Soccombenza reciproca determinata e la parte maggiormente soccombente valore delle domande parzialmente accolte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13611.

Soccombenza reciproca determinata e la parte maggiormente soccombente valore delle domande parzialmente accolte

In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte maggiormente soccombente occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi maggiormente soccombente la parte la cui domanda accolta sia di minor valore. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte fermo il rigetto delle due istanze d’addebito, emerge la predetta condanna del marito al mantenimento, sulla cui domanda, come detto, il ricorrente era consenziente, come desumibile dall’appello incidentale condizionale sicché tra le parti non risulta una reale, effettiva soccombenza sì che la sentenza cassata va cassata e la causa può essere decisa nel merito in mancanza della esigenza di ulteriori accertamenti in fatto con compensazione tra le parti anche delle spese dei vari gradi di giudizio, considerata la sostanziale piena e reciproca soccombenza).

Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13611. Soccombenza reciproca determinata e la parte maggiormente soccombente valore delle domande parzialmente accolte

Data udienza 21 marzo 2024

Integrale

Tag/parola chiave: SPESE DI GIUDIZIO – Compensazione delle spese – Reciproca soccombenza – Parte maggiormente soccombente – Accertamento – Criteri – Fattispecie. (Cpc, articolo 92)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Rel.

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso 14572/2023 proposto da:

Ta.Re., elett.te domic. in Roma, via (…) presso l’avv. Ro.Ro. che lo rappres. e difende, unitamente all’avv. Al.Fu., per procura speciale in atti;

– ricorrente –

Contro

Fa.Fr., elett.te domic. presso l’avv. Mo.Ca., dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 4/2023, pubblicata il 3.01.2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

Soccombenza reciproca determinata e la parte maggiormente soccombente valore delle domande parzialmente accolte

RILEVATO CHE

Su ricorso di Fa.Fr., il Tribunale di Ravenna dichiarava la separazione con il coniuge Ta.Re., addebitandola alla ricorrente.

Con sentenza del 2023 la Corte territoriale, pronunciando sull’appello della Fa.Fr., revocava l’addebito all’appellante, rigettava la domanda di addebito al Ta.Re. e poneva a carico di quest’ultimo l’assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento, osservando che: dagli atti di causa non erano desumibili i presupposti per addebitare la separazione a nessuno dei coniugi, considerata l’alta conflittualità tra le parti e l’impossibilità di un’attendibile e univoca ricostruzione dei fatti (infatti, il Tribunale aveva archiviato le reciproche denunce tra coniugi in ordine ad aggressioni subite);

né il fatto che la Fa.Fr. non fosse ritornata a casa dopo l’ultimo violento litigio poteva essere qualificato come abbandono della casa coniugale, essendo evidente il clima di tensione, verosimilmente legato anche ad uno stato ansioso-depressivo della donna, che giustificava la volontà della donna di trovare rifugio e protezione in altri ambienti;

né poteva ritenersi che il Ta.Re. avesse indebitamente gestito le finanze familiari con esclusione della moglie, emergendo dagli atti che l’appellante era cointestataria con il marito dei conti familiari, con delega ad operare sui conti del marito, alimentati solo dalla sua pensione fino all’epoca del litigio, utilizzando risorse comuni sia nell’interesse della famiglia, che per i propri esclusivi interessi, e ristrutturando un immobile di sua proprietà con il denaro del conto intestato solo al marito;

la moglie percepiva la pensione di euro 840,00 circa e un reddito da locazione di un immobile di sua proprietà, di 450,00 euro mensile, su un conto a lei intestato; la stessa era attualmente comproprietaria del 50% di beni immobili e terreni agricoli, viveva presso sua sorella, era titolare di reddito imponibile dichiarato nella dichiarazione 2020 di euro 12.679,00; producendo estratti conti bancari a lei intestati, titolare di due dossier titoli – di cui uno cointestato con il figlio e il marito- e di polizza assicurativa;

il marito aveva una pensione di euro 1500,00 mensili netti nel 2020, viveva nella casa familiare, titolare di beni immobili, di polizza, conto corrente e dossier titoli cointestato a moglie e figlio, con dichiarazione redditi 2020 e 2021 di circa 20000,00 euro; emergeva una differenza reddituale a favore del marito che giustifica l’assegno di mantenimento di euro 200,00 mensile a favore della moglie;

la spese di giudizio, per entrambi i gradi, erano da compensare per la metà, condannando Ta.Re. al pagamento della restante metà per la maggior soccombenza (con restituzione delle somme ricevute dalla moglie in esecuzione della sentenza di primo grado).

Ta.Re. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con tre motivi, illustrati da memoria. Fa.Fr. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Soccombenza reciproca determinata e la parte maggiormente soccombente valore delle domande parzialmente accolte

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto la maggiore soccombenza del ricorrente, nel condannare quest’ultimo al pagamento della metà delle spese dei due gradi di giudizio, considerando che, invece, la domanda di addebito della moglie era stata rigettata, mentre la condanna al pagamento della somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento era stata richiesta dallo stesso ricorrente in sede di appello incidentale condizionato.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 132, c.2, n.4, c.p.c., e 111, c.6, Cost., per aver la Corte d’appello omesso ogni motivazione in ordine alla ritenuta maggiore soccombenza del ricorrente.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 92 c.p.c., per non aver la Corte territoriale compensato interamente le spese tra le parti, data la soccombenza reciproca.

I tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe fatto un’erronea applicazione dei principi sulla regolazione delle spese di lite, nel compensarle per la metà, e condannandolo per l’altra metà, per una sua “maggiore soccombenza”, adducendo che invece verrebbe in rilievo una reciproca soccombenza.

Invero, emerge tra le parti una reciproca soccombenza pressoché piena, nel senso che la Corte territoriale ha respinto entrambe le istanze d’addebito, condannando il ricorrente al pagamento della suddetta somma mensile a titolo di mantenimento della moglie per somma inferiore a quella richiesta (euro 500,00) alla quale il ricorrente aveva prestato una sostanziale adesione nell’appello incidentale condizionato.

Soccombenza reciproca determinata e la parte maggiormente soccombente valore delle domande parzialmente accolte

In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte “maggiormente soccombente” occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi “maggiormente soccombente” la parte la cui domanda accolta sia di minor valore (Cass., n. 31444/23; n. 1269/20).

Nella specie, fermo il rigetto delle due istanze d’addebito, emerge la predetta condanna del marito al mantenimento, sulla cui domanda, come detto, il ricorrente era consenziente, come desumibile dall’appello incidentale condizionale sicché tra le parti non risulta una reale, effettiva soccombenza.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata.

E dato che la causa può essere decisa nel merito, in mancanza dell’esigenza di ulteriori accertamenti in fatto, va statuita la compensazione tra le parti delle spese dei vari gradi di giudizio, considerata la sostanziale piena e reciproca soccombenza.

Soccombenza reciproca determinata e la parte maggiormente soccombente valore delle domande parzialmente accolte

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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