Riscossione dei crediti a mezzo ruolo e litisconsorzio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|20 settembre 2024| n. 2527.

Riscossione dei crediti a mezzo ruolo e litisconsorzio

In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del Dpr n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizioni esecutive non “recuperatorie” compete unicamente all’agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell’ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all’integrazione del contraddittorio di cui all’articolo 102 cod. proc. civ., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale (Nel caso di specie, nell’assicurare continuità all’enunciato principio, la Suprema Corte, rilevata l’originaria inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione formulata nel giudizio in esame per difetto di legittimazione processuale passiva dei soggetti evocati, non oggetto di espressa pronuncia da parte dei giudici del merito e, quindi, non coperta da giudicato interno ostativo al rilievo officioso, ha disposto, ai sensi dell’articolo 382, terzo comma, cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in quanto la domanda non poteva essere proposta, con conseguente caducazione degli effetti di ambedue le pronunce di merito oggetto d’impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 maggio 2024, n. 3870).

 

Sentenza|20 settembre 2024| n. 2527. Riscossione dei crediti a mezzo ruolo e litisconsorzio

Data udienza 17 aprile 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Litisconsorzio – Riscossione di crediti a mezzo ruolo ex d.P.R. n. 602 del 1973 – Opposizioni esecutive non “recuperatorie” – Legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione – Sussistenza – Azione proposta nei soli confronti dell’ente creditore – Inammissibilità – Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 102 e 615; D.lgs, n. 112/1999, articolo 39)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere rel.

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9973/2022 R.G. proposto da

COMUNE DI CERVIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fr.Fi.

– ricorrente –

contro

MA.DI. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ma.Bi. e dall’Avv. An.Cl.

– controricorrente –

nonché contro

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE CENTRALE

– intimate –

avverso la sentenza n. 2585/2021 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 11 ottobre 2021;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 17 aprile 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. FR.FI. per parte ricorrente;

udito l’Avv. AN.CL. per parte controricorrente.

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FATTI DI CAUSA

1. La società MA.DI. Srl propose opposizione avverso due cartelle esattoriali ad essa notificate ad istanza di Eq.Se. Spa, causalmente ascritte a canoni demaniali relativi alla concessione per la realizzazione e la gestione di un porto turistico in Cervia per il periodo compreso tra aprile 2007 ed aprile 2017.

2. All’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’Agenzia del Demanio e con il Comune di Cervia, l’adito Tribunale di Ravenna, in accoglimento della dispiegata opposizione e previa disapplicazione delle note del Comune di Cervia determinative dei canoni di concessione demaniale marittima, dichiarò la nullità dei ruoli e delle cartelle di pagamento opposte.

3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dal Comune di Cervia.

Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’Appello, premessa la natura non tributaria del credito azionato (siccome avente ad oggetto proventi per l’utilizzo di beni del demanio pubblico ovvero entrate correlate alla concessione in godimento dei beni stessi), ha escluso qualsivoglia efficacia di giudicato della pronuncia resa dai giudici amministrativi in sede di impugnativa delle note di determinazione dei canoni concessori; ha inoltre ritenuto inammissibile, poiché formulata per la prima volta in appello, la deduzione dell’ente comunale circa la quantificazione dei canoni in base ad un sistema tabellare (e non già sulla scorta dei valori di mercato previsti dall’art. 1, commi 251 e 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norma dichiarata dalla Corte Costituzionale non applicabile a concessioni come quella in discorso).

4. Ricorre per cassazione il Comune di Cervia, affidandosi a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la Srl MA.DI., atti ambedue illustrati da memoria.

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Non svolge difese nel giudizio di legittimità l’Agenzia del Demanio.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 2241/2014 del 22 gennaio 2014, resa all’esito della pubblica udienza celebrata il 29 novembre 2023, la trattazione del ricorso è stata differita, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione concernente la validità della procura ad litem rilasciata in luogo diverso da quello di indicata redazione del ricorso ed in data anteriore alla stessa.

6. La causa è stata infine trattata alla pubblica udienza in epigrafe, in relazione alla quale parte controricorrente ha depositato (ulteriore) memoria illustrativa e il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso del rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, risultano fugati i dubbi concernenti la validità della procura alle liti rilasciata da parte ricorrente, ragione del differimento disposto con l’ordinanza interlocutoria citata in narrativa.

Sulla scorta ed in doverosa adesione ai princìpi enunciati da questa Corte nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, deve infatti definitivamente ritenersi che in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., non richieda la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. U, 19/01/2024, n. 2075).

Conforme a diritto, nella esegesi ora riferita, va qualificata la procura conferita dal Sindaco del Comune di Cervia in favore dell’Avv. Fr.Fi. per la proposizione del ricorso in esame in vaglio, rilasciata in luogo (Cervia) diverso da quello di indicata redazione del ricorso (Roma) ed in data anteriore alla stessa (24 novembre 2021 rispetto al 4 aprile 2022), ma successiva alla pronuncia (pubblicata il giorno 11 ottobre 2021) oggetto di impugnazione.

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2. Con le ragioni di impugnazione illustrate nel libello introduttivo, parte ricorrente lamenta:

2.1. omesso esame di un fatto decisivo e controverso, consistente nell’avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che i canoni demaniali oggetto di recupero mediante ruolo siano stati determinati sulla base dei valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, e non già, come sostenuto, secondo un sistema tabellare, ancorato al corrispettivo a metro quadro applicabile in relazione alla superficie occupata ed al tipo di occupazione realizzata dal concessionario (primo motivo);

2.2. violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte di secondo grado ritenuta preclusa in appello, in quanto soggiacente al divieto del c.d. ius novorum, la dedotta applicazione del sistema tabellare di determinazione dei canoni, allegazione invece integrante mera difesa, già articolata in prime cure (secondo motivo);

2.3. violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per non aver la Corte di appello tenuto conto, nonostante la puntuale allegazione della P.A. appellante (qui ricorrente), del giudicato esterno rappresentato dalla pronuncia n. 11867/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, resa tra le stesse parti, la quale, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, ha affermato che il Comune di Cervia aveva provveduto all’aggiornamento del canone da riscuotere in base al criterio tabellare (terzo motivo);

2.4. violazione degli artt. 345 e 615 cod. proc. civ., sull’assunto che erroneamente la Corte territoriale abbia valutato il merito della pretesa creditoria e giudicato illegittima la quantificazione dei canoni demaniali, benché sul punto si fosse formato giudicato esterno (quarto motivo);

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2.5. violazione dell’art. 5, all. E) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per non aver la sentenza gravata ravvisato la pregiudizialità della decisione di accertata legittimità degli atti amministrativi determinativi dei canoni rispetto alla richiesta disapplicazione degli stessi atti, disapplicazione per contro praticata dall’A.G. nel giudizio di opposizione avverso le cartelle fondate su detti canoni (quinto motivo);

2.6. violazione di plurime norme di diritto, in sintesi sostenendo la corretta quantificazione su base tabellare degli aggiornamenti del canone operata dal Comune (sesto motivo).

3. Lo scrutinio di merito sugli illustrati motivi di ricorso è superfluo: il rilievo – praticabile, per la prima volta ed ex officio, anche in sede di legittimità, ove non coperto da giudicato interno – della originaria inammissibilità dell’azione, per le ragioni in appresso chiarite, impone la cassazione della senza rinvio della sentenza gravata (con gli effetti di seguito precisati) ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.

3.1. La domanda dispiegata con l’atto di ingresso della lite in prime cure ha natura (pacifica, ed in tal senso qualificata dai giudici di merito) di opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. avverso l’esecuzione minacciata con cartella di pagamento, atto tipico della riscossione coattiva a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che, in detta espropriazione speciale, assolve uno actu le funzioni nell’omologa procedura codicistica svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (diffusamente, sul tema, Cass. 08/02/2018, n. 3021; da ultimo, conf. Cass. 04/03/2024, n. 5637).

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Le contestazioni sollevate dalla società destinataria delle cartelle attengono infatti alla misura della pretesa creditoria azionata (ed ai criteri di determinazione della stessa): quindi, in ultima analisi, all’an exequatur, al diritto di procedere esecutivamente per tale credito.

3.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio di dare continuità al principio di diritto, recentemente enunciato in ulteriore elaborazione della giurisprudenza sul punto, secondo cui in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non “recuperatorie” compete unicamente all’agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell’ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all’integrazione del contraddittorio di cui all’art. 102 cod. proc. civ., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale (così Cass. 12/02/2024, n. 3870).

Operando adesiva relatio alla motivazione dell’arresto ora citato per una più articolata spiegazione, la enunciata conclusione riposa, in sintesi, sui seguenti argomenti:

-) l’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore;

-) l’agente della riscossione è, anzi, l’unico legittimato passivo necessario, dacché soggetto titolare in via esclusiva dell’azione esecutiva, avendo l’onere di chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

-) diversa è la situazione delle opposizioni c.d. recuperatorie, nelle quali cioè la parte deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa, in ragione della nullità o della inesistenza della notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo: in tal caso, avendo l’opposizione lo scopo effettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell’agente della riscossione e dell’ente creditore;

-) nelle opposizioni esecutive riconducibili invece nell’àmbito dell’art. 615 cod. proc. civ., il principio generale è quello dettato dal citato art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999: norma che onera l’agente della riscossione, nelle liti che “non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi” di chiamare in causa l’ente creditore interessata, sotto pena di rispondere delle conseguenze della lite;

-) da questa disposizione – dettata per agevolare l’esercizio del diritto di difesa del debitore, con l’individuazione sicura dell’agente della riscossione quale soggetto da convenire in giudizio – si inferisce che la opposizione esecutiva può, ben legittimamente, svolgersi senza la partecipazione dell’ente creditore, il quale, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessario, ma di eventuale chiamato in causa;

-) tanto non impedisce al debitore che proponga una opposizione esecutiva in seno ad una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, di evocare in giudizio, oltre l’agente della riscossione, anche l’ente creditore: ma con l’unico effetto di rendere superflua la chiamata ad opera dell’agente della riscossione, non di ingenerare un (invero inesistente) litisconsorzio necessario;

-) laddove, infine, venga evocato in giudizio soltanto l’ente creditore, soggetto privo di legittimazione (processuale) passiva, senza la contestuale evocazione dell’agente della riscossione, legittimato necessario unico ed effettivo, la conseguenza è l’inammissibilità della domanda, non sussistendo i presupposti per l’emissione di un ordine giudiziale ex art. 102 cod. proc. civ.

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4. In applicazione di tali regulae iuris, l’originaria inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione formulata nel presente giudizio per difetto di legittimazione processuale passiva dei soggetti evocati (non oggetto di espressa pronuncia da parte dei giudici del merito e, quindi, non coperta da giudicato interno ostativo al rilievo ad opera di questa Corte) importa, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta, con conseguente caducazione degli effetti di ambedue le pronunce di merito (quella di primo grado per effetto della cassazione, qui disposta, della sentenza di appello, che già l’aveva sostituita) e l’assorbimento di tutti i motivi di ricorso proposti a suffragio dell’impugnazione di legittimità.

5. Il regolamento delle spese dell’intero giudizio segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata, secondo le tabelle dei parametri approvate con d.m., in maniera partitamente distinta per i due gradi di merito e per il presente grado di legittimità, come in dispositivo.

6. Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta.

Condanna la Srl MA.DI. alla refusione delle spese dell’intero giudizio in favore del Comune di Cervia, liquidate: per il primo grado di giudizio, in Euro 11.472 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il giudizio di appello, in Euro 13.560 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il giudizio di legittimità, in Euro 12.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 17 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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