Spese processuali e l’accoglimento in misura ridotta anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31577.

Spese processuali e l’accoglimento in misura ridotta anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo

In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, disposto l’integrale compensazione dei due gradi di merito: nella circostanza, infatti, la corte territoriale aveva posto a carico di parte ricorrente le spese del primo e del secondo grado di giudizio nonostante quest’ultima, sia pure in minima parte, avesse visto accogliere la propria domanda). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061).

Ordinanza|| n. 31577. Spese processuali e l’accoglimento in misura ridotta anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo

Data udienza 10 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Spese processuali – Domanda articolata in un unico capo – Non dà luogo a reciproca soccombenza – Configurabilità esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte – Compensazione totale o parziale – Presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c.

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