Sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 4 marzo 2020, n. 8790

Massima estrapolata:

In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisca la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l’illecito impiego – anche occasionale – del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha precisato che la possibilità di disporre, in tali ipotesi, la confisca del mezzo di proprietà di terzo estraneo al reato non viola l’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione EDU, non potendo ritenersi sproporzionata l’ingerenza nel diritto del terzo rispetto al fine legittimo perseguito dalla misura cautelare).

Sentenza 4 marzo 2020, n. 8790

Data udienza 26 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/06/2019 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI ANGELO MATTEO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FIMIANI PASQUALE: “Inammissibilita’ del ricorso”;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame, con ordinanza dell’11 giugno 2019, ha rigettato l’appello di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il provvedimento di rigetto, della restituzione dei veicoli di proprieta’ dei ricorrenti in sequestro, del Tribunale di Napoli Nord del 10 maggio 2019; i veicoli erano stati sequestrati e poi confiscati con la sentenza di patteggiamento in relazione alla previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 301 per l’illecito impiego degli stessi nella commissione dei reati. I ricorrenti erano terzi proprietari che non avevano commesso i reati.
2. Ricorrono in cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 301, comma 3, articolo 240 c.p. e articolo 125 c.p.p.).
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello, confermando la statuizione del giudice di prime cure, con motivazione autoreferenziale che comporta inevitabilmente l’assoluta mancanza della motivazione e, quindi, la violazione di legge.
Per (OMISSIS) si rileva come egli rappresentava al Tribunale le ragioni di cortesia al collega (prestito di cortesia del mezzo) e la sua perfetta buona fede (massimamente esigibile al cittadino); il legislatore del resto non specifica e nemmeno si puo’ pretendere un costante obbligo di vigilanza a chi per cortesia presta un mezzo di trasporto. Anche per (OMISSIS) vale lo stesso ragionamento, nessuna motivazione sulla liberta’ del ricorrente di prestare il proprio mezzo.
Anche per (OMISSIS) valgono le stesse considerazioni, non si comprende perche’ egli non avrebbe dovuto prestare il veicolo che aveva acquistato da poco; tra persone in difficolta’ (com’erano il ricorrente (OMISSIS) e (OMISSIS) si scambiano favori per tirare avanti).
La norma per come interpretata dai giudici si pone in netto contrasto con gli usi sociali (di solidarieta’ e di sostegno tra coloro che hanno bisogno), e in contrasto anche con la Costituzione e con la CEDU.
Hanno chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano inammissibili perche’ proposti per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolati in fatto.
4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio e’ possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.
Nel nostro caso i motivi di ricorso risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E, (nella valutazione sostanziale dei ricorsi).
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente i ricorsi devono ritenersi manifestamente infondati.
Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e ha rilevato come tutte le giustificazioni al prestito dei veicoli fornite dai ricorrenti (terzi proprietari estranei alla commissione dei reati) siano prive di riscontri e comunque non consentono di “ritenere dimostrato l’adempimento dell’obbligo di prevedere e vigilare sul concreto utilizzo del bene o di non averlo potuto fare per causa di forza maggiore”.
Del resto, “In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprieta’ di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, e’ esclusa solo se tale soggetto fornisce la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volonta’, l’illecito impiego – anche occasionale – del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza” (Sez. 3, n. 15848 del 25/10/2016 – dep. 30/03/2017, Angeloni, Rv. 26986901; vedi anche Sez. 3, n. 40524 del 30/04/2015 – dep. 09/10/2015, Gyurek e altri, Rv. 26493001).
Nel caso in giudizio, l’analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli atti – accertamenti di fatto -, e sul punto le prospettazioni dei ricorrenti risultano articolate in fatto, molto generiche e, peraltro, relative alla motivazione del provvedimento e non a violazioni di legge.
5. Anche la generica prospettazione di contrasto con la norma, come interpretata dai giudici, alla Costituzione e alla CEDU risulta manifestamente infondata.
Del resto questa Corte ha gia’ evidenziato come “In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, non viola l’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del mezzo di proprieta’ di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce. (In motivazione, la Corte ha osservato che l’ingerenza nel diritto del terzo al rispetto dei beni non puo’ ritenersi sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito dalla misura cautelare, siccome inserita all’interno di un procedimento in contraddittorio che consente al soggetto di dimostrare di non aver potuto incolpevolmente prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza)” (Sez. 3, n. 24847 del 11/05/2016 – dep. 15/06/2016, Angeli, Rv. 26720101).
6. Puo’ conseguentemente ribadirsi il seguente principio di diritto: “In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprieta’ di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, e’ esclusa solo se tale soggetto fornisce la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volonta’, l’illecito impiego – anche occasionale – del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza e, tale disciplina, non viola l’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo in quanto l’ingerenza nel diritto del terzo al rispetto dei beni non puo’ ritenersi sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito dalla misura cautelare, siccome inserita all’interno di un procedimento in contraddittorio che consente al soggetto di dimostrare di non aver potuto incolpevolmente prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza”. (Cfr. Cass. 15848/2017).
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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