Reati concernenti le armi e la balestra

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|8 giugno 2021| n. 22341.

Reati concernenti le armi e la balestra.

In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell’abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell’art. 699 cod. pen., ma dell’art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Sentenza|8 giugno 2021| n. 22341. Reati concernenti le armi e la balestra

Data udienza 7 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: ARMI – DETENZIONE – Reati concernenti le armi e la balestra

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – rel. Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/05/2013 del TRIBUNALE di LIVORNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CASELLA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ricorre ex articolo 569 c.p.p. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 6 maggio 2013, che ha assolto (OMISSIS) dal reato di detenzione abusiva di armi, ai sensi dell’articolo 697 c.p..
Secondo l’accusa, l’imputato il (OMISSIS) aveva detenuto, senza averne fatto denuncia all’autorita’ competente le seguenti armi: una balestra marca Barnett, modello Panzer, numero identificativo (OMISSIS) di colore nero con manico rigido di 33 cm (lunghezza complessiva di 82 cm); una balestra marca Bernett, modello Rhino, numero identificativo (OMISSIS) di colore nero e marrone con manico rigido di 32 cm (lunghezza complessiva di 95 cm).
2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 38, comma 1, perche’ il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, a seguito delle modifiche introdotte nel citato articolo dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, e’ fatto obbligo di denuncia anche al detentore di parte di arma, sicche’ la norma incriminatrice sanziona anche la detenzione di arma non da fuoco, come la balestra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
Giova premettere che, in tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha piu’ da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi e’ obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell’abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato e’ punito non ai sensi dell’articolo 699 c.p., ma della L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4, comma 2 (Sez. 1, n. 4331 del 11/02/1997, Bassetti, Rv. 207435).
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale ha correttamente evidenziato che non vi era obbligo per (OMISSIS) di denunciare la detenzione delle due balestre, non potendo considerarsi le stesse arma da fuoco, ne’ parti di essa. Nel provvedimento impugnato, infatti, si rileva come il legislatore con l’articolo 38, comma 1 T.U.L.P.S. abbia previsto l’obbligo di denunciare la detenzione solo delle armi da fuoco elencate nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, articolo 1 bis introdotto dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, articolo 2, comma 1 e modificato dal Decreto Legislativo n. 10 agosto 2018, n. 104, articolo 2, comma 1, lettera b), tra le quali non rientra la balestra.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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