Reato di sequestro di persona

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 22 luglio 2019, n. 32803.

Massima estrapolata:

È configurabile il reato di sequestro di persona per l’operatore sanitario che impedisce ai degenti di una struttura sanitaria psichiatrica di fuoriuscire dalla stanza con il metodo del cosiddetto “materassino”.

Sentenza 22 luglio 2019, n. 32803

Data udienza 28 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso chiedendo;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
udito il difensore;
Le parti civili presenti si associano e depositano conclusioni scritte e nota spese;
La difesa si riporta;
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa Olga Mignolo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
I difensori delle Parti Civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, l’avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) del Foro di Velletri, l’avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, l’avv. (OMISSIS) del Foro di Cassino, l’avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, l’avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, l’avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, l’avv. (OMISSIS) del Foro di Roma e l’avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, ha concluso depositando conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 14/09/2017, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Velletri, emessa in data 12/10/2016, con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, per reati di maltrattamenti aggravati e sequestro di persona aggravato, ex articolo 81 cpv., 572 e 605 c.p., articolo 61 c.p., nn. 5, 9 e 11, reati contestati al prevenuto, in qualita’ di operatore, in danno di pazienti psichiatrici, ricoverati presso la struttura “(OMISSIS)”, e commessi strattonandoli con violenza e usando metodi aggressivi nei loro confronti per immobilizzarli e indurli ad alimentarsi, dando ceffoni, colpendoli in varie parti del corpo, provocando lesioni personali, insultandoli, non vigilandoli con continuita’, disinteressandosi della loro igiene personale e del loro abbigliamento e ponendo un materasso a ridosso della porta di ingresso della loro camera, onde impedire loro l’uscita, con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti un pubblico servizio (fatti commessi, in (OMISSIS), dal (OMISSIS)).
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto i seguenti motivi.
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606, comma 1, lettera b) ed e), codice di rito, in considerazione della mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all’articolo 610 c.p., con conseguente nullita’ della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva screditato, in modo del tutto contraddittorio e illogico, il comportamento dell’imputato, volto, nella sostanza, a garantire l’incolumita’ dei pazienti e la loro sicurezza, affinche’ non arrecassero nocumento a se stessi e agli altri pazienti. In tale ottica doveva essere interpretata la tecnica utilizzata con l’uso del materassino. Le risultanze probatorie, acquisite al procedimento, indurrebbero alla ravvisabilita’ del reato, di cui all’articolo 610 c.p., dovendosi ravvisare il discrimine tra le due fattispecie, il sequestro di persona e la violenza privata, in considerazione della natura del bene giuridico protetto, con riferimento alla liberta’ della parte lesa.
1 Vizio di motivazione, ex articolo 606, comma 1, lettera e), codice di rito, con conseguente nullita’ della sentenza impugnata, con riferimento precipuo ad una contraddittoria negazione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un soggetto incensurato, che aveva collaborato nel corso del procedimento, e dovendosi tener in considerazione il fatto che l’imputato era il solo operatore a gestire la struttura di assistenza sanitaria.
2. All’odierna udienza le difese delle parti civili, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno depositato memorie difensive, a sostegno delle loro richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Dal provvedimento impugnato si evince che al momento dell’arrivo dei Carabinieri l’odierno ricorrente aveva chiuso a chiave (OMISSIS) e che in altra stanza, ove dormivano (OMISSIS) e (OMISSIS), era stato posizionato un materassino contro la porta d’ingresso, in modo da non consentire l’uscita. Dall’istruttoria esperita era emerso che trattavasi di modalita’ abituali, poste in essere dagli operatori in servizio presso la struttura, per non essere disturbati durante il servizio notturno. In sostanza, la limitazione della possibilita’ di uscire dalla stanza rappresenta, ad avviso della Corte territoriale, la connotazione tipica del sequestro di persona, che si differenzia dalla violenza privata, con cui ha in comune l’elemento della coercizione, proprio in considerazione di cio’. La tecnica del materassino, hanno poi osservato i giudici di merito, ha ostacolato di fatto la liberta’ di movimento dei pazienti. In tale ottica e’ stata disattesa la richiesta di riqualificazione del fatto in reato di violenza privata, anziche’ sequestro di persona.
Si rileva, sul punto specifico, che secondo la giurisprudenza di legittimita’, il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perche’ in esso viene lesa la liberta’ psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la liberta’ di movimento; ne consegue che, per il principio di specialita’ di cui all’articolo 15 c.p., non e’ configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della liberta’ di movimento. (Sez. 5, n. 44548 del 8/05/2015 – dep. 04/11/2015, T., Rv. 264685).
Parimenti e’ stata disattesa dai giudici del merito la tesi difensiva, secondo cui tali modalita’ erano finalizzate a garantire l’incolumita’ dei degenti, trattandosi di un’ipotesi smentita, non solo dai riscontri obiettivi, ma dall’intero complesso di elementi indicativi di condotte maltrattanti, caratterizzate da percosse, offese, umiliazioni e vessazioni, contrarie a elementari principi di umanita’.
Non si ravvisano, pertanto, vizi ne’ di violazione di legge ne’ di natura motivazionale.
2. Relativamente, poi, al trattamento sanzionatorio, e’ sufficiente dire che la Corte territoriale, dopo aver ravvisato ragioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in armonia con quanto gia’ deciso dal primo giudice, ha motivato, alla stregua dei criteri di cui all’articolo 133 c.p., avuto riguardo alle connotazioni specifiche dei fatti di causa, consistititi in reiterate condotte lesive, nel tempo, in danno di persone malate e deboli, e ad un’elevatissima intensita’ del dolo, indicativa di una personalita’ violenta e prevaricatrice dell’imputato.
La motivazione risulta congrua, sotto un profilo logico, dovendosi tener conto di un’attribuzione, in via implicita, di una minore valenza alle condizioni di incensuratezza del soggetto e al comportamento processuale, rispetto agli antefatti, oggetto di accertamento. Per di piu’, all’evidenza, le condizioni organizzative non sono state valutate, quali ragioni idonee, in vista del temperamento della pena da infliggere all’imputato.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve, pertanto, dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso, con condanna contestuale del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti civili presenti, in Euro 2.200,00, oltre accessori, come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone che siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti civili presenti, in Euro 2.200,00, oltre accessori, come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *