessatorieta’, nel contratto di assicurazione della responsabilita’ civile la clausola che subordina l’operativita’ della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (e, cioe’, la clausola “claims made” mista o impura), non e’ vessatoria, in quanto non puo’ essere qualificata come limitativa della responsabilita’, per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. (Cass. S.U. 9140/2016).
Una clausola, invero, e’ limitativa di responsabilita’ quando limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o esclude il rischio garantito, e cioe’ esclude una responsabilita’ che, rientrando nell’oggetto del contratto, sarebbe altrimenti (in mancanza appunto della clausola) insorta; la clausola, “claims made”, invece, e’ da ritenersi limitativa dell’oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti; in altre parole, la clausola in questione circoscrive la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall’epoca in cui e’ stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all’archetipo fissato dall’articolo 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, cosi’ venendo a delimitare l’oggetto, piuttosto che la responsabilita’ (Cass. 17783/2014; Cass. S.U. 9140/2016).
In ordine, poi, alla meritevolezza, va ribadito che il modello dell’assicurazione della responsabilita’ civile con clausole “on claims made basis”, caratterizzato dal predetto meccanismo di operativita’ della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore, non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo e’ pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato; siffatto modello, gia’ ampiamente diffuso nell’ambito del mercato assicurativo (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento alla L. n. 24 del 2017, articolo 11 e Decreto Legge n. 138 del 2011, articolo 3, comma 5, convertito con modificazioni in L. n. 148 del 2011, come novellato dalla L. n. 124 del 2017, articolo 1, comma 26), ed e’ divenuto, pertanto, legalmente tipico; dette disposizioni, infatti, nell’imporre l’obbligatorieta’ (per le strutture sanitarie) dell’assicurazione per la responsabilita’ civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione”, di cui dell’articolo 1917 c.c., comma 1 (le dette norme stabiliscono, infatti, tra l’altro, una operativita’ temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purche’ denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza, e, in caso di cessazione definitiva dell’attivita’ professionale, prevedono un periodo di ultrattivita’ della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi); da siffatta collocazione del modello “claims made” nell’area della tipicita’ legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’articolo 1322 c.c., comma 2 (che presuppone l’aticipita’), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della “causa concreta” del contratto (e, cioe’ dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio e’ concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei “limiti imposti dalla legge”, ai sensi dell’articolo 1322 c.c., comma 1; siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell’assetto di interessi perseguiti dai contraenti), puo’ investire, in termini di effettivita’, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul contenuto del contratto) sino a quella dell’attuazione del rapporto (v. facolta’ di recesso, da parte dell’assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati; a tal fine va dato massimo rilievo all’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un “arbitrario squilibrio giuridico” tra rischio assicurato e premio (Cass. 22437/2018).
Nella specie la Corte territoriale, non adeguandosi ai detti principi, ha omesso di riferire il giudizio di meritevolezza alla causa in concreto del contratto di assicurazione, anche valutando le conseguenze determinatesi con l’applicazione della fattispecie legale di cui all’articolo 1917 c.c., sicche’ anche su detto punto la sentenza va cassata.
In conclusione, pertanto, va rigettato il secondo motivo di ricorso principale, mentre vanno accolti il primo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale; di conseguenza va cassata, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla Corte d’Appello di Catania, diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso principale; accoglie il primo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla Corte d’Appello di Catania, diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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