Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 novembre 2022| n. 32860.
Quando l’accettazione non è conforme alla proposta
Il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Quando, però, l’accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha accettato con modifiche l’originaria proposta, abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell’accettazione della originaria proponente, la quale può avvenire anche tacitamente (salvo che la forma scritta non sia imposta dalla legge o da convenzione)
Ordinanza|8 novembre 2022| n. 32860. Quando l’accettazione non è conforme alla proposta
Data udienza 21 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Allestimento veicoli industriali – Vizi dell’opera – Valutazione della prova – Onere della specifica contestazione – Articolo 115 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4854/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BARI n. 824/2017 depositata il 29/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Quando l’accettazione non è conforme alla proposta
FATTI DI CAUSA
1. La societa’ per azioni (OMISSIS) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Bari con il quale, su istanza della societa’ (OMISSIS), le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 101.604 oltre interessi e spese a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l’allestimento di tre autoveicoli industriali destinati all’esportazione in Bulgaria (committente il Ministero dell’ambiente della Repubblica di Bulgaria). L’opponente proponeva anche domanda riconvenzionale per ottenere pronuncia di condanna della societa’ opposta al pagamento di Euro 154.542,49 a titolo di penale per il ritardo e per i danni dovuti a vizi dell’opera.
2. La societa’ opposta (OMISSIS) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avverse.
3. Il Tribunale di Bari revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava (OMISSIS) al pagamento della minor somma di Euro 51.640 oltre interessi dalla domanda con compensazione delle spese processuali. Il Tribunale riteneva provata la domanda risarcitoria della societa’ (OMISSIS) ma, a causa dell’estrema difficolta’ della quantificazione dei danni, liquidava in via equitativa l’importo di Euro 50.000 da detrarre dal corrispettivo dovuto alla societa’ opposta. A tale conclusione giungeva considerando: l’applicazione di una penale di Euro 114.495 da parte del committente bulgaro, come desumibile, seppure non con estrema certezza, dal tenore della missiva dell’8 maggio 2009; l’assenza di prova sufficiente sul fatto che i vizi della fornitura avessero avuto qualche ricaduta sul compenso netto percepito dall’opponente; l’impossibilita’ di stimare l’effettiva consistenza dei vizi, pur sussistendone un principio di prova, e di ricollegarli all’inadempimento dell’opposta stante l’insufficienza della perizia stragiudiziale prodotta in giudizio e la non piu’ attuale possibilita’ di una consulenza tecnica di ufficio.
4. La societa’ (OMISSIS) proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Quando l’accettazione non è conforme alla proposta
5. (OMISSIS) si costituiva nel giudizio di appello e chiedeva il rigetto del gravame.
6. La Corte d’Appello di Bari accoglieva l’appello e, in riforma della pronuncia, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo che confermava integralmente. Riteneva fondata la critica espressa con l’appello in merito all’interpretazione offerta dal primo giudice del regolamento contrattuale, con particolare riferimento alla tempistica convenuta per la riconsegna dei veicoli, una volta eseguito l’allestimento. Stante la non corrispondenza tra la proposta del 9 marzo 2007, contenente la previsione del termine di 90 giorni dalla consegna per l’allestimento con esclusione del conteggio del mese di agosto avanzata da (OMISSIS) e la controfferta del 19 dicembre 2007 avanzata da (OMISSIS), risultava evidente che il perfezionamento del contratto non poteva essere ricollegato alla comunicazione della predetta controfferta, in quanto difforme dalla prima proposta. Pertanto, ex articolo 1326, comma 1, c.c., in difetto di un riscontro oggettivo in ordine al successivo scambio epistolare e stante la liberta’ di forma contrattuale, il perfezionamento del contratto doveva ancorarsi temporalmente al momento in cui aveva avuto inizio l’esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti con implicita quanto inequivocabile accettazione delle condizioni offerte dalla controparte.
Nel caso di specie l’esecuzione del contratto era stata intrapresa per prima da (OMISSIS) con la consegna a (OMISSIS) dei primi due veicoli da allestire, consegna avvenuta in data 8 aprile 2008 a fronte delle condizioni offerte da quest’ultima societa’ con la proposta del 9 marzo 2007. La suddetta proposta indicava come durata di efficacia il termine ultimo del 30 giugno 2007, ma la sua sopravvenuta inefficacia non risultava tempestivamente allegata dalle parti in corso di causa. Peraltro, sia il richiamo alla proposta in oggetto che le successive comunicazioni intercorse, come enunciato nella controfferta del 19 dicembre 2007, confermavano che erano in corso trattative e che quindi il termine del 30 giugno 2007 era stato ritenuto dalle parti ininfluente. Ne derivava che, al momento della consegna dei primi due veicoli da allestire, prima inequivocabile manifestazione di volonta’ della societa’ committente di affidare a (OMISSIS). l’esecuzione dell’opera di allestimento dei veicoli industriali in oggetto, le condizioni contrattuali enunciate nella proposta del 9 marzo 2007, mai modificate dalla proponente, erano state accettate inequivocabilmente da (OMISSIS) con comportamento concludente.
Quando l’accettazione non è conforme alla proposta
A conferma di cio’ risultava che, con missiva del 23 dicembre 2008, la societa’ committente, senza nulla eccepire in ordine al ritardo nell’esecuzione dell’opera di allestimento, si impegnava a pagare l’importo della fattura n. 122/08, oggetto del successivo procedimento monitorio entro il gennaio 2009 per mere ragioni di contabilita’, stabilendo altresi’ il ritiro del terzo veicolo per il 29 dicembre 2008. Sulla base di tali ragioni non era condivisibile quanto affermato dal primo giudice, non essendo configurabile un ritardo nell’adempimento ascrivibile a (OMISSIS) e non essendo applicabile la penale pretesa in via riconvenzionale da (OMISSIS) in quanto prevista solo nella controfferta del 19 dicembre 2007 giammai accettata dalla societa’ incaricata dell’allestimento. D’altra parte, la predetta nota del 23 dicembre 2008, contrariamente all’assunto della societa’ appellata, non denunciava alcunche’ in ordine al preteso stato di necessita’ in cui era venuta a trovarsi e che avrebbe giustificato l’impegno di corrispondere un acconto sul terzo veicolo nonostante le pregresse pattuizioni. Ne’ la societa’ aveva offerto alcuna prova sul punto non essendo peraltro ammissibile la prova orale oramai abbandonata perche’ non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Peraltro, non risultava dimostrata neanche l’incidenza pregiudizievole del ritardo rispetto al connesso rapporto contrattuale intercorso tra (OMISSIS) e il committente bulgaro.
A non diverse conclusioni doveva giungersi in merito alla sussistenza dei contestati difetti dell’opera espletata e, comunque, all’ascrivibilita’ degli stessi alla societa’ appellante. Sul punto vi era una lacuna probatoria non colmabile in sede di appello non avendo la societa’ appellata riproposto le richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni nonostante le stesse fossero state disattese dal primo giudice. D’altronde lo stesso giudice di primo grado si era espresso in sentenza in termini dubitativi in ordine alla sussistenza e alla consistenza dei vizi, per un verso ravvisando soltanto un principio di prova senza specificazione alcuna in ordine alla fonte di tale convincimento e, per altro verso, evidenziando l’insufficiente valenza probatoria della perizia stragiudiziale prodotta dalla societa’ appellata e l’inutilita’ di una consulenza oramai non piu’ attuale. Non poteva condividersi, pertanto, la liquidazione in via equitativa del danno risarcibile perche’ fondata su presupposti in fatto privi di significativo riscontro sia sull’an che sul quantum debeatur.
7. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
8. (OMISSIS) ha resistito con controricorso e in prossimita’ dell’udienza ha depositato memoria insistendo nella richiesta di inammissibilita’ o rigetto del ricorso.
Quando l’accettazione non è conforme alla proposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: Violazione e falsa applicazione degli articoli 1326 e 1327 c.c.
Oggetto della censura e’ la violazione dell’articolo 1326 c.c. in quanto l’ordine di (OMISSIS) del 19 dicembre 2007 che conteneva la previsione del termine di consegna, delle condizioni di pagamento e della penale in caso di ritardo da parte dell’allestitore e’ cronologicamente successivo e difforme rispetto all’offerta formulata dalla controparte in data 9 marzo 2007 e, dunque, costituisce nuova proposta come previsto dall’articolo 1326 c.c. COMMA 5.
A seguito della nuova proposta nessun’altra manifestazione di volonta’ contrattuale e’ stata portata a conoscenza della ricorrente prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni in data 8 aprile 2008 allorche’ (OMISSIS) ha ricevuto in consegna i primi due veicoli e ha iniziato le prestazioni alle quali si era obbligata. Peraltro, la medesima societa’ (OMISSIS) ha proposto la propria domanda sul presupposto che il preteso credito corrispettivo fosse sorto dal contratto conseguente all’ordine del 19 dicembre 2007 come si legge nel ricorso monitorio e come si evince anche dalla corrispondenza ante lite. La Corte d’Appello di Bari avrebbe errato, dunque, nel ritenere che l’esecuzione del contratto intrapresa da (OMISSIS) con la consegna a (OMISSIS) dei primi due veicoli da allestire avvenuta l’8 aprile 2008 si fondasse sulle condizioni offerte da quest’ultima societa’ con la proposta del 9 marzo 2007. La Corte avrebbe del tutto ignorato l’esistenza della controproposta, la quale aveva avuto adesione da parte di (OMISSIS) dimostrata dall’inizio dell’esecuzione, che equivale ad accettazione, completando il perfezionamento del negozio. L’avvenuta consegna dei veicoli da parte di (OMISSIS) presso l’officina di (OMISSIS) che li ha ricevuti e ha cominciato ad allestirli integrerebbe un comportamento concludente di accettazione della controproposta del 19 dicembre 2007.
1.2 Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
La Corte d’Appello di Bari ha ritenuto che, vista la non corrispondenza dell’originaria proposta formulata dalla (OMISSIS) in data 9 marzo 2007 con la contro-offerta della (OMISSIS) del 19 dicembre 2007, il perfezionamento del contratto doveva ricondursi al momento di inizio della sua esecuzione, con accettazione delle condizioni offerte da (OMISSIS) a (OMISSIS). Infatti, nella specie l’esecuzione del contratto era stata intrapresa per prima da (OMISSIS) con la consegna a (OMISSIS) dei primi due veicoli da allestire, in data 8 aprile 2008, a fronte delle condizioni offerte con l’originaria proposta del marzo 2007.
Quando l’accettazione non è conforme alla proposta
La decisione e’ erronea in quanto la mancata accettazione dell’originaria proposta di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS). che aveva a sua volta effettuato una controproposta impedisce di ritenere che l’originaria proposta di (OMISSIS) sia stata accettata mediante esecuzione della prestazione (consegna dei veicoli da allestire). Al contrario, l’accettazione della consegna dei veicoli da parte di quest’ultima implica, in mancanza di ulteriori interlocuzioni tra le parti, l’accettazione della controproposta fatta dalla ricorrente comprensiva delle scadenze contrattuali ivi stabilite. Peraltro, la stessa Corte d’Appello afferma l’irrilevanza del fatto che il termine dell’originaria proposta di (OMISSIS) era scaduto il 30 giugno 2007 perche’ dalle successive comunicazioni intercorse, come enunciato nella controfferta del 19 dicembre 2007, emergeva che erano ancora in corso trattative tra le parti. Risulta evidente, pertanto, l’assoluta contraddittorieta’ di siffatta affermazione rispetto alla affermata accettazione da parte di (OMISSIS) dell’originaria proposta del marzo 2007 formulata da (OMISSIS).
Il collegio intende dare continuita’ al seguente principio di diritto: “Il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Quando, pero’, l’accettazione non e’ conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto puo’ ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha accettato con modifiche l’originaria proposta, abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell’accettazione della originaria proponente, la quale puo’ avvenire anche tacitamente (salvo che la forma scritta non sia imposta dalla legge o da convenzione) (nella specie, in applicazione del su riportato principio, la C.S. ha confermato la decisione del merito, con cui si e’ ritenuto che l’accettazione dell’originario proponente possa dedursi dalla ricezione, senza obiezioni, della merce speditagli in data successiva alla comunicazione della controproposta)” (Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 28/02/1985, Rv. 439691 – 01).
In altri termini: Il principio normativamente sancito (articolo 1326 c.c.), secondo cui un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, comporta l’ovvia conseguenza che solo con l’accettazione di quest’ultima si verifica la conclusione del contratto, e alle diverse condizioni della controproposta, se l’altra parte esegua il contratto senza alcuna obiezione. (Sez. 3, Sentenza n. 527 del 17/02/1976, Rv. 379191 – 01).
La sentenza della Corte d’Appello di Bari si e’ discostata dai suddetti principi e ha fatto erronea applicazione dell’articolo 1326 c.c., attribuendo rilevanza alla condotta della (OMISSIS) che ha dato esecuzione per prima al contratto, consegnando i mezzi per l’allestimento, senza considerare la mancata accettazione da parte di quest’ultima dell’offerta di (OMISSIS) e la sua controproposta del 19 dicembre 2007 che, in base alla regola su menzionata, vale come nuova offerta, a sua volta accettata dal (OMISSIS) mediante esecuzione del contratto con valore tacito di accettazione delle diverse condizioni contrattuali proposte.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c.
La censura ha ad oggetto l’erronea interpretazione della proposta e dell’accettazione non effettuata nell’ambito di un’interpretazione complessiva del contratto ex articolo 1363 c.c. Sulla base di tale criterio interpretativo la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere l’organica ed interna coerenza della controproposta del 19 dicembre 2007 e, in ogni caso, anche in virtu’ dell’articolo 1362 c.c., l’interpretazione, in base al comportamento complessivo delle parti e alla corrispondenza intercorsa tra le stesse, non poteva che essere nel senso che la disciplina negoziale era quella della controproposta.
2.1 Il secondo motivo di ricorso e’ assorbito dall’accoglimento del primo.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c.
Quando l’accettazione non è conforme alla proposta
La censura ha ad oggetto la valutazione della prova da parte della Corte d’Appello in ordine all’esistenza dei vizi lamentati, all’indicazione dei rimedi per la loro eliminazione, al costo relativo al ritardo conseguentemente riportato nell’esecuzione del contratto con il governo bulgaro e all’applicazione della penale da parte di quest’ultimo a carico di (OMISSIS). Le allegazioni, infatti, non erano state contestate dalla controparte, sicche’ non era necessario fornirne la relativa prova. In ogni caso Comit aveva prodotto sin dalla proposizione dell’opposizione la denuncia del 2 dicembre 2008 dei vizi riscontrati dal cliente finale corredata di documentazione fotografica, la comunicazione del governo bulgaro di aver sospeso l’emissione del certificato di accettazione provvisoria dei primi due veicoli con conseguente decorso delle penali contrattuali, le richieste di intervento per l’eliminazione dei vizi e la denuncia dei vizi anche in relazione al terzo veicolo, il riconoscimento del vizio da parte della (OMISSIS) ed altra documentazione. La controparte non aveva mai contestato tali allegazioni e, dunque, vi sarebbe violazione dell’articolo 115 c.p.c. e del principio che pone l’onere della specifica contestazione e il dovere del giudice di decidere in base alle prove e ai fatti allegati e non specificamente contestati.
3.1 Il terzo motivo di ricorso e’ infondato.
Quando l’accettazione non è conforme alla proposta
Il ricorrente lamenta la mancata applicazione del principio di non contestazione da parte del Giudice d’appello ex articolo 115 c.p.c.
In proposito deve ribadirsi che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, e’ funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione nei ristretti limiti previsti dal nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, lo abbia ritenuto non provato, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione”, diventa inammissibile (in senso analogo Sez. 2, Ord. n. 27490 del 2019)”.
4. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo e rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Quando l’accettazione non è conforme alla proposta
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