Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2096.
Sospensione del processo e procedimento sommario di cognizione.
Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’articolo 702-bis cod. proc. civ. insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. civ. (o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’articolo 337, comma 2, cod. proc. civ.), si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell’articolo 702-ter, comma 3, cod. proc. civ., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell’Ufficio, ex articoli 273 e 274 cod. proc. civ. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all’eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all’articolo 40, comma 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza gravata – disponendo la prosecuzione del processo – con cui il tribunale adito aveva disposto la sospensione ex articolo 295, cod. proc. civ., del procedimento sommario di cognizione, pendente davanti allo stesso giudice monocratico, introdotto dalla ricorrente per ottenere, dalla resistente la restituzione di un immobile detenuto in forza di un contratto di locazione finanziaria, affermando la pregiudizialità di quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, dalla locatrice medesima, per il pagamento dei canoni insoluti e accessori: ad avviso del tribunale, infatti, la pregiudizialità era determinata dalla circostanza che entrambe le domande risultavano fondate sulla pretesa risoluzione contrattuale, laddove, pur pendendo i processi davanti allo stesso ufficio giudiziario, la riunione non era possibile posto l’assoggettamento degli stessi a riti differenti, e l’impossibilità di mutare quello sommario in ordinario attesa l’assenza d’istruttoria da svolgere). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 13 novembre 2020, n. 25660; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 dicembre 2018, n. 31801).
Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2096. Sospensione del processo e procedimento sommario di cognizione
Data udienza 30 novembre 2021
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Sospensione del processo – Procedimento sommario di cognizione – Sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c. – Esclusione – Conseguenze – Passaggio al rito della cognizione piena ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. – Identità o connessione tra procedimenti pendenti innanzi al medesimo Ufficio giudiziario – Riunione – diversità dei riti delle due cause – Irrilevanza. (Cpc, articoli 40, 273, 274, 295, 337, 702-bis, 702-ter)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 14060-2021 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. RG 35641/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTRERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE, il quale chiede, che la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza, annullando l’impugnata ordinanza di sospensione.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) s.p.a. ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione ex articolo 295 c.p.c., del procedimento sommario di cognizione, pendente davanti allo stesso giudice monocratico, introdotto dalla deducente per ottenere, dalla s.a.s. (OMISSIS), la restituzione di un immobile detenuto in forza di un contratto di locazione finanziaria, affermando la pregiudizialita’ di quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, dalla locatrice medesima, per il pagamento dei canoni insoluti e accessori;
ad avviso del Tribunale la pregiudizialita’ era determinata dalla circostanza che entrambe le domande risultavano fondate sulla pretesa risoluzione contrattuale, laddove, pur pendendo i processi davanti allo stesso ufficio giudiziario, la riunione non era possibile posto l’assoggettamento degli stessi a riti differenti, e l’impossibilita’ di mutare quello sommario in ordinario attesa l’assenza d’istruttoria da svolgere;
resiste con memoria, anche illustrativa, la s.a.s. (OMISSIS);
ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero.
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta l’assenza di pregiudizialita’ tra le due liti, posta la differenza di “petitum”, in un caso di condanna al pagamento dei canoni, nell’altro al rilascio dell’immobile oggetto di leasing;
con il secondo motivo si prospetta l’erroneita’ dell’ordinanza per mancata riunione dei procedimenti, in quanto pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, previo mutamento del rito sommario in ordinario proprio in ragione dell’implicazione istruttoria determinata dalla connessione;
Rilevato che:
il secondo motivo di ricorso e’ fondato e assorbente;
da quanto riportato in ricorso, e rimasto pacifico tra le parti, emerge cio’ che basta a vagliare il regolamento;
come osservato dal Pubblico Ministero:
a) quando tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo, esista un rapporto di identita’ o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non puo’ adottare un provvedimento di sospensione ex articolo 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli articoli 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass., 17/05/2017, n. 12441);
b) qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione insorga una questione di pregiudizialita’ rispetto a ulteriore controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. (o venga invocata l’autorita’ di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2), si determina la necessita’ di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non puo’ adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell’articolo 702-ter c.p.c., comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo, il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell’Ufficio, ex articoli 273 e 274 c.p.c., salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione, non ostando all’eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all’articolo 40 c.p.c., comma 3, (Cass., 07/12/2018, n. 31801, Cass., 13/11/2020, n. 25660);
evidentemente, il caso in esame, trattandosi di giudizi entrambi nella fase iniziale, la connessione avrebbe imposto, per il giudice del provvedimento oggetto di regolamento, il mutamento del rito da sommario in ordinario e la rimessione al capo dell’Ufficio, di certo non potendosi, illogicamente, per un verso escludere il suddetto mutamento in ragione della possibilita’ di pronta decisione della causa introdotta con nelle forme semplificate e poi sospendere quest’ultima, per la ritenuta pregiudizialita’, senza permettere al contempo la riunione dei due processi per connessione, in ragione dello stesso diniego di mutamento del rito;
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza gravata e dispone la prosecuzione del processo, condannando parte resistente alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in Euro 2.200,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo non e’ tale da giustificare il pagamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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