Risarcimento del danno da fatto illecito il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 febbraio 2023| n. 5976.

Risarcimento del danno da fatto illecito il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto – o avrebbe potuto avere usando l’ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo. In difetto di vizi logici o di diritto o vizi della motivazione non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo così da consentire l’esercizio della pretesa risarcitoria e con esso il decorso del termine di prescrizione.

Ordinanza|28 febbraio 2023| n. 5976. Risarcimento del danno da fatto illecito il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere

Data udienza 10 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Acque pubbliche – TSAP – Contenzioso – Esondazione fiume – Inondazione colposa – Risarcimento danni – Prova

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Primo Presidente f.f.

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez.

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12191-2022 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 23/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 27/01/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere DANILO SESTINI.

Risarcimento del danno da fatto illecito il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’esondazione del fiume Tronto (avvenuta nell'(OMISSIS)), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa.
Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della pretesa.
Il TRAP respinse la domanda ritenendo che dovesse applicarsi, ex articolo 2947 c.c., comma 3, il termine di prescrizione decennale e che tale termine fosse iniziato a decorrere a far data dal rinvio a giudizio dell’ing. (OMISSIS) (che, per conto del Ministero convenuto, aveva curato il progetto e la direzione dei lavori delle opere di sistemazione idraulica del Tronto), risalente al 21.12.2000, e che, in difetto di costituzione di p.c. da parte della societa’ ricorrente e di tempestivi atti interruttivi, la pretesa fosse gia’ prescritta al momento in cui era stata inviata al Ministero la messa in mora del 22.4.2015.
Il TSAP ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data del rinvio a giudizio dell’ing. (OMISSIS) o, comunque, da quella della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che, in data 14.7.2003, aveva condannato il predetto (OMISSIS), era gia’ abbondantemente trascorso al momento in cui i ricorrenti aveva inviato le lettere di messa in mora dell’aprile/maggio 2015; ha aggiunto che erano state le stesse parti appellanti, nel ricorso introduttivo, a individuare la data di decorrenza della prescrizione dal rinvio a giudizio del (OMISSIS), in tal modo “attestandosi indiscutibilmente la consapevolezza soggettiva degli appellanti (…) in ordine alla possibile responsabilita’ dell’ente pubblico, all’epoca indicata, rispetto alle cause che avevano determinato l’esondazione del fiume Tronto”; e cio’ senza che tale elemento potesse ritenersi irrilevante per il fatto che l’affermazione era stata compiuta nel quadro di un pregresso orientamento giurisprudenziale che considerava quindicennale il termine di prescrizione.
Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano “falsa applicazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’articolo 2935 c.c. e articolo 2697 c.c., commi 1 e 2”; assumono che la decisione impugnata si basa “sulla falsa applicazione delle norme che disciplinano la prescrizione (…) e l’onere di prova riferibile, rispettivamente, alle parti del processo (…) a fronte dell’eccezione di prescrizione”; contestano che il rinvio a giudizio dell’ing. (OMISSIS) e, in ogni caso, la sua condanna da parte del Tribunale di Ascoli Piceno costituissero circostanze note o conoscibili con la normale diligenza e che implicassero la conoscenza o conoscibilita’ delle cause dell’esondazione; premesso, infatti, che “e’ il compimento dell’indagine tecnico-scientifica a consentire la consapevolezza del danneggiato e la concreta possibilita’ di esercitare il giudizio”, rilevano che l’indagine sulle cause di esondazione del Tronto e sulle connesse responsabilita’ si concluse nel 2008 (a seguito della sentenza penale della Corte di Appello di Perugia che aveva accertato l’eziologia dell’evento sulla base di un supplemento di perizia) e che “prima di allora non erano state compiutamente accertate le cause di esondazione”; aggiungono che “la prova di una precoce consapevolezza della parte ricorrente, che possa avere anticipato la decorrenza del termine di prescrizione rispetto all’accertamento dell’Autorita’ giudiziaria” incombeva sul Ministero” che, per parte sua, non aveva “assolto l’onere di allegazione e prova che su di lui gravava”.
2. Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano “violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3 in riferimento all’articolo 2729 c.c., comma 1 e articolo 2730 c.c., comma 1; nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4 in riferimento all’articolo 229 c.p.c.”; assumono che il TSAP ha violato le norme sulle presunzioni semplici e sulla confessione “desumendo la precoce consapevolezza del diritto, da parte dei ricorrenti, dagli argomenti giuridici della difesa, dei quali peraltro la stessa sentenza (…) ha riferito la premessa condizionante ovvero la pregressa giurisprudenza del TRAP sulla durata della prescrizione”; rilevano, infatti, che “con il ricorso al TRAP mai si (era) fatto riferimento ad una reale consapevolezza del diritto risarcitorio maturata all’epoca del rinvio a giudizio del (OMISSIS)”, ma si era “piuttosto sostenuta una tesi in diritto” (ossia l’applicazione all’azione civile del termine di prescrizione quindicennale).
3. Va premesso che, in relazione alla medesima vicenda dell’esondazione del fiume Tronto, queste Sezioni Unite hanno cassato due pronunce del TSAP che avevano individuato il dies a quo della prescrizione nella stessa data dell’evento alluvionale; si e’ affermato che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall’esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilita’) tecnico-scientifica dell’incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell’articolo 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione – inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale – dell’episodio di natura meteorologica determinante l’esondazione” (Cass., S.U. n. 2146/2021); si e’ poi ribadito (Cass., S.U. n. 4115/2022) che “incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell’articolo 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l’indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalita’ con i danni subiti”.
La sentenza qui impugnata, dato atto della pronuncia n. 2146/2021 delle Sezioni Unite, ha affrontato il tema del decorso della prescrizione con riferimento al diverso dies a quo individuato dal TRAP (ossia la data del rinvio a giudizio del (OMISSIS), avvenuto a distanza di oltre otto anni dall’esondazione) e ha dichiarato di prestare adesione ad un nuovo orientamento emerso in seno al TSAP (con sentenze nn. 113 e 114 del 2021) successivamente all’anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite; orientamento che ha individuato la decorrenza della prescrizione nel rinvio a giudizio del (OMISSIS) o, al piu’ tardi nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo dal Tribunale di Ascoli Piceno nell’anno 2003.
4. Tanto premesso e rilevato che, in questa sede, deve verificarsi la tenuta di tale piu’ recente orientamento alla luce delle censure svolte dagli odierni ricorrenti, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile, in continuita’ con le pronunce gemelle emesse da queste Sezioni Unite il 7.6.2022 (nn. 22838, 22839 e 22840/2022).
4.1. Rilevato che, a norma dell’articolo 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto valere, va ribadito il consolidato orientamento di legittimita’ secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto – o avrebbe potuto avere, usando l’ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilita’ causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020).
Va richiamato, inoltre, il principio secondo cui “l’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimita’ se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto” (Cass. n. 9014/2018; conforme a Cass. n. 17157/2002 nonche’ a Cass. n. 1710/1968 e a Cass. n. 2839/1966).
Cio’ comporta che, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti, come detto, in termini di vizio di sussunzione, nelle ipotesi esaminate da Cass., S.U. n. 2146/2021 e da Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione al nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (ai sensi di Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), non e’ sindacabile in sede di legittimita’ la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilita’ del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, si’ da consentire l’esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex articolo 2935 c.c.).
Piu’ precisamente e con specifico riferimento all’ipotesi oggetto di causa, deve ritenersi che non sia sindacabile l’accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell’ing. (OMISSIS) o, comunque, nella sua condanna penale pronunciata in primo grado un elemento sintomatico della conoscibilita’ da parte degli odierni ricorrenti – secondo canoni di ordinaria diligenza – della rapportabilita’ causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, si’ da consentire ai danneggiati di attivarsi contro il (OMISSIS) e/o il Ministero per conseguire il risarcimento dei danni.
4.2. Ne’ e’ sindacabile la valenza ulteriormente sintomatica (e non confessoria o presuntiva come dedotto dalla ricorrente) che il TSAP ha inteso riconoscere alla circostanza che, nell’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti avessero essi stessi individuato la decorrenza della prescrizione nella data del rinvio a giudizio del (OMISSIS); trattasi, invero, di circostanza che il TSAP poteva valutare come indizio della possibilita’ di riferire, gia’ a quel momento, le cause dell’esondazione alla responsabilita’ dell’ente pubblico, con apprezzamento di merito che sfugge, come tale, al sindacato di legittimita’.
4.3. A conferma delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che, a ben vedere, i ricorrenti non hanno evidenziato specifici errori di diritto nella ricognizione astratta delle norme richiamate nella rubrica dei due motivi o nella sussunzione dei fatti all’interno di tali norme, ma hanno sostanzialmente opposto una diversa lettura di merito della vicenda che valesse a posticipare agli anni 2008/2009 la decorrenza del termine prescrizionale; e cio’ in ragione di un’assunta maggiore certezza circa il nesso causale che sarebbe stata acquisita solo in quegli anni, ma senza adeguatamente contestare che gia’ nel 2000 o nel 2003 sussistessero – sulla base del rinvio a giudizio o, comunque, della sentenza penale di condanna – elementi idonei a rendere concretamente rapportabili le cause dell’esondazione alla condotta colposa dell’ing. (OMISSIS) e a individuare, pertanto, la responsabilita’ del Ministero.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
6. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

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