Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 novembre 2021| n. 43909.
Reati edilizi ed il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria.
In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio. Pertanto, non può sostenersi che la qualificazione dell’opera in questione come “opera minore” la sottragga dagli oneri previsti dalla normativa antisismica, perché – a prescindere da ogni accertamento di fatto sul punto – è sufficiente ricordare che contravvenzioni antisismiche sono applicabili a qualsiasi opera, eseguita in violazione delle relative disposizioni, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi qualificati “opere minori”.
Sentenza|29 novembre 2021| n. 43909. Reati edilizi ed il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria
Data udienza 5 ottobre 2021
Integrale
Tag – parola: Immobili – Difformità rispetto alle norme tecniche ed edilizie in materia sismica – Contravvenzioni antisismiche – Applicabilità a prescindere dalla grandezza dell’immobile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/10/2018 del Tribunale di Foggia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Filippi Paola, ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del Decreto Legge n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 8 ottobre 2018, il Tribunale di Foggia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), in relazione ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera c), e al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, perche’ estinti per intervenuto permesso di costruire in sanatoria; ha dichiarato non punibili, per particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131-bis c.p., (OMISSIS) e (OMISSIS), per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 83, 93, 94, 95 a loro contestati per avere realizzato una struttura in legno senza preavviso scritto al competente ufficio pubblico, senza la preventiva autorizzazione scritta e in difformita’ dalle norme tecniche sull’edilizia in zone sismiche.
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, un’impugnazione qualificata come appello, con la quale lamentano, con unico motivo di doglianza, la mancata assoluzione, per non avere commesso il fatto o perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, in relazione alle violazioni antisismiche contestate, sul rilievo che vi era stato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, a fronte di lavori realizzati in una proprieta’ privata recintata e privi di rischi per l’incolumita’ pubblica, individuati come “opere minori” dallo stesso titolo di sanatoria. Tale prospettazione e’ stata ribadita con successiva memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L’impugnazione – che e’ stata trasmessa a questa Corte dalla Corte di appello di Bari e deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, perche’ proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’articolo 593 c.p.p., comma 3, in quanto relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda – e’ inammissibile.
La prospettazione difensiva, del tutto generica, si basa sulla mera indimostrata asserzione secondo cui i lavori non avrebbero provocato rischi per l’incolumita’ pubblica, nonche’ su una pretesa applicabilita’ della sanatoria edilizia alle violazioni della normativa antisismica. Tale applicabilita’ e’ pero’ espressamente esclusa dalla giurisprudenza di legittimita’, la quale ha costantemente affermato che, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 36 comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio (ex plurimis, Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, dep. 07/12/2018, Rv. 274212; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rv. 270792).
Ne’ puo’ sostenersi, come fa la difesa, che la qualificazione dell’opera in questione come “opera minore” la sottragga dagli oneri previsti dalla normativa antisismica, perche’ – a prescindere da ogni accertamento di fatto sul punto – e’ sufficiente ricordare che contravvenzioni antisismiche sono applicabili a qualsiasi opera, eseguita in violazione delle relative disposizioni, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumita’, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi qualificati “opere minori” (ex plurimis, Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015, Rv. 263376).
4. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili.
Trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione – che nel caso in esame sarebbe maturata il dopo la sentenza d’appello – e’ preclusa dall’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericita’ o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza, 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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