L’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18105.

L’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c. non può essere esercitata, per la prima volta, attraverso la proposizione del ricorso per Cassazione, “omisso medio” (senza, cioè, avere esercitato la medesima azione nella precedente sede di appello, ovvero avendola ivi erroneamente esercitata), non presentando essa caratteri morfologici meramente “rappresentativi” – tali, cioè, da consentire al soggetto in surroga di inserirsi nel processo in forza di un sottostante rapporto, del tutto indifferente per il terzo cui la domanda è rivolta – bensì connotandosi come attuazione di un potere (attraverso l’esercizio della relativa azione) il cui accertamento processuale è compito necessario del giudice e presuppone una indagine di fatto non compresa nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimità (limiti non mutati, “in parte qua”, per effetto della modifica dell’art. 384 del codice di rito, sì come novellato dalla l. n. 353 del 1990, che consente alla S.C. una decisione di merito qualora non risultino necessari ulteriori accertamenti in fatto), poiché tale giudizio, a differenza dell’appello, presuppone una impugnativa di tipo “straordinario” (ovvero ad effetto devolutivo delimitato), che non dà luogo ad una nuova valutazione del merito della causa, bensì alla sola revisione della conformità alla legge (sostanziale o processuale) dell’attività giurisdizionale esercitata e dell’esattezza della pronuncia in diritto resa con la sentenza.

Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18105

Data udienza 16 giugno 2020

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE – AZIONE SURROGATORIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18502-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
Contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2408/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 24008-2018 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 24 maggio 2018, formulando due motivi, illustrati con articolata memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
(OMISSIS), alla guida dell’auto Fiat Uno, assicurata con (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.A., usciva di strada e finiva contro il muro di delimitazione della carreggiata destra. Dopo una trentina di minuti, l’auto di proprieta’ di (OMISSIS), guidata da (OMISSIS), assicurata per la responsabilita’ civile automobilistica con la S.p.A. (OMISSIS), sulla quale viaggiavano in qualita’ di trasportati (OMISSIS) e (OMISSIS), giunta, a forte velocita’, in prossimita’ della Fiat Uno, non rallentava la propria marcia, anzi, sbandava per la pioggia in corso, deviava sulla propria destra e finiva contro il muro di delimitazione della carreggiata proprio in prossimita’ della Fiat uno che vi si trovava gia’ li’, senza andare a collidere con essa.
(OMISSIS) e (OMISSIS) decedevano, (OMISSIS) riportava gravi lesioni personali.
(OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) per essere risarciti dei danni subiti che quantificavano in Lire 2.734.900.000, al netto di rivalutazione ed interessi.
(OMISSIS), con il patrocinio dell’odierno ricorrente, resisteva, contestando il nesso causale e la ricorrenza di propria responsabilita’ al verificarsi dell’incidente e, in via gradata, chiedeva che (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 2 e della L. n. 990 del 1969, articolo 18, fosse condannata a pagare direttamente ai richiedenti le somme pretese, in via, ulteriormente, subordinata, domandava di esserne manlevata e tenuta indenne di tutte le somme dovute agli attori o, in ogni caso, di essere rifusa delle spese di resistenza; in via istruttoria, allegava e provava che nel procedimento penale a suo carico per duplice omicidio colposo, ove gli attori si erano costituiti parte civile, era stata assolta con formula piena.
Il Tribunale civile di Napoli, con sentenza n. 14153/2007, dichiarava che gli attori avevano rinunciato alla domanda civile e non provvedeva alla liquidazione delle spese di lite.
Il ricorrente conveniva in giudizio (OMISSIS) per ottenere il pagamento delle spese e dei compensi professionali per la rappresentanza e la difesa in suo favore nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, definito con la pronuncia n. 14153/2007.
La convenuta, costituitasi, chiedeva la chiamata in giudizio di (OMISSIS) Spa, perche’ fosse condannata al pagamento della parcella per l’assistenza in giudizio, sia ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3, sia in ragione delle previsioni della polizza assicurativa.
Il Tribunale accoglieva la domanda di (OMISSIS) e condannava la convenuta a corrispondergli la somma di Euro 19.788,93, al netto di interessi e rivalutazione, rigettava la domanda nei confronti di (OMISSIS) e compensava le spese di lite tra la convenuta e l’impresa assicuratrice.
(OMISSIS) impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, lamentando il mancato accoglimento della sua domanda nei confronti di (OMISSIS), formulata ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3 e altresi’ basata sulla pattuita copertura assicurativa.
L’odierno ricorrente proponeva ricorso incidentale chiedendo la liquidazione delle maggiorazioni sui compensi per assistenza plurima contro piu’ parti, delle spese generali, di Iva e CA e degli interessi legali dal 20 marzo 2008 al soddisfo, nonche’ l’estensione della domanda nei confronti di (OMISSIS), nel caso di accoglimento della domanda principale.
La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, condannava (OMISSIS) al pagamento a favore di (OMISSIS) di Euro 2.398,08, a titolo di rimborso delle spese generali, con gli interessi legali dal 20 marzo 2008, in aggiunta a quanto previsto nella sentenza di primo grado, al versamento dell’Iva e del contributo previdenziale; compensava le spese di appello.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/ o falsa applicazione dell’articolo 1917 c.c., comma 3, dell’articolo 91 c.p.c., dell’articolo 185 c.p., degli articoli 74 e 75 c.p.p., per erroneo rigetto della domanda dell’assicurata di condanna dell’impresa di assicurazione della r.c.a. al pagamento delle spese di resistenza, la nullita’ della sentenza e del procedimento, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4: motivo proposto in via surrogatoria nei diritti dell’assicurata ex articolo 2900 c.c..
Premesso il suo interesse attuale ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata in quanto l’assicurata non aveva onorato neanche in parte la sentenza di primo grado ne’ quella impugnata, la tesi del ricorrente e’ che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto che dovesse essere il Tribunale di Napoli a pronunciarsi sulla domanda di liquidazione delle spese di resistenza del giudizio civile, ex articolo 1917 c.c., comma 3, perche’ esse non costituivano una conseguenza dell’illecito, ma rientravano nel genus delle spese di salvataggio in quanto sostenute per un interesse comune all’assicurato ed all’impresa di assicurazione, e perche’, a differenza delle spese di soccombenza, necessitavano, per essere liquidate, di una specifica domanda dell’assicurato in sede civile. Gli errori sarebbero consistiti, in particolare, nel non avere considerato che l’assicurata, in pendenza del giudizio civile, non poteva formulare in quello penale domanda di pagamento delle spese di resistenza nel processo civile per espresso divieto dell’articolo 39 c.p.c., e nell’avere applicato alle spese di resistenza un principio – quello secondo cui nel sistema processuale vigente non e’ ammessa la proposizione di una domanda per conseguire il rimborso delle spese processuali formulata autonomamente e fuori dalla sede nella quale le spese si erano prodotte – valevole per le spese di soccombenza.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 345 c.p.c.; per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum; denuncia la nullita’ della sentenza e del procedimento, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (motivo proposto in via surrogatoria nei diritti dell’assicurata ex articolo 2900 c.c., stante la sua inerzia).
Secondo il ricorrente, il giudice a quo: a) non si sarebbe pronunciato sul secondo motivo di appello formulato dalla assicurata e sulla domanda di condanna di (OMISSIS) S.p.A. a pagare direttamente al ricorrente ovvero di manlevarla e tenerla indenne tanto delle spese di resistenza relative al giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4153/2007 ed alle attivita’ connesse, quanto delle spese di soccombenza dei giudizi di merito; b) erroneamente non avrebbe posto dette spese a carico di (OMISSIS); c) non avrebbe motivato la decisione assunta.
3. Il ricorso e’ inammissibile.
Infatti, in applicazione di quanto stabilito da questa Corte nella pronuncia 14/03/1962 n. 505, a conferma di altro analogo precedente del 25/06/1957 n. 2447, e ribadito da Cass. 07/10/1997, n. 9747 e, piu’ di recente, da Cass. 17/04/2013, n. 9233, deve ritenersi che il ricorrente non sia legittimato ad agire in via surrogatoria ex articolo 2900 c.c., non potendo tale azione essere esercitata, per la prima volta, attraverso la proposizione del ricorso per cassazione, omisso medio (senza, cioe’, avere esercitato la medesima azione nella precedente sede di appello, ovvero avendola ivi erroneamente esercitata), non presentando detta azione caratteri morfologici meramente “rappresentativi” – tali, cioe’, da consentire al soggetto in surroga di inserirsi nel processo in forza di un sottostante rapporto – bensi’ connotandosi come attuazione di un potere (attraverso l’esercizio della relativa azione), il cui accertamento processuale e’ compito necessario del giudice e presuppone una indagine di fatto non compresa nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimita’ (limiti non mutati, in parte qua, per effetto della modifica dell’articolo 384 del codice di rito, si’ come novellato dalla L. n. 353 del 1990, che consente alla S.C. una decisione di merito qualora non risultino necessari ulteriori accertamenti in fatto), poiche’ tale giudizio, a differenza dell’appello, presuppone una impugnativa di tipo “straordinario” (ovvero ad effetto devolutivo delimitato), che non da’ luogo ad una nuova valutazione del merito della causa, bensi’ alla sola revisione della conformita’ alla legge (sostanziale o processuale) dell’attivita’ giurisdizionale esercitata e dell’esattezza della pronuncia in diritto resa con la sentenza (in termini: Cass. 7/10/1997, n. 9747).
Tali conclusioni non sono affatto scalfite dalle argomentazioni che il ricorrente ha sviluppato nella memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio, le quali sono prevalentemente incentrate sull’asserita impossibilita’ dell’odierno ricorrente di far valere in sede di merito le proprie censure e sulla ratio dell’articolo 2900 c.c. Si tratta, in verita’, di profili inidonei, a giudizio di questo Collegio, a superare la motivazione alla base della giurisprudenza di legittimita’ che nega l’esercizio per la prima volta in Cassazione dell’azione surrogatoria, non spettando – si ribadisce – a questa Corte eseguire accertamenti fattuali, relativi all’esistenza di tutti i presupposti di fatto che legittimano la sostituzione del creditore nei diritti e nelle azioni del proprio debitore.
Le censure del ricorrente non meritano accoglimento neppure sotto il profilo dell’asserita violazione del diritto ad un ricorso effettivo, di cui agli articoli 13 e 6 CEDU, cioe’ del diritto sostanziale alla garanzia della disponibilita’ di un ricorso utile, in pratica e in diritto, a raggiungere lo scopo di una tutela adeguata del soggetto leso, in disparte la certezza di un risultato favorevole, e/o della pretesa ad una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2900 c.c., che elimini dall’insieme delle possibili interpretazioni del precetto normativo quelle che siano in difformita’ col effettivita’ della tutela.
L’accoglimento degli significherebbe mettere in circoscritta al caso concreto – la ratio essendi del giudizio di cassazione e superare la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimita’.
4. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio di legittimita’, attesa l’inammissibilita’ del controricorso, il quale, essendo stato proposto per il tramite di (OMISSIS), procuratore speciale – lo si evince dalla procura ad litem che, a differenza dell’intestazione del ricorso, qualificava (OMISSIS) quale procuratore speciale e non gia’ quale rappresentante legale della (OMISSIS) – avrebbe dovuto contenere la produzione dell’atto notarile che a quest’ultimo conferiva i poteri, non bastando, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, cfr. Cass. 13/02/2020, n. 3557), l’indicazione degli estremi della procura notarile, dovendosi considerare impossibile, in assenza del deposito di tale atto, verificare il conferimento del potere rappresentativo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso ed il controricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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