La riserva dei posti per i lavoratori socialmente utili e attribuzione di collaboratore scolastico

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 25 ottobre 2018, n. 27091

La massima estrapolata:

La riserva dei posti per i lavoratori socialmente utili ai fini dell’attribuzione del ruolo di collaboratore scolastico a tempo indeterminato non opera sul piano del concorso pubblico ma su quello dell’avviamento alla selezione il cui mancato espletamento impedisce al Lsu rivendicare la violazione di diritti soggettivi.

Sentenza 25 ottobre 2018, n. 27091

Data udienza 5 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.E. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 505/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/04/2013 R.G.N. 711/12;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. DE FELICE ALFONSINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di L’Aquila confermando la pronuncia del Tribunale di Chieti, ha rigettato la domanda di (OMISSIS), lavoratore socialmente utile in servizio presso l’amministrazione scolastica fino al 2000, il quale aveva chiesto di accertare il suo diritto all’attribuzione definitiva di un posto di collaboratore scolastico a tempo indeterminato, assumendo di poter beneficiare, in quanto l.s.u., della riserva del 30 per cento dei posti prevista dal Decreto Legislativo n. 468 del 1997, articolo 12, dalla L. n. 144 del 1999, articolo 45, comma 8 e dall’O.M. n. 153 del 2000.
La Corte territoriale ha accertato che per l’accesso ai posti di collaboratore scolastico – quali quelli cui aspirava l’appellante – si rendeva necessaria la procedura concorsuale, trattandosi di qualifica per la quale e’ richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, con la conseguenza che gli addetti ai lavori socialmente utili in riferimento alla procedura concorsuale non vantano alcuna riserva, risultando, quest’ultima, limitata a qualifiche, come la terza, per le quali l’accesso avviene per chiamata nominativa. Assecondando la prospettazione dell’appellante, secondo il quale il profilo di collaboratore scolastico sarebbe appartenuto alla terza e non alla quarta qualifica, la Corte d’Appello ha inoltre accertato che, quand’anche cio’ fosse, sarebbe mancata da parte del lavoratore la prova e l’allegazione di una serie di presupposti di fatto, tra cui la consistenza numerica dei posti totali da coprire riferiti alla qualifica e alle piante organiche degli istituti scolastici, la consistenza numerica totale della quota di riserva del 30 per cento, l’indicazione della posizione nella graduatoria delle liste di collocamento e di mobilita’ tale da determinare il diritto all’avviamento alla selezione, e infine il superamento con esito positivo della stessa selezione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) con due motivi, cui resiste con tempestivo controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, unitamente all’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 12, comma 4, L. n. 144 del 1999, articolo 45, comma 8, Decreto Ministeriale Istruzione 23 luglio 1999, articolo 9 e O.M. n. 153 del 2000, articolo 2, motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia”.
La difesa del (OMISSIS) prospetta un errore di diritto del Giudice dell’Appello il quale avrebbe negato che, alla luce delle norme vigenti ai lavoratori socialmente utili, assegnati alle scuole per svolgere funzioni ATA, il legislatore non avesse inteso assicurare la prosecuzione dell’attivita’, attraverso nomine a tempo indeterminato per qualifiche corrispondenti alle prestazioni svolte.
Sostiene che la qualifica di collaboratore scolastico richiede quale titolo di accesso il diploma di scuola media inferiore, e che, pertanto, al personale ATA utilizzato in posizione corrispondente a quella di collaboratore scolastico, avrebbe dovuto applicarsi la quota di riserva del 30 per cento, stabilita dalla L. n. 144 del 1999, articolo 45, comma 8, per i posti, per i quali la legge non richieda un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, da ricoprire mediante avviamenti a selezione dalle liste di collocamento (L. n. 56 del 1987, articolo 16, comma 1).
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce “Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del combinato disposto di cui al Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 12, comma 4, L. n. 144 del 1999, articolo 45, comma 8, Decreto Ministeriale Istruzione 23 luglio 1999, articolo 9 e O.M. n. 153 del 2000, articolo 2, dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 2697 c.c. e motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia”. Contesta alla Corte territoriale di non aver considerato applicabile al ricorrente O.M. n. 153 del 2000 che, all’articolo 2, aveva stabilito che dal contingente dei posti da mettere a concorso, sarebbe stata detratta la quota del 30 per cento di cui alla L. n. 144 del 1999, articolo 45, comma 8, per il personale ex l.s.u..
Ritiene, inoltre, che erroneamente la Corte abbia ritenuto non provati nel giudizio di merito gli elementi fattuali necessari a far ritenere operante la riserva dei posti, e, sul punto dedotto, svolge una serie di considerazioni che se per un verso intenderebbero dimostrare la raggiunta prova di taluni di questi elementi, per altro verso denunciano l’irragionevolezza della necessita’ di un siffatto onere riguardo a taluni elementi di fatto, quali l’accertamento degli organici delle scuole dei Comuni appartenenti alla Provincia di Chieti (nel numero di circa settecento) e dell’esistenza di una graduatoria del personale l.s.u..
Infine, prospetta che alle procedure selettive previste per l’avviamento diretto nei posti per i quali non si richiede un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, non puo’ essere dato lo stesso valore del pubblico concorso, e che, il caso in esame, andrebbe piuttosto ascritto a una delle deroghe contemplate dall’articolo 97 Cost., comma 3, giustificata dalla scelta di immettere in posti di ruolo determinati soggetti per i quali, trovandosi gia’ all’interno delle amministrazioni pubbliche territoriali in posizione precaria, l’esigenza di stabilizzazione non entrerebbe in contrasto con le esigenze di buon andamento dell’amministrazione.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento.
Denunciando plurime violazioni di legge nonche’ vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, parte ricorrente lamenta in definitiva l’erronea interpretazione e applicazione della normativa che regola la fattispecie degli l.s.u., in particolare, di quella concernente il personale ATA della scuola.
Parte ricorrente trascura che sul tema oggetto del presente giudizio e’ andato consolidandosi un orientamento di legittimita’, al quale in questa sede integralmente ci si riporta (Cass. n. 5547/2017; Cass. n.23928/2010; Sez. Un. n.25097/2009).
Vale soltanto in questa sede ricordare che in merito all’assunzione degli l.s.u. presso l’amministrazione scolastica, quest’ultima era subentrata agli enti locali nell’utilizzazione di tali rapporti, ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, articolo 8, il quale aveva abrogato le disposizioni che consentivano la fornitura di tale personale alle scuole da parte di Comuni, Province, nonche’ soggetti imprenditoriali, incluse le cooperative, con i quali i primi avessero stipulato convenzioni intese alla stabilizzazione dei progetti di l.s.u. e di l.p.u. ( Decreto Ministeriale 23 luglio 1999, articolo 9).
La legge intendeva, pertanto, non solo favorire la prosecuzione dell’attivita’ degli l.s.u. gia’ impegnati in progetti per le funzioni ATA nelle scuole, ma anche incentivare la progressiva stabilizzazione degli addetti mediante due diverse modalita’:
a) la valutazione dei periodi, svolti come l.s.u., a titolo di requisito preferenziale per la partecipazione ai concorsi per le qualifiche per cui e’ richiesto un diploma di studi superiore alla scuola dell’obbligo;
b) la previsione di una riserva del 30 per cento dei posti agli l.s.u. che intendano concorrere alle selezioni per l’avviamento in qualifiche per cui la legge o le fonti collettive richiedono il possesso della scuola dell’obbligo, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del collocamento numerico, ai sensi della L. n. 56 del 1997, articolo 16.
In proposito, la recente Cass. n. 5547 del 2017, consolidando il precedente orientamento di legittimita’, ha affermato che “In tema di personale scolastico da inquadrare nei livelli retributivi-funzionali per i quali non e’ richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola d’obbligo, la riserva, in favore dei lavoratori socialmente utili, di posti da ricoprire mediante l’avviamento a selezione di cui alla L. n. 56 del 1987, articolo 16, e successive modificazioni ed integrazioni, prevista dal Decreto Legislativo n. 468 del 1997, articolo 12, comma 4, nonche’ dalla L. n. 144 del 1999, articolo 45, comma 8, puo’ trovare applicazione, Decreto Legislativo n. 297 del 1994, ex articolo 587, comma 2, solo previo esaurimento delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali, che, dunque, configura un fatto costitutivo del diritto vantato, da allegare e provare tempestivamente.”
Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, affidando la propria decisione a due rationes decidendi.
La prima ha attribuito il diritto alla riserva del 30 per cento ai soli posti da ricoprire mediante avviamento alla selezione dalle liste del collocamento obbligatorio, considerando che la qualifica di l.s.u. vale come mero titolo preferenziale nella partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico, per il quale e’ richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo (Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 554, comma 1).
Ha, inoltre, precisato che i posti da riservare ai lavoratori socialmente utili, da assumere ai sensi della L. n. 56 del 1987, articolo 16 (L. n. 144 del 1999, articolo 45, comma 8,), non fondano alcun diritto soggettivo all’assunzione diretta nei ruoli dell’amministrazione, ma solo un diritto all’avviamento alla selezione con chiamata nominativa, in vista di un inquadramento professionale in livelli retributivo-funzionali per i quali non e’ richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo.
La decisione si pone, dunque, nel solco della giurisprudenza di legittimita’, che afferma che i lavoratori titolari della riserva del 30 per cento “…hanno diritto ad essere richiesti dalle amministrazioni pubbliche con chiamata nominativa, nel rispetto dell’articolo 16 cit. (e in particolare della graduatoria circoscrizionale) per essere sottoposti a selezione (tale e’ appunto l’avviamento alla selezione) al fine di verificare, tra l’altro, il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego: e cio’ anche se in ipotesi i lavoratori socialmente utili iscritti nell’elenco della circoscrizione fossero in numero inferiore ai posti riservati” (Sez. Un. 23928/2010).
Detto principio conferma che l’articolo 45, comma 8, non ha sancito l’automatica “stabilizzazione” dei lavoratori socialmente utili, ma ha previsto soltanto un percorso riservato per l’accesso alle qualifiche inferiori del pubblico impiego, di tal che, ove anche la pubblica amministrazione, pur obbligata alla chiamata, abbia omesso di procedere alla stessa, non predisponendo la riserva e mettendo a concorso tutti i posti disponibili, i lavoratori socialmente utili non sono egualmente abilitati a rivendicare un loro diritto alla costituzione del rapporto di pubblico impiego.
Con la seconda ratio decidendi, poi, la Corte territoriale ha accertato, seguendo la prospettazione dell’appellante secondo il quale la qualifica di collaboratore scolastico e’ tra quelle per cui non e’ richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo, che l’odierno ricorrente non avesse fornito la prova dei presupposti sui quali basare l’esistenza di un diritto soggettivo all’avviamento alla selezione. I Giudici dell’Appello hanno individuato tali elementi nella consistenza numerica dei posti totali da coprire in rapporto alla qualifica funzionale e alle piante organiche degli istituti scolastici, nella consistenza numerica totale della quota di riserva del 30 per cento, nella posizione dell’interessato nella graduatoria delle liste del collocamento numerico, in quanto utile a far nascere il suo diritto ad essere avviato alla selezione, e, da ultimo, nell’esito positivo della selezione stessa.
A tale rilievo non fornisce adeguata censura la parte ricorrente, limitandosi, per un verso, a denunciare la difficolta’ di fornire una prova che ritiene troppo complessa, per altro verso, sostanzialmente negando il presupposto di diritto della decisione gravata, e in definitiva restando ancorata all’erroneo convincimento della titolarita’ di un diritto soggettivo all’avviamento diretto per il solo fatto della previsione di un obbligo, in capo all’amministrazione scolastica, di riservare il 30 per cento dei posti vacanti a favore degli l.s.u.
Tuttavia, come correttamente ha affermato la Corte d’Appello dando esatta applicazione ai principi affermati da questa Corte, la riserva di posti opera non gia’ nell’ambito del concorso pubblico indetto dall’amministrazione, ma sul diverso piano dell’avviamento alla selezione L. n. 56 del 1987, ex articolo 16, rispetto al cui mancato espletamento i lavoratori socialmente utili non possono rivendicare la violazione di alcun diritto soggettivo.
In ogni caso, con specifico riferimento alla necessita’, per il lavoratore socialmente utile della scuola che rivendica il diritto alla riserva di posti, di fornire la prova della sussistenza del proprio diritto alla partecipazione alla selezione ai sensi della L. n. 56 del 1987, articolo 16, giova ribadire che la recente Cass. n. 5547 del 2017, ha statuito che il presupposto necessario del diritto vantato dal personale ATA precario e’ rappresentato dalla tempestiva allegazione dell’esaurimento delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali. In tal senso, dunque, anche l’accertamento della mancata prova e allegazione degli elementi di fatto sui quali l’appellante avrebbe preteso di fondare il diritto alla riserva del 30 per cento per partecipare alla selezione, non adeguatamente contestato dal ricorrente in questa sede, si rivela pienamente aderente ai principi di legittimita’ richiamati.
Le rationes decidendi della sentenza impugnata non risultano neppure scalfite dalle censure ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto queste esorbitano dai confini del vizio di motivazione nella versione ratione temporis applicabile, denunciando la presunta erroneita’ della valutazione dell’insieme delle circostanze di fatto, le stesse giudicate del tutto carenti di tempestiva prova e allegazione da parte del Giudice dell’Appello.
In definitiva, essendo le censure infondate, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si da’ atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato atteso che il ricorrente e’ stato immesso al gratuito patrocinio (Cass. 20920/15, Cass. 13935/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso nei confronti dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 5000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Avv. Renato D’Isa

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