Spedizione – dalla disciplina alle figure affini e diverse

La spedizione

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art. 1737 c.c.    nozione: il contratto di spedizione è un mandato (senza rappresentanza)  col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere  in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

La spedizione è un sottotipo qualificato di mandato [1] ma in realtà l’autonomia di questo contratto non appare pienamente giustificata, perché esso, in realtà, non è altro che un comune mandato avente per oggetto il contratto di trasporto.

Si tratta di un mandato senza rappresentanza.

La giurisprudenza di legittimità [2] infatti, ha stabilito che il contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, con la conseguenza che, ad esempio, si continua a leggere nella sentenza, i rimborsi effettuati dal mandante in favore dello spedizioniere ex art. 1740 c.c., attesone il carattere indiscutibilmente solutorio, sono assoggettabili a revoca ex art. 67 legge fall. nella ipotesi di fallimento, medio tempore, del mandante stesso.

L’obbligazione principale assunta dallo spedizioniere si riferisce alla stipulazione di un contratto di trasporto di merci, secondo le istruzioni dategli dal committente e, in mancanza, secondo il miglior interesse del medesimo.

Le obbligazioni accessorie (eventuali) a carico del medesimo sono quelle relative all’esecuzione di operazioni materiali.

Tra queste sono comprese non solo la custodia della merce, le verifiche doganali, l’imballaggio ed altri adempimenti di natura amministrativa, ma anche tutte le operazioni necessarie e utili al trasporto, tra le quali il ritiro e la consegna della merce al destinatario [3].

La prestazione di temporanea custodia, cui è tenuto lo spedizioniere in attesa della stipula del contratto di trasporto per conto del mandante, è soggetta alla disciplina degli artt. 1768 e 1780 c.c. in tema di deposito, con la conseguenza che lo spedizioniere stesso risponde dell’avaria e della perdita della merce, durante tale temporanea custodia, salvo che provi il fatto a lui non imputabile verificatosi malgrado l’uso della diligenza di buon padre di famiglia [4].

art. 1768 c.c.   diligenza nella custodia: il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.

Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

 

art. 1780 c.c.  perdita non imputabile della detenzione della cosa: se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo.

 

La consegna della merce da parte del venditore (anche se autorizzato a servirsi di tal mezzo) allo spedizioniere, suo ausiliario, costituisce solo attività preparatoria al trasporto e non libera senz’altro il venditore: il fatto colposo dello spedizioniere — quale appunto la perdita della merce — resta nell’ambito del rapporto di spedizione, che è essenzialmente di mandato, e il venditore ne risponde a sua volta nei confronti del compratore. Gli effetti liberatori per il venditore possono dirsi verificati solo nel caso di regolare esecuzione del contratto di spedizione, nel senso che lo spedizioniere abbia concluso il contratto di trasporto e compiute le relative operazioni[5].

Tra le prestazione accessoria vi può essere l’incarico di provvedere (nella specie, curando l’esecuzione di pagamento contro documenti) alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto — operazione qualificabile come accessoria al contratto di trasporto ai sensi dell’art. 1737 c.c. sul contenuto del contratto di spedizione — risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell’incarico, visto che il vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spedizioniere assume al riguardo il semplice ruolo di sostituto del mandatario, a norma dell’art. 1717 c.c.[6]

Infine, se ciò non gli è stato ordinato e se non sussistono usi, lo spedizioniere non è tenuto ad assicurare la merce (art. 1739, 2° co., c.c.).

Per la S.C.[7] l’art. 1739, 2° co., c.c. secondo cui lo spedizioniere, senza espressa istruzione (e salvi gli usi), non è tenuto a provvedere all’assicurazione della merce durante il trasporto, implica, in difetto di tale incarico, che il committente non può addurre come inadempienza dello spedizioniere medesimo la scelta di un vettore non assistito «in proprio» da adeguata copertura assicurativa.

Il requisito della professionalità

Come per il contratto di commissione[8] anche per questa fattispecie l’obbligato deve essere un imprenditore ai sensi dell’art. 2195, n.5.

art. 2195 c.c.   imprenditori soggetti a registrazione: sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

art. 2196 c.c.  iscrizione dell’impresa: entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere

l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza;

2) la ditta;

3) l’oggetto dell’impresa;

4) la sede dell’impresa;

5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59/2010 (art. 76) dall’ 8 maggio 2010 è stato soppresso l’elenco degli spedizionieri rimanendo, però, invariate le singole legislazioni di riferimento.

Con l’art.49 comma 4 bis della Legge n.122 del 31 luglio 2010, la D.I.A è stata sostituita dalla  SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

La S.C.I.A., corredata di tutte le autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle rispettive normative tuttora vigenti, deve essere presentata, in allegato alla domanda telematica di Comunicazione Unica presentata al Registro delle Imprese

L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente. Pertanto, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della domanda al Registro delle Imprese.

La presentazione della S.C.I.A. presso il Registro delle Imprese, non innoverà la procedura di iscrizione provvisoria prevista nei corrispondenti Elenchi e Ruoli soppressi dal Decreto legislativo n. 59/2010 (art. 76).

Pertanto, l’ufficio Albi e Ruoli competente della Camera continuerà ad effettuare l’accertamento d’ufficio dei requisiti personali, morali e professionali autocertificati nella S.C.I.A. e l’annotazione nel relativo ruolo.

Figure affini

  • Il trasporto

Per la S.C.[9] mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l’incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell’esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l’incaricato assuma su di sé detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto, ch’egli si avvalga, in tutto o in parte, dell’opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore. Nel caso di dubbio, ed in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, per determinare quale sia il tipo negoziale voluto dalle parti, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, pur non essendo lo stesso decisivo, richiedendo la presenza di elementi concorrenti.

Inoltre[10], per determinare se le parti abbiano inteso concludere un contratto di spedizione ovvero un contratto di trasporto, nel caso di dubbio, e in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, ma lo stesso non è decisivo e richiede la presenza di elementi concorrenti, dato che l’art. 1740, secondo comma, c.c. prevede che nel contratto di spedizione possa essere convenuta una somma globale unitaria a rimborso sia delle spese che dei compensi e tra questi ultimi è compresa anche la specifica retribuzione dello spedizioniere.

  • L’agenzia di trasporto

A)             lo spedizioniere è obbligato  alla conclusione e non alla sola promozione dei negozi giuridici;

B)             l’agente, invece, per definizione esercita stabilmente un’attività di promozione negoziale, in una determinata piazza (ulteriore elemento di differenza), senza che ciò sia essenziale il fatto che li concluda poi egli stesso.

  • La mediazione[11]

L’opinione tradizionale ravvisa la differenza nel fatto che

A)  spedizioniere assume l’obbligo di curare l’esecuzione dell’incarico ricevuto, mentre

B)  il mediatore non ha alcun obbligo di mediare, ma soltanto, l’onere di mettere in relazione i futuri contraenti.

Inoltre, mentre lo spedizioniere agisce per conto di uno dei contraenti, la caratteristica del mediatore è la sua imparzialità, vale a dire la sua neutralità rispetto alle parti.

La disciplina

 

  • Oggetto: è limitato al trasporto di cose.

 

  • Il compenso

la provvigione è  un elemento naturale ma non essenziale, come per la commissione.

art. 1740  c.c.     diritti dello spedizioniere: la misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l’esecuzione dell’incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione (2761, 2951).

Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

  I diritti derivanti dal contratto di spedizione si prescrivono in un anno (art. 2951, 1° co., c.c.).

Il termine è di diciotto mesi se il trasporto, cui il contratto di spedizione è riferibile, ha inizio o termine fuori Europa; esso decorre dall’arrivo a destino della persona, o dal giorno del sinistro, o dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna (art. 2951, 2° e 3° co., c.c.).

Difatti, la Cassazione[12], ha affermato che al contratto di spedizione si applica non solo la prescrizione di un anno prevista dal primo comma dell’art. 2951 c.c., ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma dell’articolo citato per i trasporti che hanno inizio o termine fuori Europa.

    Allo spedizioniere spettano altresì il rimborso delle spese e il compenso per le prestazioni accessorie eseguite sulla base dei documenti giustificativi, a meno che rimborso e compenso siano stati convenuti in una somma globale unitaria (art. 1740, 2° co., c.c.).

  • Revoca

art. 1738 c.c.   revoca: finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata (1725).

 

  • Obblighi

art. 1739 c.c.  obblighi dello spedizioniere: nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo (1711).

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite.

I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e che, senza autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell’incarico ricevuto, concluda, in luogo del predetto contratto, un altro contratto di spedizione, non adempie l’obbligazione assunta verso il mandante, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto pregiudizievoli per il committente; tale spedizioniere risponde, pertanto, dell’inadempimento della persona sostituita anche se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dalla medesima o da altro sostituto stipulato col vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe comunque prodotto, pur se egli avesse adempiuto la propria obbligazione[13].

In altre parole le obbligazioni dello spedizioniere cessano con la consegna delle merci al vettore, o anche, com’è invalso nella pratica commerciale, agli agenti a terra del vettore:

Ad esempio, nello specifico secondo la S.C. [14], egli non è pertanto tenuto ad accertarsi che la merce sia stata caricata a bordo, in quanto, a norma dell’art. 452 cod. nav., la caricazione delle merci deve essere effettuata dal vettore, riguardando tale operazione la fase esecutiva del contratto di trasporto.

Lo spedizioniere é tenuto ad uniformarsi alle istruzioni del committente e, comunque, ad operare nel migliore interesse di quest’ultimo, quanto alle scelte di carattere tecnico ed operativo, relative alla via, al mezzo e alle modalità di trasporto, ma non quanto alle scelte giuridico-commerciali, relative alla regolamentazione del rapporto fra mittente e destinatario e alle modalità più o meno sofisticate di esecuzione dei pagamenti[15]

In alti termini le istruzioni del committente servono a specificare le modalità del comportamento dovuto, trasformando l’obbligo dello spedizioniere da generico in specifico, e, benché prive di natura negoziale, debbono, tuttavia, rivestire forma tale che ne renda chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l’obbligatorietà.

Ne deriva che, avendo il committente l’obbligo di anticipazione delle spese, deve escludersi che la consegna allo spedizioniere di denaro e, a maggior ragione, di assegni equivalga di per sé ad impartirgli l’istruzione di pagare i diritti doganali in contanti, precludendogli la facoltà di avvalersi o di consentire che altri si avvalga del sistema del pagamento differito[16].

Lo spedizioniere vettore

art. 1741 c.c.     spedizioniere vettore: lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore (1683 e seguenti).

Si ha tale fattispecie quando Tizio stipula con Caio un normale contratto di spedizione e, successivamente, invece, di concludere con un terzo un contratto di trasporto, dichiara a Caio che assumerà egli direttamente l’esecuzione del trasporto.

  • Natura giuridica

A)             tesi – dottrina prevalente[17] secondo la quale, comunque, lo spedizioniere resti tale anche se assume l’esecuzione del trasporto, poiché tale fattispecie integra un’ipotesi di entrata dello spedizioniere analoga a quella disciplinata in tema di commissione (art. 1735 c.c.).

B)             Per altro autore è preferibile[18] (l’opinione della giurisprudenza prevalente [19] per cui lo spedizioniere, assumendo direttamente il trasporto, perderebbe l’originaria qualifica, essendosi trasformato il rapporto di spedizione in un rapporto esclusivamente di trasporto.

1)    a favore di questa tesi è stato osservato[20] che l’art. 1741 c.c. non contiene alcuna norma dalla quale possa desumersi che gli obblighi e i diritti del vettore si aggiungono a quelli derivanti dalla spedizione e che l’art. 1741 c.c. è formulato diversamente dall’art. 1735, e quest’ultimo soltanto riconosce testualmente il diritto alla provvigione.

2)    Neanche sembrano fondate le preoccupazioni relative ad un possibile conflitto d’interessi fra mandante e spedizioniere, che si potrebbero risolvere solo con la tesi contestata la quale ricorre ai limiti previsti dagli artt. 1395 e 1735, perché, qualora il prezzo del trasporto non sia stato predeterminato né esista un prezzo conforme alle tariffe o agli usi, esso verrà determinato giudizialmente.

Per ultima Cassazione

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 giugno 2014, n.14089

affinché lo spedizioniere acquisti la veste di “spedizioniere vettore” a norma dell’art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell’operazione complessiva. La polizza di carico assume la veste di titolo di credito che dà diritto alla consegna delle merci trasportate, sicché il legittimo portatore di tale polizza ha titolo per promuovere l’azione cartolare contro il vettore per la perdita o per i danni subiti dalla merce trasportata

NOTE


[1] Per una maggiore consultazione sul contratto di  mandato aprire il seguente collegamento on-line  Il mandato

[2] Corte di Cassazione sentenza del 10-12-99, n. 13839

[3] Corte di Cassazione sentenza del 6-4-82, n. 2133

[4] Corte di Cassazione sentenza del 18-10-91, n. 11010

[5] Corte di Cassazione sentenza del 21-3-77, n. 1107

[6] Corte di Cassazione sentenza del 17-11-95 , n. 11915.

[7] Corte di Cassazione sentenza del 27-1-95, n. 1016.

[8] Per una maggiore consultazione sul contratto di  commissione aprire il seguente collegamento on-line  La commissione

[9] Corte di Cassazione sentenza del III, sent. 12125 del 19-8-2003

[10] Corte di Cassazione sentenza del 6-3-97, n. 1994. Nella specie, la S.C. ha confermato, relativamente al capo in questione la sentenza impugnata che aveva ritenuto essere stato stipulato un contratto di «subspedizione», rilevando che, se non era stato del tutto adeguato l’esame del giudice di merito relativo al corrispettivo, tale difetto non poteva ritenersi decisivo, poiché gli altri elementi — quali il contenuto del poi concluso contratto di trasporto marittimo e le consultazioni intervenute in ordine alla scelta del vettore, ai costi, all’itinerario, ecc. — deponevano nel senso della stipulazione di un mero contratto di spedizione

[11] Per una maggiore consultazione sul contratto di mediazione aprire il seguente collegamento on-line  Il contratto di mediazione

[12] Corte di Cassazione sentenza del 2-8-2000, n. 10129, rv. 539063 (conf. Cass. 26-11-77, n. 5157).

[13] Corte di Cassazione sentenza del  11-2-2009, n. 3354

[14] Corte di Cassazione sentenza del 17-5-76, n. 1741

[15] Corte di Cassazione sentenza del 19-6-2008, n. 16625

[16] Corte di Cassazione sentenza del 18-6-2003, n. 9697

[17] Minervini – Bile – Asquini

[18] Capozzi

[19] La figura dello spedizioniere-vettore, prevista dall’art. 1741 cod. civ., è ravvisabile soltanto quando un soggetto assuma nei confronti del committente l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale della prestazione complessiva. Non ricorre, pertanto, la suddetta ipotesi qualora lo spedizioniere stipuli con un terzo il contratto di trasporto in nome proprio ma per conto del mandante, il quale impartisca istruzioni relative alla scelta del mezzo, della via e delle modalità di trasporto della merce, con la conseguente esclusione (anche se implicita) della responsabilità personale e diretta dello spedizioniere per l’esecuzione del trasporto. Corte di Cassazione sentenza del 20-12-86, n. 7795.  Affinché lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l’incarico, acquisti la veste di spedizioniere — vettore a norma dell’art. 1741 cod. civ., è necessario che egli assuma l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell’operazione complessiva. L’accertamento dell’avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un’indagine circa il contenuto dell’intento negoziale, affidata esclusivamente a giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base delle espresse dichiarazioni delle parti, aveva qualificato il contratto come di spedizione semplice, non attribuendo rilievo decisivo ai fini della qualificazione in termini di spedizione-trasporto, all’elemento indiziario costituito dal compenso forfettario). Corte di Cassazione sentenza  del 14-2-2005, n. 2898

[20] Luminoso

Avv. Renato D’Isa

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