Diffamazione a carico del giornalista e la notizia riportata falsa

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 maggio 2021| n. 20873.

Diffamazione a carico del giornalista e la notizia riportata falsa.

Non può ritenersi integrato il reato di diffamazione a carico del giornalista solo perché la notizia riportata si è rivelata falsa, qualora l’informazione divulgata sulla stampa sia stata acquisita da fonte chiaramente indicata nell’articolo e lo stesso autore del pezzo abbia avuto cura di utilizzare il condizionale. A maggior ragione, ciò vale se vi è stato il rifiuto della controparte dell’intervistato di rilasciare proprie dichiarazioni.

Sentenza|26 maggio 2021| n. 20873. Diffamazione a carico del giornalista e la notizia riportata falsa

Data udienza 6 aprile 2021

Integrale
Tag – parola: Diffamazione a mezzo stampa – Diffamazione a carico del giornalista e la notizia riportata falsa –  Articolo giornalistico – Uso del verbo condizionale – Discrimine per il contenuto dell’articolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott.ssa LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/04/2019 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha affermato, ai soli effetti civili, la responsabilita’ di (OMISSIS), giornalista de (OMISSIS), e di (OMISSIS), direttore del medesimo quotidiano: la prima, in relazione alla pubblicazione, in data (OMISSIS), di un articolo nel quale riportava la notizia – rivelatasi falsa secondo cui, nel corso dell’udienza del giorno precedente, celebrata dinanzi al Tribunale di Tivoli e dedicata all’audizione dei testimoni del processo per i presunti abusi in una scuola di (OMISSIS), i pediatri avrebbero riferito che “19 bambini su 21 presenterebbero tracce di abusi, in particolare uno, al quale si sarebbero formate lesioni durante il periodo delle presunte violenze”; il secondo per non avere esercitato, per negligenza, il controllo necessario ad impedire che venisse pubblicato l’articolo sopra menzionato.
2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che l’imputata non potesse invocare l’esimente putativa del diritto di critica, dal momento che non aveva assolto al doveroso controllo sull’oggetto dell’articolo, limitandosi a fare affidamento sull’attendibilita’ della fonte, rappresentata da uno degli avvocati di parte civile del processo, ossia da un soggetto processualmente interessato, senza operare altre verifiche; b) che l’impossibilita’ di operare siffatto controllo, in ragione del fatto che l’udienza era stata celebrata a porte chiuse e che gli avvocati degli imputati spesso non volevano parlare, avrebbe dovuto condurre semplicemente a non pubblicare la notizia; c) che a nulla rilevava l’impiego, da parte dell’imputata di taluni accorgimenti stilistici, quali l’uso dei verbi al condizionale, la mancata indicazione dei nominativi degli imputati, il preciso riferimento alla fonte originaria della notizia.
3. Nell’interesse degli imputati e’ stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione degli articoli 51 e 59 c.p., per avere la Corte d’appello trascurato di considerare che, essendo impensabile che non venga fornita notizia del contenuto di processi di rilievo pubblico, pur celebrati a porte chiuse, la giornalista aveva fatto affidamento su quanto dichiarato da un difensore di parte civile, fonte valida ed esauriente, anche in relazione ai doveri di probita’, lealta’ e correttezza, imposti dall’articolo 18 del codice deontologico forense, per regolamentare i rapporti tra l’avvocato e gli organi di informazione.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all’assoluta assenza di considerazioni dedicate aula posizione del direttore.
4. E’ stata depositata memoria nell’interesse dei ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente alla luce della loro stretta connessione.
Questa Corte anche di recente (Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Sasso, Rv. 2789520) ha ribadito: a) che la scriminante, anche solo putativa, dell’esercizio del diritto di cronaca e’ configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628); b) che l’esimente, anche solo putativa, del diritto di cronaca giudiziaria non puo’ essere affermata in ragione del presunto elevato livello di attendibilita’ della fonte se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia (Sez. 5, n. 23695 del 05/03/2010, Brancato, Rv. 247524); c) l’esimente, anche solo putativa, del diritto di cronaca giudiziaria puo’ essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati, ma abbia altresi’ offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicita’ dei fatti (Sez. 5, n. 27106 del 09/04/2010, Ciolina, Rv. 248032).
Ora, la sentenza impugnata, nel necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico alla diffusione della notizia e il rispetto del dovere della verita’, ha semplicemente valorizzato l’impossibilita’ di verificare la verita’ della notizia, senza prendere in considerazione il fatto che nell’articolo le dichiarazioni dei testi sono riportate attraverso la cautela dell’uso del condizionale e chiaramente attribuendo la loro ricostruzione alle dichiarazioni dell’avvocato della parte civile, che, secondo la decisione di primo grado, era anche l’unica fonte che era stato possibile consultare.
Siffatte carenze rendono l’apparato argomentativo inidoneo a sorreggere l’affermazione di responsabilita’, sia pure ai limitati effetti civili.
2. La sentenza va, pertanto, annullata e, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., sara’ il giudice civile competente per valore in grado d’appello a regolare le spese anche in relazione al giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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