Impugnazione effettuata alla parte personalmente

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|5 aprile 2022| n. 11069.

Impugnazione effettuata alla parte personalmente.

L’impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all’anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va notificata in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell’art. 330 c.p.c. e, quindi, alla parte presso il procuratore costituito, non a detta parte personalmente.

Ordinanza|5 aprile 2022| n. 11069. Impugnazione effettuata alla parte personalmente

Data udienza 22 marzo 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Impugnazione effettuata alla parte personalmente – Nullità della notifica – Notificazione non effettuata al procuratore nel domicilio dichiarato o eletto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21567-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2798/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Impugnazione effettuata alla parte personalmente

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La (OMISSIS) S.p.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su richiesta della (OMISSIS) S.r.l., il Tribunale di Torre Annunziata le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 4.377,08 quale corrispettivo per la riparazione di alcuni suoi veicoli da parte della ricorrente.
Nella resistenza dell’opposta che evidenziava come fosse stata fornita la prova del proprio credito anche in via documentale, e con prove idonee a sorreggere la domanda anche in sede di cognizione ordinaria, il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza del 10/5/2010 accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullita’ del decreto ingiuntivo attesa l’illeggibilita’ della firma apposta in calce al mandato del ricorso monitorio.
La (OMISSIS) S.r.l. proponeva appello e la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2798 dell’11 luglio 2016, accoglieva il gravame, rigettando l’opposizione a suo tempo proposta.
Ritenuta la possibilita’ di evincere il nominativo del soggetto che aveva sottoscritto il mandato alle liti apposto a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, posto che la qualita’ di legale rappresentante della societa’ si evinceva aliunde, essendo anche stata precisata nel primo scritto difensivo dell’opposta, nel merito riteneva che fosse stata data adeguata prova del credito azionato in via monitoria.
Oltre a fatture e relativi documenti di accettazione, idonei a comprovare le riparazioni effettuate per conto della opponente, fatture tutte regolarmente annotate nei libri contabili dell’opposta, l’opponente, nonostante l’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. dei suoi libri contabili, non vi aveva ottemperato, ponendo in essere un comportamento valutabile negativamente in chiave probatoria.
L’opposizione andava quindi rigettata.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) S.r.l. sulla base di un motivo.
L’intimata non ha svolto difese in questa fase.
2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 101 e 330 c.p.c. con la nullita’ della sentenza e del procedimento.
Si deduce che l’atto di appello, proposto avverso la sentenza del Tribunale pubblicata in data 10/5/2010, e’ stato notificato dalla controparte in data 27/6/2011 alla parte personalmente, e non al procuratore che aveva difeso la ricorrente in primo grado, come appunto imposto dall’articolo 330 c.p.c. La notifica, quindi, e’ affetta da nullita’, la quale ha altresi’ impedito alla ricorrente di poter partecipare del giudizio di appello.
La nullita’ della notifica ha poi comportato la nullita’ del procedimento di secondo grado e della relativa sentenza.
Il motivo e’ fondato.
Va a tal fine richiamato il principio per cui la notifica dell’impugnazione (nella specie il ricorso per cassazione) alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l’inesistenza, ma la nullita’ della notificazione, sanabile ex articolo 291 c.p.c., comma 1, con la sua rinnovazione, oppure con l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’articolo 156 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di legittimita’. (Cass. n. 24450/2017; Cass. n. 15236/2014; Cass. n. 19702/2011, e con specifico riferimento al giudizio di appello, Cass. n. 10500/2018).
Nella specie risulta che l’atto di appello e’ stato notificato alla parte personalmente presso la sua sede e non anche presso il procuratore che l’aveva difesa in primo grado.
Ne’ rileva la circostanza che la notifica sia avvenuta oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ma comunque nel rispetto del termine di cui all’articolo 327 c.p.c., all’epoca vigente, in ragione della applicazione della sospensione feriale, avendo questa Corte ribadito che l’impugnazione, non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all’anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va notificata in uno dei luoghi indicati dall’articolo 330 c.p.c., comma 1 e, quindi, anche alla parte presso il procuratore costituito, ma non a detta parte personalmente (Cass. n. 2888/2002; Cass. n. 6023/2001; Cass. S.U. n. 12593/1993).
La nullita’ della notifica, non sanata in ragione della mancata partecipazione al giudizio della parte appellata, ha quindi determinato anche la nullita’ del procedimento e della sentenza emessa all’esito del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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