Responsabilità civile padroni committenti e imprenditori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1786.

Responsabilità civile padroni committenti e imprenditori.

La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l’attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’agente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell’accogliere la domanda dell’acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all’agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto).

Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1786. Responsabilità civile padroni committenti e imprenditori

Data udienza 13 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Padroni, committenti e imprenditori – In genere compagnia assicurativa – Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente – Nesso di occasionalità necessaria – Anomalie nella condotta del cliente – Interruzione del nesso – Condizioni – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30942/2018 proposto da:
(OMISSIS) Spa, in persona procuratore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la responsabilita’ genitoriale sulla figlia minore (OMISSIS), entrambi eredi della sig. (OMISSIS) (deceduta), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) Spa, in persona procuratore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente all’incidentale –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2318/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/8/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Cons. Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Responsabilità civile padroni committenti e imprenditori

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/8/2016 la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del gravame interposto dalla sig.ra (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Padova 8/8/2014, ha interamente accolto la domanda dalla medesima originariamente proposta nei confronti del sig. (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) s.p.a. (successivamente incorporata dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a.) di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della stipulazione di “una polizza vita con vantaggioso rendimento” propostale dal (OMISSIS), cui aveva versato in quattro occasioni l’importo di Euro 15.000 “ricevendo ogni volta un “certificato di copertura provvisoria””, successivamente “apprendendo dalla Compagnia che nell’archivio della societa’ non risultavano ne’ la sua polizza ne’ quelle dei familiari”.
In particolare, oltre alla responsabilita’ del (OMISSIS) ravvisata dal giudice di prime cure la corte di merito ha ritenuto sussistente anche la responsabilita’ della compagnia assicuratrice ex articolo 2049 c.c..
Avverso la suindicata decisione della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il sig. (OMISSIS) in proprio e quale esercente la responsabilita’ genitoriale e legale rappresentante della figlia minore (OMISSIS) – eredi della deceduta (OMISSIS), che spiegano altresi’ ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, cui resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
L’altro intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
Gia’ chiamata all’udienza camerale dell’8/9/2020, la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del (OMISSIS).

 

Responsabilità civile padroni committenti e imprenditori

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente in via principale societa’ (OMISSIS) s.p.a. denunzia “violazione o falsa applicazione” degli articoli 1227, 2049 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’articolo 2049 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia “ritenuto applicabile al caso di specie l’articolo 2049 c.c., anche in difetto della sussistenza di un rapporto di preposizione (quantomeno per le prime due dazioni di denaro, risalenti al 27.1.1997 e al 28.1.1997… dal momento che (OMISSIS) s.p.a. ((OMISSIS)) conferi’ l’incarico agenziale al sig. (OMISSIS) con decorrenza dal 1.2.1997”.
Lamenta che “se pure non si volesse considerare il difetto del rapporto lavorativo tra (OMISSIS) e il sig. (OMISSIS) sino al 1 febbraio 1997 come idoneo ad escludere l’applicabilita’ dell’articolo 2049 c.c., detta disposizione non puo’ comunque ritenersi applicabile al caso di specie perche’ il preteso nesso di occasionalita’ e’ stato interrotto dalla, al minimo anomala, condotta della sig.ra (OMISSIS)”.
Si duole non essersi considerato che “il (OMISSIS) solo successivamente a tutte le dazioni in denaro, dunque solo successivamente alla consumazione dell’illecito, ha inviato rendiconti falsi su carta intestata (OMISSIS)”, e che “quando ha ricevuto le prime due dazioni di denaro dalla sig.ra (OMISSIS), non era neppure agente (OMISSIS)”, sicche’ “la sig.ra (OMISSIS) non si fidava del sig. (OMISSIS) perche’ preposto di (OMISSIS) ma perche’ conosciuto dai suoi fratelli ed in zona”.

 

Responsabilità civile padroni committenti e imprenditori

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, la previsione (gia’ in base alla L. n. 1 del 1991, articolo 5, comma 4, successivamente confermata dal Decreto Legislativo n. 415 del 1998, articolo 23, e quindi dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 31, comma 3) della responsabilita’ solidale tra l’intermediario ed il promotore finanziario per i danni da questi arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze e’ in linea di continuita’ con la regola di responsabilita’ accolta all’articolo 2049 c.c. (v. Cass., 20/3/2006, n. 6091).
Trattasi di una regola di responsabilita’ che, avuto in particolare riguardo all’intermediario, prescindendo dal criterio della colpa trova fondamento nel principio cuius commoda eius et incommoda, in ordine alla quale non e’ data invero prova liberatoria, trattandosi di vera e propria ipotesi di responsabilita’ oggettiva, funzionalmente volta alla tutela dei terzi e del mercato (cfr., da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25374).
Si spiega a tale stregua come ai fini della responsabilita’ risarcitoria in argomento sia necessaria e sufficiente la sussistenza di un nesso di occasionalita’ necessaria (v. Cass., 12/3/2008, n. 6632; Cass., 20/3/1999, n. 2574) tra esecuzione delle incombenze e danno, tra i quali sussista un mero collegamento obiettivo.
Indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuita’ dell’incarico (v. Cass., 21/6/1999, n. 6233) affidato all’agente, ai fini della responsabilita’ in argomento dell’intermediario nei confronti dei terzi in relazione all’attivita’ illecita posta in essere dal promotore finanziario e’ cioe’ sufficiente che la medesima sia stata agevolata o resa possibile dall’intervento di quest’ultimo nell’attivita’ d’impresa, di cui sintomatico riscontro costituiscono la presenza del medesimo nei locali della banca, l’utilizzo della modulistica di pertinenza e la spendita del nome (cfr. Cass., 24/7/2009, n. 17393).
Al riguardo, decisivo rilievo assume in realta’ l’ingenerata situazione di apparenza che esponga il terzo, il quale vi faccia non colposamente affidamento, all’ingerenza dannosa del promotore finanziario.
Quest’ultimo e’ invero tenuto ad una condotta improntata a diligenza qualificata, che l’impegna all’adeguato tecnico, con impiego di energie e mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attivita’ esercitata (cfr. Cass., 8/10/2008, n. 24791; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass. 15/2/2007, n. 3462; Cass. 31/5/2006, n. 12995), nonche’ a trasparenza (Decreto Legislativo n. 415 del 1996, articolo 17, comma 1 lettera a); Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21, comma 1, lettera b)) e a correttezza, quale generale principio di solidarieta’ sociale, che trova applicazione anche in tema di responsabilita’ extracontrattuale, in base al quale il soggetto e’ tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonche’ volto alla salvaguardia dell’utilita’ altrui – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilita’ in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

 

Responsabilità civile padroni committenti e imprenditori

Ne’, ai fini dell’esclusione della configurabilita’ della responsabilita’ in argomento, puo’ riconoscersi invero rilievo all’abuso dei poteri da parte del preposto (cfr. Cass., 30/1/2008, n. 2089), e cioe’ che il medesimo abbia ecceduto i limiti dell’incarico (cfr. Cass., 29/9/2005, n. 19166; Cass., 22/10/2004, n. 20588), anche trasgredendo gli ordini ricevuti, o che abbia agito per finalita’ estranee a quelle del preponente ovvero per fini di privata autonomia, e financo che abbia commesso un illecito penale (cfr. Cass., 25/1/2011, n. 1741).
L’interesse del preponente non puo’ infatti valere ad escludere la responsabilita’ del medesimo in argomento, ne’ al riferimento alle incombenze (non espressamente contemplato dal Decreto Legislativo n. 415 del 1996, e quindi dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 31, comma 3) puo’ d’altro canto assegnarsi una valenza limitativa della tutela degli investitori (cfr. Cass., 25/1/2011, n. 1741).
Si e’ d’altro canto posto in rilievo che la responsabilita’ solidale della societa’ di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va per converso esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalita’ irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (v. Cass., 22/1/2018, n. 30161; Cass., 7/1/2020, n. 857; Cass., 31/7/2017, n. 18928; Cass., 4/11/2014, n. 23448; Cass., 13/12/2013, n. 27925; Cass., 24/3/2011, n. 6829).
Incombe all’investitore l’onere di provare l’illiceita’ della condotta del promotore, mentre spetta all’intermediario provare che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall’investitore (v. Cass., 31/7/2017, n. 18928; Cass., 19/3/2010, n. 6708).
Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza.
E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che nel (OMISSIS) la sig. (OMISSIS) ha stipulato “una polizza vita con vantaggioso rendimento” propostale dal (OMISSIS), appena conosciuto “tramite i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS)”, cui aveva versato in quattro occasioni (in particolare il 27 e il 28 gennaio nonche’ il 3 e 4 aprile del 1997) l’importo di Euro 15.000 in contanti, “ricevendo ogni volta un “certificato di copertura provvisoria””.
Solo nel giugno 2006, e pertanto, dopo oltre nove anni, la (OMISSIS) ha “iniziato ad avere sospetti” (atteso che “i fratelli avevano avuto delle difficolta’ a riscattare le loro polizze”), venendo successivamente ad apprendere “dalla Compagnia che nell’archivio della societa’ non risultavano ne’ la sua polizza ne’ quelle dei familiari”.
Orbene, nel riformare la sentenza del giudice di prime cure (ove, come debitamente riportato dalla ricorrente in ossequio al requisito a pena d’inammissibilita’ richiesto all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta affermato essere “certamente contraria all’ordinaria diligenza – e dunque perlomeno anomala – la condotta di chi, come l’attrice, corrisponde in contanti la somma di Lire 60.000.000… trattandosi di una modalita’ di pagamento che si sottrae ad ogni tracciabilita’, senza preoccuparsi nemmeno di farsi rilasciare una quietanza e nemmeno di richiedere una copia del contratto. Una tale condotta non appare in alcun modo rispondente al principio di autoresponsabilita’, principio che deve governare i rapporti tra i consociati e che solo puo’ giustificare la tutela dell’affidamento incolpevole”), la corte di merito ha nella specie ravvisato la responsabilita’ al riguardo (oltre del (OMISSIS), che fornito confessione giudiziale al riguardo anche) della compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a., che aveva incorporato la (OMISSIS) s.p.a.) ex articolo 2049 c.c., disattendendo i suindicati principi.
In particolare la’ dove, con riferimento al nesso di occasionalita’ necessaria e all’affidamento della (OMISSIS), dopo aver premesso che “in realta’ in questa sede il legittimo affidamento rileva solo per imputare al terzo preponente la responsabilita’ indiretta ex articolo 2049 c.c., del fatto illecito extracontrattuale ed a tal fine e’ sufficiente un rapporto di occasionalita’ necessaria ed il legittimo affidamento sta solo a significare che il terzo danneggiato si trovava in una situazione da far ritenere un collegamento fra l’attivita’ svolta dal collaboratore (agente) e il preponente (Compagnia Assicurativa)”, e’ pervenuta ad escludere che nella specie “i rapporti tra promotore e intermediario presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione”.
In particolare, con riguardo: a) al pagamento effettuato dalla (OMISSIS) sempre in contanti (al riguardo sostenendo che trattasi di metodo “all’epoca… alquanto diffuso”, ed essendo d’altro canto “opinabile ritenere” che “l’importo di Lire 60.000.000, corrispondente ad attuale Euro 30.987,41, fosse particolarmente ingente, specie se era anni che la stessa (OMISSIS) (per quanto giovane) svolgeva l’attivita’ di parrucchiera e non senza dimenticare che la stessa faceva parte di un nucleo famigliare unito e certamente facoltoso come dimostrato dalla stipula della polizza assicurativa pacificamente ammessa”); b) il conseguente rilascio da parte del (OMISSIS) di meri “certificati di copertura provvisori” privi di “qualsiasi riferimento al tipo di contratto assicurativo” (erroneamente e illogicamente al riguardo sostenendo che “per un verso le parti gia’ sapevano che cosa volevano stipulare e, per altro verso la (OMISSIS) poteva legittimamente confidare che nella polizza sarebbe stato specificato il tipo di contratto assicurativo”); c) al non essersi la (OMISSIS) mai “preoccupata di richiedere all’agente il rilascio di una quietanza di pagamento (al riguardo erroneamente e illogicamente sostenendo che “in realta’ i certificati di copertura provvisoria contengono necessariamente una ricevuta di pagamento, perche’ altrimenti non sarebbero stati rilasciati”).
Circostanze dalla corte di merito erroneamente ravvisate come deponenti per l’esclusione del mancato impiego dell’ordinaria diligenza da parte della (OMISSIS) e l’idoneita’ viceversa a fondare il suo legittimo “affidamento sul (OMISSIS)”, essendo “naturale che l’odierna appellante si fidasse del (OMISSIS), il quale all’epoca era a tutti gli effetti agente della (OMISSIS) e disponeva della modulistica della Compagnia”.
Circostanza quest’ultima per tabulas erronea, essendo il (OMISSIS) divenuto agente della societa’ (OMISSIS) dal 1/2/1997, e pertanto successivamente alle prime due dazioni di danaro al medesimo da parte della (OMISSIS).
In accoglimento p.q.r. del ricorso s’impone pertanto la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza nei suesposti termini e limiti, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonche’ il ricorso incidentale (con il quale i ricorrenti in via incidentale denunziano vizio di motivazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dolendosi che la corte di merito abbia con meramente apparente “motivazione per relationem” rigettato la “domanda svolta in via principale… corrispondente al mancato guadagno promesso”, in quanto “del tutto ipotetico ed aleatorio, nonche’ privo di qualsiasi allegazione e prova” (1 motivo); nonche’ denunziano l'”omesso riconoscimento della rivalutazione del credito”, dolendosi che la corte di merito non abbia riconosciuto la “rivalutazione monetaria”, pur trattandosi di debito di valore (1 motivo)), con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonche’ il ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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