Quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 maggio 2021| n. 11639.

Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell’argomento riconosciuto esatto (Tale principio, precisa la Suprema Corte, investita dell’impugnativa concernente un giudizio relativo a domande proposte da alcune lavoratrici nei confronti del Ministero degli Esteri per ottenere il riconoscimento di differenze retributive, vale evidentemente anche per il caso in cui, rispetto ad una “ratio decidendi”, come nel caso di specie, il ricorso per cassazione risulti inammissibile).

Ordinanza|4 maggio 2021| n. 11639

Data udienza 12 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Differenze retributive – Decisione di merito – Impugnazione in sede di legittimità – Distinte ed autonome rationes decidendi – Rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse – Esame degli ulteriori motivi – E’ superfluo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12971/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrente –
nonche’ da: RICORSO SUCCESSIVO N. 1 SENZA N.R.G..
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrente al ricorso successivo n. 1 –
nonche’ da: RICORSO SUCCESSIVO n. 2 SENZA N.R.G..
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrente al ricorso successivo n. 2 –
nonche’ da: RICORSO SUCCESSIVO n. 3 SENZA N.R.G..
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrente al ricorso successivo n. 3 –
avverso la sentenza n. 929/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2017 R.G.N. 7643/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

Che:
1. la Corte di Appello di Roma, decidendo su separati ricorsi riuniti per identita’ di questioni trattate, ha respinto il gravame proposto dalle ricorrenti meglio indicate in epigrafe avverso sentenze del Tribunale di Roma che avevano rigettato le domande da esse proposte nei confronti del Ministero degli Esteri;
le ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) erano dipendenti, assunte rispettivamente nel 1987, nel 1989, nel 1993 e nel 1997, per lo svolgimento di mansioni di concetto (la (OMISSIS) e la (OMISSIS)) o esecutive (la (OMISSIS) e la (OMISSIS)) presso dell’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado (la (OMISSIS)) e l’Ambasciata Italiana di Belgrado (le altre), tutte con contratti soggetti alla legge serba;
1.1 la Corte territoriale riassumeva le pretese delle lavoratrici come finalizzate ad ottenere il riconoscimento di differenze retributive in misura pari al 80% dell’indennita’ di servizio estero percepita dagli impiegati di ruolo o del personale di ruolo del Ministero degli Esteri disimpegnante le medesime mansioni;
2. essa ha poi fondato la propria decisione su di una pluralita’ di ragioni concorrenti;
in particolare, da un primo punto di vista, sosteneva che non risultasse neppure allegato che la retribuzione percepita si fosse discostata dai criteri e dai parametri normativi in base ai quali vi era stata assunzione, ma erano state solo rimarcate differenze retributive rispetto ad altri dipendenti non comparabili perche’, a dire sempre della Corte d’Appello, assunti prima del 1997 e in base a regimi normativi diversi da quello delineato, da tale data, con la L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 132;
indipendentemente da cio’ la Corte distrettuale aggiungeva che non sarebbe stato allegato nel ricorso il differire della retribuzione dai parametri normativi per essa stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ne’ che vi fosse stata violazione dei requisiti di sufficienza necessari a garantire un’esistenza libera e dignitosa, mancando altresi’ parametri di raffronto con quanto corrisposto nella stessa sede da altre rappresentanze internazionali;
riteneva infine non violato il principio di parita’ di trattamento di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 45;
3. le lavoratrici hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, con contenuti tra loro sovrapponibili, sulla base di un unico articolato motivo, poi illustrato da memorie ed il Ministero ha resistito con separati controricorsi rispetto a ciascuno dei ricorsi avversari.

CONSIDERATO

Che:
1. trattandosi di impugnazioni parallele della medesima sentenza, i ricorsi sono stati riuniti e vanno definiti in un solo processo ai sensi dell’articolo 335 c.p.c.; tutti i ricorsi sono stati contemporaneamente notificati in data 22.5.2017 e quindi va considerato come ricorso principale quello iscritto per primo in cancelleria (ricorso (OMISSIS)) e come incidentali i restanti tre;
2. l’unico motivo di ricorso, comune a tutte le impugnazioni, sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, articolo 162, comma 3, nel ritenere che la retribuzione fosse stata legittimamente fissata entro il margine intercorrente tra il 68% ed il 95% dell’indennita’ di Servizio Estero prevista per il personale omologo di ruolo, in quanto quella norma riguarda il personale con contratto di diritto italiano, mentre la situazione delle ricorrenti era regolata dall’articolo 157 del medesimo D.P.R., nel testo anteriore alla modifica ad esso apportata dal Decreto Legislativo n. 103 del 2000, articolo 1;
nel motivo si ribadisce poi, anche con riferimento all’articolo 2697 c.c., l’avvenuta allegazione delle maggiori retribuzioni percepite da altri addetti in mansioni di concetto o esecutive, con decorrenza rispettivamente dal novembre 1986, dal gennaio 1999 ed infine dal gennaio 2002;
le censure non possono trovare accoglimento;
2.1 e’ pacifico che i rapporti oggetto di causa riguardino contratti stipulati secondo la legge locale ed e’ quindi evidente che essi soggiacciono alla disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, articolo 157 e che, non trattandosi di contratti soggetti alla legge italiana, essi non siano regolati dall’articolo 162 del medesimo D.P.R.;
non e’ del resto vero che la Corte di merito abbia deciso facendo leva esclusivamente sul disposto dell’articolo 162 cit.;
il richiamo a quella norma e’ stato infatti effettuato per dire che – secondo la Corte d’Appello – i rapporti rispetto ai quali le ricorrenti avevano proposto la comparazione sarebbero stati sottoposti tutti al regime di essa e per affermare altresi’ che, trattandosi di rapporti di personale assunto prima del 1997, era stato rispettato il limite minimo del 68% all’epoca sancito dall’articolo 162 e poi abolito dalla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 132, concludendo infine che dal 1997, rispetto alla determinazione della retribuzione, hanno assunto rilievo i soli parametri di cui all’articolo 157 Decreto del Presidente della Repubblica cit.;
2.2 a tale non del tutto chiara ratio decidendi ne e’ stata tuttavia aggiunta un’altra, espressamente intesa come autonoma (“indipendentemente”, afferma la Corte) con la quale (pag. 5 punto b della sentenza) si e’ affermato, per quanto attiene alla determinazione della retribuzione delle ricorrenti, che era mancata l’allegazione degli specifici elementi atti a comprovare che la retribuzione si discostasse dai criteri normativi in base di quali essa doveva essere fissata, poi integrato con l’osservazione della mancata allegazione dell’inadeguatezza di essa a garantire un’esistenza libera e dignitosa, cosi’ come degli elementi di raffronto con la retribuzione corrisposte nella stessa sede da altre rappresentanze diplomatiche – che e’ uno dei criteri di cui all’articolo 157 cit.;
quest’ultimo passaggio lascia intendere come il riferimento andasse qui appunto ai criteri di cui all’articolo 157 ed il motivo di ricorso per cassazione, insistendo su una violazione dell’articolo 162 cit., che non e’ la norma in parte qua applicata dalla Corte di merito, finisce per non replicare coerentemente rispetto alla ratio decidendi nulla risultando in esso in ordine alla ricorrenza dei presupposti specifici attinenti all’art., 157, ovverosia al costo della vita, alle condizioni del mercato del lavoro locali ed alle retribuzioni corrisposte dalle istituzioni internazionali presenti in loco;
2.3 vale dunque il principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa S.C., secondo cui “quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimita’, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali e’ sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell’argomento riconosciuto esatto” (Cass. 24 maggio 2011, n. 7077 e successive conformi), con principio che vale evidentemente anche per il caso in cui, rispetto ad una ratio decidendi (in questo caso la seconda sopra esaminata al punto 2.2) il ricorso per cassazione sia inammissibile;
3. inconferente, a fronte di una non provata violazione dei parametri determinativi della retribuzione sopra menzionati, e’ poi l’allegazione dei trattamenti applicati ad altri addetti ai medesimi organismi esteri del nostro Paese, dovendosi confermare l’orientamento reiteratamente manifestato secondo cui “il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, non puo’ rivendicare una retribuzione diversa e superiore rispetto a quella pattuita nel contratto individuale se non per difformita’ dai parametri indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, articolo 157, attuativi del precetto di cui all’articolo 36 Cost. (…), mentre non puo’ invocare, come parametro per quantificare la “giusta” retribuzione, un trattamento di miglior favore riconosciuto ad altro dipendente assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni” (Cass. 21 giugno 2019, n. 16755, cui poi ha aderito Cass. 7 febbraio 2020, n. 2925) in quanto – precisa ancora Cass. 16755/2019 quest’ultima attribuzione potrebbe essere, in ipotesi, non giustificata, alla luce delle previsioni della legge o della contrattazione collettiva, potendosi qui aggiungere che non e’ noto se e come le attribuzioni di cui ai rapporti menzionati dalla ricorrente siano state determinate rispetto ai parametri rilevanti secondo il citato articolo 157;
anche perche’ le ricorrenti richiamano ma non trascrivono i contratti (quelli risalenti, come detto, al novembre 1986, gennaio 1999 e gennaio 2002), rispetto ai quali esse ipotizzano la comparazione, trascrizione ulteriormente qui necessaria anche per le difformita’ che si ravvisano rispetto alle affermazioni della Corte di merito che afferma trattarsi – come si e’ detto al punto 2.1 – di contratti tutti anteriori al 1997;
analogamente non e’ trascritta la tabella retributiva da cui dovrebbe desumersi che alle ricorrenti sia stato praticato un trattamento inferiore ai valori in essa contemplati;
la formulazione delle censure si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1 (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessita’ che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita e con carattere di completezza dei passaggi degli atti e dei documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisivita’ delle ragioni di critica prospettate, senza necessita’ per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);
4. tali carenze rendono insondabile anche la parimenti denunciata violazione dell’articolo 2697 c.c.;
5. inconferente e’ infine il richiamo alla sentenza 8461/2011 di questa S.C. la quale ha definito il giudizio – riguardante altra persona – ritenendo inammissibili i motivi di ricorso del Ministero per violazione del principio di autosufficienza, sicche’ in concreto quella pronuncia di legittimita’ non contiene dunque alcuna reale affermazione di diritto sull’onere della prova, ne’ su presunzioni di legge, limitandosi a denegare l’esame del motivo per profili attinenti alla sua formulazione, sicche’ e’ palese l’inidoneita’ di essa ad individuare principi nomofilattici sotto il profilo sostanziale;
6. il ricorso e’ dunque nel suo complesso inammissibile;
7. le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed i ricorsi incidentali e condanna la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali al pagamento in favore del Ministero degli Affari Esteri delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per ciascun ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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