Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 marzo 2024| n. 5769.

Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l’onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).

Ordinanza|4 marzo 2024| n. 5769. Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

Data udienza 18 dicembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento del danno – Morte di congiunti (parenti della vittima) perdita del rapporto parentale – Membri della famiglia nucleare ‘successiva’ e ‘originaria’ – Presunzione iuris tantum di sofferenza morale – Configurabilità – Conseguente onere del danneggiante di dimostrarne l’inesistenza – Danno dinamico – Relazionale – Prova – Onere del danneggiato – Sussistenza.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 01690/2022 R.G.,

proposto da

So.De. e Vi.Ma., quali eredi di Lu.Ma.; Ar.Ma., Ca.Ma.; rappresentati e difesi dall’Avv. An. Co. (…), in virtù di procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore; rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, preso i cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliato ex lege;

– controricorrente –

nonché di

Gi.Ca., Fr.Ma. e Cl.Ma.;

-intimati-

per la cassazione della sentenza n. 1317/2020 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 3 dicembre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023 dal Consigliere Paolo Spaziani.

Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Salerno ha parzialmente accolto l’impugnazione principale proposta avverso la sentenza del Tribunale della stessa città da Gi.Ca., Cl.Ma. e Fr.Ma., i quali avevano domandato la condanna del Ministero della Salute al risarcimento del danno subìto a seguito del decesso di An.Ma., coniuge della prima e genitore dei secondi, avvenuto in data (Omissis) a causa di un aggravamento dell’epatopatia da virus B contratta a seguito di trasfusioni ematiche effettuate tra il (Omissis) e il (Omissis), in occasione di ricoveri presso l’Ospedale “Caldarelli” di N;

la Corte territoriale, modificando in melius nel quantum la decisione di parziale accoglimento della domanda già emessa dal Tribunale, ha liquidato, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, la somma di Euro 190.000,00 al coniuge e la somma di Euro 166.000,00 a ciascuno dei due figli; inoltre, ha liquidato, a titolo di risarcimento del danno biologico iure hereditario, la somma di Euro 172.000,00, da dividere tra i tre danneggiati in proporzione della rispettiva quota ereditaria;

2. la Corte d’appello, invece, ha respinto l’impugnazione incidentale proposta da Lu.Ma., Ar.Ma. e Ca.Ma., fratelli del deceduto An.Ma., di cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, proposta mediante intervento volontario litisconsortile dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie;

al riguardo, la Corte di merito ha osservato che la sussistenza del danno subìto dai congiunti della vittima dell’illecito può essere presunta, secondo l’ id quod plerumque accidit, solo con riguardo alla morte dei componenti del nucleo familiare ristretto; al contrario, con riguardo ai soggetti che si trovino – come nella fattispecie – in rapporto parentale meno diretto, esso pregiudizio, concretando pur sempre un danno-conseguenza, deve essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento, ciò che nella circostanza non era avvenuto;

3. propongono ricorso per cassazione So.De. e Vi.Ma., quali eredi di Lu.Ma., nonché Ar.Ma. e Ca.Ma., sulla base di due motivi;

risponde con controricorso il Ministero della Salute;

non svolgono difese Gi.Ca., Fr.Ma. e Cl.Ma., che restano intimati;

la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte;

i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1.1. con il primo motivo viene denunciata la “”violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto” in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli 2043 e 2059 c.c., e dell’art. 2697 c.c.”, avuto riguardo alla “(erronea) ritenuta impossibilità di presunzione dell’esistenza di una relazione affettiva tra la vittima (c.d. primaria) e i suoi fratelli (c.d. vittime secondarie) sulla base del rapporto di fratellanza e in assenza di prova contraria”;

i ricorrenti deducono che la sussistenza di relazione affettiva tra fratelli è assistita da una presunzione, sia pure iuris tantum; pertanto, non spetterebbe a colui che chiede il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con la vittima, allegando la relazione di fratellanza, provare la consistenza e l’effettività del detto rapporto affettivo, ma spetterebbe a colui che resiste alla domanda (nella specie, il Ministero) fornire la prova contraria della sua inesistenza;

1.2. con il secondo motivo viene denunciata la “”nullità della sentenza o del procedimento” in relazione all’art. 360, co. 1, n.4, c.p.c., per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, avuto riguardo alla “(erronea) ritenuta inesistenza di una relazione affettiva tra la vittima (c.d. primaria) e i suoi fratelli (c.d. vittime secondarie), nonostante fatto non specificamente contestato”;

i ricorrenti osservano che il Ministero della Salute non aveva contestato le allegazioni da loro formulate in ordine alla sussistenza della relazione affettiva con il fratello An.Ma., sicché questa circostanza di fatto avrebbe dovuto reputarsi acquisita in applicazione del principio di non contestazione;

2. è fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il secondo;

questa Corte ha affermato – e reiteratamente ribadito – il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253);

dando continuità a questo principio – e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n. 901) – può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio) concerne l’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare;

3. alla luce degli illustrati principi, nella fattispecie in esame il rilievo della Corte di merito, secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, pur essendo dedotto tra membri appartenenti alla famiglia nucleare “originaria” (fratelli), avrebbe dovuto essere specificamente provato da coloro che ne invocavano il risarcimento, deve, dunque, ritenersi erroneo in iure, in quanto la circostanza che questo pregiudizio integrasse un danno-conseguenza (ovverosia, una conseguenza – non patrimoniale – risarcibile dell’evento lesivo) non intaccava (quanto meno limitatamente alla componente interiore di tale conseguenza risarcibile, costituita dalla sofferenza morale) la presunzione, sia pure iuris tantum, della sua sussistenza, in base alla quale gravava sul danneggiante l’onere di fornire la prova contraria;

4. in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che tornerà ad esaminare la domanda risarcitoria proposta da Ar.Ma., Ca.Ma., So.De. e Vi.Ma. (gli ultimi due in qualità di eredi dell’originario interventore, Lu.Ma.), attenendosi agli enunciati principi;

il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Suprema Corte di cassazione, in data 18 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2024.

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