Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 35310.
Spese processuali e compensazione per la natura del giudizio e mancato svolgimento di attività difensiva ad opera di controparte
La compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. è possibile ove vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero ancora – a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 – qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ipotesi nelle quali non possono essere ricomprese la “natura del giudizio” ed il mancato svolgimento di attività difensiva della controparte (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui parte ricorrente aveva agito per ottenere la liquidazione del proprio compenso professionale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata avendo il giudice del merito operato la compensazione delle spese di lite rendendo la seguente motivazione: “…considerata la natura del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, appare equo disporre la totale compensazione delle spese di lite…”).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5255).
Ordinanza|| n. 35310. Spese processuali e compensazione per la natura del giudizio e mancato svolgimento di attività difensiva ad opera di controparte
Data udienza 9 novembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Presupposti – Natura del giudizio e mancato svolgimento di attività difensiva ad opera di controparte – Giusto motivo di compensazione delle spese – Ammissibilità – Esclusione. (Cpc, articoli 91 e 92)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FALASCHI Milena – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
Dott. PIRARI Valeria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30101/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa da se’ medesima;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI CROTONE;
– intimati –
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CROTONE depositata il 18/11/2022, r.g.n. 1714/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
Spese processuali e compensazione per la natura del giudizio e mancato svolgimento di attività difensiva ad opera di controparte
PREMESSO
CHE:
Il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 18 novembre 2022, ha accolto l’opposizione proposta dall’avvocato (OMISSIS) avverso il decreto di liquidazione emesso dal medesimo Tribunale e ha liquidato in suo favore la somma complessiva di Euro 720, disponendo “l’integrale compensazione delle spese di lite”.
Avverso l’ordinanza (OMISSIS) ricorre per cassazione.
Gli intimati, il Ministero della giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, non hanno proposto difese.
CONSIDERATO
CHE:
Il ricorso contesta “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, lamentando l’erroneita’ della compensazione delle spese.
La censura e’ fondata. Il Tribunale ha compensato le spese con questa motivazione: “considerata la natura del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, appare equo disporre la totale compensazione delle spese di lite”. La compensazione delle spese, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2 e’ invece possibile ove vi sia “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero ancora – a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 – “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi nelle quali non possono essere ricomprese la “natura del giudizio” e il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte del Ministero intimato (a tale riguardo si veda Cass. n. 5255/2022).
Il ricorso e’ pertanto fondato, l’ordinanza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Crotone, che provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato.
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