Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 marzo 2022| n. 9642.

In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il presidente di un ente previdenziale e assistenziale (nella specie, la cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri), stante la natura di rilievo pubblicistico dell’attività pensionistico-previdenziale a contribuzione obbligatoria – della quale è parte integrante la gestione delle risorse finanziarie, che sono preordinate all’attuazione dei fini dell’ente – siccome prevista e disciplinata da norme di diritto pubblico, soggetta a controllo contabile ed a vigilanza ministeriale.

Sentenza|21 marzo 2022| n. 9642. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Data udienza 26 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. DI STEFANO Pier Luigi – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 21/02/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’avv. (OMISSIS), difensore della costituita parte civile Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e periti commerciali, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’avv. (OMISSIS), difensore dell’imputato, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso ed insistendo nella richiesta di prescrizione dei reati contestati ai capi A1) e A2).

Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui (OMISSIS) e’ stato condannato per i reati di corruzione propria e per quello previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 4.
All’imputato e’ contestato:
a) quanto al fatto corruttivo, di avere, in qualita’ di presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri (da questo momento Cassa), ricevuto o accettato la promessa di ricevere denaro in cambio del compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio; in particolare, (OMISSIS):
1) avrebbe concordato nel settembre del 2012 con (OMISSIS) la corresponsione di 6 centesimi per ogni Euro di massa gestita dalla Cassa e conferita alla societa’ (OMISSIS) spa ( (OMISSIS) s.p.a.) a titolo di remunerazione per l’affidamento dei fondi della cassa – secondo un prospetto pluriennale correlato alla durata dell’investimento ed all’incremento della massa gestita nel corso del tempo – (capo A1);
2) avrebbe ricevuto nel novembre del 2012 da (OMISSIS) e (OMISSIS) un certificato al portatore di una societa’ lussemburghese, denominata China Outlet, del controvalore di 100/150 mila Euro – comunque correlato ad un investimento immobiliare in Cina – a titolo di remunerazione per avere consentito un investimento di 10 milioni di Euro della Cassa Nazionale su un fondo di private equity gestito da (OMISSIS) (capo A2);
3) avrebbe fatto accreditare alla (OMISSIS) s.r.l. – Societa’ controllata da altra societa’ di cui l’imputato era presidente del collegio -, tra il gennaio ed il luglio del 2013, risorse per complessive 850 mila Euro – derivanti da appropriazioni indebite ai danni della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri – quale contropartita per i versamenti disposti dalla Cassa a favore di societa’ riferibili a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a.; detti versamenti si sarebbero realizzati attraverso due operazioni denominate (OMISSIS) ed (OMISSIS), descritte indicate nella imputazione al capo A-3) lettera i) e ii);
4) avrebbe ricevuto il 6.11.2013, quale beneficiario economico di una societa’ irlandese, la somma di circa 150.00 Euro a titolo di remunerazione per servizi finanziari svolti dalla predetta societa’ in favore di (OMISSIS) (ente che aveva in deposito il patrimonio della cassa di previdenza) sulla base di un contratto siglato il 5.7.2013 la cui sottoscrizione veniva da lui sollecitata con il solo fine di consentire il trasferimento di risorse finanziarie dai comparti di (OMISSIS) alla societa’ irlandese, erogazioni concordate con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per remunerare gli investimenti della cassa nei fondi gestiti da (OMISSIS) (in Milano dal settembre 2012 al novembre 2013) (cosi’ l’imputazione);
B) di avere dichiarato, al fine di evadere le imposte dei redditi rispetto all’anno 2012, elementi positivi di reddito in misura inferire a quella effettivo; in particolare l’imputato avrebbe omesso di dichiarare redditi detenuti in territorio estero pari a 915.500 Euro, cosi’ realizzando una evasione di imposta pari ad Euro 395.385 Euro ed indicando elementi attivi in misura inferiore a quelli effettivi con uno scostamento rispetto a quanto dichiarato superiore al 10%.

 

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I fatti oggetto del processo emergono a seguito di operazioni sospette riferite alla societa’ di gestione del risparmio (OMISSIS), controllante al 100% dalla (OMISSIS) sgr, che aveva iniziato ad avere rapporti con la Cassa durante la gestione dell’imputato.
Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dai Giudici di merito, le risorse della Cassa sarebbero state progressivamente allocate, a seguito dei fatti corruttivi contestati, presso una (OMISSIS) lussemburghese, denominata (OMISSIS), il cui presidente era (OMISSIS) ed i cui membri del consiglio di amministrazione erano (OMISSIS) e (OMISSIS) (corruttori).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. sono stati articolati sei motivi.
Il presupposto del ricorso e’ che la Corte avrebbe solo richiamato la motivazione della sentenza di primo grado senza esaminare gli specifici e plurimi motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo all’imputato.
Sul tema, lungamente trattato, la Corte si sarebbe limitata ad affermare che anche enti a valenza pubblicistica possono utilizzare per il perseguimento delle finalita’ istituzionali strumenti privatistici – adottando procedure non di evidenza pubblica – e avrebbe recepito la sentenza di primo grado secondo cui la Cassa Nazionale previdenza Ragionieri gestirebbe un’attivita’ di interesse pubblico (il sistema previdenziale obbligatorio) e dunque qualsiasi attivita’ da essa posta in essere dovrebbe essere qualificata di rilievo pubblicistico.
Secondo il ricorrente, invece, la sussistenza della qualifica soggettiva dovrebbe essere accertata facendo riferimento all’attivita’ in concreto svolta dal soggetto e i Giudici non avrebbero tenuto conto che il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ha proceduto alla privatizzazione delle Casse di previdenza dei professionisti, nate come enti di diritto pubblico ma poi costituitesi in associazioni o fondazioni di diritto privato.
L’assunto difensivo e’ che la Cassa svolgerebbe attivita’ di rilievo pubblicistico solo nella parte relativa alla gestione della previdenza, mentre, invece, quando si occupa di profili che esulano da tale specifico ambito – come appunto quello relativo alle scelte riguardanti gli investimenti del proprio patrimonio – verrebbe in rilievo una gestione esclusivamente privatistica e la Cassa non sarebbe sottoposta a vincoli pubblicistici, ma a norme di diritto privato.

 

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L’imputato, si assume, avrebbe dunque agito jure privatorum.
In tal senso si rivisita il quadro normativo fissato del Decreto Legislativo n. 509 del 1994:
La Cassa, o meglio le associazioni o fondazioni, avrebbero autonomia gestionale (articolo 2), sarebbero sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro, del Ministero del tesoro ed agli altri Ministeri competenti in ordine alle delibere in materia di contributi e prestazioni previdenziali e, dunque, non anche in relazione alle delibere riguardanti gli investimenti relativi al proprio patrimonio, che rimarrebbero nell’ambito delle scelte discrezionali degli organi di gestione.
In tal senso, si argomenta, sarebbe spiegata la ragione per cui lo statuto della Cassa disciplini le modalita’ con cui si provvede all’impiego dei fondi disponibili del patrimonio dell’ente.
L’articolo 17 dello statuto stabilisce che la Cassa puo’ impiegare il proprio patrimonio in strumenti finanziari con solo previo vincolante parere del comitato del delegato della stessa CNRP e non vi sarebbe nessun controllo preventivo o successivo da parte dei ministeri, ne’ un obbligo di osservare norme pubblicistiche.
La Corte inoltre avrebbe riconosciuto la qualifica pubblicistica dell’imputato facendo esclusivo riferimento alla gestione dell’attivita’ previdenziale, senza tenere conto dell’attivita’ in concreto esercitata in relazione alla quale il reato viene contestato.
Nella scelta della controparte contrattuale dell’investimento immobiliare, la Cassa non avrebbe applicato norme di diritto pubblico, quali quelle del codice dei contratti, ma una Delib. del consiglio di amministrazione adottata all’esito di valutazioni di carattere esclusivamente privatistico, come quelle del confronto tra piu’ soggetti interessati; ne’ la cassa era obbligata a procedere con gara pubblica.

 

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2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti che, in relazione al capo a) lettere 1-2-4) dovrebbero ricondursi al reato di corruzione impropria ex articoli 318-320 c.p. con conseguente non punibilita’ dell’imputato in ragione dalla impossibilita’ di individuare la commissione di un atto contrario ai doveri d’ufficio da parte dell’imputato e dell’applicazione della legge penale vigente al momento del fatto (i fatti sono stati unificati per continuazione).
Il tema e’ quello della esistenza di un atto contrario ai doveri di ufficio in presenza di una procedura regolare seguita dalla Cassa; secondo la Corte, da una parte, sarebbero atti contrari ai doveri d’ufficio (nel caso di specie, la decisione degli organi della Cassa di affidare ad (OMISSIS) la gestione del proprio patrimonio immobiliare) anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono dall’osservanza di doveri istituzionali e, dall’altra, non sarebbe richiesta la individuazione in concreto del singolo atto contrario, essendo sufficiente che l’atto o il comportamento sia riconducibile alla competenza dell’agente o comunque alla sua sfera di intervento.
Nel caso di specie, si evidenzia: a) l’atto sarebbe costituito solo dalla Delib. di affidamento della cassa ad (OMISSIS) sivac della gestione del proprio patrimonio; b) l’iter che ha portato alla Delib. sarebbe stato di esclusiva competenza della Cassa e dei suoi organi gestori e si sarebbe concluso con una Delib. del consiglio di amministrazione; c) l’atto non potrebbe in alcun modo essere ricondotto alla competenza dell’imputato o alla sua sfera di intervento; d) (OMISSIS) non sarebbe mai intervenuto in tale fase, ma al piu’ in quelle successive.
La Corte avrebbe sul punto valorizzato una serie di elementi ulteriori come l’ampia cornice di cointeressenza (i c.d. progetti paralleli) cui l’imputato sarebbe stato partecipe, ovvero le condotte compiute successivamente all’affidamento (la decisione di mantenere ed aumentare il conferimento della massa patrimoniale della CNPR alla (OMISSIS) nonostante vi fossero segnali sulla non correttezza della gestione, ovvero il non segnalare iniziative illecite e contrarie agli interessi della Cassa ovvero comportamenti volti a favorire interessi propri o di terzi) che tuttavia sarebbero prive di rilevanza, tenuto conto che l’imputazione riconnette in senso sinallagmatico l’utilita’ economica conseguita dall’imputato all’affidamento della gestione del patrimonio della Cassa.
La Corte avrebbe operato una valutazione complessiva senza tenere conto delle singole condotte e dei singoli fatti corruttivi, che il ricorrente ripercorre analiticamente.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di corruzione di cui al capo a).

 

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Si sostiene che, in presenza di molteplici censure formulate con l’atto di appello, con il quale erano state rappresentate specifiche ed analitiche questioni volte a fare emergere le contraddizioni e le illogicita’ della sentenza di primo grado, la Corte non avrebbe potuto limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado.
Anche in questo caso si ripercorrono le singole vicende e si evidenza l’inadeguatezza della risposta fornita dalla Corte.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto all’aumento di pena inflitta a titolo di continuazione per i fatti di cui al capo A3- lettera i- ii); il patto corruttivo, si assume, sarebbe unico con una unica tipologia di remunerazione, seppur realizzata in due tranche con un adempimento frazionato. Dunque, la Corte non avrebbe potuto infliggere un aumento di pena per il reato di cui al capo A3-lettera ii) rispetto a quello di cui al capo A3-lettera i), ritenuto reato piu’ grave nell’ambito dell’unico delitto continuato di cui al capo a).
2.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata sospensione, ex articolo 600 c.p.p., comma 2, della immediata esecutivita’ delle statuizioni civili in favore della Cassa, determinate a titolo di provvisionale in 1 milione di Euro.
L’assunto e’ che il Tribunale, nell’impossibilita’ di quantificare il danno patrimoniale, avrebbe liquidato la somma indicata solo a titolo di danno morale e la Corte, sull’erroneo presupposto che la provvisionale sarebbe invece riferibile all’intero danno, non avrebbe motivato in ordine al perche’ sia stata liquidata una somma cosi’ elevata solo in relazione al danno morale.
2.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilita’ per il capo b).
La tesi accusatoria e’ che i proventi della corruzione sarebbero stati portati all’estero, in Svizzera, tramite una determinata societa’ ( (OMISSIS)) e che sui conti correnti di detta societa’ sarebbero stati accreditati bonifici da altra societa’ ( (OMISSIS) spa) quale finanziamento soci.
Assume la difesa che non vi sarebbe nessuna correlazione tra i fatti corruttivi e le disponibilita’ monetarie elvetiche, perche’ gran parte del provento corruttivo (gli 850 mila Euro di cui al capo A3) sarebbe costituto da finanziamenti ad (OMISSIS) come tali non trasferibili e, soprattutto, perche’ non vi sarebbe prova che le somme trasferite a (OMISSIS) sarebbero riferibili ad un reddito dell’imputato.
In tal senso non sarebbe stata considerata la ricostruzione alternativa lecita dell’operazione fornita sin dall’immediatezza dall’imputato e comprovata da alcuni documenti.
3. Sono stati depositati motivi aggiunti con i quali si deduce l’intervenuta estinzione per prescrizione dei fatti corruttivi contestati al capo a) n. 1-2- perche’ estinti per prescrizione.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui si dira’.
2. E’ infondato il primo motivo di ricorso.
2.1. Con la riformulazione degli articoli 357 e 358 c.p. ad opera della L. 26 aprile 1990, n. 86, e’ stato definitivamente positivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l’adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell’attivita’ svolta e del suo contenuto.
Cio’ che e’ necessario accertare, ai fini dell’assunzione della qualifica di pubblico ufficiale e’ l’esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Tale ultima funzione e’ stata specificamente definita all’articolo 357 c.p., comma 2 introdotto dalla L. 7 febbraio 1992, n. 181, attraverso specifici indici di carattere oggettivo che consentono di delimitare la funzione pubblica, verso l’esterno, da quella privata e, verso l’interno, dalla nozione di pubblico servizio.
Si definisce, infatti, pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, definisce tali quelle attinenti all’organizzazione generale dello Stato) e da atti autoritativi e caratterizzata, nell’oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione della volonta’ della pubblica amministrazione o, nelle modalita’ di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu).
Come emerge dall’impiego nel testo della norma della disgiuntiva “o”, in luogo della congiunzione “e”, i suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi.
E’ stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri “autoritativi” rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attivita’ che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi cosi’ su un piano non paritetico – di diritto privato – rispetto all’autorita’ che tale potere esercita; rientrano, invece, nel concetto di “poteri certificativi” tutte quelle attivita’ di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (Sez. U, Delogu).
La giurisprudenza di legittimita’ ha, inoltre, attribuito rilevanza anche all’esercizio di fatto della pubblica funzione, purche’ questo non sia usurpato, ma accompagnato dall’acquiescenza, dalla tolleranza o dal consenso, anche tacito, dell’amministrazione (Sez. 6, n. 19217 del 13/01/2017, Como, Rv. 270151).

 

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Non occorre, dunque, un’investitura formale se vi e’, comunque, la prova che al soggetto sono state affidate effettivamente delle pubbliche funzioni. (In senso conforme, si veda anche Sez. 6, n. 34086 del 26/07/2013, Bessone, Rv. 257035 con riferimento all’assunzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio del soggetto che, di fatto, svolge delle attivita’ diverse da quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli).
L’attivita’ dell’incaricato di pubblico servizio, secondo la definizione contenuta al successivo articolo 358 c.p., e’ ugualmente disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi in quanto manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale e’ in rapporto di accessorieta’ e complementarieta’, e non ricomprende le attivita’ che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d’opera meramente materiale.
Si tratta, dunque, di un un’attivita’ di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale.
Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell’attivita’ prescinde dalla natura dell’ente in cui e’ inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell’impiego.
La giurisprudenza di legittimita’ ha, infatti, da tempo affermato che anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una societa’ per azioni possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attivita’ della societa’ sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalita’ pubbliche sia pure con strumenti privatistici (da ultimo, Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781).
Rileva l’attivita’ dell’ente e, posto che questa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l’attivita’ compiuta dal soggetto.
2.2. Con particolare riguardo all’attivita’ previdenziale e pensionistica, le Sezioni unite penali hanno chiarito che se e’ incontestabile che, ai fini di una corretta applicazione degli articoli 357 e 358 c.p. dev’essere valorizzata, sul piano oggettivo, la funzione specifica attribuita ad un determinato soggetto, appare evidente che nelle attivita’ pensionistica e previdenziale, previste e disciplinate entrambe da norme di diritto pubblico, debbano essere comprese la gestione delle risorse finanziarie: in tal senso, si e’ spiegato, come sia sufficiente a dissipare ogni dubbio la considerazione che se i contributi versati dai dipendenti e dai datori di lavoro non possono avere altra destinazione se non quella dalla legge imposta, e cioe’ servire ad assicurare il trattamento pensionistico e previdenziale, e’ evidente che le riserve devono essere capitalizzate per non essere disperse e, quindi, vanificare ogni legittima aspettativa.

 

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In questo senso la gestione dei fondi aziendali la cui obbligatorieta’ scaturisce non gia’ da accordi contrattuali, bensi’ da norme di diritto pubblico, e’ essa stessa parte integrante dell’attivita’ pensionistica e previdenziale (Sez. U., n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 2111909).
In senso conforme alla sentenza indicata si pone, piu’ recentemente, Sez. 6, n. 23236 del 17/02/2016, Bille’, Rv. 267252 secondo cui ” (OMISSIS) e’ un ente che, pur avendo la forma giuridica di fondazione di diritto privato, persegue finalita’ di pubblico interesse, posto che si occupa di previdenza integrativa a contribuzione obbligatoria degli associati, cui eroga un servizio pubblico sotto la vigilanza ministeriale e della Corte dei Conti; ne deriva che deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio a colui che determina la scelte degli investimenti immobiliari di detto soggetto giuridico. (Fattispecie, del tutto sovrapponibile a quella in esame, in tema di corruzione in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva attribuito tale qualifica al Presidente della Fondazione).
In senso simmetrico si pongono le Sezioni unite civili secondo cui gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, anche dopo la loro trasformazione in persone giuridiche private disposta dal citato Decreto Legislativo n. 509 del 1994, continuano comunque a perseguire bisogni di interesse generale, di carattere non industriale o commerciale, atteso che la tutela previdenziale, che detti enti sono destinati ad attuare nei confronti dei propri iscritti, risulta comunque correlata ad un diritto di rilievo costituzionale.
Si e’ precisato come sussista una “situazione di dominanza dello Stato nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria” anche alla luce del Decreto Legislativo n. 509 del 1994 che ne ha operato la privatizzazione.

 

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Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 di detto decreto, l’autonomia – anche gestionale, oltre che organizzativa e contabile – riconosciuta agli enti previdenziali cosi’ trasformati, e’ comunque subordinata al rispetto dei principi e circoscritta nei limiti fissati, in relazione alla natura pubblica della attivita’ esercitata.
Hanno osservato le Sezioni unite che il principio da osservare e’ quello secondo cui la gestione economico- finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio, mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita’ almeno triennale (articolo 2, comma 2).
I limiti conseguenti sono fissati dai successivi commi, che prevedono l’intervento dello Stato, da attuare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati, sugli organi dell’ente, mediante l’attribuzione del potere di nomina di organi straordinari in caso di disavanzo economico-finanziario e di violazioni di legge afferenti alla corretta gestione; in particolare, nel caso di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico, e’ prevista la nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione, restando sospesi, sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario, tutti i poteri degli organi di amministrazione, e, nel caso di persistenza del disavanzo economico- finanziario, dopo tre anni dalla nomina del commissario e’ disposta la nomina di un commissario liquidatore (commi 4 e 5); nel caso in cui gli organi di amministrazione e rappresentanza si rendano responsabili di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione, e’ prevista la nomina, da parte dei suindicati Ministeri, di un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina l’avvio e la conclusione della procedura per rieleggere gli amministratori dell’ente (comma 6).
A sua volta il successivo articolo 3, nel comma 1, sottopone gli enti in esame alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro e degli altri Ministeri competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati e prevede che: a) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri, deve approvare tutti gli atti piu’ importanti (statuto, regolamenti, delibere in materia di contributi e prestazioni) (comma 2); b) il suindicato Ministero, puo’ formulare motivati rilievi su: bilanci preventivi e conti consuntivi, note di variazione del bilancio di previsione, criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, delibere concernenti criteri direttivi generali (comma 3).
Infine l’articolo 3, comma 5, prevede inoltre che la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurarne la legalita’ e l’efficacia e riferisce annualmente al Parlamento (Cosi’ testualmente Sez. U. civili, n. 13398 dell’08/06/2007, Rv. 597957; nello stesso senso, piu’ recentemente, Sez. U., n. 7645 dell’01/04/2020, Rv. 657525).
In tale contesto non e’ causale, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che la Cassa sia inclusa nell’elenco predisposto dall’Istat e previsto dalle leggi 30 dicembre 2004, n. 311 e 31 dicembre 2009, n. 196 contenenti l’indicazione delle amministrazioni inserite nel conto economico dello Stato.
Sulla base di tale quadro di riferimento il motivo rivela la sua infondatezza tenuto conto che Salterelli era il Presidente della Cassa e che nulla in concreto e’ stato dedotto sulle ragioni per cui l’imputato, che, ai sensi dell’articolo 27 dello statuto, presiedeva il Consiglio di amministrazione ed il comitato dei delegati, non sarebbe un incaricato di pubblico servizio.
3. Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso che hanno valenza assorbente.
Quanto al terzo motivo, con l’atto di appello erano stati formulati motivi di impugnazione molto specifici ed articolati, che si sviluppavano in decine di pagine e che involgevano temi fondanti della ricostruzione accusatoria, quali la valutazione delle dichiarazioni del coimputato (OMISSIS), la prova della consapevole complicita’ del ricorrente alle operazioni distrattive del patrimonio della Cassa, e, in particolare, nella scelta del gestore, il senso e la portata delle operazioni (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 3 punto 3), la esatta ricostruzione fattuale dei singoli fatti corruttivi e la loro attribuibilita’ a (OMISSIS).
La Corte di appello, dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i molteplici profili portati alla sua cognizione con una motivazione “difensiva”, sostanzialmente assertiva, contenuta in tre pagine, da cui non e’ dato comprendere perche’ in concreto i profili e le questioni dedotte con l’atto di appello siano stati ritenuti infondati e perche’ la ricostruzione alternativa lecita dei fatti dedotta dall’imputato sia stata non condivisa.
Se e’ vero che la specificita’ che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell’impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali, come e’ accaduto nel caso di specie, le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei, e’ altrettanto vero che, in presenza di motivi specifici, sorge in capo alla Corte un obbligo di fornire un’adeguata risposta alle censure formulate, non essendo sufficiente un mero richiamo alla sentenza di primo grado (sul tema, Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, – dep. 2017 -, Galtelli Rv. 268822; Sez. 6, n. 546 del 18/11/2015 – dep. 2016 – D’Ambrosio, Rv. 265883).
Tale obbligo motivazionale nella specie non e’ stato obiettivamente osservato e l’effetto e’ la sostanziale vanificazione di un grado di giudizio.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto: la Corte di appello procedera’ ad un nuovo esame dei motivi a lei devoluti e verifichera’ se e in che limiti sia possibile addivenire ad un giudizio di responsabilita’ quanto al capo a); in particolare, verifichera’ l’eventuale esistenza di uno o piu’ patti corruttivi, il loro oggetto, la riconducibilita’ dei fatti alla fattispecie contestata ovvero a quella prevista dall’articolo 318 c.p. considerando le norme vigenti al momento della commissione dei fatti e le modifiche normative successivamente intervenute.
La Corte verifichera’ inoltre anche se ed in che limiti i fatti corruttivi eventualmente esistenti siano estinti per prescrizione; non sussistono allo stato le condizioni per pronunciare una sentenza di non doversi procedere per prescrizione quanto al capo a1) – dalla cui struttura non emerge univocamente che oggetto della contestazione sia il solo accordo corruttivo e che dunque il reato si sia perfezionato e consumato nel settembre del 2012- ed al capo a-2), la cui contestazione, al di la’ delle considerazioni del Tribunale, fa riferimento al “novembre 2012” ed essendo i fatti ancora non definitivamente accertati.
All’esito la Corte rideterminera’ il trattamento sanzionatorio, attesa, come si dira’, l’infondatezza del ricorso quanto al capo b).
4. E’ infatti infondato, ai limiti della inammissibilita’, il sesto motivo.
I Giudici di merito hanno ricostruito i fatti, chiarito come gli accadimenti posti a fondamento della imputazione e le disponibilita’ economiche di (OMISSIS) in Svizzera non siano necessariamente connessi ai fatti corruttivi contestati, spiegato come la societa’ (OMISSIS) s.r.l., – rappresentata dalla cognata dell’imputato – avesse ricevuto finanziamenti per la somma complessiva di Euro 915.500 – a titolo di finanziamento soci e senza alcuna previsione circa la sua restituzione – da una societa’ fiduciaria svizzera – la (OMISSIS) s.a. – che aveva tra i componenti del consiglio di amministrazione i commercialisti dello stesso (OMISSIS), indicato la connessione tra l’operazione che aveva portato la societa’ (OMISSIS) ad acquistare per l’importo di 890.000 Euro tre immobili di proprieta’ dell’imputato e della di lui moglie e l’acquisto da parte dello stesso (OMISSIS) dell’immobile per la sua residenza.
Con una motivazione non manifestamente illogica, si sono spiegate le ragioni per cui si e’ ritenuto: a) che la (OMISSIS) era una societa’ riconducibile all’imputato; b) che, attraverso essa, (OMISSIS) abbia non dichiarato al fisco la disponibilita’ della somma indicata; c) inidonea a scalfire il quadro probatorio accusatorio la ricostruzione alternativa lecita dell’imputato.
Nulla di specifico e’ stato dedotto dall’imputato che, da una parte, si e’ limitato a riprodurre le stesse argomentazioni gia’ portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi correttamente valutate, e, dall’altra, a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale.
5. I residui motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riferimento al capo A) e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Rigetta nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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