Qualora venga dedotta l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32815.

Qualora venga dedotta l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello

Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un “error in procedendo”, è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.

Ordinanza|| n. 32815. Qualora venga dedotta l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello

Data udienza 20 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Licenziamento disciplinare – Accertamento in concreto della reale entità e gravità del comportamento addebitato da parte del giudice di merito – Sussunzione nella fattispecie prevista dal contratto collettivo – Rigetto

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