Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 gennaio 2023| n. 2539.
Simulazione e l’individuazione della “causa simulandi”
In tema di simulazione, l’individuazione della “causa simulandi”, cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante per fornire indizi rivelatori dell’accordo simulatorio.
Ordinanza|27 gennaio 2023| n. 2539. Simulazione e l’individuazione della “causa simulandi”
Data udienza 12 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: CONTRATTO – SIMULAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22093-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona della (OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS) Soc. COOP, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
(OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS);
– intimati –
avverso la SENTENZA N. 728/2020 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 19/5/2020;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 12/12/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
Simulazione e l’individuazione della “causa simulandi”
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Bari, con sentenza del 17/6/2016, in accoglimento delle domande proposte dalla (OMISSIS) s.p.a., in nome e per conto della (OMISSIS) s.p.a., con atto di citazione notificato il 5/10/2005, e dalla (OMISSIS), con atto di citazione notificato il 28/2/2006, ha dichiarato la simulazione della convenzione stipulata tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in data 24/11/2003 e trascritta il 26/1/2004 con la quale il primo, debitore nei confronti delle societa’ attrici, rispettivamente, per la somma di Euro 467.007,21 (in ragione di un finanziamento agrario concesso il 24/5/2002 a fronte del quale il finanziato aveva emesso due effetti agrari rimasti insoluti alla loro scadenza in data 15/2/2003 e in data 15/4/2003) e per la somma di Euro. 242.003,24 (in ragione di un’apertura di credito e della revoca il 15/12/2003 del fido concesso con invito a saldare il debito con la banca), aveva apparentemente trasferito alla moglie (OMISSIS) la quota pari alle meta’ di alcuni immobili in (OMISSIS).
1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto la sussistenza della causa simulandi sul rilievo che il (OMISSIS) aveva avuto l’intenzione, emergente da gravi, precise e concordanti presunzioni in tal senso, di sottrarre i suoi beni all’azione esecutiva delle banche verso le quali era debitore di notevoli importi e che lo stesso si era a tal fine spogliato dei propri beni in favore, tra l’altro, della (OMISSIS) la quale, poi, li aveva “blindati” rispetto ai creditori concedendo ipoteca a garanzia di un mutuo stipulato immediatamente dopo l’atto.
1.3. Il (OMISSIS), in effetti, con la convenzione di separazione del 24/11/2003, aveva trasferito alla coniuge la propria meta’ indivisa dei beni in comunione con quest’ultima. Secondo il tribunale, pero’, la causa indicata dalle parti, e cioe’ la restituzione di un debito contratto dallo stesso (OMISSIS) nei confronti del suocero, non aveva trovato supporto nella prova documentale offerta dalla (OMISSIS), costituita da una scrittura privata avente ad oggetto la cessione del credito di (OMISSIS) verso il (OMISSIS) alla figlia e dalla ricognizione di debito dello stesso (OMISSIS) verso (OMISSIS).
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1.4. Posto che tra i testimoni della ricognizione di debito figurava proprio (OMISSIS), al quale era diretto l’altro atto dispositivo posto in essere dal (OMISSIS) e che chiaramente rivestiva la posizione di soggetto di fiducia di quest’ultimo, il tribunale ha ritenuto che tali atti fossero privi di data certa e che, di conseguenza, in assenza di prova sul debito del (OMISSIS) verso il suocero e della cessione del credito di quest’ultimo verso la figlia, non potesse che concludersi nel senso della mancanza di causa dell’atto traslativo, non essendo stata peraltro articolata alcuna richiesta istruttoria nonostante la centralita’ di tali circostanze per dimostrare la causa dell’ingente trasferimento al coniuge separato.
1.5. Secondo il tribunale, un ulteriore elemento a conforto della fittizieta’ del trasferimento alla coniuge, in assenza di prova del debito contratto nei confronti del suocero e della cessione di tale credito, era costituito dal fatto che, a fronte di un ipotetico debito del (OMISSIS) verso il coniuge per L. 62.500.000 (e rappresentato dal mancato pagamento dell’assegno determinato dal presidente del tribunale), il (OMISSIS) le aveva trasferito beni per un totale di Euro 1.063.949,02, specie se si considera che il (OMISSIS), al momento della sua costituzione nel giudizio di separazione, si era opposto ad ogni richiesta, anche economica, della moglie salvo, poi, cambiare idea, una volta conosciuta l’esposizione economica verso le banche, e cederle un enorme patrimonio a fronte di un ben minore debito.
2.1. (OMISSIS) ha proposto appello avverso tale sentenza.
2.2. Le banche attrici hanno resistito al gravame, al quale, invece, ha aderito il (OMISSIS).
2.3. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato, per la parte che ancora interessa, la sentenza impugnata.
2.4. La corte, in particolare, ha esaminato il motivo con il quale l’appellante aveva lamentato la violazione dell’articolo 115 c.p.c. per avere il tribunale omesso di conferire valore di prova incontestata all’atto di ricognizione del debito da parte del (OMISSIS) in favore del suocero (OMISSIS) e alla cessione di tale credito da parte di quest’ultimo in favore della figlia (OMISSIS): e l’ha ritenuto infondato.
2.5. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognevole di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e non anche per quelli alla stessa ignoti, e che, nel caso in esame, le banche attrici erano evidentemente estranee agli atti in questione, intervenuti tra altri soggetti, ha ritenuto che correttamente il tribunale aveva provveduto a verificarne l’attendibilita’ onde verificare se, a fronte dei plurimi elementi indiziari emersi dalle complessive risultanze processuali, la convenzione intercorsa tra i coniugi fosse simulata.
Simulazione e l’individuazione della “causa simulandi”
2.6. E cio’ vale, ha aggiunto la corte, anche per il mancato disconoscimento della firma da parte del (OMISSIS) delle scritture private prodotte non contro di lui ma di soggetti terzi.
2.7. L’efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta ai sensi dell’articolo 2702 c.c., del resto, concerne la provenienza della medesima da colui che ne risulta il sottoscrittore ma non il suo contenuto, compresa la data, che il giudice e’ libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo.
2.8. Il tribunale, quindi, ha osservato la corte, ha correttamente ritenuto che tali scritture avessero portata recessiva rispetto ai plurimi elementi indiziari evidenziati, rilevando, per un verso, che tra i testimoni della ricognizione figurava addirittura (OMISSIS), al quale era diretto l’altro atto dispositivo posto in essere dal (OMISSIS) e che chiaramente rivestiva la posizione di soggetto di fiducia di quest’ultimo, e, per altro verso, che entrambi gli atti erano privi di data certa, sicche’, in assenza di prova del debito del (OMISSIS) verso il suocero delle cessione del credito da quest’ultimo alla figlia (OMISSIS), doveva concludersi nel senso dell'”assenza di causa dell’ingente trasferimento”.
2.9. In effetti, ha proseguito la corte, la documentazione prodotta conferma tale conclusione, non essendo evincibile, per entrambi i documenti, la data certa, per cui tali scritture possono al piu’ costituire elementi indiziari, idonei di fondare la decisione solo in concorso con altre risultanze probatorie, nel caso in esame mancanti, che ne confortino la credibilita’ e l’attendibilita’.
2.10. La corte, quindi, assorbite tutte le altre censure (che si fondano sul presupposto del raggiungimento della prova del presunto credito cui attribuire la causa della disposizione del (OMISSIS) in favore della moglie), ha ritenuto che il tribunale aveva correttamente dato rilievo, ai fini della simulazione, al fatto che, a fronte di un debito certo del (OMISSIS) verso il coniuge di Euro. 62.500,00, costituito dagli alimenti non versati, il primo, pur essendosi opposto ad ogni richiesta avanzata dalla moglie nel giudizio di separazione, le aveva trasferito beni per un valore complessivo di Euro 1.063.949,02, e che era, pertanto, ragionevole ritenere che lo stesso avesse effettuato il trasferimento in favore della moglie solo a seguito dell’esposizione debitoria verso le banche, a lui ben nota al momento della convenzione, specie a fronte della persistenza a tale data, e cioe’ il 24/11/2003, della convivenza tra i due coniugi, che induceva a ritenere che i rapporti tra le parti fossero, in realta’, di reciproca collaborazione.
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2.11. Escluso, quindi, ogni rilievo dirimente al fatto che il giudizio di separazione era stata introdotto dalla (OMISSIS) sin dal 2001, la corte ha ritenuto che non poteva darsi rilievo neppure al mancato espletamento dell’interrogatorio formale da parte della convenuta evidenziando che, in realta’, lo stesso avrebbe dovuto svolgersi all’udienza del 21/6/2011, fissata per tale incombente, senza che, come si evince dal relativo verbale, la (OMISSIS) si fosse presentata, cosi’ come non si e’ presentata all’udienza successiva del 18/1/2012, a nulla, per contro, rilevando l’interrogatorio reso dalla stessa all’udienza del 14/6/2011, privo peraltro della sua firma, che risulta interlineato in quanto fissato per l’udienza del 21/6/2011 e non essendo in quella udienza integro il contraddittorio.
2.12. La corte, peraltro, dopo aver escluso che potesse darsi rilievo alla condotta processuale dell’attrice, ha, comunque, evidenziato che la convenuta non risultava aver formulato istanza di rimessione in termini per rendere l’interrogatorio formale e, in ogni, che il tribunale non aveva attribuito alcun effetto alla ficta confessio conseguente al mancato espletamento dell’interrogatorio da parte della (OMISSIS).
2.13. Alla luce di quanto evidenziato, quindi, la corte d’appello ha ritenuto che il tribunale avesse fatto corretta applicazione dei principi in materia di prova indiziaria della simulazione del contratto nel caso in cui la domanda sia stata proposta da un terzo.
3.1. (OMISSIS), con ricorso notificato il 22 e il 23/7/2020, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione agli atti, il 25/5/2020.
3.2. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la (OMISSIS) s.r.l., quale cessionaria del credito della (OMISSIS) s.p.a., e la (OMISSIS) soc. coop..
3.3. La (OMISSIS) soc. coop., in particolare, ha chiesto la condanna della ricorrente ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
3.4. E’ rimasto intimato, tra gli altri, (OMISSIS).
3.5. Le parti hanno depositato memorie.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di simulazione assoluta proposta dalle banche senza, tuttavia, considerare che le stesse non avevano fornito in giudizio la prova che l’atto dispositivo compiuto da (OMISSIS) in suo favore era stato soltanto apparente, nel senso che l’alienante non aveva inteso dismettere la titolarita’ del diritto e che l’acquirente non aveva inteso acquisirlo.
4.2. (OMISSIS), infatti, ha osservato la ricorrente, a mezzo di convenzione omologata in data 9/12/2003, aveva definito il giudizio di separazione personale da lei introdotto sin dall’anno 2001 nei confronti del coniuge (OMISSIS), pattuendo l’assegnazione in suo favore da parte di quest’ultimo di una serie di immobile, la maggior parte dei quali gia’ di proprieta’ della stessa per la meta’ indivisa, ma non per spirito di liberalita’ ma a fronte di un credito che la stessa vantava nei confronti del marito per effetto di numerosi aiuti economici che lo stesso, nel corso del matrimonio, aveva ricevuto dal suocero (OMISSIS), complessivamente ammontanti a circa 800.000.000 di lire, allo scopo di “ristabilire un giusto riequilibrio dei legittimi diritti patrimoniali coniugali”.
4.3. Tali circostanze, ha proseguito la ricorrente, sono state confermate dal (OMISSIS) e, soprattutto, non sono state in alcun modo contestate, al pari dei documenti prodotti, da parte delle societa’ attrici nel corso del giudizio di primo e di secondo grado e devono, quindi, intendersi, a norma dell’articolo 115 c.p.c., come provate.
4.4. Ne consegue, ha concluso la ricorrente, che, non essendo stati oggetto di una specifica contestazione, il giudice avrebbe dovuto decidere sul presupposto della verita’ dei fatti rappresentati tanto nella dichiarazione di debito del 1999, quanto nella cessione di credito del 2003, e cioe’, da un lato, che (OMISSIS) aveva ceduto alla figlia il credito da lui vantato verso (OMISSIS) e, dall’altro lato, che l’attribuzione degli immobili operata da quest’ultimo in suo favore nella convenzione di separazione costituiva il pagamento di tale debito.
4.5. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 2697 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di simulazione assoluta proposta dalle banche senza, tuttavia, considerare che le stesse, pur avendone l’onere, non avevano fornito alcuna prova in ordine al presunto accordo simulatorio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), e che la stessa si era presentata alle udienze del 29/5/2012 e 12/2/2013 per rendere l’interrogatorio formale richiesto dalla (OMISSIS) senza che tale prova fosse assunta per non avere la parte attrice chiesto di procedere all’audizione della convenuta.
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4.6. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l’omessa e/o insufficiente motivazione della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di simulazione assoluta proposta dalle banche limitandosi, tuttavia, a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, come le allegazioni della convenuta, senza accertare se gli stessi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, erano in grado di acquisire tale valenza ove valutati nella loro sintesi.
5.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
5.2. La ricorrente, infatti, pur denunciando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, in realta’, lamentato l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, li’ dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la causa dell’attribuzione immobiliare operata da (OMISSIS) in favore della (OMISSIS), cosi’ come espressa nella convenzione del 24/11/2003, era, in realta’, insussistente, e che tale trasferimento era stato simulatamente compiuto solo in ragione dell’esposizione dello stesso verso le banche.
5.3. La valutazione delle prove raccolte, pero’, anche se si tratta quelle asseritamente conseguenti alla mancata contestazione dei fatti ex adverso dedotti (Cass. SU n. 2951 del 2016: “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice puo’ sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”, tanto piu’ che “se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento… a fortiori cio’ vale per la valutazione della mancata contestazione”; Cass. SU n. 11377 del 2015, per cui “il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per cosi’ dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)” la fattispecie non contestata “in quanto il giudice puo’ sempre rilevare l’inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”), costituisce un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piu’ fatti storici controversi, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz’altro determinato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). L’omesso esame di elementi istruttori non da’ luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’articolo 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale ovvero di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli: cfr. Cass. SU n. 20867 del 2020), del resto, il giudice civile ben puo’ apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e cosi’ escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (Cass. SU n. 20867 del 2020).
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5.4. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).
5.5. Il compito di questa Corte, del resto, non e’ quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e piu’ appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’articolo 132 c.p.c., n. 4, e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non piu’ se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioe’, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual e’ reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’e’ in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
5.6. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove (anche indiziarie) raccolte in giudizio, ha ritenuto, prendendo cosi’ in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (e cioe’ il compimento di un trasferimento meramente simulato) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che non era emersa la prova della effettiva sussistenza della causa del trasferimento cosi’ come dichiarata dalle parti, e cioe’ il pagamento del debito che l’alienante aveva nei confronti del suocero e da quest’ultimo ceduto alla figlia acquirente, e che era, per contro, emersa la prova, in ragione degli innumerevoli indizi raccolti, come l’esposizione dell’alienante verso le banche, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi al momento dell’atto traslativo nonostante la pendenza sin dal 2001 del giudizio di separazione personale tra gli stessi e l’esiguita’ del debito effettivamente esistente a carico dell’alienante verso la moglie a fronte del valore degli immobili ceduti alla stessa, che l’atto stipulato era, in realta’, simulato in quanto non voluto effettivamente dalle parti contraenti.
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5.7. Ed una volta affermato, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioe’, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) per aver del tutto omesso l’esame di uno o piu’ fatti (principali o secondari) decisivi, che la causa del trasferimento dichiarata dalle parti (in ragione della mancata prova tanto del debito dell’alienante verso il suocero, quanto della sua cessione da quest’ultimo alla figlia), non era in fatto sussistente e che, in ragione degli elementi indiziari raccolti, tale atto era stato stipulato tra le parti solo simulatamente, non si presta, evidentemente, a censure, in diritto, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioe’ l’accoglimento della domanda proposta dalle banche creditrici, in quanto volta, appunto, alla declaratoria della natura assolutamente simulata dell’atto di trasferimento compiuto dal debitore alienante in favore della moglie.
5.8. Questa Corte, infatti, ha da tempo chiarito, per un verso, che, in tema di simulazione, l’individuazione della causa simulandi, cioe’ del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realta’ non voluto, dando vita ad una mera apparenza, rileva per fornire indizi rivelatori dell’accordo simulatorio (Cass. n. 8428 del 2006; Cass. n. 5541 del 1994), e, per altro verso, che, in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, l’accoglimento della stessa puo’ essere deciso dal giudice di merito sulla base di elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale (Cass. n. 36478 del 2021; Cass. n. 29540 del 2019; Cass. n. 22801 del 2014; Cass. n. 28224 del 2008).
5.9. La violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, e’, del resto, configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche, come pretende la ricorrente, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, che e’ sindacabile, in sede di legittimita’, entro i ristretti limiti dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 13395 del 2018).
6.1. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
6.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6.3. Non sussistono le condizioni per la condanna della ricorrente ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
6.4. La Corte, infine, da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore delle controricorrenti, che liquida in favore di ciascuna delle stesse nella somma di Euro 12.200,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
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