L’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 aprile 2022| n. 11043.

L’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l’esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all’onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio.

Sentenza|5 aprile 2022| n. 11043. L’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio

Data udienza 2 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: LEASING

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 5006/2017 proposto da:
(OMISSIS) ( (OMISSIS)) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), E (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), E (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
(OMISSIS) srl, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5070/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24 agosto 2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale proposto da (OMISSIS), l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e il rigetto dei restanti.

L’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Roma la societa’ (OMISSIS), il notaio (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS), chiedendo la condanna del notaio al risarcimento dei danni causati dal suo comportamento negligente nella misura corrisposta dalla parte attrice pari ad Euro 428.660,00 piu’ Iva oltre interessi al tasso convenzionale dal 20 novembre 2002, nonche’ all’utile dell’operazione per un tasso del 7,61% sull’investimento; chiedendo, inoltre, la condanna del notaio a tenere indenne la societa’ attrice da ogni eventuale richiesta da parte della societa’ (OMISSIS) e in subordine la condanna a restituire quanto eventualmente pagato alla medesima societa’, chiedeva inoltre la risoluzione del contratto di compravendita stipulato dal notaio (OMISSIS) il (OMISSIS) per grave inadempimento della societa’ venditrice (OMISSIS) e per l’effetto la condanna di quest’ultima al pagamento in solido con il notaio di quanto versato dalla societa’ attrice nella misura gia’ indicata; chiedeva inoltre la risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato con la societa’ (OMISSIS) per inadempimento della (OMISSIS), in subordine la dichiarazione di nullita’ per mancanza di oggetto del suddetto contratto; chiedeva inoltre la condanna della (OMISSIS) in solido con il notaio a tenere indenne la societa’ attrice da ogni eventuale richiesta da parte di (OMISSIS) o, in subordine, la condanna a rimborsare all’attrice quanto dovuto restituire alla (OMISSIS) con ordine al conservatore della trascrizione della sentenza e di ogni consequenziale pronuncia.

 

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1.1 L’attrice esponeva di aver acquistato dalla (OMISSIS), su richiesta di (OMISSIS), un complesso industriale formato da un capannone, un magazzino, un manufatto con aria pertinenziale di metri quadri 3000, con atto rogato dal notaio (OMISSIS) il (OMISSIS); esponeva altresi’ di averlo concesso contestualmente in locazione alla societa’ (OMISSIS) con il pagamento di un primo canone di Euro 52.866 oltre Iva e di successivi 119 canoni mensili per Euro 4821,70 oltre Iva; esponeva, inoltre, che il suddetto notaio aveva effettuato la trascrizione soltanto l’11 dicembre 2002 e che la (OMISSIS), rappresentata nella circostanza da diverso soggetto, aveva stipulato un compromesso di vendita del medesimo complesso industriale con tale (OMISSIS), tramite una scrittura privata autenticata dal notaio (OMISSIS), trascritta prima della trascrizione dell’atto pubblico del (OMISSIS); esponeva infine che (OMISSIS) aveva trovato chiuso, con catena, il complesso industriale del quale non aveva potuto avere la disponibilita’.
2. Si costituiva (OMISSIS) formulando analoghe domanda nei confronti della societa’ (OMISSIS) e del notaio (OMISSIS).
3. Espletata l’istruttoria con l’acquisizione in particolare della documentazione concernente l’azione ex articolo 2932 c.c. instaurata da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), dopo l’espletamento della prova testimoniale, vista la mancata risposta all’interrogatorio formale del legale rappresentante di tale societa’, il Tribunale di Roma dichiarava risolto il contratto di compravendita avente ad oggetto il suddetto complesso industriale stipulato in data (OMISSIS) per grave inadempimento della societa’ (OMISSIS), con condanna di quest’ultima alla restituzione alla (OMISSIS) della somma versata come prezzo per Euro 428.660 oltre Iva. Il Tribunale riteneva sussistente il collegamento negoziale tra tale atto pubblico e il contratto di locazione finanziaria concluso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e, di conseguenza, dichiarava lo stesso risolto e la (OMISSIS) tenuta a restituire a (OMISSIS) quanto versato da quest’ultima. Il Tribunale, infine, dichiarava la responsabilita’ del notaio (OMISSIS), condannandolo in solido con la (OMISSIS) al pagamento degli interessi delle somme oggetto di restituzione.

 

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4. (OMISSIS) proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
5. Si costituivano in giudizio il notaio (OMISSIS) che proponeva appello incidentale nonche’ (OMISSIS), mentre la societa’ (OMISSIS) rimaneva contumace.
6. La Corte d’Appello di Roma rigettava tanto l’appello principale di (OMISSIS), quanto quello incidentale del notaio (OMISSIS) e confermava la sentenza di primo grado.
7. Con riferimento al primo motivo di appello di (OMISSIS), la Corte evidenziava che il Tribunale aveva chiarito come gli effetti restitutori, secondo quanto previsto dall’articolo 1458 c.c., dovevano seguire anche la risoluzione contrattuale del contratto intercorso con (OMISSIS) dalla quale scaturiva l’obbligo di restituzione delle somme percepite.
(OMISSIS), nelle memorie ex articolo 183 c.p.c., aveva precisato le sue pretese nei confronti della societa’ (OMISSIS), con una consentita emendatio libelli.
7.1 Quanto alla responsabilita’ del notaio, secondo il giudice del gravame, il Tribunale aveva correttamente operato una distinzione della sua posizione con quella della parte venditrice. Il Notaio, infatti, non era tenuto a restituire il prezzo della compravendita non essendo parte del contratto mentre doveva rispondere solo degli interessi maturati a titolo risarcitorio e non restitutorio.
7.2 Con riferimento alle ulteriori domande risarcitorie, secondo la Corte d’Appello l’appello non indicava gli elementi di prova a supporto delle domande. Il notaio (OMISSIS) – parte appellata aveva contestato la produzione documentale consistente in una semplice fotocopia di informazioni generali di contratto, priva di data e di sottoscrizione, cosi’ che non era possibile ritenere che la stessa avesse costituito oggetto di pattuizione tra le parti e in ogni caso spettava all’appellante dimostrare il fondamento del proprio assunto.
7.3 Con riferimento al motivo dell’appello incidentale del notaio (OMISSIS) circa la tempestivita’ della trascrizione, invece, la sentenza si rivelava chiara ed appagante e conforme alla giurisprudenza. Il tempo trascorso tra la stipula e la trascrizione, pari a 28 giorni, era stato un tempo eccessivo, considerato che il notaio non aveva evidenziato particolari specifiche difficolta’ che potessero giustificare l’avvenuto decorso di un tempo non certamente breve. Peraltro, il termine dell’adempimento tempestivo doveva calcolarsi rispetto all’atto e non alla data della trascrizione pregiudizievole. La Corte d’Appello osservava anche che il contratto di compravendita di immobili, per i noti rischi per il compratore, richiede un tempo brevissimo per la trascrizione, tanto che nella compravendita successiva, l’altro notaio aveva provveduto a trascrivere l’atto il giorno successivo alla stipula.

 

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7.4 Con riferimento al secondo motivo dell’appello incidentale, la sentenza impugnata aveva spiegato esattamente la posizione del notaio riconoscendo la sua responsabilita’ nella determinazione del danno oggetto del giudizio. Doveva respingersi anche il terzo motivo circa la mancanza di nesso causale tra l’attivita’ del notaio e il danno liquidato in favore di (OMISSIS), in quanto quest’ultima era stata parte del contratto di leasing immobiliare, strettamente connesso con quello di compravendita, sicche’ alla risoluzione dell’uno era seguita la risoluzione dell’altro. Risultava, pertanto, palese il nesso di causalita’ tra il comportamento del notaio e il danno determinato.
La Corte d’Appello, infine, rigettava il quarto motivo dell’appello incidentale del notaio (OMISSIS), essendo la sentenza impugnata ampiamente soddisfacente circa la condanna del notaio in solido per la sua responsabilita’ professionale connessa a quella contrattuale di (OMISSIS) rispetto agli eventi dannosi determinati.
8. La societa’ (OMISSIS) ( (OMISSIS)) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
9 (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) spa) ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.
10. (OMISSIS) ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale.
11. (OMISSIS) srl (gia’ (OMISSIS) srl) ha resistito con controricorso.
12. Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, e dal Decreto Legge n. 105 del 2021, articolo 7 convertito nella L. n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
13. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
14. (OMISSIS) srl con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza ha insistito nelle richieste formulate con il controricorso.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 102 e 107 c.p.c., violazione di norme di diritto, nullita’ della sentenza e del procedimento.
La censura si fonda sulla violazione del litisconsorzio necessario sia in primo grado che nel giudizio di appello, per non essere stato chiamati a partecipare al giudizio: (OMISSIS) nonostante questi avesse agito in giudizio ex articolo 2932 c.c. nei confronti di (OMISSIS), e (OMISSIS) che aveva stipulato il preliminare di vendita per conto di (OMISSIS) pregiudizievole nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il legale rappresentante della (OMISSIS) alla data di stipula dell’atto pubblico di compravendita fosse (OMISSIS) e non (OMISSIS) che, avuta conoscenza del comportamento del (OMISSIS), aveva sporto querela presso la Procura della Repubblica di Latina. Pertanto, dovevano essere chiamati a partecipare al giudizio tanto (OMISSIS) quanto (OMISSIS), effettivo rappresentante della societa’ (OMISSIS)
Vi era quanto meno una connessione oggettiva tra il rapporto dedotto nel giudizio pendente presso il Tribunale civile di Latina promosso da (OMISSIS) a quello incardinato da (OMISSIS). I due giudizi, infatti, avevano ad oggetto il medesimo immobile e, dunque, era onere del giudice provvedere, anche d’ufficio, alla verifica dell’integrita’ del contraddittorio. Di conseguenza il procedimento dovrebbe considerarsi nullo cosi’ come la sentenza.
2. Il secondo motivo del ricorso principale e’ cosi’ rubricato: violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.
La censura attiene alla carenza di motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

 

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La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto di ascrivere l’inadempimento contrattuale a carico di (OMISSIS) per avere tale societa’ prima stipulato un contratto di compravendita del cespite e poi promesso in vendita a terzi con un contratto preliminare debitamente trascritto.
Il fatto decisivo omesso sarebbe rappresentato dalla pendenza del giudizio promosso ex articolo 2932 c.c. presso il Tribunale civile di Latina dal promissario acquirente in relazione ad un contratto preliminare stipulato da (OMISSIS) in persona dell’effettivo legale rappresentante, (OMISSIS), avente per oggetto l’obbligo di vendere il medesimo immobile gia’ oggetto di vendita con atto a rogito del notaio (OMISSIS).
Ove fosse stato disposto il contraddittorio con il coinvolgimento di (OMISSIS) e (OMISSIS), sarebbe stato agevole verificare ed accertare il comportamento fraudolento e delittuoso posto in essere da (OMISSIS), il quale era stato anche querelato e sottoposto a processo penale per aver falsamente confezionato un verbale di assemblea dei soci della (OMISSIS) al fine di stipulare il contratto di compravendita immobiliare in esame.
2.1 I due motivi del ricorso principale di (OMISSIS) sono inammissibili.
Preliminarmente deve rilevarsi che la (OMISSIS), dopo aver venduto il complesso industriale in oggetto ad (OMISSIS), rappresentata nella circostanza da un diverso soggetto ( (OMISSIS)), aveva stipulato un compromesso di vendita del medesimo immobile con tale (OMISSIS), tramite una scrittura privata autenticata dal notaio (OMISSIS), trascritta prima della trascrizione del contratto del (OMISSIS) oggetto del presente giudizio.
Osserva il Collegio che la ricorrente (OMISSIS), pur facendo riferimento ad una querela e ad un processo penale per la falsita’ del verbale di assemblea dei soci della (OMISSIS), falso che sarebbe stato posto in essere al fine di stipulare il contratto di compravendita immobiliare con (OMISSIS), non contesta la legittimazione del suo legale rappresentante quale falsus procurator alla stipula del suddetto contratto oggetto del presente giudizio. Inoltre, il ricorso non riporta l’esito della querela e, in ogni caso, la ricorrente non censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto valida la rappresentanza legale della societa’ in capo al (OMISSIS) al momento della stipula del contratto.

 

L’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio

 

(OMISSIS), pertanto, non ha ottemperato all’onere posto a suo carico di provare l’esistenza delle ragioni che giustificano la censura di violazione del litisconsorzio necessario formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il collegio intende dare continuita’ al seguente principio di diritto: “L’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario puo’ essere sollevata per la prima volta in sede di legittimita’, a condizione che l’esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all’onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio” (Sez. 2, Ord. n. 23634 del 2018).
Nella specie, per le ragioni esposte, manca del tutto l’indicazione delle ragioni a fondamento della censura. D’altra parte, la stessa societa’ ricorrente afferma che il giudizio avente ad oggetto l’esecuzione in forma specifica del preliminare era solo oggettivamente connesso con quello avente ad oggetto la precedente vendita del medesimo immobile, tardivamente trascritta. Dunque, e’ la stessa ricorrente con la sua prospettazione a fare riferimento ad un’ipotesi di connessione oggettiva tra le due cause, ipotesi che, al pari della litispendenza, non determina alcun litisconsorzio necessario.
Le due cause che pendevano dinanzi al Tribunale, infatti, avevano diverso petitum e diversa causa petendi oltre che diverse parti processuali, sicche’ non puo’ ipotizzarsi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. In proposito deve richiamarsi il principio affermato da questa Corte secondo il quale: “la domanda diretta ad accertare la parziale alienita’ della cosa compravenduta, al fine di farne discendere gli effetti previsti dall’articolo 1480 c.c., nei rapporti tra venditore e compratore, non realizza un’ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto al terzo proprietario della cosa stessa” (Cass. 27 ottobre 1984, n. 5517).
In altri termini, nel caso di molteplici negozi strutturalmente distinti, ma funzionalmente collegati, si e’ in presenza di un contratto o, piu’ genericamente, di un rapporto unico, allorche’ i medesimi originari contraenti abbiano prescelto piu’ strumenti negoziali per disciplinare i loro interessi mentre, ove nella complessiva vicenda intervengano altri soggetti, come parti di ulteriori negozi, retti da una loro autonoma causa, si e’ in presenza di contratti oggettivamente e soggettivamente differenziati, rispetto ai quali puo’ configurarsi, al piu’, un collegamento genetico o funzionale, per stabilire se e come gli effetti degli uni influenzino quelli degli altri; in tale ultima evenienza, peraltro, la parziale diversita’ soggettiva dei contraenti implica che, sul piano della validita’ ed efficacia, il nesso di reciproca interdipendenza tra i negozi collegati al massimo determina una connessione “per il titolo”, idonea a dar corpo ad una delle ipotesi di litisconsorzio facoltativo cd. “proprio”, ex articolo 103 c.p.c., comma 1 (Sez. 6-2, Ord. n. 688 del 2018)
Nella fattispecie e’ fuor di contestazione che la societa’ (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) non hanno in alcun modo preso parte al contratto preliminare di compravendita intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS). Quest’ultimo, inoltre, e’ rimasto del tutto estraneo alla compravendita in oggetto, mentre il (OMISSIS) non avrebbe un interesse proprio, ma solo in qualita’ di rappresentante legale della (OMISSIS) gia’ parte del giudizio.
Deve ribadirsi che, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di piu’ soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi e’ litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a piu’ soggetti (cfr. Cass. 26.7.2006, n. 17027).

 

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Inoltre, non vi e’ stato alcun omesso esame di un fatto decisivo come prospettato dal ricorrente. Infatti, dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale nel corso dell’istruttoria svolta in primo grado aveva acquisito la documentazione concernente l’azione ex articolo 2932 c.c. instaurata da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) e non l’aveva ritenuta in alcun modo rilevante non solo ai fini di un’eventuale integrazione del contraddittorio, ma anche della mera connessione.
3. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 1218, 1223, 1224, 1225 c.c., articolo 1176 c.c., comma 2, articoli 1227, 2697 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c.
La censura attiene alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta del notaio e gli eventi dedotti dall’attrice. In particolare, la doglianza ha ad oggetto la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che il notaio avrebbe dovuto rispondere solo delle conseguenze prevedibili, immediate e dirette dell’eventuale inadempimento, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1223 e 1225 c.c. e, pertanto, solo dei danni diretti ed immediati che si presentino quale effetto normale dell’inadempimento. Nella specie, invece, l’evento pregiudizievole consistito nella sottoscrizione ed immediata trascrizione da parte di (OMISSIS) di altro preliminare di vendita del medesimo immobile sarebbe un evento non riconducibile alla condotta del notaio anche tenuto conto della natura dolosa della condotta della (OMISSIS) di per se’ assorbente rispetto a quella eventualmente solo colposa del notaio.
Inoltre, la condanna del notaio agli interessi e alla rivalutazione sulle somme trattenute dal venditore sarebbe in contrasto con i principi in tema di nesso causale e con l’articolo 1224 c.c., che pone solo a carico del soggetto passivo dell’obbligo di restituire una somma di denaro anche quello di pagare gli interessi e la rivalutazione.
4. Il secondo motivo del ricorso incidentale e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 1223, 1224, 1225, 1227, 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.
La censura attiene alla condanna del notaio al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS) senza che questa avesse mai formulato una domanda di accertamento della pretesa responsabilita’. Peraltro, vi sarebbe un concorso di colpa non considerato rispetto alla condotta di (OMISSIS), che non aveva cercato di impedire il danno anche con iniziative giudiziarie.
5. Il terzo motivo del ricorso incidentale e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 1173, 1292, 1293, 2055, 1223, 1225 c.c.
La censura attiene alla condanna in solido del notaio con (OMISSIS). Questi, in caso di rigetto dei primi due motivi, dovrebbe rispondere solo dei danni eventualmente a lui imputabili e prevedibili.

 

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Le obbligazioni del notaio e quelle della parte venditrice erano ben distinte e non avrebbero dovuto essere considerate unitariamente. Non sarebbe applicabile neanche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di solidarieta’ per i danni provocati da piu’ soggetti per inadempimenti di contratti diversi in quanto in questo caso la responsabilita’ della societa’ e’ a titolo di dolo mentre quella del ricorrente a titolo di colpa.
5.1 I tre motivi del ricorso incidentale del notaio (OMISSIS), che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
L’affermazione della responsabilita’ del notaio in ordine alla tardiva trascrizione del contratto di compravendita e’ immune dalle censure prospettate.
In tema di responsabilita’ del notaio per tardivita’ della trascrizione questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che: “Qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel piu’ breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l’esecuzione dell’iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel quale quell’adempimento deve essere eseguito e stabilire se l’indugio frapposto dal professionista giustifichi l’affermazione della sua responsabilita’ verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilita’ ha natura contrattuale e che il notaio e’ tenuto ad espletare l’incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l’articolo 1176 c.c., comma 2” (Sez. 2, Sent. n. 566 del 2000, Sez. 3, Sent. n. 4111 del 1990).
La Corte d’Appello di Roma ha fatto corretta applicazione del citato principio, evidenziando che il tempo trascorso tra la stipula e la trascrizione, pari a 28 giorni, sia stato un tempo eccessivo, considerato che il notaio non ha evidenziato particolari specifiche difficolta’ che possano giustificare l’avvenuto decorso di un lasso di tempo non certamente breve. Peraltro, il termine dell’adempimento tempestivo deve calcolarsi rispetto all’atto e non alla data della trascrizione pregiudizievole. Il contratto di compravendita di immobili, per i noti rischi per il compratore, richiede un tempo brevissimo per la trascrizione, tanto che nella compravendita successiva, l’altro notaio ha provveduto a trascrivere l’atto il giorno successivo alla stipula.

 

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La decisione della Corte d’Appello di Roma e’ conforme alla giurisprudenza di legittimita’ ed e’ congruamente motivata in relazione alle circostanze concrete che non giustificavano l’inerzia del notaio nel procedere alla trascrizione del contratto. Il giudizio di fatto circa la sussistenza della violazione del dovere di diligenza del professionista e’ attivita’ propria del giudice di merito ed e’ sottratto al sindacato di legittimita’ se non nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
5.2 In relazione al secondo motivo del ricorso incidentale deve richiamarsi la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di leasing finanziario immobiliare secondo cui: “L’operazione di leasing finanziario si caratterizza per l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest’ultimo) di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilita’ della cosa, in forza del quale, ferma restando l’individualita’ propria di ciascun tipo negoziale, l’utilizzatore e’ legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un’espressa previsione normativa al riguardo, l’utilizzatore non puo’, invece, esercitare l’azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso e’ estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiche’ riguarda non la legitimatio ad causam ma la titolarita’ attiva del rapporto” (Sez. U, Sent. n. 19785 del 2015).
Nel caso in esame non e’ in discussione la legittimazione alla domanda di risoluzione, legittimamente proposta dalla concedente ( (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS), ma la domanda di danni conseguenti alla risoluzione del contratto collegato stipulato da (OMISSIS) con (OMISSIS), danni determinati in capo all’utilizzatore dalla tardiva trascrizione del contratto intercorso tra concedente e fornitore.
Anche in questo caso la sentenza della Corte d’Appello e’ immune dalle censure prospettate, mentre il ricorso e’ del tutto generico nella parte in cui imputa a (OMISSIS) un concorso di colpa per non aver cercato di impedire il danno con non meglio specificate iniziative giudiziarie.

 

L’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio

 

Quanto alla censura di genericita’ della domanda di (OMISSIS) nei confronti del notaio (OMISSIS), deve osservarsi che sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto che fosse correttamente proposta oltre che fondata. Peraltro, dalla lettura del motivo di ricorso emerge che la questione non e’ stata dedotta nel giudizio di merito e, dunque, e’ inammissibile. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilita’ della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtu’ del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente cio’ sia avvenuto, giacche’ i motivi di ricorso devono investire questioni gia’ comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimita’, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).
5.3 Quanto al terzo motivo del ricorso incidentale del notaio (OMISSIS), deve convenirsi con quanto affermato dal Procuratore Generale circa il fatto che, anche se la condotta della venditrice puo’ qualificarsi come dolosa per aver stipulato un successivo preliminare con un soggetto terzo, cio’ non esclude la responsabilita’ del notaio per la negligenza nell’esecuzione della sua prestazione contrattuale.
Infatti, affinche’ piu’ persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all’articolo 2055 c.c., non e’ necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma e’ sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso (Sez. 3, Sent. n. 25157 del 2008).
Si e’ anche precisato che: “Quando un medesimo danno e’ provocato da piu’ soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilita’ contrattuale della norma dell’articolo 2055 c.c., dettata per la responsabilita’ extracontrattuale, quanto perche’, sia in tema di responsabilita’ contrattuale che di responsabilita’ extracontrattuale, se un unico evento dannoso e’ imputabile a piu’ persone, al fine di ritenere la responsabilita’ di tutte nell’obbligo risarcitorio, e’ sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalita’ ed il concorso di piu’ cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’articolo 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo” (Sez. L., Sent. n. 24405 del 2021, Sez. 3, Sent. n. 7618 del 2010).

 

L’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio

 

Peraltro, in un caso sostanzialmente analogo, questa Corte ha affermato che: Tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre responsabilita’ solidale e paritaria, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso finale rendendosi inadempiente ad obblighi scaturiti da fonti diverse. Ne consegue che il creditore non ha alcun onere di escutere l’uno, piuttosto (o prima) che l’altro dei condebitori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto indipendenti ed autonome, nei confronti del promissario acquirente, le responsabilita’ del promittente venditore, che nelle more tra preliminare e definitivo aveva concesso ipoteca sul bene promesso in vendita, e del notaio chiamato a rogare il contratto definitivo, che l’aveva trascritto dopo ben sei mesi dalla stipula, posteriormente all’iscrizione delle suddette ipoteche). (Sez. 2, Sent. n. 7404 del 2012).
6. Deve, infine, esaminarsi il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) sulla scorta di cinque motivi di ricorso.
6.1 Il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 2671, 1176 e 1223 c.c. illegittimita’ ed erroneita’ della sentenza sul punto relativo all’obbligazione risarcitoria a carico del notaio.
La censura attiene alla condanna del notaio solo agli interessi legali sulla somma sborsata dalla banca per l’acquisto del bene. Tale modo di quantificazione del danno sarebbe del tutto infondato ed illogico perche’ gli interessi sono accessori ad un’obbligazione principale e non possono rappresentare un danno di per se’. La ricorrente incidentale ha agito nei confronti del notaio per far valere la sua responsabilita’ professionale nel non aver correttamente esercitato il suo ministero, secondo le regole professionali di diligenza e tempestivita’. La sentenza ha affermato la violazione da parte del notaio del dovere di diligenza limitandosi a riconoscere solo gli interessi sulla somma che (OMISSIS) doveva restituire a seguito della risoluzione contrattuale. Se il notaio avesse adempiuto tempestivamente la propria obbligazione di trascrivere nel piu’ breve tempo possibile il contratto di compravendita, la banca non avrebbe mai perduto la proprieta’ del bene e non avrebbe subito le conseguenze del comportamento illecito della venditrice. La ripartizione all’interno della responsabilita’ tra la venditrice e il notaio non rileva nei confronti della ricorrente in quanto entrambi, nella diversa loro attivita’, in ragione di diverse cause e in relazione a diversi loro obblighi e doveri, hanno determinato alla banca il danno lamentato.
Il notaio dovrebbe essere condannato al pagamento delle medesime somme della parte venditrice a causa della violazione del mancato rispetto delle sue obbligazioni.
6.2 Il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e’ fondato nei sensi di cui in motivazione.
Il motivo si fonda sull’erronea quantificazione del danno conseguente all’inadempimento del notaio per la tardivita’ della trascrizione dell’atto di compravendita.
La censura e’ fondata in quanto la sentenza della Corte d’Appello non si conforma ai principi gia’ indicati con riferimento al ricorso incidentale del notaio.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado che erroneamente aveva condannato il notaio in solido con la (OMISSIS) ma solo al risarcimento della somma corrispondente agli interessi sulle somme oggetto di restituzione.
La decisione della Corte d’Appello di rigetto del motivo di appello di (OMISSIS) e’ fondata sui diversi titoli della responsabilita’, in quanto la condanna di (OMISSIS) alla restituzione della somma versata da (OMISSIS) per l’acquisto dipendeva dall’obbligo restitutorio conseguente alla risoluzione del contratto, mentre la condanna del notaio dipendeva dall’obbligo risarcitorio conseguente all’inadempimento contrattuale. L’affermazione e’ esatta, ma le conseguenze che ne trae la Corte d’Appello circa la conferma della sentenza di primo grado sono erronee. Non e’ ipotizzabile, infatti, una condanna in solido a titolo risarcitorio con una condanna a titolo restitutorio e, per di piu’, con una limitazione della condanna risarcitoria alla sola sfera degli interessi sulla somma da restituire per la risoluzione del contratto.
Oltre all’erronea conferma della condanna in solido di (OMISSIS) con (OMISSIS), parte processuale condannata solo alla restituzione e non al risarcimento del danno, la Corte d’Appello non offre alcuna motivazione in ordine al criterio seguito per la determinazione e quantificazione del danno causato dall’inadempimento del notaio.
In questi termini la censura della ricorrente incidentale ( (OMISSIS) gia’ (OMISSIS)) e’ fondata. Spettera’ alla Corte d’Appello in sede di rinvio stabilire l’entita’ del danno cagionato dall’inadempimento del professionista derivante dalla tardivita’ della trascrizione dell’atto di compravendita con riferimento specifico alla domanda proposta da (OMISSIS) nei suoi confronti.
7. Il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. omessa pronuncia, error in procedendo.
La (OMISSIS), parte del giudizio di primo grado, non ha appellato la sentenza e non si e’ costituita in appello. La pronuncia di risoluzione della compravendita non era stata impugnata e, dunque, e’ passata in giudicato. Vi sarebbe pertanto un’omessa pronuncia.
8. Il terzo motivo di ricorso incidentale e’ cosi’ rubricato: violazione falsa applicazione degli articoli 2655 e 2657 c.c.
Corollario dell’omessa pronuncia di cui al motivo precedente e’ la mancata disposizione in merito alla trascrizione della sentenza che ha pronunciato sulla risoluzione del contratto di compravendita.
8.1 Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) sono inammissibili.
Come correttamente osservato dal P.G. nella sua requisitoria, infatti, l’avvenuto passaggio in giudicato della risoluzione del contratto e l’omessa pronuncia sulla trascrizione della medesima risoluzione costituiscono aspetti giammai contestati (salvo a non voler considerare in tal senso i motivi posti a fondamento del ricorso principale, infondati per quanto sopra osservato), e comunque le doglianze non sono supportate da un concreto ed effettivo interesse al riguardo.
9. Il quarto motivo del ricorso incidentale e’ cosi’ rubricato: error in procedendo, pronuncia ultra petita, inammissibile mutatio libelli.
La banca aveva contestato in sede di gravame la pronuncia del Tribunale che l’aveva ritenuta direttamente responsabile della restituzione delle somme pagate dalla (OMISSIS) senza che vi fosse domanda sul punto. La Corte ha ritenuto che (OMISSIS), sin dalle memorie ex articolo 183 c.p.c., aveva precisato la domanda con una consentita mutatio libelli.
In realta’ (OMISSIS) aveva proposto la domanda solo contro (OMISSIS) e il notaio e, dunque, la banca non poteva essere condannata alla restituzione delle somme. Peraltro, anche nelle note ex articolo 183 c.p.c. non vi sarebbe alcuna richiesta in tal senso. Inoltre, nelle conclusioni rassegnate in via subordinata della (OMISSIS), era espressamente affermata la richiesta di restituzione della somma all’avvenuto ed integrale recupero da parte della banca delle somme a sua volta anticipate.
9.1 Il quarto motivo di ricorso incidentale e’ infondato.
Anche in questo caso deve convenirsi con le conclusioni del Procuratore Generale che ha rilevato come dalla memoria ex articolo 183 c.p.c., depositata dalla (OMISSIS) s.r.l. ed allegata al fascicolo di parte, emerga che quest’ultima ha effettivamente richiesto, quale conseguenza della dichiarazione di nullita’ del contratto di locazione finanziaria, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente incidentale, la condanna in solido della Banca, della (OMISSIS) e del notaio “alla restituzione di tutti gli importi versati in funzione del sopra individuato contratto di locazione finanziaria”, dando cosi’ luogo ad una consentita emendatio libelli presa in considerazione alla pag. 6 della sentenza impugnata. In proposito deve richiamarsi l’orientamento formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12310 del 2015 secondo cui: La modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (vedi anche ex plurimis Sez. 6-2, Ord. n. 20898 del 2020).
10. Il quinto motivo di ricorso incidentale e’ rubricato: violazione dell’articolo 1362 c.c. e dell’articolo 19 bis del contratto dell’articolo e dell’articolo 1381 c.c.
La censura attiene anch’essa alla condanna alla restituzione delle somme in favore di (OMISSIS). La banca, infatti, era addivenuta alla stipula del contratto esclusivamente su richiesta di quest’ultima ed al solo fine di concedere alla stessa l’immobile in leasing e, dunque, si sostiene che e’ ingiusto che la medesima banca sia costretta a recuperare dalla venditrice le somme sborsate, sebbene questa sia stata scelta da (OMISSIS) che intanto si vede restituire le somme anticipate. Peraltro, cio’ contrasterebbe con l’interpretazione del contratto e segnatamente con l’arti, dove e’ stabilito che l’utilizzatore libera il concedente dalle responsabilita’ derivanti dalla mancata utilizzazione del bene. Assume a suo carico le azioni verso il venditore rinunciando a ripetere le somme pagate. Peraltro, l’articolo 19 bis del contratto pone a carico dell’utilizzatrice l’intero esborso con facolta’ di recupero delle somme sborsate solo dopo la soddisfazione integrale della banca su quanto da recuperare.
10.1 Il quinto motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e’ infondato.
Deve in primo luogo evidenziarsi il profilo di novita’ della questione sollevata. Infatti, la stessa non risulta trattata dalla sentenza impugnata e la ricorrente non indica in quale atto l’abbia sollevata.
In ogni caso, il Collegio intende ribadire la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita come affermato dalle Sezioni Unite con la gia’ citata sentenza n. 19785 del 2015. In tale occasione si e’ evidenziato, infatti, che tra il contratto di leasing finanziario, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest’ultimo) di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilita’ della cosa, si verifica un’ipotesi di collegamento negoziale (nella pur persistente individualita’ propria di ciascun tipo negoziale) in forza del quale l’utilizzatore e’ legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto.
Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello, avendo (OMISSIS) (concedente) agito direttamente nei confronti di (OMISSIS) (fornitrice), per la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione della somma pagata, si e’ risolto anche il contratto collegato di finanziamento stipulato con (OMISSIS) (utilizzatrice), determinando il sorgere di analoghi obblighi restitutori in capo alla concedente.
11. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) nei limiti di cui in motivazione, rigetta i restanti motivi del medesimo ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale e quello incidentale proposto da (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale (OMISSIS) e del ricorrente incidentale (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) nei limiti di cui in motivazione, rigetta i restanti motivi del medesimo ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale e quello incidentale proposto da (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale (OMISSIS) e del ricorrente incidentale (OMISSIS) del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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