Ricorso per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante

Corte di Cassazione, civile,
Sentenza|17 giugno 2021| n. 17360.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell’impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante; pertanto, le conseguenze dell’inammissibile attività processuale iniziata col ricorso, tra le quali la condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all’avvocato che ha sottoscritto l’atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato.

Sentenza|17 giugno 2021| n. 17360. Ricorso per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante

Data udienza 27 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Irpef – Irap – Società estinta per cancellazione dal registro delle imprese – Ricorso dell’ex legale rappresentante pro tempore – Inesistenza della procura speciale dei difensori – Conoscenza della cancellazione della società in capo ai difensori – Condanna dei difensori alle spese di lite – Ultrattività del mandato alle liti solo dopo l’instaurazione del rapporto processuale – Competenza degli uffici centrali e periferici – Fonti – Legge o regolamento di amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25069-2013 proposto da:
(OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce;
– ricorrente –
E contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 86/2013 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 20/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine per il rigetto;
udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO ALFONSO che si riporta.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino 3 inviava alla societa’ (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS) e C. (gia’ (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS)) un questionario ai fini di una verifica fiscale per il periodo d’imposta 2005.
In seguito, l’Ufficio notificava – in data 6/12/2010 – a ciascuno dei soci, (OMISSIS) e (OMISSIS), un avviso di accertamento ai fini IRPEF per reddito d’impresa (anno d’imposta 2005) derivante dalla partecipazione alla (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS), anch’essa pure destinataria di un avviso di accertamento ai fini IRAP (anno d’imposta 2005), notificato in data 13/12/2010.
La societa’ (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS) veniva cancellata dal registro delle imprese il 2/2/2011.
Gli avvisi venivano separatamente impugnati innanzi alla C.T.P. di Torino con distinti ricorsi notificati il 3-4/5/2011; il giudice di primo grado rigettava le impugnazioni, precedentemente riunite, con sentenza n. 253 del 16/12/2011.
La C.T.R. del Piemonte – con sentenza n. 86/34/13 del 28/5/2013 – rigettava l’appello della societa’ e dei soci.
Avverso tale decisione (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione, affidato a undici motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria per la partecipazione alla pubblica udienza, svoltasi il 27 novembre 2020.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che il ricorso introduttivo non risulta notificato al socio Giuseppe (OMISSIS), che era parte costituita in grado d’appello e’ litisconsorte necessario.
Tuttavia, ritiene il Collegio che, in forza del principio di ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.), la fissazione del termine ex articolo 331 c.p.c. per integrare il contraddittorio – o con lo stesso (OMISSIS) o, se deceduto, coi suoi eredi o col curatore dell’eredita’ giacente (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008, Rv. 605858-01) – sia superflua, atteso che il gravame e’ infondato (per le ragioni di seguito esposte), sicche’ l’integrazione del contraddittorio si rivela attivita’ del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449-01).
2. Col primo motivo si deduce (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la violazione e mancata applicazione dell’articolo 2495 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, per avere la C.T.R. del Piemonte: 1) confermato la declaratoria di inammissibilita’ dell’originaria impugnazione della (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS) in ragione della ritenuta inefficacia, al momento della presentazione del ricorso (4/5/2011), della procura rilasciata ai difensori da parte del legale rappresentante in data antecedente (28/1/2011) alla estinzione della societa’ cessata (2/2/2011), 3) omesso di pronunciare la cessazione della materia del contendere per inesistenza del soggetto e dell’oggetto del giudizio, con conseguente nullita’ della pretesa fiscale avanzata nei confronti di un ente privo di “eredi”.
La censura e’ introdotta col ricorso per cassazione della societa’, cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta sin dal 2/2/2011 (dunque, gia’ prima dell’introduzione del primo grado del processo).
Il ricorso della societa’ e’ inammissibile, perche’ proposto da soggetti – i difensori – privi della procura speciale prescritta dall’articolo 365 c.p.c.: mancando, perche’ inesistente (rectius, non piu’ esistente), il mandante, difetta anche il rapporto di mandato e, in assenza di tale presupposto, non puo’ esserci procura alle liti.
Difatti, per esplicita ammissione contenuta nel ricorso, la societa’ (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS) veniva cancellata dal registro delle imprese in data 2/2/2011: come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625325-01, “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la societa’ di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti”.
Deve radicalmente escludersi che agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), firmatari del ricorso per cassazione e indicati quali difensori da (OMISSIS) per conto della (OMISSIS) S.a.s., sia stata conferita una procura speciale idonea a rappresentare in questa sede la societa’.
Infatti, la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione e’ inesistente ove conferita al difensore da una societa’ estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non puo’ sussistere in mancanza del mandante (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10071 del 21/04/2017, Rv. 643992-01; come nel caso de quo, la procura, reputata inesistente, era stata rilasciata da societa’ gia’ estinta): ne’ puo’ valere l’ultrattivita’ di procure rilasciate in precedenza, ne’ possono esserne rilasciate di nuove, stante la necessita’ che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1392 del 22/01/2020, Rv. 656536-01).
Consegue a quanto esposto l’inammissibilita’ del ricorso della (OMISSIS) S.a.s..
L’attivita’ processuale compiuta nel giudizio di legittimita’ resta nell’esclusiva responsabilita’ dei legali che l’hanno promossa: la gia’ citata ordinanza n. 10071 del 21/04/2017, afferma che, conseguentemente, e’ ammissibile la loro condanna a pagare le spese del giudizio.
La predetta decisione non e’ in contrasto con l’ordinanza n. 1392 del 22/01/2020 (anch’essa gia’ menzionata), che ha posto le spese di lite a carico del soggetto che – spendendo la qualita’ di liquidatore (e, quindi, di legale rappresentante) di una societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, “qualita’ giuridicamente impossibile in dipendenza dell’avvenuta cancellazione” – risultava, anche dall’intestazione del ricorso per cassazione, come colui che aveva conferito il mandato apposto in calce allo stesso. Infatti, si e’ precisato che, di regola e salvo che ricorrano particolari condizioni o circostanze o elementi (anche di natura indiziaria), non corrisponde ad uno specifico dovere professionale dell’avvocato il compito di verificare, preliminarmente o costantemente o diuturnamente, la persistenza della qualita’ di legale rappresentante rivestita dalla persona fisica che attribuisce il mandato.

 

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Nella fattispecie in esame, invece, gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano piena consapevolezza dell’intervenuta estinzione della societa’, dato che entrambe le decisioni di merito hanno riscontrato l’inammissibilita’ dell’iniziativa processuale per tale ragione e che sulla pregressa cancellazione dal registro delle imprese i legali hanno costruito il primo motivo del ricorso per cassazione; a questi era palese, dunque, che fosse giuridicamente impossibile riconoscere la qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.a.s. allegata (nell’incipit del ricorso) da (OMISSIS).
Si formula il seguente principio di diritto:
E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante di una societa’ estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perche’ la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell’impugnazione, e’ giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante; le conseguenze dell’inammissibile attivita’ processuale iniziata con il ricorso, tra le quali la condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all’avvocato che ha sottoscritto l’atto introduttivo, qualora, in base alle circostanze, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza della qualita’ di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato.
Conseguentemente, il ricorso della (OMISSIS) S.a.s. e’ dichiarato inammissibile e i predetti legali sono condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite (liquidate in dispositivo) in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Si osserva, altresi’, che sono palesemente infondate le argomentazioni volte a confutare l’inammissibilita’, gia’ rilevata nei precedenti gradi del processo, dell’originaria impugnazione dell’avviso di accertamento.
Infatti, il principio che nega alla morte o alla perdita della capacita’ della parte di stare in giudizio (e, quindi, all’estinzione della societa’) effetti giuridici se l’evento non e’ rilevato ex articolo 299 c.p.c. o dichiarato ai sensi dell’300 c.p.c. – cd. ultrattivita’ del mandato difensivo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631466-01 e Rv. 631467-01, che ne esclude la portata alla proposizione dell’impugnazione per cassazione) – e’ applicabile solo dopo l’instaurazione del rapporto processuale; se, prima di quel momento, interviene il decesso della parte (o la sua estinzione) la procura si estingue ai sensi dell’articolo 1722 c.c. e resta priva di ogni effetto, sicche’ deve reputarsi inammissibile l’atto introduttivo del giudizio sottoscritto dal difensore di una parte che abbia perso la capacita’ di stare in giudizio prima dell’inizio del processo (in tal senso anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 27530 del 2017: “La morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina, secondo la regola generale dell’articolo 1722 n. 4 c.c. l’estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullita’ della vocatio in ius e dell’intero eventuale giudizio che ne e’ seguito, restando esclusa, in mancanza della valida costituzione di un rapporto processuale, l’applicabilita’ del principio, che ha carattere eccezionale, dell’ultrattivita’ della procura, che riguarda il caso di morte della parte costituita, fin tanto che l’evento interruttivo non sia dichiarato in udienza dal procuratore”).
Per quanto esposto, l’azione innanzi alla C.T.P. non poteva essere intrapresa ne’ dalla societa’ (posto che la cancellazione dal registro delle imprese ne comporta l’estinzione), ne’ dal procuratore (stante l’inefficacia della procura), ne’ puo’ essere qui invocata la prosecuzione del giudizio da parte del socio succeduto, sia perche’ di tale successione non si fa menzione nel ricorso, sia perche’, per riconoscersi la legittimazione all’impugnazione del successore, occorre che questo alleghi e provi la qualita’ di “socio succeduto” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020, Rv. 659853-01).
Ad abundantiam si rileva che non si determina affatto, come invece vorrebbe la parte ricorrente, la cessazione della materia del contendere, ne’ tantomeno puo’ ipotizzarsi una nullita’ “sopravvenuta” dell’avviso di accertamento che fu notificato alla (OMISSIS) S.a.s. quando ancora era iscritta al registro delle imprese; al contrario, in difetto di rituale impugnazione dell’atto impositivo da parte dei “successori” dopo l’estinzione della societa’, lo stesso deve reputarsi definitivo.
3. Venendo all’esame dei motivi proposti dalla socia (OMISSIS) in proprio, si rileva che il secondo motivo prospetta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e mancata/falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articoli 66, 67, 68 e 71, del Regio Decreto n. 262 del 1942, articoli 1 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 40, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57 e del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 5, per avere la C.T.R. ritenuto che il direttore dell’articolazione locale dell’Agenzia delle Entrate (direzione provinciale) avesse il potere di sottoscrivere l’avviso di accertamento, sebbene lo stesso debba reputarsi privo di rappresentanza sostanziale dell’ente, e, comunque, per difetto di una norma idonea ad attribuire agli uffici locali i poteri spettanti al direttore generale dell’Agenzia.
Al di la’ dei suoi profili di inammissibilita’ (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01), il motivo e’ infondato.

 

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Infatti, come gia’ affermato da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20915 del 03/10/2014, in motivazione, “i criteri di attribuzione della competenza agli organi ed agli uffici in cui si articola l’Agenzia delle Entrate e le modalita’ di esercizio dei poteri e delle competenze sono definiti, secondo quanto dispongono il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 57, comma 1, articolo 66 e dallo Statuto e dal regolamento di amministrazione, articolo 71, comma 3, come ribadito anche dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 360. Secondo le disposizioni del “regolamento di amministrazione” adottato con delib. Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4 (reg. amm., articolo 2, comma 2; articolo 4, comma 1; articolo 5) l’Agenzia fiscale e’ articolata in uffici “centrali e periferici”, “regionali e provinciali” (a loro volta articolati in strutture di vertice ed uffici dipendenti), in base a criteri organizzativi che combinano l’applicazione del principio di competenza (territoriale e per valore) con il principio gerarchico (fondato su rapporti di sovra e sottoordinazione: articolo 11, comma 1, lettera c), Statuto) ed il principio di sussidiarieta’ (reg. amm., articolo 1, comma 1, lettera d)).”.
Si osserva, per quanto qui rileva, che il “regolamento di amministrazione” prevede che “Le direzioni provinciali, individuate nell’allegato A, curano… l’accertamento” e che “Gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell’ufficio preposto all’attivita’ accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari, a seconda della rilevanza e complessita’ degli atti”.
In base al combinato disposto delle succitate disposizioni si puo’ formulare il seguente principio di diritto:
“La competenza accertativa degli uffici centrali e periferici in cui si articola l’Agenzia delle Entrate (ex articolo 13 dello statuto) puo’ trovare fonte o in una specifica attribuzione ex lege o, in via generale, nelle norme organizzative dell’ente pubblico (statuto o regolamento di amministrazione, gia’ oggetto di delibera del 30 novembre 2000); pertanto, in base a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, che attribuisce la relativa competenza alla direzione provinciale dell’Agenzia, il direttore provinciale, titolare della rappresentanza sostanziale dell’ente, e’ legittimato alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento.”
4. Col terzo e col quarto motivo si deduce (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata/falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 4 e 17, della L. n. 662 del 1996, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articoli 19 e 53, dell’articolo 112 c.p.c., delibere del comitato direttivo dell’Agenzia delle Entrate nn. 4 e 6 del 2000, per avere la C.T.R. omesso di esaminare le censure relative alla carenza di potere del soggetto che ha sottoscritto gli avvisi di accertamento, spettante, nella tesi della parte ricorrente, al solo direttore generale dell’Agenzia, stante l’illegittimita’ del decentramento previsto dal regolamento di amministrazione, e comunque per essere stato detto potere esercitato da personale privo della qualifica dirigenziale, ancorche’ dal direttore della direzione provinciale 1 di Torino.

 

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Le ragioni esposte con riferimento al secondo motivo del ricorso rendono manifesta l’infondatezza dell’argomentazione secondo cui il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate non potrebbe attribuire agli uffici periferici il potere di sottoscrizione dell’accertamento.
La stessa parte ricorrente riconosce, come accertato dalla C.T.R. piemontese, che gli atti impositivi sono stati sottoscritti dal direttore della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate; conformemente a quanto statuito dai precedenti di questa stessa Sezione, tanto basta a rendere palese l’inconsistenza della doglianza: “In tema di accertamento tributario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullita’ dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioe’ da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non e’ richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validita’ di tali atti puo’ conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalita’ del Decreto Legge n. 16 del 2012, articolo 8, comma 24, convertito dalla L. n. 44 del 2012” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020, Rv. 657340-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015, Rv. 637349-01).
5. Il quinto e il sesto motivo prospettano (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata/falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, articolo 3, degli articoli 149, 156 e 160 c.p.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 60, 41-bis e 42, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 54 e 55 e del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 25, per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sul difetto della relata di notifica dell’avviso di accertamento e sulla mancata dimostrazione della qualifica del messo notificatore.
Entrambe le censure, per le modalita’ con cui sono state formulate, sono inammissibili.
Dopo aver riportato letteralmente tutte le doglianze dei gradi precedenti (in violazione dei limiti contenutistici imposti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in base ai quali l’atto introduttivo del giudizio di cassazione deve essere redatto in conformita’ al dovere processuale della chiarezza e della sinteticita’ espositiva; in proposito, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019, Rv. 653337-01), la parte ricorrente trascrive il passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui la C.T.R., dopo aver accertato – in fatto che la notificazione e’ stata eseguita da messo notificatore a cio’ abilitato, ha affermato che l’eventuale mancanza di qualche elemento della relata sarebbe superato dalle dichiarazioni fidefacenti recepite nella relata apposta sull’originale.

 

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Con tale motivazione non si confronta il quinto motivo, dato che, in contrasto con quanto accertato dal giudice di merito, si limita ad affermare che la relata di notificazione era mancante, per giunta, ad onta del principio ex articolo 366 c.p.c., senza trascrivere o riportare il documento asseritamente difettoso. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5185 del 28/02/2017, Rv. 643229-01).
Parimenti inammissibile e’ la censura del sesto motivo, la quale, oltre che irrispettosa del gia’ richiamato principio di autosufficienza del ricorso, contesta apoditticamente l’accertamento compiuto dalla C.T.R. del Piemonte sulla qualifica del messo notificatore.
6. Col settimo motivo si deduce (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata/falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 1 e dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia della C.T.R. su questioni dedotte con l’appello.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto incomprensibile e completamente privo di una critica alla decisione d’appello.
A pag. 37 la parte ricorrente fa riferimento alla decisione di primo grado sull’applicazione delle sanzioni; a pag. 38 si riportano passaggi della pronuncia di primo grado sulla qualifica di messo notificatore; sempre a pag. 38 si trascrivono alcune frasi della sentenza qui impugnata, per poi concludere, senza alcuna spiegazione o argomentazione, che “la sentenza va cassata per omessa pronuncia sul punto”.
7. Con l’ottavo motivo si deduce (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata/falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 12 e dell’articolo 112 c.p.c., per non avere la C.T.R. applicato, nel trattamento sanzionatorio, l’istituto (piu’ favorevole) della continuazione.
Il nono, il decimo e l’undicesimo motivo prospettano (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata/falsa applicazione di molteplici ed eterogenee disposizioni normative, per non essersi la C.T.R. espressamente pronunciata su alcuni profili dell’appello.
Tutti i suddetti motivi sono inammissibili per plurime ragioni.
In primis, le censure cumulano differenti profili di doglianza – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – senza articolare specifiche censure tali da consentire un loro esame separato e, comunque, sono formulate con modalita’ tali da rendere assai difficoltosa (se non impossibile) l’individuazione delle questioni prospettate (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01).

 

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In secondo luogo, difetta un’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione alla censura indicata nella rubrica, giustificherebbero la cassazione della pronunzia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020, Rv. 658539-01) e, infatti, nei motivi non si sviluppano argomentazioni intellegibili volte a dimostrare il contrasto tra le norme richiamate e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009, Rv. 609255-01)
Poi, con riguardo alla censura ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta un’omessa motivazione non gia’ in relazione ad un “fatto” – da intendersi quale “un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014, Rv. 632989-01) -, bensi’ con riguardo alle argomentazioni difensive della parte, senza nemmeno prospettare la decisivita’ degli elementi indicati, sicche’ le doglianze si risolvono in affermazioni apodittiche, inidonee a inficiare le ragioni esposte nella sentenza di merito.
Inoltre, la parte ricorrente nemmeno si confronta con la sentenza della C.T.R., la quale ha ritenuto che, in caso di unica condotta, non possano trovare applicazione, nel trattamento sanzionatorio, gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione.
Infine, in relazione alla pretesa omessa pronuncia su ogni singolo profilo delle argomentazioni dell’appellante, vale per tutti i motivi (in parte anche per quelli gia’ esaminati), il principio secondo cui “Il giudice non e’ tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’articolo 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorche’ risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020, Rv. 658279-01).
8. In conclusione, il ricorso di (OMISSIS) va respinto.
Alla decisione fa seguito la sua condanna alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.
9. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento – da parte della ricorrente (OMISSIS) e degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) (ai quali va riferita anche tale conseguenza dell’inammissibile iniziativa processuale dagli stessi intrapresa; v. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 12603 del 22/05/2018, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21512 del 2020, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 32008 del 09/12/2019, Rv. 656494-01) – dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso avanzato, per (OMISSIS) S.a.s., dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
respinge il ricorso di (OMISSIS);
condanna gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
condanna (OMISSIS) a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento – da parte della ricorrente (OMISSIS) e degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) – dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (ndr: testo originale non comprensibile) per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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