Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 aprile 2022| n. 11040.
Società di persone ed il debito derivante da un contratto di mutuo
Nelle società di persone, il debito di restituzione derivante da un contratto di mutuo stipulato senza il consenso di tutti i soci, in violazione della clausola statutaria – regolarmente iscritta nel registro delle imprese e, quindi, conoscibile dall’altro contraente – che, in deroga alla disciplina generale, preveda per gli atti di straordinaria amministrazione che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da tutti i soci, non è opponibile al socio rimasto estraneo all’accordo negoziale, risultando irrilevante che la società abbia utilizzato le somme mutuate, perché anche la eventuale ratifica tacita della società deve provenire dall’organo competente a provvedere su di essa e con le modalità richieste per l’atto da ratificare.
Sentenza|5 aprile 2022| n. 11040. Società di persone ed il debito derivante da un contratto di mutuo
Data udienza 2 marzo 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Società – Trasformazione societaria – Società di persone trasformata in società di capitali – Disciplina applicabile – Responsabilità dei soci – Soci illimitatamente responsabili – Presunzione di consenso abdicativo del creditore – Art. 2500-quinquies c.c. – Ipotesi di trasformazione di società in nome collettivo in società in accomandita semplice – Applicabilità – Esclusione – Fondamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9478-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1740/2016 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Cenniccola Aldo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Società di persone ed il debito derivante da un contratto di mutuo
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 4221 del 2010 emesso dal Tribunale di Torino per l’importo di Euro 191.569,34 sul ricorso di (OMISSIS) S.p.A. in relazione al credito vantato nei confronti dell’opponente nonche’ della societa’ (OMISSIS) per effetto di rapporti contrattuali di vario genere (conto corrente, mutui ed affidamenti).
2. L’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo o almeno la sua inefficacia nei suoi confronti, quantomeno per l’importo di Euro 41.800.
3. A sua volta (OMISSIS) proponeva opposizione al medesimo decreto.
4. Il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione del (OMISSIS) ed accoglieva quella del (OMISSIS), revocando l’ingiunzione emessa nei suoi confronti.
5. (OMISSIS) interponeva appello avverso la suddetta sentenza.
6. (OMISSIS) si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
7. La Corte d’Appello di Torino accoglieva l’appello di (OMISSIS) e rigettava l’opposizione proposta dal (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo n. 4221 del 2010 del Tribunale di Torino. In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che (OMISSIS) Banca aveva ottenuto nei confronti della societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) il decreto ingiuntivo sopra indicato. Il (OMISSIS) era divenuto socio della snc (OMISSIS) con atto iscritto il (OMISSIS). Con atto iscritto il (OMISSIS) la societa’ si era trasformata da s.n.c. in s.a.s. e il (OMISSIS), che all’atto della trasformazione rivestiva la qualita’ di socio accomandante, in pari data, cedeva la propria quota a tale (OMISSIS).
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La Corte d’Appello evidenziava che il Tribunale aveva accolto l’opposizione del (OMISSIS) sul presupposto che la banca fosse a conoscenza della trasformazione della societa’ sin dal 13 gennaio 2010 e che fosse applicabile l’articolo 2500 quinquies c.c., essendo la trasformazione in altro tipo di societa’ di persone assimilabile al passaggio da societa’ di persone a societa’ di capitali quantomeno per il passaggio del (OMISSIS) da socio illimitatamente responsabile della snc a socio limitatamente responsabile della s.a.s.. Sempre secondo il Tribunale, la banca era venuta a conoscenza della trasformazione e non si era opposta nei 60 giorni successivi mentre non era necessaria la comunicazione della delibera di trasformazione.
La Corte d’Appello di Torino, premesso che il (OMISSIS) per una parte non aveva posto in dubbio l’obbligazione di (OMISSIS) nei suoi presupposti ma soltanto la propria responsabilita’ per le ragioni della trasformazione della societa’ ex articolo 2500 quinquies c.c., riteneva che tale disposizione non potesse applicarsi nel caso di specie.
La norma, infatti, disciplinava il profilo della responsabilita’ dei soci gia’ illimitatamente responsabili coinvolti dalla trasformazione di societa’ di persone in societa’ di capitali prevista dall’articolo 2500 ter c.c. vale a dire il fenomeno della cosiddetta trasformazione progressiva omogenea. La norma era stata introdotta dalla legge delega di riforma del diritto societario al fine di favorire la trasformazione delle societa’ di persone in societa’ di capitali. La sua ratio atteneva al mutamento esterno del tipo societario e alla conseguente limitazione di responsabilita’ per i soci della societa’ trasformata. Il mutamento della posizione dei soci e della loro responsabilita’ per le obbligazioni assunte dalla societa’ poteva verificarsi anche nel mutamento del tipo sociale interno alla categoria delle societa’ di persone come avvenuto nel caso di specie. Tale trasformazione interna alla categoria delle societa’ di persone era estranea alla lettera dell’articolo 2500 quinquies c.c. ma anche alla sua ratio che era appunto quella della trasformazione in societa’ di capitali.
La Corte d’Appello poneva in luce come l’ipotesi di cui alla norma richiamata riguardasse strutturalmente tutti i soci della societa’ trasformata mentre nel rapporto tra s.n.c. e s.a.s. riguardava solo i soci accomandanti. Inoltre, nel caso di trasformazione in societa’ di capitali il mutamento era definitivo, mentre nell’altro caso era suscettibile di venir meno, in particolare per la violazione del divieto di immissione di cui all’articolo 2320 c.c., comma 1.
7.1 Una volta riformata la sentenza del Tribunale sull’applicabilita’ della norma citata, dovevano affrontarsi i profili di merito non esaminati dal Tribunale perche’ assorbiti.
In particolare, il (OMISSIS) aveva contestato di dovere la somma relativa al contratto di mutuo del (OMISSIS) di Euro 41.800, poiche’ l’atto costitutivo della societa’ prevedeva che le operazioni di straordinaria amministrazione fossero sottoscritte da tutti i soci e amministratori mentre il contratto di mutuo era stato sottoscritto soltanto da (OMISSIS) e da (OMISSIS). Secondo la Corte d’Appello, la tesi dell’appellato secondo cui (OMISSIS) avrebbe dovuto dimostrare, per provare la ratifica, che egli aveva personalmente posto in essere l’operazione utilizzando le somme mutuate, era infondata. In realta’ il mutuo era stato contratto in nome e per conto della societa’ e, dunque, era la snc (OMISSIS) che doveva ratificare il contratto inefficace per mancata sottoscrizione di uno dei soci e dunque a tal fine era sufficiente che essa avesse disposto della provvista tramite uno qualsiasi dei soci la cui attivita’ era riconducibile alla societa’.
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Il (OMISSIS) non aveva contestato la prospettazione di (OMISSIS) secondo cui la somma mutuata era stata utilizzata da (OMISSIS), ne’ aveva dedotto che cio’ si fosse verificato con riferimento ad operazioni che richiedevano la firma congiunta di tutti. Pertanto, una volta ratificato il contratto, la sua responsabilita’ per le obbligazioni da esso derivanti conseguiva dalla sua qualifica di socio illimitatamente responsabile. Egli, dunque, doveva rispondere anche delle obbligazioni sorte in data anteriore al suo ingresso secondo i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimita’.
8. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
9. (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso.
10. Con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
11. All’esito dell’adunanza camerale del 21 ottobre 2021 la trattazione del ricorso e’ stata rinviata alla pubblica udienza.
12. Fissato all’udienza pubblica del 2 marzo 2022, il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, e dal Decreto Legge n. 105 del 2021, articolo 7 convertito nella L. n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
13. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
14. Il ricorrente con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la corte d’appello ritenuto inapplicabile l’articolo 2500 quinquies c.c.
Secondo il ricorrente, nonostante la collocazione del disposto normativo nel capo dedicato alla trasformazione delle societa’ di persone in societa’ di capitali, dovrebbe comunque applicarsi alla fattispecie la norma citata in quanto cio’ che conta non e’ il tipo di trasformazione societaria quanto piuttosto il tipo di responsabilita’ limitata o illimitata assunto dai soci. Nel passaggio dalla snc alla s.a.s. cosi’ come nel passaggio da societa’ in nome collettivo a societa’ a responsabilita’ limitata, alcuni soci vedono limitare il proprio grado di responsabilita’, rimanendo compreso nei limiti della propria quota esattamente come per la societa’ di capitali. La ratio della norma giustificherebbe pertanto la sua piena applicazione anche all’ipotesi in esame. Anche la Corte di Cassazione avrebbe applicato la norma in esame a una fattispecie analoga a quell’oggetto del ricorso. Sicche’, essendo passato in giudicato l’accertamento in fatto contenuto nella sentenza di primo grado non oggetto di impugnazione con la quale il Tribunale di Torino aveva ritenuto provata la conoscenza della trasformazione societaria e delle conseguenti limitazioni di responsabilita’, non dovrebbe essere necessaria la cassazione con rinvio ma si potrebbe decidere nel merito.
1.1 Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
1.2 Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha chiesto di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso per la mancata comunicazione della delibera di trasformazione della (OMISSIS) e di affermare nell’interesse della legge il seguente principio di diritto: l’articolo 2500 quinquies c.c., secondo cui, salvo il consenso da parte dei creditori, la trasformazione non libera i soci a responsabilita’ illimitata dalla responsabilita’ per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dall’articolo 2500 ter c.c., comma 3 opera non solo in caso di trasformazione omogenea progressiva ma anche nel caso in cui, per effetto della trasformazione omogenea di una societa’ di persone in una diversa societa’ di persone, taluni soci perdano la responsabilita’ personale ed illimitata per le obbligazioni sociali.
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1.3 Preliminarmente deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non e’ passata in giudicato l’affermazione del giudice di primo grado circa il fatto che risultava provata la conoscenza in capo alla banca della trasformazione della societa’ ex articolo 2500 quinquies c.c.
Tale questione, infatti, avente ad oggetto la ritenuta sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2500 quinquies c.c. – in quanto poteva presumersi che la Banca fosse a conoscenza della trasformazione della societa’ dalla lettera che aveva inviato alla (OMISSIS) con la quale chiedeva il rientro dall’esposizione debitoria – e’ logicamente posposta alla questione della possibilita’ di applicare l’articolo 2500 quinquies c.c. alla trasformazione di una snc in sas.
Deve, pertanto, ribadirsi in proposito che:
Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicche’ l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, cosi’ espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Sez. 2, Ord. n. 10760 del 2019).
1.4 Cio’ premesso, rileva il Collegio che deve confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’articolo 2500 quinquies c.c. non sia applicabile alla trasformazione di una snc in una sas. Ne consegue che non e’ necessario approfondire il tema delle modalita’ con le quali deve effettuarsi la comunicazione della delibera di trasformazione e la possibilita’ o meno di presumere il consenso con il decorso di 60 giorni dal momento di conoscenza aliunde della trasformazione.
Ad ogni modo, e’ utile ribadire l’approdo della giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale: “Ai sensi dell’articolo 2500 quinquies c.c. la trasformazione di una societa’ non libera i soci a responsabilita’ illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione; quest’ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la trasformazione della societa’. Ne consegue che, ai fini della operativita’ della presunzione di consenso, all’omessa comunicazione non possono supplire ne’ la conoscenza acquisita “aliunde” della trasformazione da parte dei creditori, ne’ l’invio di atti ai medesimi dai quali l’avvenuta trasformazione sia riconoscibile, ne’ la notizia legale dell’avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicita’ della delibera” (Sez. 2, Ord. n. 29745 del 2020, nello stesso senso successivamente Sez. 6-1, Ord. n. 13772 del 2021).
1.5 La questione posta dal motivo in esame, come si e’ detto, ha ad oggetto l’ambito di applicazione dell’articolo 2500 quinquies c.c., in particolare se debba applicarsi solo alla trasformazione delle societa’ di persone in societa’ di capitali o se possa estendersi, quantomeno in via di interpretazione analogica, anche alla trasformazione di una societa’ c.d. “omogenea” tra societa’ di persone, ovvero da una societa’ in nome collettivo ad una societa’ in accomandita semplice.
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1.6 Nella specie, infatti, la societa’ in nome collettivo (OMISSIS), con tre soci, e’ stata trasformata in societa’ in accomandita semplice e contestualmente all’atto di trasformazione con il quale il (OMISSIS) ha assunto la qualita’ di socio accomandante, egli ha trasferito la propria quota di partecipazione ad un terzo.
1.7 Il collegio non condivide l’interpretazione proposta dalla Procura Generale e ritiene, al contrario, che l’articolo 2500 quinquies c.c., comma 2 sia di stretta interpretazione e la sua applicazione non possa estendersi in via analogica all’ipotesi in esame.
Al fine di una piu’ chiara comprensione dell’interpretazione da dare all’articolo 2500 quinquies c.c. e’ opportuno riportarne integralmente il testo: “La trasformazione (di societa’ di persone in societa’ di capitali) non libera i soci a responsabilita’ illimitata dalla responsabilita’ per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dall’articolo 2500, comma 3 se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”.
La norma e’ stata introdotta in occasione della complessiva riforma della disciplina della trasformazione delle societa’ ad opera del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 6 (Riforma organica della disciplina delle societa’ di capitali e societa’ cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366) che ha aggiunto la sezione I al Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile.
1.8 La giurisprudenza di questa Corte in tema di trasformazione delle societa’ di recente (Sez. 1, Sent. n. 1519 del 2021) ha messo in luce che l’istituto contiene in se’ e considera una serie di fenomeni diversi e, nel caso, anche molto lontani tra loro. Cosi’ viene a ricomprendere il caso della trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. (o anche viceversa) ex articolo 2500 c.c. (c.d. trasformazione omogenea tra societa’ di capitali), in cui tutto sembrerebbe risolversi in una semplice modifica dell’atto costitutivo, con il connesso mutamento della forma di organizzazione dell'”ente” societario e di partecipazione allo stesso. Come pure ricomprende le diverse fattispecie della trasformazione delle societa’ di persone in societa’ di capitali (progressiva) regolata dall’articolo 2500 ter c.c. o l’ipotesi di trasformazione da societa’ di capitali a societa’ di persone (regressiva) dall’articolo 2500 sexies c.c… In tali ipotesi, come si dira’, assume rilievo anche la diversa tematica innestata dal mutamento di regime di responsabilita’ patrimoniale, che per tal via viene a realizzarsi: o per il venir meno della responsabilita’ illimitata dei soci o al contrario per il “sopravvenire” di tale responsabilita’ solidale e illimitata dei soci ex articolo 2291 c.c. in luogo della precedente situazione di compiuta, “perfetta” autonomia del patrimonio sociale.
Completano il quadro altre fattispecie non riconducibili a operazioni di tipo endosocietario: di transito, dunque, da organizzazioni societarie a strutture di altra conformazione (articolo 2500 septies c.c.) o anche viceversa (articolo 2500 octies c.c.).
Risulta evidente, pertanto, che l’istituto della trasformazione, di cui ai vigenti articoli 2498 c.c. e ss., non puo’ essere assunto in termini di blocco “unico”, con risvolti identici per tutte le diverse fattispecie tipo in cui l’istituto stesso puo’ venire a manifestarsi. In altri termini, la trasformazione delle societa’, ricomprendendo in se’ una congerie di figure diverse e anche molto dissimili tra loro, non si presta a una ricostruzione unitaria delle tematiche che le singole figure vengono a proporre.
1.9 La trasformazione, nelle sue svariate configurazioni, puo’ comportare il cambiamento del regime di responsabilita’ dei soci. Nel caso di trasformazione “progressiva” (da societa’ di persone a societa’ di capitali) i soci illimitatamente responsabili non sono liberati dalla responsabilita’ per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dall’articolo 2500 ter, comma 3 se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Nel caso di trasformazione “regressiva” (da societa’ di capitali a societa’ di persone) invece, i soci che con la trasformazione assumono responsabilita’ illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
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1.10 La riforma del 2003 ha previsto anche che nel caso del passaggio da societa’ di persone a societa’ di capitali il consenso per la liberazione dei soci illimitatamente responsabili possa presumersi nel caso non sia stato espressamente negato dai creditori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di trasformazione della societa’ (articolo 2500 quinquies c.c., comma 2). La norma tende a favorire la liberazione dei soci, prevedendosi tale effetto, oltre che nel caso in cui sussista il consenso espresso dei creditori alla trasformazione, anche nel caso in cui non vi sia stata da parte dei creditori un’espressa opposizione alla trasformazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, comunicazione che puo’ avvenire in forma libera, ovvero non solo con raccomandata ma anche con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
1.11 Diversamente dalle altre ipotesi, la trasformazione da un tipo di societa’ di persone ad un altro, c.d. “omogenea”, come quella avvenuta nel caso in esame, non e’ espressamente disciplinata dal codice.
1.10 Il Procuratore Generale ritiene che la mancanza di una disciplina espressa renda particolarmente incerti alcuni profili quali ad esempio quelli concernenti il quorum decisionale, la necessita’ o meno della relazione di stima del patrimonio sociale oltre naturalmente quello relativo all’applicazione della regola di cui all’articolo 2500 quinquies c.c.. (oggetto specifico della questione in esame).
Quanto al primo aspetto, riguardante la sufficienza del consenso della maggioranza, l’Ufficio requirente osserva come sia stato correttamente ritenuto che la disposizione contenuta nell’articolo 2500 ter (secondo cui la trasformazione progressiva puo’ essere decisa con il consenso della maggioranza determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili) e’ norma eccezionale che deroga il principio generale che informa le societa’ personali ex articolo 2252 c.c. della unanimita’ di consensi, tale soluzione esclude, dunque, anche la possibilita’ del recesso (consentita dall’articolo 2500 ter c.c. sempre nel caso di trasformazione progressiva): in tal caso, dunque, l’applicazione analogica di una norma, dettata per la trasformazione omogenea progressiva, alla trasformazione omogenea da un tipo all’altro di societa’ di persone e’ impedita dal carattere eccezionale della disposizione. Anche la previsione della necessita’ della relazione di stima, imposta dall’articolo 2500 ter, comma 2 e’ inapplicabile alla trasformazione omogenea interna delle societa’ di persone, per ragioni logiche: la relazione, infatti, mira a garantire la formazione corretta di un capitale che apparterra’ ad una societa’ di capitali, connotata da autonomia patrimoniale perfetta, laddove la responsabilita’ illimitata dei soci nelle societa’ di persone comporta una netta attenuazione delle regole poste a presidio della formazione e dell’integrita’ del capitale sociale. Anche in tal caso, dunque, l’applicazione di una norma, dettata per la trasformazione progressiva, e’ preclusa dalla non identita’ della fattispecie in esame con quella regolata dal legislatore.
Sempre secondo il Procuratore generale, la regola posta dall’articolo 2500 quinquies, invece, e’ espressiva, proprio nella gia’ riferita logica del bilanciamento, di principi di carattere generale: quello secondo il quale la trasformazione non puo’ pregiudicare la posizione dei creditori sociali anteriori, che hanno riposto un affidamento, nel concedere il credito, sulla responsabilita’ personale ed illimitata dei soci; quello della libera rinunciabilita’ dei diritti disponibili. In tal caso non vi e’ alcuna ragione per escludere l’applicazione analogica dell’articolo 2500 quinquies, rimanendo in capo ai soci a responsabilita’ limitata quella illimitata per le obbligazioni anteriori (mentre nel caso opposto, di soci precedentemente a responsabilita’ limitata che assumano la posizione di soci a responsabilita’ illimitata, dovrebbe trovare applicazione l’articolo 2269 c.c., essendo la loro posizione parificabile a quella di un nuovo socio, con conseguente assunzione della responsabilita’ illimitata anche per le obbligazioni anteriori al proprio acquisto). In definitiva, la regola posta dall’articolo 2500 quinquies trascende i confini della trasformazione progressiva e riguarda qualsiasi fenomeno trasformativo che determini la perdita, da parte di un socio, della responsabilita’ illimitata per le obbligazioni assunte.
1.11 Come si e’ detto, il collegio non condivide l’interpretazione proposta, in quanto l’articolo 2500 quinquies c.c., nella parte in cui introduce una presunzione di consenso alla liberazione del socio illimitatamente responsabile per i crediti della societa’ allo spirare del termine di 60 giorni dalla comunicazione della delibera di trasformazione, e’ norma di stretta interpretazione, insuscettibile di deroga al principio generale secondo il quale il silenzio non puo’ mai elevarsi a indice certo di una volonta’ abdicativa o rinunciataria di un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioe’ accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per se’ idonei a palesare una volonta’ inequivocabile.
Deve in proposito richiamarsi una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 6-1, Ord. n. 13772 del 2021) che ha posto in evidenza che la “liberazione” dei soci illimitatamente responsabili, prevista dall’articolo 2500 quinquies c.c. (come possibile interruzione della regola base della permanenza di responsabilita’), si atteggia propriamente come un atto di rinuncia del creditore (cfr. la norma dell’articolo 1236 c.c.): come rinuncia, ancor piu’ precisamente, alla garanzia ex lege in cui si sostanzia la responsabilita’ dei soci delle societa’ in nome collettivo (sul tema cfr. la recente decisione di Cass., 20 gennaio 2021, n. 979).
Società di persone ed il debito derivante da un contratto di mutuo
In tale occasione, si e’ aggiunto che la possibilita’ prevista dall’articolo 2500 quinquies c.c., comma 1 riproduce la fattispecie generale di remissione del credito (sub specie, di rinuncia alla garanzia personale che assiste il diritto; cfr. la norma dell’articolo 1238 c.c.). Come tale, per essa valgono senz’altro le regole generali che la giurisprudenza di questa Corte ha fissato per tale figura. In particolare, per quanto qui interessa, la remissione, “quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volonta’ remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l’estinzione si verifichi solo se e in quanto voluta dal creditore”. La remissione, pur non essendo soggetta a “particolari requisiti di forma”, non puo’ comunque presumersi, se puo’ essere frutto anche di un comportamento concludente e’ tuttavia “indispensabile che la volonta’ abdicativa risulti da una serie di circostanze significative e inequivoche, assolutamente incompatibili con la volonta’ di avvalersi del diritto di credito” (per tutti questi aspetti cfr. la recente Cass., 22 maggio 2020, n. 9464, ove pure amplissimi riferimenti degli arresti precedenti).
La possibilita’ prevista dall’articolo 2500 quinquies c.c., comma 2 se continua a inscriversi nello stesso ambito dell’altra – e quindi comunque rappresenta un atto negoziale del creditore, per altro viene a delineare un particolare percorso di manifestazione della volonta’ di quest’ultimo, secondo quanto articolato dalla norma in questione (in dottrina, si parla anche, in proposito, di “procedimento di liberazione” dalla responsabilita’; ma v. gia’ Cass., 8 agosto 2002, n. 11994, che sotto il profilo strutturale vi ravvisa la presenza di un apposito “interpello, con il quale si assegna al creditore uno spatium deliberandi”).
Gia’ in tale occasione si e’ osservato che questo percorso normativo si manifesta, in se’ stesso, di stretta interpretazione: sia perche’ e’ comunque espressivo di una volonta’ abdicativa di un diritto; sia pure, e non meno, perche’ tale percorso si sostanzia nell’assegnare un determinato valore giuridico (remissorio, appunto) al silenzio: nell’assegnare, quindi, al creditore un onere di manifestare positivamente l’opposizione alla trasformazione.
1.12 Sulla base di quanto fin qui esposto puo’ affermarsi che in caso di trasformazione di una societa’ di persona in societa’ di capitali la liberazione del socio illimitatamente responsabile deve essere ricondotta alla categoria generale della rinuncia al credito o della remissione del debito o di rinuncia alle garanzie. Si tratta di un atto negoziale che richiede una manifestazione di volonta’ che puo’ essere anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca e non puo’ presumersi sulla base della mera conoscenza aliunde della deliberazione di trasformazione.
La gravita’ delle conseguenze di una condotta oggettivamente neutra, quale e’ il comportamento inerte del creditore nei ristretti limiti temporali (60 giorni) previsti dalla norma, anche se esso derivi ex informata coscientia induce, inoltre, a ritenere il carattere eccezionale e derogatorio della norma in esame, insuscettibile di applicazione analogica.
In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: L’articolo 2500 quinquies c.c., comma 2 prevede un’ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che non puo’ essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da societa’ di persone a societa’ di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito. Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo non e’ suscettibile di interpretazione analogica e non puo’ applicarsi anche all’ipotesi di trasformazione di una societa’ di persone da societa’ in nome collettivo a societa’ in accomandita semplice.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’errata applicazione dei principi in materia di ratifica del contratto stipulato dal falsus procurator.
La Corte d’Appello ha ritenuto che anche il contratto di finanziamento stipulato il (OMISSIS) per l’importo di Euro 41.800 fosse opponibile al signor (OMISSIS), affermando che tale contratto ancorche’ stipulato soltanto da due dei tre soci amministratori della societa’ in violazione delle norme statutarie fosse stato successivamente ratificato dalla Societa’ medesima. L’articolo 7 dello statuto della Societa’, invece, prevedeva per l’accesso al credito, ai fini dell’efficacia del contratto, la firma congiunta di tutti i soci e la previsione era stata regolarmente iscritta presso la camera di commercio e dunque era opponibile ai terzi. La Corte, inoltre, sarebbe incorsa in un errore di diritto per aver affermato che ai fini della ratifica di un contratto stipulato dal rappresentante senza poteri ai sensi dell’articolo 1399 c.c. la ratifica, che deve provenire dal soggetto rappresentato, si sarebbe verificata mediante operazioni materiali di disposizione della somma mutuata da parte di uno dei soci. La ratifica, per giurisprudenza consolidata, deve rivestire la stessa forma richiesta per il contratto da concludere. Se per statuto societario ai fini dell’efficacia del contratto di accesso al credito era richiesta la forma scritta con la sottoscrizione di tutti e tre soci, per la ratifica di quel contratto, ove stipulata dal rappresentante senza poteri, doveva essere richiesta la medesima firma ovvero un negozio giuridico approvato da tutti i soci. In caso contrario, la semplice disposizione materiale della somma, anche solo da parte di uno dei soci all’insaputa degli altri, non puo’ valere a ratificare il contratto in nome e per conto della societa’.
2.1 Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.
Deve osservarsi che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto sufficiente la ratifica tacita della societa’. Nella specie, infatti, non e’ contestato che in base all’atto costitutivo della (OMISSIS) snc la stipula di atti di credito o di straordinaria amministrazione richiedeva il consenso unanime di tutti i soci e che il mutuo era stato stipulato senza la partecipazione del (OMISSIS).
In proposito deve evidenziarsi che l’articolo 2258 c.c., con disposizione dettata per le societa’ semplici, ma applicabile, in virtu’ del richiamo di cui all’articolo 2293 cit. codice, alle societa’ in nome collettivo, prevede che, quando per il compimento di un atto e’ necessario il consenso di tutti i soci ovvero della maggioranza di essi, i singoli amministratori non possono agire da soli in nome della societa’, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societa’.
Deve, pertanto, farsi applicazione del seguente principio affermato da questa Corte: La ratifica del negozio concluso dal falsus procurator puo’ desumersi da facta condudentia, sempre che, nel caso di negozio concluso in nome di una persona giuridica o di una societa’, il comportamento dal quale possa desumersi l’esistenza della ratifica provenga dall’organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa (Sez. 1, Sent. n. 3501 del 2013, Sez. 3, Sent. n. 27335 del 2005, Sez. L, Sent. n. 8276 del 1997, Sez. 2, Sent. n. 10745 del 1992).
Dunque, la ratifica tacita del mutuo, non provenendo dall’organo competente a provvedere su di essa e, dunque, non essendo avvenuta con le modalita’ richieste per l’atto da ratificare, non puo’ obbligare anche il (OMISSIS) nei confronti della banca. Questi, infatti, e’ rimasto estraneo all’accordo negoziale in violazione dell’articolo 7 dello statuto della Societa’ che prevedeva per l’accesso al credito, ai fini dell’efficacia del contratto, la firma congiunta di tutti i soci. Tale previsione e’ opponibile alla banca che poteva conoscerla, essendo iscritta presso la camera di commercio. Ne consegue che la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che anche il contratto di finanziamento stipulato il (OMISSIS) per l’importo di Euro 41.800 fosse opponibile al signor (OMISSIS), deve essere cassata.
3. In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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