Ripetizione dell’indebito oggettivo ed il decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9757.

Ripetizione dell’indebito oggettivo ed il decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione

In tema di ripetizione dell’indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l’espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell’art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c.

Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9757. Ripetizione dell’indebito oggettivo ed il decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione

Data udienza 4 aprile 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Conto corrente bancario – Ripetizione dell’indebito oggettivo – Decorrenza degli interessi dalla domanda – Riferimento non solo alla domanda giudiziale ma anche agli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere

Daniela Valentino – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Si.Le. rappresentato e difeso dall’Avv. Ni.Pe., elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Fr.Lo., in Roma, (…)

-ricorrente-

Contro

BANCA POPOLARE (…) SOC. COOP. P.A., rappresentata e difesa dall’ Avv. De.Ca., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Fr.Ba., in Roma, (…)

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1298/2019, della Corte di Appello di Lecce, pubblicata il 26.11.2019, notificata il 13.1.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.4.2024 dal Consigliere Daniela Valentino.

Ripetizione dell’indebito oggettivo ed il decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione l’attuale ricorrente ha citato in giudizio la Banca Popolare (…) s.c.p.a. esponendo che ha intrattenuto fino al febbraio 2001 il rapporto di conto corrente con affidamento n. (Omissis) con la filiale di C della Banca. La Banca aveva arbitrariamente conteggiato al rapporto interessi, commissioni e spese di gestione ed altro, invece non dovute; precisamente il contratto di conto corrente non statuiva un tasso debitore ultralegale, rinviando alle condizioni uso piazza; inoltre, nel contratto si prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; altresì non erano dovute, in assenza di pattuizione, le CMS applicate; del pari illegittimamente erano le determinazioni “delle valute non essendoci convenzione scritta in contratto”.

Si è costituita la Banca Popolare (…) Spa che ha eccepito: l’irrepetibilità degli interessi asseritamente versati in eccesso ai sensi dell’art. 2034 c.c., l’intervenuta decadenza della domanda per non essere stati mai impugnati gli estratti conto; pertanto, il tasso di interesse ed i saldi dovevano ritenersi conosciuti ed approvati. La prescrizione quinquennale e decennale di qualsivoglia ripetizione di somme, anche in presenza di clausole contrattuali nulle (interesse uso piazza; capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni). Chiedeva il rigetto di tutte le domande in particolare evidenziava la legittimità del suo operato con riferimento alle modalità di determinazione del tasso debitore e dell’anatocismo trimestrale.

2. – Con sentenza n. 822/2015 il Tribunale di Brindisi, in accoglimento della domanda attorea ha dichiarato la nullità del conto corrente ordinario con affidamento n. 1022436-2 acceso da Si.Le. in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell’applicazione dell’interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all’applicazione della provvigione di massimo scoperto, all’applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta, ha dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione e, pertanto, che Si.Le. era creditore nei confronti della banca convenuta della somma di Euro 31.946,22.

3. – La banca ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Lecce che con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:

a) la domanda formulata dal Si.Le. era rivolta alla condanna anche al pagamento degli interessi sulle somme dovute dalla domanda e non dalla data di ogni singolo pagamento ex art. 2033, così come ha stabilito il giudice di I grado in violazione dell’art. 112 c.p.c.;

b) il saldo del conto corrente va rideterminato sottraendo le competenze prescritte calcolate dal CTU, quale importo dei versamenti di natura solutoria utilizzati per il pagamento delle competenze e, quindi, prescritti. Il saldo derivante dall’esclusione delle clausole nulle a credito del correntista, pari a Euro 31.946,22, è interamente assorbito “dall’importo delle rimesse solutorie per le quali si è verificata la prescrizione”; tale importo è complessivamente pari ad Euro 74.476,59;

c)ne consegue che il Si.Le. deve restituire in favore della Banca le somme da questa eventualmente versate in esecuzione della sentenza di I grado.

4. – Si.Le. ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.

Banca Popolare (…) soc. coop. p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria.

Ripetizione dell’indebito oggettivo ed il decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

5. – Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 1282, comma 1, e 2033, comma 2, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte ha ritenuto, non correttamente, che per il pagamento degli interessi non sia applicabile l’art. 2033, comma 2, c.c. e cioè dal giorno del pagamento dell’indebito, ritenendo che la pronuncia doveva corrispondere alla domanda formulata e riformando la sentenza di I grado di tenore opposto. La domanda nell’atto introduttivo era formulata ex art. 2033 ed implicitamente anche con la decorrenza degli interessi definiti dalla norma e, quindi, anche indipendentemente dalla domanda. Il riferimento contenuto nell’atto alla decorrenza degli interessi “dalla domanda” è “lapalissianamente di mero stile”. In ogni caso il riferimento al termine domanda non necessariamente va inteso come domanda giudiziale ma comprende anche gli atti stragiudiziali.

Ripetizione dell’indebito oggettivo ed il decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione

5.1 -La censura è fondata limitatamente alla circostanza che questa Corte ha statuito, superando un contrario orientamento che faceva coincidere la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale, che in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l’espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell’art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. (Cass., S.U., n.15895/2019; ma già prima Cass., n. 7269/1994 in tema di indebito nei versamenti previdenziali, con la quale la Corte di Cassazione aveva riconosciuto che gli interessi nel caso dell’accipiens in buona fede potessero decorrere non solo dalla domanda formulata in sede giudiziale, ma anche dalla domanda formulata in sede amministrativa. Successivamente Cass., n. 7526/2011, n. 16657/2014).

6.- Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 2946 c.c. in relazione a quanto previsto nell’art. 2967 c.c. La corte ha ritenuto la eccezione di prescrizione validamente proposta dalla Banca con la sola allegazione sull’inerzia del titolare del conto e la manifestazione di volersene avvalere senza l’indicazione delle singole rimesse in relazione alle quali era sollevata l’eccezione. La Corte ha applicato i principi espressi dalle S.U. n. 15895/2019 non correttamente, poiché il correntista aveva allegato sin dall’atto di citazione che esisteva una apertura di credito e, pertanto, doveva presumersi la natura meramente ripristinatoria delle rimesse. Circostanza che doveva essere contrastata dalla Banca, poiché il correntista non ha l’onere di allegare la mancata effettuazione di rimesse solutorie trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato.

6.1- La censura è in parte inammissibile e in parte infondata, poiché si limita ad asserire che la presenza di un’apertura di credito fa presumere la presenza di sole richieste ripristinatorie, senza far seguire alcuna dimostrazione dell’assunto. La conseguenza logica che ne fa derivare è sicuramente infondata. Questa Corte ha più volte statuito che in tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un’apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l’azione di ripetizione di interessi non dovuti l’onere di allegare e provare l’erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all’art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo

del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio (Cass., n. 19812/2022). In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull’attore in ripetizione dell’indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (Cass., n. 1550/2022). In linea generale, l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l’applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., n. 8018/2021; Cass., n. 9099/2012).

7. – Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso va accolto, nei limiti indicati, il secondo motivo va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ripetizione dell’indebito oggettivo ed il decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso per quanto in motivazione, dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 4 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria l’11 aprile 2024.

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