Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 settembre 2021| n. 25497.
Rilascio bene comune ed eccezione riconvenzionale di usucapione.
In tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto dall’amministratore con azione di rilascio di uno bene asseritamente di proprietà comune, proponga, non già un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, ma una domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, viene meno la legittimazione passiva dell’amministratore rispetto alla controdomanda, dovendo la stessa, giacché incidente sull’estensione del diritto dei singoli, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Nell’ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore, o di alcuni dei partecipanti al condominio, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio può essere denunciata o essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, ove gli elementi che rivelano la necessità del litisconsorzio emergano con evidenza dagli atti.
Sentenza|21 settembre 2021| n. 25497. Rilascio bene comune ed eccezione riconvenzionale di usucapione
Data udienza 4 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Articolo 1117 cc – Bene condominiale – Articolo 132 cpc – Contraddittorio – Articolo 118 disposizioni di attuazione cpc – Litisconsorzio necessario – Articoli 2697 e 2727 cc – Presunzioni – Onere della prova – Legittimazione processuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6974-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2848/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
vista le memoria depositata dai ricorrenti.
Rilascio bene comune ed eccezione riconvenzionale di usucapione
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno proposto ricorso articolato in tredici motivi avverso la sentenza n. 2848/2015 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 10 dicembre 2015.
Resistono con controricorso il Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Gli altri intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensive.
2. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza n. 92/2014 del 14 gennaio 2014 resa dal Tribunale di Vicenza, con cui era stata accolta la domanda avanzata con citazione del 27 dicembre 2010 dal Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS), nonche’ dai singoli condomini (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2.1. La Corte d’appello di Venezia ha dapprima negato l’inammissibilita’ dell’appello per mancanza della notifica plurima da parte degli appellanti, come anche la ravvisabilita’ di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, avendo l’amministratore una generale legittimazione ad agire per tutelare gli interessi condominiali. La Corte di Venezia ha poi respinto gli otto motivi di appello proposti da (OMISSIS), (OMISSIS) ed Elena (OMISSIS), rilevando come il Tribunale avesse correttamente negato la proprieta’ esclusiva del sottotetto, sia per mancanza di un titolo di acquisto idoneo, sia per l’assenza di collegamento dello stesso con la sottostante unita’ abitativa e per l’uso generalizzato del locale, provato per testi. La sentenza impugnata ha quindi aggiunto che dal contratto di locazione del 24 aprile 1998 risultava piuttosto che l’amministratore del Condominio (OMISSIS) aveva concesso a (OMISSIS) la locazione di una porzione del solaio per installarvi una stazione radio, mentre dal verbale di assemblea del 30 aprile 2004 emergeva che (OMISSIS) aveva proposto al condominio di “contrattualizzare separatamente la sua situazione di condomina proprietaria del sottotetto dove sono situati i macchinari che compongono parte dell’installazione”, senza che cio’ deponesse per un riconoscimento della proprieta’ esclusiva da parte dell’assemblea, la quale si era riservata di valutare la questione all’unanimita’. Venivano respinti anche i motivi di appello inerenti all’attendibilita’ della testimonianza di (OMISSIS) ed alla valutazione degli elementi tratti dalla deposizione del teste (OMISSIS). Inoltre, la Corte di Venezia ha smentito la decisivita’ dell’accesso alla porzione di sottotetto in questione dal vano scale comune, come della necessita’ di passare attraverso una porta tagliafuoco, essendo piuttosto determinante di difetto di collegamento diretto con l’appartamento dell’ultimo piano. I giudici di appello hanno ancora giustificato la decisione del Tribunale di non ammettere la C.T.U., ed infine respinta la censura concernente la condanna a restituire al condominio i canoni percepiti ed a mettere a disposizione dell’amministratore i canoni percipiendi. Il ricorso e’ stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) denuncia la nullita’ della sentenza per
violazione dell’articolo 102 c.p.c., in quanto il contraddittorio non e’ stato integrato nei confronti dei cinque condomini (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 118 disp. att. c.p.c. e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per la insufficiente esposizione in sentenza dei fatti relativi alla proposizione in primo grado di domanda riconvenzionale di accertamento della proprieta’ esclusiva sulla porzione del sottotetto in via condizionata all’integrazione del contraddittorio.
Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 preleggi in relazione all’articolo 1117 c.c., in quanto la presunzione di condominialita’ del sottotetto, ivi dettata con la novella del 2012, non poteva applicarsi ratione temporis in questa causa.
Il quarto motivo di ricorso allega l’illogicita’, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1117 c.c., quanto all’efficacia probatoria del titolo di acquisto.
Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 118 disp. att. c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, quanto alla motivazione in ordine al secondo motivo d’appello, sul contratto del 24 aprile 1998 e relative delibere assembleari.
Anche il sesto motivo di ricorso allega la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 118 disp. att. e articolo 132 c.p.c., n. 4, per aver la Corte di Venezia insufficientemente motivato sul terzo motivo d’appello (la tripartizione del sottotetto).
Il settimo motivo di ricorso denuncia la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 118 disp. att. c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, dovuta ad insufficiente motivazione sul quarto motivo di appello (testimonianza (OMISSIS)).
Con l’ottavo motivo di ricorso viene dedotta la contraddittorieta’, illogicita’, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1117 c.c.
Il nono motivo ha ad oggetto la violazione o falsa applicazione degli articoli 1117 c.c. (nella formulazione anteriore al 18 giugno 2013), 2697 c.c. e 2729 c.c.
Il decimo motivo di ricorso prospetta la nullita’ per violazione degli articoli 118 disp. att. c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, stante l’insufficienza della motivazione relativa al settimo motivo di appello (ammissione della C.T.U.).
Con l’undicesimo motivo di ricorso viene dedotta la contraddittorieta’ e l’illogicita’ della motivazione della sentenza di appello sempre in relazione al settimo motivo di appello sulla mancata ammissione della C.T.U.
Il dodicesimo motivo di ricorso censura la contraddittorieta’, illogicita’, violazione e falsa applicazione degli articoli 1117 c.c. e 116 c.p.c., relativamente alla motivazione con cui la Corte di Venezia ha rigettato il terzo, quarto e settimo motivo di appello.
Il tredicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1117, 2727 e 2729 c.c., articolo 116 c.p.c., quanto alla motivazione del rigetto del sesto motivo di appello.
2. E’ fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti dodici motivi.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ove un condomino, convenuto dall’amministratore con azione di rilascio di uno bene asseritamente di proprieta’ comune, proponga (non un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, ma) una domanda riconvenzionale, ai sensi degli articoli 34 e 36 c.p.c., diretta a conseguire la dichiarazione di proprieta’ esclusiva del bene, viene meno la legittimazione passiva dell’amministratore rispetto alla controdomanda, dovendo la stessa, giacche’ incidente sull’estensione del diritto dei singoli, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Nell’ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore, o di alcuni dei partecipanti al condominio, il contraddittorio non puo’ ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio puo’ essere denunciata o essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimita’, ove gli elementi che rivelano la necessita’ del litisconsorzio emergano con evidenza dagli atti (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4697; Cass. 16 ottobre 2019, n. 26208; Cass. 17 aprile 2019, n. 10745; Cass. 4 ottobre 2018, n. 24234; Cass. 31 agosto 2017, n. 20612; Cass. 15 marzo 2017, n. 6649; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4624; Cass. 3 settembre 2012, n. 14765; arg. anche da Cass. Sez. Un., 13 novembre 2013 n. 25454; Cass. 14 febbraio 2018, n. 3575).
2.2. Nel presente giudizio, a fronte della domanda proposta dal Condominio (OMISSIS), nonche’ dai singoli condomini (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Si trattava, peraltro, di riconvenzionale connotata da una stretta e manifesta dipendenza rispetto alla simmetrica domanda principale, stante l’identita’ delle questioni da risolvere, nel senso che l’accoglimento dell’una implica il rigetto dell’altra, il che rende le due azioni collegate anche sotto il profilo delle conseguenze derivanti dal difetto di integrita’ del contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 2, 22/02/1979, n. 1142).
2.3. La domanda riconvenzionale di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) si diceva “condizionata” all’eventuale integrazione del contraddittorio.
Tuttavia, la mancanza di integrita’ del contraddittorio in una causa inscindibile deve essere rilevata d’ufficio, trattandosi di questione sottratta alla disponibilita’ delle parti, sicche’ il giudice e’ comunque tenuto ad accertare le condizioni che rendono necessario l’ordine ex articolo 102 c.p.c., ricollegandosi altrimenti la nullita’ del processo ad un suo difetto di attivita’. In tal senso, una domanda processuale non puo’ intendersi validamente condizionata nei suoi effetti al verificarsi di un evento consistente nell’adozione da parte del giudice di un provvedimento necessario per assicurare il regolare contraddittorio nel processo.
E’, piuttosto, in facolta’ della parte precostituire un nesso di subordinazione fra domande, cosi’ dando luogo ad una situazione di connessione ulteriore rispetto a quella per l’oggetto od il titolo, che e’ di natura strettamente processuale e si pone sul piano dell’interesse ad agire: la decisione sulla domanda gradatamente subordinata e’ condizionata, cioe’, dalla preventiva decisione, e con un certo esito, della domanda riguardo alla quale la subordinazione e’ prospettata.
Le domande, seppur spiegate in via gradata, sono da intendere, comunque, tutte gia’ proposte e richiedono che del giudizio siano parti, proprio in ragione dell’esigenza di subordinazione e del particolare atteggiarsi dell’interesse ad agire, tutti i rispettivi convenuti (visto che l’integrita’ del contraddittorio deve essere valutata non “secundum eventum litis”, ma al momento in cui essa sorge la lite), determinandosi, percio’, una situazione di litisconsorzio necessario originaria riguardo a ciascuna domanda, giustificata proprio dalla richiesta dell’attore di estendere l’accertamento in ragione della contestuale e legittima proposizione della domanda subordinata (arg. da Cass. 25 luglio 2005, n. 15547; Cass. 21 luglio 2011, n. 16007; Cass. Sez. Unite 14 luglio 2000, n. 497).
Il potere-dovere del giudice di controllare d’ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario deve essere esercitato, del resto, con riferimento a tutte le domande sottoposte al suo giudizio.
2.3. Non induce a diverse conclusioni la considerazione, svolta da parte della dottrina, secondo cui, a norma dell’articolo 1131 c.c., l’amministratore puo’ essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, in quanto, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, il potere rappresentativo che spetta all’amministratore di condominio si riflette nella facolta’ di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone percio’ escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioe’, sul relativo diritto di comproprieta’, che rientra nella disponibilita’ esclusiva dei condomini. In tal modo, si assicura anche la regolare corrispondenza tra le attribuzioni dispositive dell’amministratore e dell’assemblea e la legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni dominicali.
3. I dodici motivi di ricorso ulteriori al primo accolto rimangono assorbiti, investendo il merito della lite, che riesaminera’ il giudice del rinvio restitutorio a contraddittorio integro.
4. La causa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 383 c.p.c., comma 3 e articolo 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini del Condominio (OMISSIS) di *via Paolo (OMISSIS) 74, Vicenza*, deve essere rimessa al giudice di primo grado, che provvedera’ anche sulle spese di questa fase di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Vicenza in persona di diverso magistrato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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