L’accoglimento parziale dell’appello e la condanna alle spese

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 aprile 2022| n. 10985.

L’accoglimento parziale dell’appello e la condanna alle spese.

L’accoglimento parziale dell’appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado, come tale destinataria della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti rigetto, anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese; sì che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte soccombente in primo grado (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di una società di capitali, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, e decidendo la causa nel merito, ha eliminato la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado disposta dalla sentenza impugnata: quest’ultima, infatti, osserva la decisione in epigrafe, nella parte in cui aveva rimesso in discussione, modificandola, la pronuncia di condanna alle spese emessa dal giudice di primo grado, non impugnata da alcuno, è incorsa nel vizio di extrapetizione, con la conseguenza che la sentenza stessa, nella sola parte relativa alla pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, deve essere cassata senza rinvio, risolvendosi tale vizio in un eccesso del potere giurisdizionale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 ottobre 2019, n. 27606; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9064; Cassazione, sezione civile L, sentenza 1° giugno 2016, n. 11423; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 ottobre 2014, n. 22558; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 ottobre 2013, n. 23226; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 giugno 2008, n. 15483; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 gennaio 2007, n. 974; Cassazione, sezione civile V, sentenza 7 luglio 2006, n. 15557; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 gennaio 2004, n. 58; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 maggio 1975, n. 1919; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 dicembre 1973, n. 3415).

Sentenza|5 aprile 2022| n. 10985. L’accoglimento parziale dell’appello e la condanna alle spese

Data udienza 10 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Spese di giudizio – Accoglimento parziale dell’appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado – Parte destinataria della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa – Difetto di impugnazione – Caducazione della condanna alle spese – Esclusione – Preclusione nascente dal giudicato – Impedimento per il giudice dell’impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 3748/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), per procure speciali estese in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), per procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1005/2016 della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 19 agosto 2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi: per i ricorrenti, l’avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; per la controricorrente, l’avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso e, dichiaratosi antistatario, la distrazione in suo favore delle spese in misura pari al contenuto della nota spese che deposita.

L’accoglimento parziale dell’appello e la condanna alle spese

FATTI DI CAUSA

1. Decidendo su domanda introdotta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con citazione notificata nel mese di settembre 1998 alla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (di seguito indicata come ” (OMISSIS)”), il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa il 10 agosto 2009: accerto’ che la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di (OMISSIS) relativo all’esercizio 1997 era nulla per illiceita’ del relativo oggetto (essendo fondate le undici censure dagli impugnanti mosse a tale bilancio); condanno’ la societa’ convenuta a rimborsare agli attori le spese processuali da costoro anticipate nella misura in tale sentenza liquidate.
2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa il 19 agosto 2016: accerto’ la formazione del giudicato quanto all’accertamento di nullita’ di tale bilancio “con riferimento alla censura trattata al punto n. 6 della consulenza tecnica svolta in primo grado”; rigetto’ la domanda di accertamento di nullita’ del bilancio in riferimento alle censure rispettivamente trattate ai punti nn. 1, 4, 7, 8 e 9 di tale consulenza; confermo’ l’accertamento di nullita’ del bilancio in riferimento alle censure rispettivamente trattate ai punti nn. 2, 3, 5, 10 e 11 della consulenza; compenso’ integralmente fra le parti le spese processuali da costoro rispettivamente anticipate nei due gradi del giudizio.
2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione della decisione relativa alle spese processuali contenuta in tale sentenza e’ nel senso che la parziale fondatezza dell’appello e le accertate corresponsabilita’ degli attori (fino al mese di ottobre 1997 (OMISSIS) era stata amministratore unico di (OMISSIS) mentre (OMISSIS) aveva prestato la propria opera di consulenza contabile in favore della stessa societa’) “nella eziogenesi delle irregolarita’ del bilancio” giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese relative ai due gradi di giudizio.
3. (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedono la cassazione di tale sentenza, nella sola parte relativa alla riforma del capo della sentenza di primo grado recante condanna di (OMISSIS) al rimborso delle spese processuali dagli attori anticipate nel giudizio di primo grado, con ricorso contenente un motivo di impugnazione; assistito da memoria.
4. La societa’ (OMISSIS) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, nella sola parte in cui riforma la statuizione della sentenza di primo grado dispositiva della condanna della societa’ al pagamento delle spese processuali da essi ricorrenti anticipate in tale giudizio, e’ caratterizzata da violazione ovvero errata applicazione degli articoli 112 e 342 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c., in quanto: la decisione di accertamento di nullita’ della deliberazione di approvazione del bilancio della societa’ convenuta relativo all’esercizio 1997, contenuta nella sentenza di primo grado, venne dal giudice di appello confermata, ancorche’ per motivi parzialmente diversi; essi ricorrenti furono dunque vittoriosi tanto nel giudizio di primo grado che in quello di appello; la societa’ convenuta non ebbe a proporre specifico motivo di appello quanto al capo di sentenza di primo grado di sua condanna al rimborso delle spese processuali da essi ricorrenti anticipate; il giudice di appello non poteva dunque officiosamente modificare tale capo della sentenza di primo grado, da considerarsi passato in cosa giudicata.
2. La societa’ controricorrente sostiene invece che: la sentenza impugnata accolse parzialmente l’appello per la riforma di quella pronunciata dal Tribunal di Macerata; tale parziale riforma determino’ caducazione ex lege della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado (articolo 336 c.p.c., comma 1); il giudice di appello aveva dunque il potere di provvedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese; la sentenza impugnata indica specificamente i motivi giustificanti l’integrale compensazione tanto delle spese del giudizio di primo grado che di quello di appello, in applicazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado.
3. La censura dai ricorrenti rivolta alla sentenza impugnata coglie nel segno.
E’ incontroverso fra le parti che: ne’ la societa’ (OMISSIS) ne’ gli odierni ricorrenti appellarono il capo della sentenza di primo grado dispositivo della regolamentazione delle spese da tali parti rispettivamente anticipate nel giudizio con tale sentenza definito; la societa’ (OMISSIS) non chiese alla Corte di appello di Ancona di riformare la pronuncia del Tribunale di Macerata dispositiva del regolamento delle spese processuali anche nel caso di conferma dell’accoglimento della domanda di merito degli odierni ricorrenti.
La sentenza impugnata contiene conferma, sulla base di motivazione parzialmente diversa, della decisione del Tribunale di Macerata di accoglimento della domanda, a suo tempo proposta dagli odierni ricorrenti, di accertamento della nullita’ della deliberazione dell’assemblea della societa’ (OMISSIS) dispositiva dell’approvazione del bilancio di tale societa’ relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 1997.
Invero, mentre la pronuncia di accertamento venne dal Tribunale di Macerata emessa in accoglimento di tutte le censure dagli odierni ricorrenti a suo tempo rivolte a detto bilancio con la citazione introduttiva del processo da tale giudice definito, la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla societa’, accerto’ che solo alcuni vizi di bilancio dagli attori denunciati (nella sentenza impugnata partitamente indicati) erano sussistente; mentre altrettanto non poteva affermarsi quanto agli altri vizi di bilancio, dalla sentenza stessa specificamente indicati, accertati dalla sentenza di primo grado in accoglimento della domanda.
Orbene, la giurisprudenza di legittimita’ e’ affatto costante nell’affermare il principio secondo cui: il potere del giudice di appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite: invece, nel caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese puo’ essere dal giudice di appello modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 27606 del 2019; Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 11423 del 2016; Cass. n. 23226 del 2013; Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 974 del 2007; Cass. n. 15557 del 2006).
Nel ribadire tale principio si e’ anche precisato che, anche in considerazione dell’operare del cosiddetto effetto espansivo interno dell’articolo 336 c.p.c., comma 1, in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati, l’accoglimento parziale dell’impugnazione della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della suddetta condanna; con l’ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso piu’ favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (per tale precisazione, cfr.: Cass. n. 27606 del 2019, cit.; Cass. n. 58 del 2004).
Specularmente, l’accoglimento parziale dell’appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado, come tale destinatario della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti, come nella specie, rigetto, anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese; si’ che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso piu’ favorevole alla parte soccombente in primo grado.
La sentenza impugnata, nella parte in cui rimette in discussione, modificandola, la pronuncia di condanna alle spese emessa dal giudice di primo grado, non impugnata da alcuno, e’ caratterizzata da vizio di extrapetizione; con la conseguenza che la sentenza stessa, nella sola parte relativa alla pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, deve essere cassata senza rinvio (articolo 382 c.p.c.), risolvendosi tale vizio in un eccesso del potere giurisdizionale (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 22558 del 2014; Cass. n. 1919 del 1975; Cass. n. 3415 del 1973).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione sul merito della statuizione sulle spese relative al giudizio di primo grado puo’ essere assunta in questa sede (articolo 384 c.p.c., comma 2): la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado, disposta dalla sentenza impugnata, e’ dunque da eliminare; essendosi formata preclusione da giudicato sulla pronuncia di condanna alle spese contenuta nella sentenza fra le parti emessa dal Tribunale di Macerata il 10 agosto 2009.
La parte in questa sede soccombente deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimita’ da costoro anticipate nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, elimina la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado disposta dalla sentenza impugnata;
condanna la controricorrente a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimita’ da costoro anticipate in via solidale, liquidate in Euro 100 per esborsi e in Euro 2.935 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p.A, come per legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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