Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 luglio 2021| n. 25121.
In tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., sicché l’applicazione dell’aumento per la recidiva, ex art. 99, comma primo e secondo n. 1, cod. pen. sulla pena “attenuata” di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen., determina l’illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione.
Sentenza|1 luglio 2021| n. 25121. Ricettazione e l’ipotesi del fatto di speciale tenuità
Data udienza 13 maggio 2021
Integrale
Tag – parola: Ricettazione – Fatto di particolare tenuità ex art. 648 comma 2 cp – Natura di circostanza attenuante – Inclusione nel giudizio di comparazione ex art. 69 cp
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matild – Presidente
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. FILIPPINI Stefan – Consigliere
Dott. SGADARI Giusep – Consigliere
Dott. ARIOLLI G – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ARIOLLI GIOVANNI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASTROBERARDINO PAOLA, che con requisitoria scritta del 26/4/2021 ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8;
la difesa con note del 30/4/2021 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ricettazione e l’ipotesi del fatto di speciale tenuità
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 13/6/2019 che ha confermato la condanna al ricorrente inflitta dal Tribunale di Palmi in ordine al delitto di ricettazione.
Con un unico motivo deduce l’inosservanza dell’articolo 597 c.p.p.. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale – pur avendo rilevato l’errore in cui era incorso il primo giudice che applicando la speciale attenuante di cui all’articolo 648 c.p., comma 2, non aveva escluso l’aumento per la recidiva – aveva ridotto la pena solo in favore del coimputato appellante sul rilievo che questi, a differenza del ricorrente, aveva al riguardo formulato uno specifico motivo di appello. In realta’, il profilo di censura relativo all’errato computo dell’aumento della recidiva non andava legato alla questione sulla sussistenza dell’aggravante (che la Corte territoriale non aveva affatto escluso neppure per il coimputato), ma a quello del calcolo della pena che risultava illegale e di cui il ricorrente si era comunque doluto nell’atto di appello, lamentandone l’eccessivita’. La Corte territoriale avrebbe dovuto ridurre la pena anche in suo favore, escludendo l’aumento per la recidiva e cio’ in ossequio al principio di legalita’ della sanzione. Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con rideterminazione della pena o, in subordine, il rinvio al giudice del merito per nuovo giudizio sul punto.
2. Con requisitoria del 26/4/2021, il PG presso questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza dei motivi, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
3. Con nota e conclusioni scritte del 30/4/2021, il difensore del ricorrente, premessa l’ammissibilita’ e fondatezza dei motivi dedotti, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato.
Questa Corte ha precisato come l’ipotesi del fatto di particolare tenuita’, prevista dall’articolo 648 c.p., comma 2, non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex articolo 69 c.p. (Sez. 2, n. 1845 del 17712/2013, dep. 2014, Rv. 258479).
Nel caso in esame, il primo giudice ha considerato l’ipotesi di cui al cpv dell’articolo 648 c.p. quale fattispecie autonoma di reato su cui ha stabilito la pena base di mesi tre di reclusione ed Euro 450,00 di multa, apportando, poi, l’aumento di mesi due di reclusione ed Euro 150,00 di multa per la recidiva ex articolo 99 c.p., commi 1 e 2, n. 1.
La Corte territoriale ha ritenuto emendabile l’errore di calcolo solo in favore del coimputato, sul rilievo che questi – a differenza del ricorrente – aveva articolato uno specifico motivo di appello in punto di esclusione della recidiva.
Tale prospettazione si espone ai seguenti rilievi.
La mancata censura in punto di esclusione della recidiva comporta che il giudice del merito di tale circostanza ne debba tenere conto ai fini della pena; ma non gli consente di violare le disposizioni sui criteri di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Peraltro, avendo il ricorrente articolato nell’atto di appello un motivo sul trattamento sanzionatorio, la Corte di merito era investita del tema relativo alla determinazione della pena e, dunque, ferma restando la recidiva (non oggetto di appello), era comunque tenuta a controllare la correttezza del calcolo effettuato dal primo giudice.
Inoltre, vertendosi in un’ipotesi di illegalita’ della pena, avendo il giudice di primo grado apportato un aumento non consentito dalla legge, la Corte territoriale era tenuta ad emendare ex officio l’errore di calcolo in cui era incorso il primo giudice. Il giudice d’appello, infatti, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, ha il dovere, in forza del principio costituzionale di legalita’ della sanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccesso in ordine alla sua quantita’ (Sez. 1, n. 8405 del 2009, Rv. 242973; Sez. 1, n. 7892 del 2019, dep. 2020, Rv. 278078).
Pertanto, avendo il primo giudice stabilito la pena base in forza del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al cpv. dell’articolo 648 c.p., deve ritenersi che tale circostanza sia stata ritenuta prevalente sulla contestata recidiva e, dunque, procedersi all’eliminazione del relativo aumento di pena. La pena da infliggersi all’imputato – che questa Corte puo’ direttamente rideterminare ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera I), – sara’, dunque, pari alla pena base stabilita dal primo giudice (mesi tre di reclusione ed Euro 450,00 di multa), ridotta di 1/3 per la scelta del rito abbreviato.
5. In conclusione, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, eliminandosi l’aumento di mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa erroneamente applicato dal primo giudice per la recidiva e rideterminandosi per l’effetto la pena finale nel senso sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’aumento operato per la recidiva, rideterminando la pena in mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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