In tema di reato di omesso versamento dell’IVA

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 4 marzo 2020, n. 8784

Massima estrapolata:

In tema di reato di omesso versamento dell’IVA, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dichiarata e non versata sia indicata dal contribuente con la compilazione del quadro VL, spetta a questi dare dimostrazione dell’inattendibilità, per errore o per altra causa, della dichiarazione a fini IVA, senza che ciò costituisca un’inversione dell’onere della prova.

Sentenza 4 marzo 2020, n. 8784

Data udienza 29 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/02/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. FILIPPI PAOLA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 20.02.2019, la Corte d’appello di Lecce, sez. dist. Taranto, confermava la sentenza 30.01.2018 del tribunale di Taranto, appellata dalla (OMISSIS), che aveva dichiarato l’imputata colpevole del reato di omesso versamento IVA, con evasione d’imposta superiore alla soglia di punibilita’ prevista dalla legge, in relazione al periodo di imposta 2010, in relazione a fatto commesso in data (OMISSIS), e con condanna della stessa alla pena condizionalmente sospesa di 4 mesi di reclusione, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’articolo 613 c.p.p., articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e correlato vizio di mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione.
In sintesi, premesso che la contestazione attiene all’omesso versamento IVA per una somma pari a poco piu’ di 274 mila Euro, rileva la ricorrente che nel corso del giudizio di primo grado, il c.t.p. aveva sostenuto l’inattendibilita’ di tale importo, frutto di un controllo formale della dichiarazione, dichiarazione riscontrata dalle dichiarazioni di un teste del Pm relativamente alla tipologia di accertamenti effettuati in merito alla posizione della ricorrente.
In sostanza, l’importo evaso sarebbe stato ricavato dalla dichiarazione che la societa’, tramite la contribuente-imputata, aveva indicato sulla propria dichiarazione fiscale, debito indicato dalla stessa ricorrente nel quadro VL della dichiarazione IVA, senza che fosse stato svolto alcun accertamento sulle modalita’ di indicazione seguite dalla compilatrice. Orbene, il giudice di merito, a fronte dell’eccezione difensiva, ha risposto che a fronte di una dichiarazione proveniente dalla stessa contribuente, l’inattendibilita’ della stessa, per errore o per altra causa, deve essere dimostrata da chi intende confutare tale forma di dichiarazione, senza che cio’ costituisca un’inversione dell’onere della prova; secondo la difesa, diversamente, l’inattendibilita’ del dato sarebbe evincibile documentalmente dalla produzione effettuata dal PM nel corso delle richieste id prova, riferendosi in particolare al documento denominato “Prospetto degli acconti e dei versamenti periodici omessi o tardivi”, in cui sono riportati gli importi dovuto per le mensilita’ marzo-luglio e dicembre 2010. Dalla sommatoria dei relativi importi, si osserva, emergerebbe un dato diverso all’ammontare indicato quale imposta evasa (ossia, complessivamente: Euro 276.019,00), dunque inattendibile. Si tratterebbe di circostanza rilevante, soprattutto perche’ l’ammontare dell’imposta evasa sarebbe prossimo alla soglia di punibilita’, discostandosene del 10 % circa; a ritenere diversamente si violerebbe il principio dell’onere della prova, con conseguente inversione a carico dell’imputato.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 10-ter citato, quanto alla mancata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato conseguente all’inesigibilita’ della condotta, e correlato vizio di mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione.
Premessa la giurisprudenza di legittimita’ in tema di irrilevanza della crisi di impresa e di liquidita’, la ricorrente sostiene che nel caso in esame la situazione manifestatasi sarebbe stata particolare, in quanto la societa’ di cui l’imputata era amministratore, sarebbe incorsa in una situazione di forza maggiore ex articolo 45 c.p.. Richiamato quanto affermato dal c.t.p. nel proprio elaborato, ricorda la ricorrente che la societa’, dapprima, il 26.07.2013 aveva cessato la propria attivita’ ed era stata posta in liquidazione, e che, successivamente, in data 9.04.2014 era stata dichiarata fallita. Di fatto, dunque, la crisi finanziaria che aveva colpito la societa’ negli anni precedenti, dovuta al mancato incasso di diversi crediti verso clienti, avrebbe determinato con il passare degli anni, prima la cessazione dell’attivita’ e poi il fallimento societario. Nel ricorso, poi, viene riportato uno specchietto curato dal c.t.p. riguardante la riclassificazione del bilancio della societa’ alla data del 31.12.2010, da cui emergerebbe un netto peggioramento della situazione imprenditoriale protrattasi negli anni 2012 e 2013. In sostanza, secondo le considerazioni del c.t.p., la societa’ avrebbe subito non una crisi temporanea di liquidita’, ma uno stato di insolvenza latente, illustrato e documentato dal c.t.p., trovandosi nell’impossibilita’ di adempiere alle obbligazioni tributarie. La decisione impugnata, pertanto, non sarebbe solo errata in diritto, ma anche viziata nella motivazione, contenendo una generica dissertazione sulla forza maggiore, non aderente al caso di specie, non affrontando la specifica doglianza articolata con l’atto di appello.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 131-bis c.p., quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilita’ del fatto di particolare tenuita’ e correlato vizio di mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione sul punto.
Premesso il contenuto dell’atto di appello sul punto, la difesa richiama la motivazione di rigetto del giudice, fondata sulla sistematicita’ della violazione posta in essere, affermazione censurabile giuridicamente e sotto il profilo motivazionale, avendo erroneamente valorizzato il giudice la circostanza che fossero stati omessi piu’ versamenti mensili, omettendo nel contempo di apprezzare l’ammontare complessivo omesso e prossimo alla soglia di rilevanza penale, che si discostava del 10% circa. Sarebbe stato invece necessario tener conto delle modalita’ della condotta, sostanziatasi nel dover adempiere alle obbligazioni tributarie in costanza di uno stato di insolvenza latente della societa’, nonche’ dello stato di incensuratezza della ricorrente, non ricorrendo elementi ostativi di sorta al riconoscimento dell’articolo 131-bis c.p..
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 175 c.p., quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione, e correlato vizio di mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione sul punto.
In sintesi, la ricorrente si duole per aver i giudici di appello respinto la richiesta di riconoscimento del beneficio in esame per l’assenza di elementi attestanti un principio di ravvedimento da parte dell’imputata, non essendo rilevante il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale. Si tratterebbe di motivazione censurabile perche’ non avrebbe tenuto conto di quanto argomentato in sede di appello, ossia il minimo disvalore penale del fatto, tenuto conto dell’individuazione della pena base nel minimo edittale e del riconoscimento dell’articolo 62 bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile per genericita’ e manifesta infondatezza.
4. E’ anzitutto affetto da genericita’ per aspecificita’, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per cosi’ dire “replicate” in questa sede di legittimita’ senza alcun apprezzabile elementi di novita’ critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilita’. Ed invero, e’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni gia’ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
5. Lo stesso e’ inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte d’appello ha, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di impugnazione.
6. Ed invero, quanto al primo ed al secondo motivo – che, attesa l’intima connessione dei profili di doglianza, meritano congiunto esame – i giudici di appello rispondono in maniera puntuale ed adeguata alle identiche questioni gia’ analizzate dal primo giudice, e replicate senza alcun elemento di novita’ critica davanti alla Corte d’appello e da ultimo davanti a questa Corte.
6.1. Dopo aver richiamato copiosa giurisprudenza di legittimita’ che ha sempre escluso che le difficolta’ economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante, la Corte territoriale giunge ad escludere correttamente l’applicabilita’ tanto dell’articolo 45 quanto dell’articolo 43 c.p. sulla base dei seguenti rilievi: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perche’ non esclude la suitas della condotta; b) la mancanza di una provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria penalmente rilevante non puo’ pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta politica/imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidita’; c) non si puo’ invocare la forza maggiore quando l’inadempimento penalmente rilevante sanzionato sia stato concausato dal mancato pagamento alle singole scadenze mensili e, dunque, da una situazione di illegittimita’; d) l’inadempimento tributario penalmente rilevante puo’ essere attribuito a causa di forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volonta’ e che sfuggono al suo dominio finalistico.
6.2. Alla stregua dei predetti principi, enucleati dalle decisioni di questa Corte richiamate in sentenza, i giudici di appello sono pervenuti ad escludere la forza maggiore, anche considerato che: a) era la stessa appellante ad escludere la ricorrenza di una crisi di liquidita’, asserendo una sorta di progressiva e strisciante insolvenza; b) non risulta che l’appellante, invocando l’assenza del dolo, e in particolare l’esistenza di una causa di forza maggiore, avesse dato prova di quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimita’. A cio’, prosegue la Corte di appello, deve essere aggiunta anche la considerazione che la politica della sistematica perpetrazione dell’illecito amministrativo-tributario, quale strumento di gestione della crisi aziendale, non puo’ giustificare la forza maggiore che s’invoca al momento della scadenza del c.d. termine lungo, posto che la scelta affonda le sue radici in una situazione di persistente illegittimita’ voluta dallo stesso contribuente.
6.3. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze della ricorrente si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimita’, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realta’, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.
Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimita’ operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Non puo’ certo ritenersi che la sentenza si esponga a vizi motivazionali, avendo dato spiegazione dell’irrilevanza della crisi di liquidita’ (o, per dirla con la ricorrente, l’insolvenza latente) ed imprenditoriale. Ne’, peraltro, puo’ essere consentita davanti a questa Corte la sottoposizione di apprezzamenti fattuali, quali quelli originati dalle risultanze della c.t.p., che comunque non avrebbero alcuna rilevanza al fine di qualificare in termini di forza maggiore l’omesso versamento, cio’ valendo anche nel caso in cui si accerti il successivo stato di insolvenza dell’imprenditore (Sez. 3, n. 26712 del 14/04/2015 – dep. 25/06/2015, Vismara, Rv. 264306).
6.4. Peraltro, questa stessa Sezione ha affermato che, in tema di reato di omesso versamento dell’IVA, la colpevolezza del contribuente non e’ esclusa dalla crisi di liquidita’ del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l’omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell’IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019 – dep. 29/05/2019, Minardi, Rv. 275967). Infine, e’ costante la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che, in materia tributaria, la colpevolezza del contribuente non e’ esclusa dalla crisi di liquidita’ intervenuta al momento della scadenza del termine per il versamento (27 dicembre del successivo periodo di imposta), a meno che l’imputato non dimostri che le difficolta’ finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale (v., ad esempio, in tema di violazione del Decreto Legislativo n. 4 del 2000, articolo 10-bis: Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013 – dep. 04/02/2014, Mercutello, Rv. 258055).
6.5. Palese, nella fattispecie in esame, e’ il mancato assolvimento di qualsiasi onere di allegazione in tal senso, ossia, da un lato l’indicazione dei motivi che hanno determinato l’emissione delle fatture antecedentemente alla ricezione del corrispettivo e, dall’altro, l’impossibilita’ di fronteggiare altrimenti la crisi di liquidita’ con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.
6.6. Quanto, poi, alla tesi difensiva secondo cui vi sarebbe stata un’inversione dell’onere della prova nella misura in cui il reato e’ stato ritenuto integrato sulla base di quanto direttamente attestato nella dichiarazione IVA da parte della stessa imputata con la compilazione del quadro VL della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2010, non puo’ che convenirsi con la corretta soluzione offerta dai giudici di merito sul punto, ossia che, a fronte di una dichiarazione proveniente dalla stessa contribuente, l’inattendibilita’ della stessa, per errore o per altra causa, deve essere dimostrata da chi intende confutare tale forma di dichiarazione, senza che cio’ costituisca un’inversione dell’onere della prova.
Del resto, si osservi, l’ammontare dell’IVA dichiarata e non versata alla scadenza del periodo di imposta successivo consegue all’indicazione dei dati relativi da parte del medesimo soggetto IVA, rispetto al quale l’A.F. non ha potere di correzione ne’ di verifica sostanziale, salvo ovviamente il diritto-dovere di procedere ad accertamento fiscale ove rilevi, come nel caso di specie, l’omesso versamento. Ne’, peraltro, la contribuente ha mostrato di aver posto rimedio a tale presunto errore compilativo, come era pure suo diritto-dovere, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
6.7. Quanto, poi, al calcolo contabile operato dal c.t.p. che avrebbe determinato l’inattendibilita’ dell’ammontare dell’omesso versamento IVA contestato, e’ sufficiente rilevare come proprio la sommatoria delle singole voci riportata alle pagg. 3 e 4 del ricorso (documento denominato “Prospetto degli acconti e dei versamenti periodici omessi o tardivi”, in cui sono riportati gli importi dovuti per le mensilita’ marzo-luglio e dicembre 2010), condurrebbe ad un dato addirittura superiore all’ammontare indicato quale imposta evasa (ossia, complessivamente: Euro 276.019,00), dunque priva di pregio e’ l’eccezione secondo cui l’errore avrebbe avuto riflessi in ordine al raggiungimento della soglia di punibilita’, fissata ratione temporis in 250.000Euro, laddove la contestazione oggetto dell’imputazione e’ di poco superiore ai 274 mila Euro.
6.8. In definitiva, dunque, le doglianze difensive esposte nel primo e nel secondo motivo, piu’ che prospettare reali vizi della sentenza, costituiscono il tentativo della ricorrente di trascinare sul terreno “del fatto” questa Corte di legittimita’, dimenticando tuttavia che il controllo di legittimita’ sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica delle vicenda ed all’attendibilita’ delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicita’ della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 – dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783).
7. Quanto al terzo motivo, riguardante il mancato riconoscimento dell’articolo 131-bis c.p. e’ ben vero che la Corte d’appello motiva il diniego richiamando la sistematicita’ della violazione posta in essere “seppure condensata nella mancanza del versamento unico”, ma e’ altrettanto vero che le motivazioni poste a fondamento della richiesta ed esposte nell’atto di appello apparivano poco conducenti (l’aver il giudice determinato la p.b. nel minimo edittale; l’aver riconosciuto le attenuanti generiche; l’essere “imputata incensurata; l’aver ottenuto il beneficio di cui all’articolo 163 c.p.).
Ed invero, le predette circostanze, osserva il Collegio, sono idonee a denotare, alla luce dei criteri direttivi indicati dall’articolo 133 c.p., la non particolare gravita’ del fatto o la attenuata capacita’ a delinquere del reo, ma non sono di per se’ sufficienti per ritenere provata la particolare tenuita’ del fatto, che, nell’ottica del legislatore che ha introdotto la speciale causa di non punibilita’, seppur non coincidente con l’inoffensivita’ in concreto dello stesso, deve rivestire un grado di aggressione al bene protetto cosi’ ridotta da giustificare la non punibilita’ del fatto. Questa Corte ha gia’ chiarito, infatti, da un lato che l’articolo 131 bis c.p. ed il principio di inoffensivita’ in concreto operano su piani distinti, presupponendo, il primo, un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, compresa l’offensivita’, benche’ di consistenza talmente minima da ritenersi “irrilevante” ai fini della punibilita’, ed attenendo, il secondo, al caso in cui l’offesa manchi del tutto, escludendo la tipicita’ normativa e la stessa sussistenza del reato (Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015 – dep. 09/02/2016, Pezzato e altro, Rv. 265642). Dall’altro, che non rilevano elementi quali quelli valorizzati dalla difesa della ricorrente, essendosi infatti precisato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire “implicita” motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell’imputato di applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dall’articolo 131-bis c.p., comma 1 hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalita’ e particolare tenuita’ della condotta, esiguita’ del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva comunque inflitto il minimo edittale della pena: Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016 – dep. 28/10/2016, Bianchini, Rv. 268307).
7.1. Ne’ rileva, peraltro, la circostanza che il superamento della soglia di punibilita’, nel caso in esame, sia stato “di poco” superiore, nell’ottica difensiva, a quello stabilito per legge. Ed invero, questa stessa Sezione ha certamente ritenuto applicabile la speciale causa di non punibilita’ anche al delitto di omesso versamento IVA, ma riconoscendone l’applicabilita’ solo in quei casi in cui si tratti di un superamento realmente modesto, di poco superiore alla soglia di offensivita’ penale prevista dal legislatore (ad esempio, riconoscendo l’applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p. stante l’omissione eccedente la soglia di punibilita’ per un ammontare inferiore ad Euro 10.000 e pari al 4% circa dell’importo della soglia stessa, laddove, diversamente, nel caso qui esaminato l’ammontare e’ superiore ad oltre 20.000 Euro, pari al 10% circa dell’importo della soglia stessa: cfr. Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018 -dep. 25/03/2019, Canella, Rv. 276546).
8. Quanto al quarto ed ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 175 c.p., i giudici ne negano il riconoscimento escludendo la ricorrenza di elementi attestanti un principio di ravvedimento da parte dell’imputata, non ritenendo rilevante il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale. Si tratta di motivazione non censurabile in diritto ne’ viziata sotto il profilo logico – argomentativo. Da un lato, infatti, e’ la stessa ricorrente a riconoscere la correttezza del ragionamento laddove giustifica il diniego ritenendo non rilevante la concessione del beneficio della sospensione condizionale, stante la diversa finalita’ degli istituti richiamati (da ultimo: Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018 – dep. 15/11/2018, M., Rv. 274106). Dall’altro, gli elementi valorizzati dalla ricorrente al fine di sostenere la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento (modesta gravita’ del fatto; pena base determinata nel minimo edittale; riconoscimento delle attenuanti generiche), non sono di per se’ risolutivi, atteso che per giurisprudenza pacifica la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e’ rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’articolo 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 – dep. 02/01/2017, Cattaneo, Rv. 268971).
8.1. I giudici di appello, richiamando proprio l’assenza di elementi attestanti un principio di ravvedimento da parte dell’imputata, mostrano, diversamente, di valorizzare soprattutto in chiave negativa il parametro di giudizio costituito dall’articolo 133 c.p., comma 2, n. 3, ossia mostrano di tenere conto della capacita’ a delinquere del reo desunta “dalla condotta contemporanea o susseguente al reato”, non essendo pertanto sindacabile da parte di questa Corte il giudizio espresso sul punto.
9. Il ricorso dev’essere complessivamente dichiarato inammissibile.
A tale proposito e’ il caso di precisare che manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, non e’ soltanto la questione palesemente pretestuosa o artificiosa oppure quella apparente, tale cioe’ da presentarsi ictu oculi come inconsistente e priva di ogni ragionevolezza, o quella caratterizzata da evidenti errori di diritto nella interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il piu’ delle volte contrastate da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell’ordinamento (da ultimo, ex multis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, in motiv.), situazioni processuali che non esigono percio’ un particolare sforzo motivazionale per essere confutate.
Manifestamente infondata e’, invece, anche la questione che – pur dando luogo, sul piano logico, all’impostazione di un sillogismo – rende assolutamente vana, sul piano giuridico, la prospettazione dell’ipotesi strutturata con il motivo di ricorso, per l’assoluta inconsistenza della premessa che muove dall’interpretazione della norma o del principio giuridico invocati.
Ne consegue che, ai fini della valutazione del carattere manifesto, o meno, dell’infondatezza, occorre delibare sulla solidita’ delle ragioni poste a fondamento della doglianza, non potendo l’ampiezza della motivazione giudiziale o la complessita’ e la diffusivita’ delle argomentazioni spese dal ricorrente con il motivo di impugnazione essere ritenute logicamente incompatibili con un procedimento ermeneutico che sfoci in un’affermazione di manifesta infondatezza del ricorso per cassazione. Infatti, proprio la carenza di fondamento dell’ipotesi prospettata con il motivo di gravame puo’ richiedere la produzione di un particolare sforzo argomentativo per sostenerla, cosi’ da esigere parallelamente un’articolata motivazione per confutarla.
E cio’ e’ quanto avvenuto nel caso in esame.
10. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stata presentata senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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