La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|1 marzo 2023| n. 6116

La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale

La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento – non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato).

Sentenza|1 marzo 2023| n. 6116. La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale

Data udienza 14 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità e risarcimento – Notizia internet – Testata giornalistica – Mancato aggiornamento – Rimozione della notizia vecchia se richiesta – Risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta rimasta inevasa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 33095/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma Via A. Bertoloni, 55 presso lo studio dell’avvocato Corbo’ Federico Maria che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Tognon Jacopo e Tognon Sergio;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) spa) in persona del Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Piazza dei Caprettari 70 presso lo studio dell’avvocato Martinetti Maurizio che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fornasaro De Manzini Piero;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 561-2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2022 dal cons. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato Jacopo Tognon;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA che si riporta alla requisitoria scritta e chiede l’inammissibilita’ del ricorso;

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l., propose ricorso ex articolo 700 c.p.c. nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) per ottenere la cancellazione dal sito web del quotidiano (OMISSIS) di un articolo ivi pubblicato il (OMISSIS) -avente ad oggetto un procedimento penale avviato nei confronti del (OMISSIS)- ovvero la sua rettifica mediante integrazione con la notizia che il (OMISSIS) era stato successivamente assolto per non aver commesso il fatto.
Il Tribunale dichiaro’ non luogo a provvedere sull’istanza cautelare in considerazione del fatto che l’articolo era stato medio tempore rimosso dall’archivio web del giornale.
All’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Pordenone dichiaro’ cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di cancellazione o aggiornamento dei dati pubblicati ondine e rigetto’ le domande attoree di risarcimento dei danni sia in relazione alla prospettata diffamazione a mezzo stampa sia per la prolungata permanenza della notizia sul sito web.
La Corte di Appello di Trieste ha rigettato il gravame proposto dal (OMISSIS) (in proprio e in qualita’ di Legge Regionale della (OMISSIS) s.r.l.), affermando -tra l’altro- che:
non potevano considerarsi integrati gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto l’articolo rispettava i requisiti della verita’ della notizia, della continenza e dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;
era stata correttamente dichiarata la cessazione della materia del contendere in punto di aggiornamento della notizia, in quanto, a seguito della richiesta del (OMISSIS), la testata giornalistica sli era “attivata velocemente per assicurare l’eliminazione dell’articolo, oltreche’ per pubblicare un ulteriore articolo avente ad oggetto le sentenze assolutorie”;
“dopo aver adottato le suddette misure per aggiornare i dati personali dell’appellante, la testata giornalistica (aveva) esaurito gli oneri sulla stessa incombenti. Non e’ possibile, infatti, ritenere che la redazione di un giornale sia gravata dall’onere di seguire e dar conto, autonomamente e di propria sponte, degli sviluppi delle notizie precedentemente fornite, a maggior ragione se giunte a distanza di tempo considerevole”;
“l’articolo risalente al 2003 non ha carattere diffamatorio e, in conseguenza, di cio’ nessun risarcimento del danno spetta al (OMISSIS)”.
Ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, affidandosi a due motivi, ha resistito, con controricorso, la (OMISSIS).
Il ricorso giunge all’odierna pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 21982-2022.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorrente -che aveva depositato memoria in vista della precedente adunanza camerale- ha formulato tempestiva istanza di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia “violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 perche’ e’ stato totalmente omesso l’esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e cioe’ la diffamazione di (OMISSIS) e della sua societa’ (OMISSIS) con il titolo a caratteri cubitali, idoneo a generare comunque dubbi sul lettore, incidendo quindi sulla sua reputazione: tanto piu’ che gli addebiti indicati avvenivano proprio dato il suo lavoro e quindi ancora piu’ gravi; e violazione dell’articolo 360 sub 3 in relazione all’articolo 132 c.p.c. mancando appunto ogni motivazione su questo punto: il tutto in relazione agli articoli 590 c.p. e 2043 c.c.”.
1.1. Il motivo va disatteso, in quanto:
e’ inammissibile, ai sensi dell’articolo 348 ter, comma 5 c.p.c., in relazione al vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, atteso che, a fronte di una “doppia conforme” di merito, il ricorrente non ha dedotto -come necessario (cfr., per tutte, Cass. n. 26774/2016) che la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado non e’ fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto;
e’ infondato in relazione alla dedotta carenza di motivazione, giacche’ la Corte ha esaminato il requisito della “continenza” e lo ha considerato rispettato, con cio’ mostrando di ritenere ininfluente le deduzioni svolte dall’appellante nell’atto di gravame (ritrascritte a pagg. 19 e 20 del ricorso) circa la natura di per se’ diffamatoria del risalto grafico dato al titolo dell’articolo.
2. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 2043-2049 c.c. e 7, nonche’ degli articoli 112 e 132 c.p.c. “per totale mancanza di motivazione”: premesso che l’atto di appello aveva evidenziato che, “indipendentemente dalla diffamazione come reato, c'(era) responsabilita’ del giornale per non aver pubblicato le sentenze di assoluzione e per non aver cancellato a distanza di anni la notizia dal web, se non dopo l’inizio della causa”, il (OMISSIS) si duole che la Corte si sia limitata a dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di aggiornamento del sito web senza tuttavia provvedere sulle “domande di danno per il decennio (in) cui rimase aperto il web e non si diede comunicazione delle notizie di assoluzione”; evidenzia che “la notizia (…) incidendo comunque in automatico nella reputazione del soggetto (anche se lecita sul piano del diritto alla cronaca), non poteva durare e permanere anni, dovendola il giornale cancellare dal sito web, non appena cessava l’interesse pubblico, realizzando cosi’ quel diritto sovrano di ciascuno, specie di un indagato, all’oblio delle notizie negative”.
2.1. Il motivo merita parziale accoglimento, nei termini che seguono.
2.1.1. La Corte ha escluso che la persistenza della notizia non “aggiornata” su un sito web possa costituire fronte di responsabilita’ risarcitoria; lo si desume dall’affermazione (a pag. 8) che “non e’ possibile… ritenere che la redazione di un giornale sia gravata dall’onere di seguire e dar conto, autonomamente e di propria sponte, degli sviluppi delle notizie precedentemente fornite, a maggior ragione se giunte a distanza di tempo considerevole” e dall’ulteriore affermazione (a pag. 9) che liquida il motivo di appello volto ad accertare e quantificare il danno conseguente alla permanenza dell’articolo sul portale web rilevando che “l’articolo risalente al 2003 non ha carattere diffamatorio e, in conseguenza di cio’, nessun risarcimento del danno spetta al (OMISSIS)”; affermazione che lascia intendere che il risarcimento puo’ conseguire esclusivamente all’originario carattere diffamatorio della notizia e non anche alla permanenza di una notizia non aggiornata.
Deve escludersi, pertanto, che via sia stata omissione di pronuncia o che, comunque, la Corte sia incorsa in carenza di motivazione al riguardo.
2.1.2. Resta tuttavia da esaminare il fondo della questione: ossia se il giornale debba rispondere per la permanenza della notizia relativa al procedimento penale che, seppure dii per se’ non diffamatoria (in quanto costituente, all’epoca della pubblicazione, legittimo esercizio del diritto di cronaca), non era stata aggiornata con il dato delle successive assoluzioni ed era quindi obiettivamente idonea ad incidere in modo negativo sulla reputazione del (OMISSIS).
La questione posta e’ dunque quella della configurabilita’ di una lesione della reputazione e di una correlata pretesa risarcitoria a seguito nella permanenza nel sito web di una testata giornalistica di una notizia vera, ma “datata’ e non aggiornata.
2.1.3. Sul punto, il ricorso risulta parzialmente fondato sulla base del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 7 e 17 Regolamento UE n. 679-2016 e alla stregua di precedenti di legittimita’ in materia di diritto all’oblio, segnatamente Cass. n. 5525-2012 e Cass. n. 13161-2016.
La prima decisione non si pronuncia sul diritto al risarcimento, ma afferma il diritto dell’interessato a chiedere e a ottenere un aggiornamento dei dati che lo riguardano e anche la cancellazione di notizie dai siti internet; la seconda riconosce la configurabilita’ del diritto al risarcimento del danno (salva verifica dell’allegazione e della prova almeno presuntiva del pregiudizio) con una motivazione che tiene conto sia dell’esaurimento dell’interesse a mantenere la notizia sia della mancata adesione del titolare del sito alla diffida dell’interessato alla rimozione della pubblicazione.
Ritiene il Collegio che non si possa affermare tout court e in termini generali un obbligo di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo (di cui non sarebbe neppure agevole una predeterminazione generalizzata), dato che cio’ imporrebbe un onere estremamente gravoso e pressoche’ impossibile da rispettare a carico delle testate giornalistiche titolari dei siti web, al quale potrebbe non corrispondere un concreto interesse dei soggetti cui si riferiscono le notizie.
D’altra parte, deve riconoscersi alla persona interessata dalla persistenza di una pubblicazione che reputi a se’ pregiudizievole il diritto di tutelare la propria reputazione e di richiedere l’aggiornamento del sito o la rimozione della notizia, con la conseguenza che, una volta che sia stata formulata una siffatta richiesta, il rifiuto ingiustificato di
aggiornamento o rimozione risulta idoneo a integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione (danno che ovviamente va allegato e provato, anche in via presuntiva).
Una soluzione siffatta realizza un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi e si pone in linea di continuita’ col rilievo gia’ contenuto in Cass. n. 5505-2012 circa la possibilita’/necessita’ di “compartecipazione dell’interessato nell’utilizzazione dei propri dati personali… ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione”.
In tal senso orientano il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 7 (secondo cui l’interessato “ha diritto di ottenere” l’aggiornamento o la cancellazione) e l’articolo 17 Regolamento UE 679-2016 (che fa parimenti riferimento al diritto dell’interessato a ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, cui si correla il dovere del secondo di provvedervi senza ingiustificato ritardo): entrambi fanno dipendere dall’iniziativa dell’interessato il dovere del titolare del trattamento di attivarsi per la modifica del dato e mal si prestano a sostenere l’affermazione di un dovere dell’anzidetto titolare (sanzionato a livello risarcitorio) di procedere alla modifica di propria iniziativa.
Deve dunque ritenersi, con specifico riferimento al caso in esame, che la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata’ con i dati relativi all’esito di tale procedimento – non integra, di per se’, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito e’ idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato).
2.1.4. Il motivo va dunque accolto nella parte in cui censura il rigetto radicale della pretesa risarcitoria correlata alla permanenza nel sito della notizia non aggiornata, atteso che detta pretesa e’ astrattamente configurabile per il periodo intercorso fra la richiesta di aggiornamento/rimozione e la data in cui, solo dopo l’introduzione del procedimento cautelare, la (OMISSIS) ebbe a provvedervi (fatta salva, come detto, la verifica circa la effettiva sussistenza del danno lamentato).
Al riguardo va evidenziato che, sebbene la sentenza dica che la (OMISSIS) si attivo’ “velocemente”, la questione e’ tuttora controversa dato che il ricorrente ha sottolineato che cio’ avvenne solo dopo l’inizio della causa e previe plurime diffide, di talche’ la Corte di rinvio dovra’ anche verificare la sussistenza di un “ingiustificato ritardo”.
3. La Corte territoriale provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione.

 

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