Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 maggio 2021| n. 19888.
Integra il reato di falso per soppressione l’occultamento della copia di atti giudiziari consegnata all’ufficiale giudiziario per le notifiche, costituendo atto pubblico, e non mera riproduzione, perché formata dal pubblico ufficiale con modalità prestabilite, per uno scopo di diritto pubblico. (Conf. Sez. 5, n. 7668 del 1984, Rv. 165800).
Sentenza|19 maggio 2021| n. 19888. Reato di falso per soppressione della copia di atti giudiziari
Data udienza 1 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola; Falso ideologico commesso dal rpivato in atto publbico – Falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Soppressione, distruzione, occultamento di atti veri – Reato impossibile – Valutazione ex ante – Duplicato dell’originale – Natura di atto pubblico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LORI PERLA;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
udito il difensore avv. (OMISSIS) che insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 6.11.2019 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi del 29.1.2015, con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per i reati di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (articoli 483 e 61 n. 2- capo A), di determinazione di falsita’ ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (articoli 48 e 479 c.p.- capo B) e di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (articoli 490 e 476 c.p., articolo 61 c.p., n. 11 – capo C).
1.2. I reati di cui alle contestazioni suddette traggono origine dalla partecipazione di (OMISSIS), all’epoca dei fatti istruttore di vigilanza – categoria C1 – in servizio presso il comune di Cellino San Marco, al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due unita’, a tempo pieno e indeterminato, della categoria D1, con profilo professionale di istruttore direttivo Specialista dell’Area di Vigilanza, i cui posti erano riservati al 50% al personale interno, indetto dal Dirigente Responsabile del Servizio Affari del Personale del medesimo Comune con Det.Dirig. 2 ottobre 2012, n. 770. Tale concorso prevedeva quale titolo di ammissione uno dei diplomi di laurea di primo livello o superiore, indicati all’articolo 1 del bando, nonche’ la dichiarazione dei candidati di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali a loro carico, ovvero la specifica indicazione dei predetti procedimenti nella domanda di partecipazione (articolo 2 del bando).
1.3. Al (OMISSIS) veniva contestato di aver partecipato al concorso in oggetto, presentando una domanda contenente dichiarazioni mendaci in relazione al conseguimento del diploma si laurea ed ai carichi pendenti, nonche’ di aver indotto in errore l’amministrazione comunale, la quale aveva provveduto, con Det. datata 2 dicembre 2012, ad ammettere l’imputato al concorso, formando un atto falso. Inoltre, al (OMISSIS) veniva contestato di aver sottratto e occultato atti riguardanti propri procedimenti penali per reati di appropriazione indebita e falso, indirizzati per la notifica al suo comando di appartenenza e specificamente un decreto di citazione a giudizio emesso nell’ambito del proc. pen. 11911/10 R.G.N. R. della Procura della Repubblica di Lecce e un decreto di condanna n. 935/2012-1 emesso dal Tribunale di Lecce.
2. Avverso la pronuncia della Corte di appello di Lecce, ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del proprio difensore, Avv. (OMISSIS), sviluppando quattro motivi di ricorso con i quali deduce:
2.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli articoli 49-483 c.p.; invero, la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta alle censure sviluppate in appello, secondo cui la pacifica falsita’ della domanda di ammissione alla procedura concorsuale era totalmente incapace di conseguire uno scopo antigiuridico, stante l’impossibilita’ di valutare la medesima a monte, in assenza della produzione del titolo di studio e degli altri allegati; la domanda dell’aspirante candidato che dichiara di essere in possesso di determinati titoli richiesti per l’ammissione ad un concorso, allorquando quest’ultimo ometta di presenta gli stessi, deve considerarsi manifestamente irricevibile (tamquam non esset) con la conseguenza che la falsita’ del suo contenuto, in riferimento ai predetti, diviene irrilevante sotto il profilo giuridico, poiche’ inidonea ad offendere il bene giuridico protetto;
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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