È onere della parte che agisca per la risoluzione contrattuale per inadempimento fornire specifiche circostanze sulle quali si fonda la richiesta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 febbraio 2023| n. 5853.

È onere della parte che agisca per la risoluzione contrattuale per inadempimento fornire specifiche circostanze sulle quali si fonda la richiesta

È onere della parte che agisca per la risoluzione contrattuale per inadempimento fornire specifiche circostanze sulle quali si fonda la richiesta. La prova del mancato adempimento di due incarichi e l’adempimento parziale di un terzo previsto nel contratto , vieppiù di attività eseguibili anche in assenza di specifiche istruzioni della parte committente, giustificano senza ombra di dubbio la risoluzione del contratto.

Ordinanza|27 febbraio 2023| n. 5853. È onere della parte che agisca per la risoluzione contrattuale per inadempimento fornire specifiche circostanze sulle quali si fonda la richiesta

Data udienza 17 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Risoluzione – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Accoglimento – Non eseguite prestazioni – Risoluzione del contratto e restituzione somme – Onere probatorio dell’esatto adempimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7052/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1015/2017, pubblicata in data 25.7.2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 17.1.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

È onere della parte che agisca per la risoluzione contrattuale per inadempimento fornire specifiche circostanze sulle quali si fonda la richiesta

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1187 del 2010, ottenuto dalla (OMISSIS) s.p.a. per il pagamento di Euro 16.400,00 per prestazioni di consulenza strategica per la comunicazione, la cura delle relazioni con la stampa economico finanziaria e di media monitoring, oggetto dell’incarico conferito in data (OMISSIS). Ha eccepito che la controparte non aveva eseguito alcuna delle prestazioni cui era tenuta per contratto e ha chiesto in via riconvenzionale la riduzione del prezzo e la condanna al risarcimento del danno per lucro cessante, da quantificare in corso di causa.
Si e’ costituita l’opposta, istando per la conferma del provvedimento monitorio.
Il Tribunale, espletata c.t.u., in accoglimento dell’opposizione, ha dichiarato la risoluzione del contratto, ordinando la restituzione delle somme gia’ incamerate dalla (OMISSIS) s.p.a..
La pronuncia e’ stata impugnata dall’opposta; l’ (OMISSIS) s.r.l. ha spiegato appello incidentale condizionato, volendo ottenere il risarcimento del danno.
All’esito, la Corte distrettuale di Genova, respingendo entrambe le impugnazioni, ha ritenuto che correttamente il tribunale avesse posto a carico dell’appellante l’onere di provare di aver correttamente adempiuto, sottolineando che, comunque, due delle prestazioni promesse non erano state eseguite e che la terza era stata solo parzialmente espletata, sostenendo di non poter riconoscere – in assenza di esplicita domanda – alcun compenso per parziale esecuzione del contratto.
La cassazione della sentenza e’ chiesta dalla (OMISSIS) s.p.a. con ricorso in due motivi.
L’ (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380 bis-1 c.p.c..
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 1218, 1453, 1455, 1460, 2697 c.c., articoli 163, 164 e 167 c.p.c., lamentando che, non avendo la resistente specificamente allegato quali attivita’ – tra quelle promesse – non fossero state eseguite, non poteva esigersi dalla (OMISSIS) s.p.a. la prova di aver correttamente adempiuto tutte le prestazioni dovute per contratto, occorrendo, peraltro, in base alle pattuizioni intercorse, che la committente individuasse e segnalasse preventivamente i contenuti, gli eventi, la scelta dei tempi, gli scopi perseguiti, il messaggio di impresa e i media tramite i quali diffonderlo. In mancanza, non era dovuta alcuna prestazione, impregiudicata la spettanza del compenso.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., lamentando che, nel dichiarare la risoluzione del contratto, la Corte di merito abbia addebitato alla ricorrente pretesi inadempimenti rispetto a prestazioni ed attivita’ di cui doveva ritenersi pacifica la corretta esecuzione.
2.1. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Nel porre carico della ricorrente la prova dell’esatto adempimento, la sentenza e’ conforme all’orientamento di questa Corte, da cui non si ha ragione di dissentire, che – a partire dal noto arresto a S.U. di cui alla pronuncia n. 13533/2001 – ha ripetutamente affermato che “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e’ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, trova applicazione anche nel caso in cui sia il debitore, convenuto per il pagamento, ad eccepire l’inadempimento della controparte, nel qual caso tale prova compete a quest’ultima (cfr., tra le tante, Cass. 982/2002; Cass. 17626/2002; Cass. 2647/2003; Cass. 15249/2003; Cass. 2387/2004; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007; Cass. 9351/2007; Cass. 26953/2008; Cass. 15667/2009; Cass. 936/2010; Cass. 3373/2010; Cass. 826/2015; Cass. 98/2019; Cass. 13685/2019; Cass. 1080/2020; Cass. 29252/2019; Cass. 36057/2021; Cass. 3587/2021; Cass. 20150/2022; Cass. 22244/2022).
Non e’ in dubbio che – come sostiene la ricorrente – nelle azioni che si fondano sull’inadempimento contrattuale, quale quella di risoluzione, la parte che ne faccia richiesta debba allegare le specifiche circostanze di fatto poste a base della richiesta di risoluzione (Cass. 2537/2019; Cass. 6618/2018 Cass. 101141/2021).
Tuttavia, sotto tale profilo, la censura appare del tutto priva di specificita’, mancando del benche’ minimo riferimento alle deduzioni difensive formulate nei gradi di merito e non illustrando – con il doveroso riferimento alle vicende processuali – la pretesa genericita’ delle allegazioni della committente, dando per pacifico che nulla fosse stato dedotto in ordine alle prestazioni ineseguite, pur essendo emerso che il contratto era rimasto pressoche’ ineseguito, situazione nella quale non poteva pretendersi una piu’ puntuale elencazione delle attivita’ che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere. Parimenti, nel sostenere che, a termini di contratto, fosse necessario che la committente individuasse preliminarmente i temi, i contenuti, i tempi e le modalita’ delle attivita’ anche promozionali da compiere, l’impugnazione, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non contiene alcuno specifico riferimento ai contenuti dell’accordo, mancando la riproduzione – quantomeno per sintesi – delle clausole contrattuali.
La cura delle relazioni con la stampa, il monitoraggio dei mezzi di informazione ai fini della realizzazione di una rassegna stampa e la stessa consulenza strategica per le attivita’ di comunicazione appaiono – tuttavia – prestazioni in se’ tutt’altro che ineseguibili in mancanza di specifiche istruzioni preliminari da parte della committenza.
E’ infine indubbio che l’inadempimento abbia ricevuto un oggettivo riscontro processuale, avendo la pronuncia evidenziato che due delle tre attivita’ promesse non erano state minimamente eseguite e che la terza era stata eseguita solo in parte, giustificandosi la risoluzione del rapporto professionale.
Consegue l’impossibilita’ di ritenere che la risoluzione sia stata pronunciata con riferimento a violazioni mai dedotte a fondamento della domanda o rispetto ad attivita’ che la cui corretta esecuzione non fosse neppure in contestazione.
Il ricorso principale e’ quindi respinto.
Il ricorso incidentale condizionato, con cui si denuncia l’inammissibilita’ dell’appello ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., e’ assorbito.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3400,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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