Reato continuato ed il giudizio circa le circostanze attenuanti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|27 maggio 2021| n. 20945.

Reato continuato ed il giudizio circa le circostanze attenuanti.

In tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all’imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione.

Sentenza|27 maggio 2021| n. 20945. Reato continuato ed il giudizio circa le circostanze attenuanti

Data udienza 25 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola: Devastazione e resistenza a pubblico ufficiale – Resistenza a pubblico ufficiale – Prescrizione – Reato continuato ed il giudizio circa le circostanze attenuanti –  Applicazione legge più favorevole vigente al momento della commissione – Reato ex art. 419 c.p. – Elemento oggettivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CASA FILIPPO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. COCOMELLO ASSUNTA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
Uditi i difensori:
l’avvocato (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Reato continuato ed il giudizio circa le circostanze attenuanti

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 luglio 2019 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione emessa il 3 marzo 2011, con la quale il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Avellino aveva dichiarato, con rito abbreviato, (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili, in concorso tra loro e con altri soggetti, dei reati di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale aggravata – commessi, all’interno dello stadio “(OMISSIS)” di (OMISSIS) in occasione dell’incontro di calcio (OMISSIS), disputatosi il (OMISSIS) – e li aveva condannati alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno, oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.
1.1. Nel confutare le doglianze difensive la Corte di merito osservava, in sintonia col primo Giudice, che la condotta in concreto tenuta dagli imputati – identificati tramite i rilievi fotografici effettuati dalla Polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti – si rivelava come espressiva di un concorso morale nel reato di devastazione, realizzato mediante il rafforzamento e l’agevolazione del proposito criminoso dei numerosi correi che materialmente aggredirono, nell’occasione, le forze di polizia e provocarono atti di danneggiamento dell’impianto sportivo (consistiti, come descritto dal capo d’imputazione, in “asportazione di porte di accesso dei bagni e demolizione dei vani porte, dei gruppi di erogazione acqua, lavatoi, orinatoi, danneggiamento delle maniglie delle porte interne dei locali box WC, rottura dei vetri protezione delle panchine e dei pannelli di plexiglas di delimitazione della tribunetta riservata ai disabili”).
Dagli spalti dello stadio i due giovani godevano, del resto, di una visuale ampia, tale da far agevolmente percepire loro l’attivita’ criminosa che si stava compiendo poco distante.
Con riguardo alle specifiche condotte ascritte a ciascuno in quel contesto di disordini, evidenziava la Corte dell’appello che il (OMISSIS), armato di bastone e con il volto travisato, fu visto dirigersi proprio verso l’epicentro dello scontro, mentre l’ (OMISSIS) venne notato mentre si trovava sulle gradinate, con il volto travisato da una sciarpa, al centro tra due tifosi i quali reggevano le porte dei bagni appena scardinate.
Secondo i Giudici del gravame, doveva, pertanto, ritenersi provata la coscienza e la volonta’ di entrambi gli imputati di concorrere con altri, attraverso la propria condotta, al macro-evento di devastazione in atto.
Analoghe considerazioni valevano per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, (OMISSIS), sviluppando i seguenti due motivi.

 

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2.1. Carenza assoluta di motivazione in ordine al giudizio di partecipazione al delitto di devastazione per omessa considerazione di elementi di prova decisivi.
La Corte di appello non si era confrontata affatto con le informazioni fornite dall’Ispettore (OMISSIS) e dai giovani (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti presenti ai fatti.
Il primo Giudice le aveva considerate, ma non nel punto cruciale, essendosi limitato, per depotenziare la valenza probatoria del testimoniale, a rilevare che da dette dichiarazioni era emerso soltanto che il (OMISSIS) non aveva usato contro nessuno il bastone che si era procurato durante gli scontri.
Viceversa, come evidenziato nei motivi di gravame, le prove in questione permettevano di dimostrare l’esistenza di un ulteriore segmento della condotta dell’imputato: ovvero che egli, dopo essersi diretto verso le forze dell’ordine, aveva fatto subito ritorno sulle gradinate al fianco degli amici.
Non solo, dunque, l’azione si caratterizzo’ per una inversione di marcia da parte del ricorrente, ma per una inversione immediata, il che consentiva di apprezzare una condotta diversa e meno grave di quella focalizzata dai Giudici di merito, poiche’ brevissima e dalla quale l’agente si era palesemente ravveduto, tanto piu’ che lo stesso primo Giudice aveva valutato come marginale il ruolo assunto dal (OMISSIS) nella vicenda di devastazione; avrebbe, dunque, dovuto verificarsi se quel ruolo, gia’ reputato marginale, a fronte della gravita’ e della vastita’ degli eventi tipici di distruzione, potesse risultare insignificante sotto il profilo della consistenza causale ovvero incidere, con il manifestato ravvedimento, sull’elemento psicologico del reato.
Il giudizio di responsabilita’ scontava, inoltre, la mancata considerazione di emergenze evincibili dalle stesse sentenze.
La decisione impugnata lasciava presupporre che l’azione del ricorrente si fosse svolta in concomitanza con l’attivita’ di devastazione e che fosse, dunque, da lui certamente percepita.
L’attivita’ di devastazione, tuttavia, ebbe una precisa scansione, per come descritto dalle sentenze esaminate: ed invero, il contesto si caratterizzo’, dapprima, per un’azione contro i pubblici ufficiali e, poi, contro le cose.
Sarebbe, allora, stato necessario considerare una siffatta successione di eventi, tenuto conto che l’imputato si era esclusivamente diretto contro le forze dell’ordine e, quindi, aveva preso parte, anche se per una brevissima frazione temporale e senza compiere alcuna azione di aggressione o distruzione, solo alla prima parte degli scontri, prima di ravvedersi velocemente; la tipica attivita’ di devastazione, invece, si era realizzata in una fase successiva alla condotta individuale.
Evidente, allora, era la necessita’ di individuare con esattezza l’azione materiale individuale e il corretto susseguirsi dei fatti come descritto nelle sentenze: solo dopo avrebbe potuto procedersi al giudizio sulla efficienza causale e sulla sussistenza dell’elemento psicologico.
2.2. Violazione della legge penale per omessa declaratoria di prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale sub capo B).

 

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Le attenuanti generiche, essendo state concesse anche per due motivi di carattere soggettivo (giovane eta’ e incensuratezza), andavano applicate anche al reato sub capo B).
Occorreva, dunque, procedere al giudizio di bilanciamento che, se espresso in termini di equivalenza, avrebbe determinato, in conseguenza dell’operativita’ della precedente, piu’ favorevole, disciplina della prescrizione, l’estinzione del reato.
2.2.1. Nella memoria aggiuntiva depositata la difesa del (OMISSIS) sviluppa, anche mediante riferimenti giurisprudenziali, ulteriori argomenti sul tema dell’efficienza causale e dell’elemento soggettivo della fattispecie concorsuale contestata.
3. Ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, anche (OMISSIS), deducendo i due seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilita’ del concorso nel reato di devastazione.
Se, in mancanza di una significativa influenza sul comportamento collettivo, anche l’azione confluente nei disordini viene ritenuta inidonea ad integrare l’ipotesi concorsuale, nessuna rilevanza poteva essere attribuita, nel caso di specie, alla semplice presenza dell’imputato sul posto o a un mero atteggiamento dallo stesso assunto, non tradottosi in una condotta specifica.
I rilievi, involgenti l’imprescindibile individuazione di una concreta condotta da attribuire al soggetto agente, esposti nei motivi di gravame, non erano stati in alcun modo richiamati nella sentenza di appello.
La Corte territoriale si era limitata a ritenere la correttezza delle valutazioni operate dal primo Giudice, indicando semplicemente il contegno serbato dall’imputato e omettendo il richiamo alle deduzioni difensive formulate in relazione alla inidoneita’ delle circostanze attinenti alla posizione, all’aspetto e all’atteggiamento del soggetto nel contesto dei tumulti, a configurare una condotta concorsuale.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilita’ del concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale.
In punto di responsabilita’ per tale reato, la Corte di appello si era limitata a richiamare, illogicamente, le considerazioni svolte a proposito del diverso reato di devastazione.
Nessun riferimento era stato operato alle obiezioni, formulate nei motivi di appello, secondo le quali il Giudice di primo grado aveva richiamato, con estrema genericita’, la violenza e la minaccia, collettivamente attuate, senza indicare lo specifico apporto arrecato dall’imputato.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va, in primo luogo, annullata senza rinvio, nei confronti di entrambi gli imputati, limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (articolo 337 c.p. e articolo 339 c.p., comma 2), perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
1.1. Va premesso che, in tema di prescrizione del reato, nell’ipotesi di pluralita’ di imputazioni e di imputati nell’ambito dello stesso processo, il principio che impone l’applicazione integrale della disciplina piu’ favorevole tra quella introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 e quella precedente, trova applicazione con riferimento ad ogni singolo fatto di reato e con riguardo alla singola posizione di ciascun imputato (Sez. 4, n. 6369 del 16/12/2016, dep. 2017, Notaroberto e altri, Rv. 268890).
Nel caso in esame, essendo stato commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato il (OMISSIS), data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova normativa (8 dicembre 2005), e’ indubbio che si debba applicare, in quanto piu’ favorevole, la norma all’epoca vigente, dovendo, viceversa, escludersi, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica della disposizione transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, articolo 10, comma 2, suggerita da questa Corte (Sez. 4, n. 3368 del 13/1/2010, P.M. in proc. Micco e altro, Rv. 246501, in motivazione), che le norme piu’ sfavorevoli (termine di prescrizione piu’ lungo) si possano applicare a reati commessi prima della loro entrata in vigore.
Il maggior favore della norma previgente risiede nel fatto che il vecchio testo dell’articolo 157 c.p., comma 3, prevede, diversamente dal nuovo, che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, “Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano (…) le disposizioni dell’articolo 69”.
Cio’ significa che, solo secondo il vecchio testo, il giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza consente di determinare il tempo necessario a prescrivere in relazione al limite editale massimo dell’ipotesi base del reato (5 anni di reclusione, dunque con prescrizione ordinaria in 10 anni e massima in 15 anni ex articolo 157 c.p., comma 1), n. 3 e articolo 160 c.p., u.c.), mentre la nuova disciplina dell’articolo 157 esclude l’operativita’ del giudizio di bilanciamento e tiene conto dell’aumento di pena “per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”: nell’ipotesi di resistenza aggravata dalla circostanza ad effetto speciale di cui all’articolo 339 c.p., comma 2, contestata agli imputati, l’aumento massimo previsto porta a una pena di 15 anni di reclusione, cui va aggiunto un quarto ex articolo 161 c.p., comma 2, per una prescrizione massima di 18 anni e 9 mesi, come detto piu’ sfavorevole e, quindi, non applicabile retroattiva mente.
1.2. Quanto esposto presuppone che, nel processo di merito, le attenuanti generiche siano state concesse non solo in relazione al reato di devastazione, ritenuto piu’ grave, ma anche al reato-satellite, in quanto, in caso di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze suddette va operato con riferimento ai singoli episodi criminosi e non globalmente (Sez. 3, n. 1810 del 2/12/2010, dep. 2011, R., Rv. 249279).
Ritiene il Collegio di condividere il principio affermato da Sez. 2, n. 10995 del 13/2/2018, Perez Prado e altro, Rv. 272375, secondo cui, ravvisata la continuazione tra piu’ reati, il giudice puo’ riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri “oggettivi” o “soggettivi” previsti dall’articolo 133 c.p., sicche’ se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l’applicazione sara’ riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all’imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l’applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione.

 

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Nel caso in esame, il riferimento operato dai Giudici di merito, per entrambi gli imputati senza distinzione, al ruolo marginale assunto nella “vicenda” (quindi con riguardo. all’uno e all’altro reato in contestazione), alla giovane eta’ e alla sostanziale incensuratezza, denota una marcata valorizzazione dei parametri di natura “soggettiva” e, quindi, induce a ritenere estesa, senza forzature da parte di questa Corte, la concessione delle attenuanti generiche anche al reato-satellite di resistenza a pubblico ufficiale.
1.3. Se cosi’ e’, in applicazione della disciplina sulla prescrizione vigente all’epoca del fatto, non constando periodi di sospensione, il reato di resistenza ascritto agli imputati, commesso il (OMISSIS), deve giudicarsi prescritto il 14 marzo 2019, prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Pertanto, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. (v. pagg. 9-10 della motivazione), beneficiando il ricorrente (OMISSIS) dell’effetto estensivo ex articolo 587 c.p.p. del motivo proposto dal ricorrente (OMISSIS), deve addivenirsi a pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati, limitatamente al reato di cui all’articolo 337 c.p. e articolo 339 c.p., comma 2, perche’, in costanza delle gia’ riconosciute circostanze attenuanti generiche, e’ estinto per prescrizione.
1.4. Ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), questa Corte puo’ provvedere direttamente alla rideterminazione della pena, mediante eliminazione della frazione di aumento apportata per il reato-satellite (due mesi di reclusione), ridotta di un terzo per il rito abbreviato, quindi nella misura di 40 giorni di reclusione.
2. Con riferimento alla imputazione principale di devastazione, deve ritenersi fondato il primo, assorbente motivo dedotto nell’interesse di (OMISSIS).
2.1. Va ricordato che, per costante orientamento di legittimita’, l’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 419 c.p. consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalita’ posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantita’ di cose mobili o immobili, si’ da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o piu’ soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprieta’ privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell’ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono nella collettivita’ il senso della tranquillita’ e della sicurezza (Sez. 6, n. 37367 del 6/5/2014, Seppia, Rv. 261932; Sez. 1, n. 946 del 5/7/2011, dep. 13/1/2012, Proietti ed altri, Rv. 251665; Sez. 1, n. 16553 dell’1/4/2010, Orfano, Rv, 246941).
E’ stato, infatti, precisato che, trattandosi di reato contro l’ordine pubblico, e’ indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione
o che sia stato grave il danno in concreto prodotto; cio’ che rileva e’ che il fatto, per le sue modalita’ e per le circostanze di tempo e di luogo in cui si realizza, determini nell’ambiente un particolare allarme sociale.
Deve, altresi’, evidenziarsi che l’elemento soggettivo del delitto di devastazione e’ costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravita’ ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l’ordine pubblico (Sez. 1, n. 26830 dell’8/3/2001, Mazzotta, Rv. 219900; Sez. 6, n. 37367 del 6/5/2014, Seppia, Rv. 261934, in cui si e’ specificato che e’ necessario che il soggetto agisca nonostante abbia percepito che la sua condotta distruttiva si inserisce in un contesto che la rende concausa di un evento di devastazione).
Selezionando dall’ampia casistica affrontata da questa Corte casi analoghi a quello di specie, si e’, ad esempio, ritenuto di ricondurre alla fattispecie di devastazione la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, avevano tentato di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste di biglietto, e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenarono in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell’ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso (Sez. 1, n. 25104 del 16/4/2004, P.M. in proc. Marzano ed altri, Rv. 228133; conforme, Sez. 1, n. 26830/2001, cit.).

 

Reato continuato ed il giudizio circa le circostanze attenuanti

Va, ancora, tenuto presente che, ai fini della responsabilita’ a titolo di concorso di persone nel reato di devastazione, puo’ non essere sufficiente che l’agente compia materialmente un atto di danneggiamento o partecipi ai disordini, essendo, invece, necessario, un contributo – di ordine materiale o morale – all’azione distruttiva nel suo complesso, anche eventualmente per quella sola parte che, in quanto collegata con il fenomeno complessivo, e’ causa efficiente de’ll’evento di devastazione (Sez. 6, n. 37367 del 6/5/2014, Seppia, Rv. 261933; Sez. 1, n. 45646 del 5/6/2015, Gentile e altri, Rv. 265277; Sez. 1, n. 11912 del 18/1/2019, Oppedisano, Rv. 275322); in questa prospettiva – chiarisce condivisibilmente la sentenza “Seppia” – difetterebbe di tipicita’ la condotta che, pure in qualche modo confluente nei disordini che conducono alla devastazione (nel significato tecnico di distruzione vasta e indiscriminata), risultasse priva di significativa influenza sulla natura devastante delle conseguenze del comportamento collettivo: la questione, pertanto, non puo’ essere risolta in termini di mera “partecipazione ai disordini” o sulla base della responsabilita’ per un microevento inidoneo, se isolatamente osservato, a condizionare la qualificazione del fatto nel suo pieno significato lesivo.
Il vaglio del Giudice di merito, secondo gli arresti richiamati, dovra’ essere necessariamente proteso, anzitutto, a focalizzare con chiarezza un contributo di ordine morale o materiale all’azione distruttiva, anche e per quella sola parte che, per la sua relazione con il fenomeno complessivo, puo’ comunque considerarsi causa efficiente dell’evento giuridico; in secondo luogo, ed appunto, andra’ provata la rilevanza del fatto materiale quale concausa dell’evento di devastazione.
2.2. Orbene, in relazione alla posizione del (OMISSIS), se si guarda alla sentenza impugnata, anche nell’integrazione che le deriva dalla disposta conferma della decisione di primo grado, il tema della condotta materiale ascritta al ricorrente viene trattato’ in modo incompleto e il tema della sua rilevanza, nel senso appena indicato, resta sostanzialmente implicito.
Quanto al primo profilo, la fotografia probatoria restituita dalla Corte di appello di Napoli ritrae l’imputato mentre, armato di bastone e con il volto travisato, “si dirigeva proprio verso l’epicentro dello scontro”, senza che la sentenza impugnata – che dalla descritta condotta desume la responsabilita’ del (OMISSIS) sia per la resistenza a pubblico ufficiale, sia per la devastazione – aggiunga ulteriori particolari circostanziali, neppure sullo sviluppo successivo di quell’azione, in modo da farne comprendere in modo adeguato, sul piano logico, l’eventuale influenza della stessa sul macroevento di devastazione, che, per come risulta pacificamente dagli atti, si verifico’ in luogo diverso dalle gradinate (nei bagni di pertinenza della Curva Nord dello stadio) e in un momento successivo (come precisato dal primo Giudice).
La Corte partenopea ha colpevolmente trascurato di confrontarsi con il testimoniale difensivo, specificamente valorizzato nei motivi di gravame, comprendente anche le dichiarazioni di un investigatore presente ai fatti, l’Ispettore Capo della Polizia di Stato (OMISSIS), alla luce delle quali si evince che (OMISSIS), divelto un pezzo di legno (da una panchina portata dai tifosi per sostenere i tamburi e non dagli arredi dello stadio), si diresse, in un primo tempo, verso il luogo dello scontro tra tifosi e Forze dell’ordine, ma poi, quasi subito, torno’ indietro per fermarsi sulle gradinate, con altri, ad assistere del tutto passivamente – e a debita distanza – agli scontri fra il gruppo “attivo” dei tifosi e i poliziotti e, dunque, rimanendo in luogo diverso da quello dove si verificarono i fatti di devastazione; le circostanze riferite dall’Ispettore (OMISSIS) risultano confermate anche da (OMISSIS) e (OMISSIS) e, tuttavia, neppure di esse e senza motivazione la Corte di merito ha tenuto conto.
Il mancato apprezzamento degli elementi di prova offerti dalla difesa provoca un evidente vulnus motivazionale nella decisione impugnata, che ne mina la tenuta logica, in quanto l’affermazione di responsabilita’ (confermata) del ricorrente cui perviene la Corte distrettuale si fonda su un frammento soltanto della sua azione e non nei suoi sviluppi successivi (appunto riferiti dai tre testi a discarico), che dovevano essere necessariamente analizzati per accertare se e in che modo con quella condotta, globalmente considerata, il (OMISSIS) avesse apportato un contributo concorsuale di tipo morale alle condotte materialmente commesse da altri tifosi e in un luogo diverso dagli spalti (oltre che in un momento successivo), e con quale efficienza causale sull’evento di devastazione complessivamente inteso: senza tale ineludibile analisi, la motivazione si rivela inadeguata e il tema della rilevanza causale della condotta ascrivibile all’agente resta sostanzialmente e inammissibilmente implicito.
Per le esposte ragioni, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 419 c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, che colmera’ le lacune motivazionali rilevate attenendosi ai principi giurisprudenziali enunciati.
3. Il ricorso di (OMISSIS) relativo al reato di devastazione, va, viceversa, dichiarato inammissibile.
Esso, infatti, si limita a muovere censure di carattere generico, oltre che assertivo-confutativo, senza specificamente confrontarsi con l’argomentare della Corte di appello, che seppure sintetico, si sviluppa su un piano di ragionevole plausibilita’, fondando correttamente la responsabilita’ concorsuale del ricorrente nel reato di cui all’articolo 419 c.p. sulla condotta piu’ sopra descritta posta in essere nell’occorso, rivelatrice quanto meno di adesione morale al macro-evento di devastazione verificatosi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente al reato di cui agli articoli 337 e 339 c.p., perche’, in costanza delle gia’ riconosciute circostanze attenuanti generiche, e’ estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena pari a 40 giorni di reclusione.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 419 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul capo, relativamente al (OMISSIS), ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di (OMISSIS).

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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