Contratto di abbonamento tra una società calcistica e lo spettatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 novembre 2021| n. 35615.

Contratto di abbonamento tra una società calcistica e lo spettatore.

Il contratto di abbonamento stipulato tra una società calcistica e lo spettatore, avente ad oggetto il diritto di questi ad assistere ad un numero determinato di partite, è un contratto ad esecuzione periodica ai sensi dell’art. 1458 c.c.. In caso di risoluzione la società è tenuta a restituire il corrispettivo delle prestazioni non godute dallo spettatore. Vi sono però ipotesi di deroga a tale statuizione. La clausola contrattuale che, in deroga all’art. 1458 c.c., consenta alla società sportiva, in caso di risoluzione del contratto di abbonamento, di trattenere il corrispettivo relativo alle prestazioni non godute dall’abbonato “salvo il diritto al risarcimento del maggior danno”, può costituire un patto qualificabile come clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Ordinanza|19 novembre 2021| n. 35615. Contratto di abbonamento tra una società calcistica e lo spettatore

Data udienza 14 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di abbonamento – Assistenza alle partite di calcio – Sospensione del contratto per condotta antisportiva – Restituzione della prestazione avuta e risarcimento del danno – Autonomia – Eccezione per le prestazioni periodiche ex art. 1458 cc – Domanda di riduzione della penale – Ammissibile anche in appello

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11039-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente
avverso la sentenza n. 4398/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 27/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2014 Nicola (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Torino la societa’ (OMISSIS) s.p.a., esponendo che:
-) aveva stipulato con la societa’ convenuta un contratto (denominato “Servizio Premium Boniperti”) avente ad oggetto l’abbonamento ad assistere alle partite di calcio disputate dalla squadra di proprieta’ della societa’ convenuta nel complesso sportivo denominato “Juventus Stadium” di Torino;
-) che il 9 ottobre 2014 la societa’ convenuta aveva sospeso l’erogazione del servizio, addebitandogli di avere, in occasione di una precedente partita di calcio, colpito con uno schiaffo un membro dello staff della squadra ospite (la (OMISSIS) s.p.a.);
-) che la sospensione dell’abbonamento costituiva un inadempimento colpevole da parte della societa’ convenuta.
Chiese pertanto la condanna della societa’ convenuta “ad un facere consistente nel far assistere l’attore alle partite casalinghe della prima squadra della (OMISSIS), organizzate e disputate presso lo Juventus Stadium nella stagione 2014-2015”, nonche’ al risarcimento del danno.
2. La societa’ (OMISSIS) s.p.a. si costitui’ chiedendo il rigetto della domanda.
In via riconvenzionale allego’ che, in conseguenza della condotta tenuta dall’attore, i competenti organi dell’ordinamento sportivo le avevano inflitto una sanzione pecuniaria dell’importo di Euro 30.000. Domando’ di conseguenza la condanna dell’attore al risarcimento del danno.
3. Con sentenza 10 ottobre 2016 n. 3324 il Giudice di Pace di Torino rigetto’ la domanda attorea ed accolse quella riconvenzionale, condannando l’attore al risarcimento del danno in favore della societa’ convenuta, quantificato equitativamente ex articolo 1226 c.c., in Euro 2.500. La sentenza venne impugnata dal soccombente.
4. Il Tribunale di Torino con sentenza 27 settembre 2018 n. 4398 rigetto’ il gravame.
Il Tribunale ritenne in punto di fatto che effettivamente l’attore aveva tenuto una condotta antisportiva; che le prove documentali dalle quali emergevano i fatti di causa erano state ritualmente acquisite in giudizio; che di conseguenza la sospensione dell’abbonamento era stata legittimamente disposta dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. in base alle previsioni di cui alle condizioni generali del contratto di abbonamento, articoli 12 e 13; che la liquidazione del danno da parte del Giudice di pace fu “congrua”, e che comunque l’appellante aveva impugnato in modo generico il quantum debeatur.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito la (OMISSIS) con controricorso.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, prospettando i vizi di cui all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la violazione di sei articoli del c.p.c. e di nove articoli del c.c..
Al di la’ di tali riferimenti normativi, nell’illustrazione del motivo vengono prospettate cinque diverse censure.
1.1. Con una prima censura (p. 6, ultima parte, del ricorso) il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la (OMISSIS) non avesse mai chiesto, in primo grado, la condanna dell’attore al pagamento della penale contrattualmente prevista, e che di conseguenza fosse irrilevante qualsiasi indagine sulla validita’ e sulla congruita’ della clausola penale prevista dal contratto (la quale consentiva alla (OMISSIS), in caso di risoluzione anticipata, di trattenere l’intero importo dell’abbonamento gia’ incamerato).
Deduce in contrario il ricorrente che la societa’ (OMISSIS), trattenendo l’intero costo dell’abbonamento, aveva di fatto applicato la clausola penale contrattualmente prevista, rappresentata per l’appunto dal costo dell’abbonamento.
1.1.1. La censura e’ inammissibile, e sarebbe stata comunque infondata nel merito, se la si fosse potuta esaminare.
In primo luogo la censura e’ inammissibile in quanto con essa il ricorrente ha inteso dolersi, in sostanza, d’una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: sostiene infatti che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che “la (OMISSIS) non ha mai chiesto alcunche’ a titolo di penale” (cosi’ la sentenza, p. 15).
Tuttavia denunciare in sede di legittimita’ l’erroneita’ del giudizio con cui il giudice di merito abbia ritenuto mai proposta una domanda, che il ricorrente assume invece essere stata effettivamente formulata, e’ un motivo di ricorso che – per usare le parole della legge – “si fonda” sull’atto processuale del cui mancato esame il ricorrente si duole.
Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilita’ (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

 

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Con riferimento alla censura qui in esame, il ricorrente non ha assolto alcuno dei suddetti oneri.
Il ricorso, infatti, non indica in quali termini ed in quale atto processuale assume che la (OMISSIS) abbia formulato la domanda di condanna dell’attore al pagamento della penale, oppure eventualmente – abbia formulato una domanda di accertamento della legittimita’ dell’avvenuto incameramento della penale. Ne’ il ricorso riferisce se, nel primo grado del giudizio, la (OMISSIS) abbia per avventura opposto in compensazione il credito risarcitorio per i danni subiti in conseguenza dell’inadempimento di controparte, rispetto al debito restitutorio del prezzo dell’abbonamento per la parte non goduta.
Il ricorso, insomma, non contiene alcuna sufficiente esposizione delle difese svolte dalla societa’ convenuta nel primo grado del giudizio, ne’ espone le motivazioni in diritto su cui quelle difese poggiavano.
Esso, quindi, non assolve gli oneri minimi che l’articolo 366 c.p.c., n. 6, esige da chi intenda sostenere che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto mai proposta una domanda invece effettivamente formulata dalla controparte del ricorrente.
1.1.2. Sebbene il rilievo che precede abbia carattere assorbente, ritiene doveroso il Collegio rilevare ad abundantiam che la prima censura contenuta nel primo motivo di ricorso sarebbe stata comunque infondata.
Dalla risoluzione d’un contratto (articolo 1453 c.c.) scaturiscono, come noto, effetti liberatori, restitutori e risarcitori (articolo 1458 c.c.).
La restituzione della prestazione ricevuta e il risarcimento del danno costituiscono obbligazioni diverse ed autonome, sicche’ e’ ben possibile che il contraente fedele, pur avendo diritto al risarcimento del danno, possa comunque essere tenuto alla restituzione del corrispettivo gia’ ricevuto, salva l’applicazione dell’istituto della compensazione (cosi’ la fondamentale decisione pronunciata sul punto da Sez. U, Sentenza n. 5391 del 17/05/1995).
A tale disciplina deroga parzialmente l’articolo 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione periodica, per i quali la legge fa salve le prestazioni gia’ eseguite al momento della risoluzione.
Il contratto di abbonamento stipulato tra una societa’ calcistica e lo spettatore, avente ad oggetto il diritto di quest’ultimo di assistere ad un determinato numero di competizioni sportive, e’ un contratto ad esecuzione periodica ai sensi dell’articolo 1458 c.c.: in caso di risoluzione, pertanto, la societa’ calcistica e’ tenuta a restituire il corrispettivo delle prestazioni non godute dall’abbonato.
La clausola contrattuale che, in deroga all’articolo 1458 c.c., consenta alla societa’ sportiva, in caso di risoluzione, di trattenere il corrispettivo relativo alle prestazioni non godute dall’abbonato “salvo il diritto al risarcimento del maggior danno”, puo’ dunque effettivamente costituire un patto qualificabile come clausola penale ai sensi dell’articolo 1382 c.c..
Si e’ detto “puo'”, e non “deve”, in quanto non puo’ escludersi, in astratto, che in virtu’ degli altri patti contrattuali quella clausola debba essere qualificata come solve et repete, oppure come previsione d’una decadenza, od ancora come deroga convenzionale all’articolo 1458 c.c..
Da cio’ discendono due conseguenze.

 

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1.1.3. La prima e’ che il ricorrente, a fronte d’una sentenza la quale ha escluso che la societa’ convenuta abbia inteso avvalersi d’una clausola penale (“mai si e’ parlato di penale negli atti del primo grado del giudizio’), non ha prospettato alcuna violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti (articolo 1362 c.c.), sicche’ la relativa statuizione non puo’ essere sindacata in questa sede sul piano sostanziale.
1.1.4. La seconda e’ che, qualora volesse qualificarsi come “clausola penale” il patto contrattuale il quale consentiva alla societa’ (OMISSIS) di incamerare l’intero prezzo dell’abbonamento, comunque nel presente giudizio la (OMISSIS) ha, da un lato, trattenuto l’intero corrispettivo dell’abbonamento, e dall’altro domandato il risarcimento del danno.
Il giudice di primo grado, pur avendo espressamente accertato tale condotta, ha comunque condannato l’attore al risarcimento del danno in favore della societa’ (OMISSIS). In tal modo, quel giudice ha per cio’ solo mostrato di ritenere – implicitamente, ma inequivocabilmente che il corrispettivo dell’abbonamento incamerato dalla societa’ (OMISSIS) non esauriva il danno da quest’ultima subito in conseguenza dell’inadempimento dell’odierno ricorrente dell’obbligo contrattualmente assunto di “non compiere azioni tese a denigrare, offendere o contestare in materia plateale persone, autorita’ e istituzioni pubbliche o private” (cfr. il controricorso, p. 20).
Il Tribunale ha confermato tale valutazione, ritenendo che l’odierno ricorrente, con la sua condotta illecita, aveva esposto la societa’ (OMISSIS) al pagamento di un’ammenda di Euro 30.000, condanna che ad avviso del Tribunale fu legata da un “nesso causale” rispetto alla condotta di (OMISSIS).
Il Tribunale, insomma, ha mostrato di ritenere che la societa’ (OMISSIS) avesse patito un pregiudizio pari all’importo della penale, piu’ la somma liquidata dal Giudice di pace.
La censura di “omessa pronuncia sulla eccessivita’ della penale”, pertanto, sarebbe comunque infondata nel merito, dal momento che il giudice di merito ha comunque mostrato di ritenere che il danno patito dalla societa’ (OMISSIS) fosse largamente eccedente la misura della penale.
E poiche’ la stima del danno, per quanto si dira’, non e’ stata validamente impugnata, qualunque discussione sulla congruita’ della penale resta assorbita dal fatto che il Tribunale ha ritenuto il danno concretamente subito dalla societa’ (OMISSIS) superiore all’importo della suddetta penale.
1.2. Con una seconda censura il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha reputato tardiva la domanda subordinata, proposta dall’odierno ricorrente, di riduzione della penale.
1.2.1. Il motivo e’ inammissibile per difetto di rilevanza, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada su questo punto corretta. Questa Corte infatti ha piu’ volte affermato che la domanda di riduzione della clausola penale puo’ essere proposta per la prima volta anche in appello, e che anzi la suddetta riduzione puo’ essere disposta d’ufficio (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 17933 del 27/08/2020; Sez. 1 -, Ordinanza n. 19320 del 19/07/2018, Rv. 649683 – 01).
Il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto ritenere tardiva ex articolo 345 c.p.c. la suddetta domanda.
Tuttavia il dispositivo della sentenza impugnata e’ comunque conforme a diritto, dal momento che – per quanto detto supra, al 5 1.1.2 – il Tribunale ha implicitamente mostrato di ritenere che il danno sofferto dalla (OMISSIS) eccedesse la penale. Di conseguenza, quand’anche avesse esaminato la relativa domanda, non sarebbe potuto pervenire a conclusioni diverse dal rigetto dell’appello.
1.3. Con una terza censura il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha reputato non contestata, da parte del ricorrente, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla societa’ (OMISSIS).
1.3.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto non sembra cogliere l’effettiva ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.
Il Tribunale, infatti, non ha affatto ritenuto “non contestata” la domanda di risarcimento del danno proposta dalla (OMISSIS). Ha, invece, ritenuto “non specificamente contestata in appello” la liquidazione del danno compiuta dal Giudice di pace (cfr. la sentenza impugnata, p. 15, secondo capoverso, quintultimo rigo).
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto che il motivo d’appello inteso a contestare il quantum debeatur fosse inammissibile per aspecificita’ del gravame, ex articolo 342 c.p.c.. Tale giudizio non e’ stato pero’ espressamente impugnato nella presente sede.
1.4. Con una quarta censura il ricorrente deduce che il Tribunale lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della (OMISSIS) senza “allegare in sentenza” i fatti costitutivi dell’illecito, e cioe’ l’antigiuridicita’ del fatto, il danno e il nesso di causalita’.
1.4.1. Il motivo e’ infondato.
Il Tribunale, infatti, ha chiaramente esposto le ragioni per le quali la condotta dell’odierno ricorrente costituiva un inadempimento dell’obbligo contrattuale di “non denigrare, offendere o recare disturbo” a terzi; ha affermato che il danno subito dalla (OMISSIS) era pari a 30.000 Euro; ha affermato che vi era un valido nesso di causa fra la condotta dell’odierno ricorrente e la sanzione inflitta dai competenti organi dell’ordinamento sportivo alla societa’ (OMISSIS).
1.5. Con una quinta censura, infine, il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha reputato tardiva, perche’ nuova, la domanda di accertamento della violazione, da parte della (OMISSIS), dei doveri di correttezza e buona fede, nonche’ dell’abuso del diritto, quali fatti costituivi della responsabilita’ per inadempimento del contratto.
1.5.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ irrispettoso degli oneri di indicazione ed allegazione richiesti, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, per i rilievi gia’ svolti supra, al § 1.1.1..
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo, di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Prospetta la violazione di undici norme del c.c. e due del c.p.c..
Nella illustrazione del motivo si sostiene (questo e’ il nucleo della censura) che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la condotta del ricorrente costituisse una violazione degli obblighi scaturenti dal contratto di abbonamento; che in ogni caso quell’inadempimento non era grave; che comunque il Tribunale aveva compiuto i suoi accertamenti sulla base di una erronea valutazione delle prove.
2.1. Il motivo e’ inammissibile per piu’ ragioni: sia perche’ prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, in un giudizio in cui tale censura e’ preclusa dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, essendovi stata una doppia decisione conforme nei gradi di merito; sia in ogni caso perche’ censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, quale e’ lo stabilire se l’inadempimento del contratto abbia o non abbia il carattere della “gravita’” richiesto dall’articolo 1455 c.c..
3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 3.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 ex articolo 2, comma 2;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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