Riguardo al pericolo di reiterazione

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 3 febbraio 2020, n. 4529

Massima estrapolata:

Riguardo al pericolo di reiterazione è richiesto che deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, dopo l’introduzione di detto requisito ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47.

Sentenza 3 febbraio 2020, n. 4529

Data udienza 17 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvi – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccar – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza dell’11/07/2019 del Tribunale di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMOROSO Riccardo;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LOY Maria Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l’accoglimento dei motivi nuovi depositati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di L’Aquila, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero ex articolo 310 c.p.p. avverso l’ordinanza di rigetto emessa dal Gip del Tribunale di Chieti della richiesta della misura degli arresti domiciliari, ha applicato nei confronti di (OMISSIS) la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attivita’ inerenti l’esercizio di uffici direttivi di imprese e societa’ commerciali ed il divieto dell’esercizio dell’attivita’ di commercialista, sulla base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi per i reati di peculato di cui ai capi 1, 4 e 9, gia’ ravvisata anche dal Gip.
In particolare il Tribunale di L’Aquila, preso atto che il Gip aveva ravvisato i gravi indizi di reato ed escluso la sussistenza delle esigenze cautelari, ha rivisto la valutazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisando il concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, desunto dalla reiterazione delle condotte di distrazione dalle casse della (OMISSIS) per centinaia di migliaia di Euro, e dalla veste professionale di commercialista e quindi dotato delle competenze tecniche necessarie a predisporre transazioni finanziarie. L’accusa a carico del ricorrente e’ relativa a plurime distrazioni operate attraverso bonifici a favore di altre societa’ prive di una reale giustificazione, con la conseguente relativa appropriazione qualificata come peculato in rapporto alla natura di ente pubblico dell'(OMISSIS) e della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale riconosciutagli per il ruolo rivestito in seno al predetto ente quale direttore generale. La prima operazione contestata al capo 1), piu’ precisamente, e’ relativa ad un bonifico di 350 mila Euro eseguito in data 28/03/2018 sul conto della (OMISSIS) in favore della societa’ maltese (OMISSIS) Ltd, poi stornata a favore di altre societa’ senza una reale giustificazione economica. La seconda imputazione di cui al capo 4) attiene ad ordinativi di bonifici di vario importo per diverse decine di migliaia di Euro dal conto (OMISSIS) a quello della societa’ (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS), senza alcun valido titolo giustificativo, rispetto ai quali il ricorrente risponde del solo bonifico eseguito in data 27/04/2018, essendo gli altri stati operati prima dell’assunzione della carica di direttore generale in data 1/03/2018.
L’ultima imputazione al capo 9) si riferisce ai bonifici eseguiti in favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS), per l’importo di 140.544,00 Euro, tramite l’intermediazione della societa’ (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS), sempre senza un legittimo titolo di giustificazione.
Al ricorrente si attribuisce un ruolo di concorrente nel reato di cui al capo 1) per avere reso possibile, facendo da garante con la sua presenza in banca della legittimita’ delle operazioni preordinate da altri indagati ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), sebbene non siano risultati acquisiti elementi di riscontro di un proprio tornaconto economico, e di avere ugualmente operato gli altri bonifici, ascritti ai capi 4) e 9), a vantaggio delle societa’ che ne hanno indebitamente beneficiato senza causa.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo si censura il vizio di legge per violazione del principio devolutivo e della domanda cautelare per avere il Tribunale applicato la misura interdittiva per una tipologia di esigenze cautelari, ovvero quella del pericolo di reiterazione, senza che tale esigenza fosse stata addotta dal P.M. nella propria originaria richiesta cautelare avanzata davanti al Gip, ma avendola allegata per la prima volta solo in sede di appello ex articolo 310 c.p.p..
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge processuale per l’assenza di motivazione in merito al ravvisato pericolo di reiterazione dei reati, argomentato sulla base della competenza professionale dell’indagato derivante dalla sua professione di commercialista, senza che sia stata neppure data alcuna considerazione alle allegazioni difensive circa la cessazione della carica pubblica rivestita a seguito delle sue dimissioni nel mese di novembre del 2018, oltre alla assenza di altri incarichi pubblici.
2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione di norme processuali in merito all’omessa considerazione degli elementi addotti dalla difesa per le denunce sporte ai carabinieri a riprova della buona fede da parte del ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in merito alla scelta della misura applicata dal Tribunale, essendovi discordanza anche tra la motivazione che fa riferimento alla misura della sospensione di cui all’articolo 289 c.p.p., rispetto a quella indicata nel dispositivo di cui all’articolo 290 c.p.p..
2.5. Con il quinto ed il sesto motivo si deduce la violazione di legge processuale sull’eccepita inutilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche eseguite senza un valido provvedimento autorizzativo, per carenza di motivazione sui presupposti della gravita’ degli indizi e dell’assoluta indispensabilita’ di detto strumento investigativo, tenuto conto anche dell’assenza di indizi individualizzanti a carico del (OMISSIS); nonche’ per l’omessa motivazione dei decreti di proroga.
2.6. Con il settimo motivo si deduce la violazione di legge processuale in merito alla dedotta inutilizzabilita’ delle sommarie informazioni testimoniali rese da (OMISSIS), la cui veste di indagata desumibile dalle disposte intercettazioni dell’utenza in suo uso, e’ stata del tutto ignorata in sede di assunzione delle informazioni testimoniali.
2.7. Con l’ottavo motivo si deduce carenza di motivazione in punto di gravita’ indiziaria, sotto il profilo del dolo in merito alla consapevolezza della non debenza dei bonifici effettuati e della sua estraneita’ all’operazione finanziaria architettata dalla Dott.ssa (OMISSIS), considerato che era da soli 27 giorni che aveva assunto la carica di direttore generale, e tenuto conto che la valorizzazione della sua presenza fisica in banca, intesa come necessaria a fugare i dubbi della direttrice, la citata (OMISSIS), in assenza della necessaria delibera del C.d.A. prevista per importi superiori alla soglia di Euro 5 mila, costituirebbe una semplice illazione.
2.8. Con il nono motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’articolo 314 c.p. e per l’omessa valutazione degli elementi a discarico, circa l’operazione di bonifico di cui al capo 4) del 27/04/2018, in mancanza di elementi sulla disponibilita’ materiale del c.d. token utilizzato per eseguire il bonifico, da ascriversi piuttosto alla (OMISSIS), non avendo il ricorrente alcuna cointeressenza nelle societa’ (OMISSIS), come per altro avvenuto per i precedenti bonifici.
2.9. Con il decimo motivo si deduce vizio della motivazione in punto di gravita’ indiziaria per il reato di cui al capo 9), sotto il profilo della carenza di elementi univoci della consapevolezza da parte del ricorrente della finalita’ illecita dei bonifici, non avendo il predetto mai avuto rapporti ne’ con la (OMISSIS) e ne’ con la (OMISSIS), ovvero le societa’ che avrebbero beneficiato dei bonifici senza averne titolo, potendosi ricondurre le condotte dell’indagato al piu’ ad una gestione imperita o negligente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso sulle esigenze cautelari e’ fondato con la conseguente irrilevanza dell’analisi di tutti gli altri motivi, attesa la carenza di interesse ad una valutazione nel merito, imponendosi per effetto dell’accoglimento di detto motivo l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio.
La misura interdittiva e’ stata applicata sul presupposto della ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, ma sulla base di considerazioni che ne contraddicono l’assunto posto a loro fondamento.
Manca una motivazione adeguata del pericolo di reiterazione e cio’ anche a prescindere dalla sopravvenuta cessazione dell’incarico rivestito dall’imputato in seno all'(OMISSIS) che il Tribunale non ha, peraltro, tenuto in alcuna considerazione.
La denuncia sporta dal presidente della (OMISSIS) dopo la scoperta degli abusi ascritti in concorso al ricorrente, in assenza di riferimenti all’attualita’ dei ruoli amministrativi svolti dall’imputato in seno al citato ente universitario, rende evidente l’assenza di elementi concreti indicativi di un pericolo di reiterazione.
Il riferimento alla competenza professionale di commercialista quale indice soggettivo di pericolosita’ e’ una affermazione che non puo’ essere condivisa, non potendosi fare discendere dalla mera competenza professionale il pericolo della commissione di nuovi reati, senza evidenziare l’attualita’ del suo inserimento in un contesto operativo criminale che dia concretezza al ravvisato pericolo, tenuto conto oltre che del suo stato di incensuratezza anche del ruolo subalterno e limitato nel tempo (dal marzo al novembre 2018) che, secondo la stessa motivazione dell’ordinanza impugnata, il predetto avrebbe avuto nei fatti per cui si procede, rispetto ai soggetti ritenuti ideatori ed esclusivi beneficiari delle contestate distrazioni.
Anche con riguardo al pericolo di reiterazione e’, infatti, richiesto che deve essere non solo concreto – fondato cioe’ su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, dopo l’introduzione di detto requisito ad opera della L. 16 aprile 2015, n. 47.
Al di la’ del generico richiamo alla gravita’ del fatto, in assenza della indicazione di elementi concreti che denotino l’inserimento attuale dell’imputato in un sistema di improprio utilizzo di risorse di provenienza pubblica, l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio, dovendosi ritenere corretta la valutazione operata dal giudice delle indagini preliminari, e non palesandosi ragioni per una nuova rivalutazione sul punto ad opera del Tribunale in funzione di giudice dell’appello cautelare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *