Qualora tra gli originari capi di incolpazione disciplinare e le contestazioni successive all’assoluzione in sede penale siano trascorsi più di dieci anni

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 8 ottobre 2018, n. 24673.

La massima estrapolata:

Qualora tra gli originari capi di incolpazione disciplinare e le contestazioni successive all’assoluzione in sede penale siano trascorsi più di dieci anni e gli elementi della seconda incolpazione siano radicalmente diversi da quelli fatti emergere nella prima e non siano stati in essa nemmeno accennati, è corretta la dichiarazione di estinzione dell’azione disciplinare per decorrenza dei termini. Il punto discriminante è la verifica della radicale diversità tra i capi d’incolpazione in riferimento sia alla condotta contestata che al disvalore stigmatizzato tale da non poter sorreggere l’ipotesi di un semplice cambiamento di qualificazione giuridica dei medesimi fatti.

Sentenza 8 ottobre 2018, n. 24673

Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22315-2017 proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 112/2017 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 28/07/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere GIUSEPPE BRONZINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale FUZIO RICCARDO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata in questa sede la sezione disciplinare del CSM dichiarava non doversi procedere nei confronti della dott.ssa (OMISSIS) per essere il provvedimento disciplinare estinto per decorrenza dei termini. In data 17 gennaio 2011 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione promuoveva azione disciplinare nei confronti della dott.ssa (OMISSIS); veniva contestato alla (OMISSIS), giudice del Tribunale di Firenze, l’illecito disciplinare (riportato a pag. 3 del provvedimento impugnato in questa sede) “di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 4, comma 1, lettera d) in relazione all’articolo 110 c.p., Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 223, comma 1, articolo 206, commi 1 e 2 e articolo 209, commi 1 e 2 per avere, in concorso con (OMISSIS), amministratore della (OMISSIS) s.r.l. dichiarata fallita con sentenza (OMISSIS), distratto dal patrimonio sociale la somma di Lire 200.000.000 che, senza giustificazione economica legittima, veniva fatta transitare su disposizione del (OMISSIS) dal c/c della (OMISSIS) (ove tale somma, costituente quota parte di somma piu’ elevata, era pervenuta a seguito di mutuo ipotecario concesso dalla (OMISSIS)) al c.c. n. (OMISSIS) della (OMISSIS) intestata a (OMISSIS), la quale, su indicazione dello stesso (OMISSIS), provvedeva al ritiro in contanti della somma ed alla sua consegna ad altro soggetto. Per tale fatto, lesivo dell’immagine di magistrato della dott.ssa (OMISSIS) il Procuratore della Repubblica di Roma ha esercitato l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio del 17.12.2010. Notizia circostanziata del fatto acquisita in data 12 agosto 2010”. Il 18 gennaio 2011 il P.G. della Corte di cassazione disponeva la sospensione dei termini e quindi del procedimento disciplinare sino alla definizione del giudizio penale; il Tribunale di Roma assolveva la (OMISSIS) perche’ il fatto non costituisce reato con sentenza passata in cosa giudicata il 9 luglio 2015. Il 13 gennaio 2016 il P.G. revocava la sospensione del procedimento disciplinare, acquisiva gli atti del giudizio penale, interrogava come persona indagata dei fatti il sig. (OMISSIS) (gia’ funzionario della Banca Desio Brianza) e riformulava in data 21 marzo 2016 il capo d’incolpazione nei termini indicati nella rubrica del provvedimento impugnato in questa sede; si contestavano alla (OMISSIS) gli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 109 del 2006, articolo 1 e articolo 3, comma 1, lettera a) per avere, in violazione dei doveri di imparzialita’, correttezza e diligenza, agendo dapprima a titolo individuale e poi quale rappresentante dell’amministratore di fatto della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS), speso indebitamente la sua qualita’ di magistrato per conseguire vantaggi ingiusti per se’ e per altri compiendo le condotte analiticamente indicate nella detta rubrica e di cui al Decreto Legislativo n. 109, articolo 1 e articolo 3, comma 1, lettera d) “per avere, anche quale rappresentante di (OMISSIS), amministratore di fatto della (OMISSIS) – proprietaria del castello sito in (OMISSIS) – destinato allo svolgimento di attivita’ imprenditoriale/commerciale come sito per convegni, matrimoni ed eventi simili, si da svolgere attivita’ commerciali incompatibili con la funzione giudiziaria di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 16, comma 1 e comunque tali da recare pregiudizio ai doveri di correttezza cui la (OMISSIS) era tenuta come magistrato in Firenze”.
2. La Sezione disciplinare con la sentenza del 20 febbraio 2017 accoglieva l’eccezione sollevata dalla (OMISSIS) di estinzione dell’azione disciplinare per decorrenza dei termini in quanto rilevava che il 17 gennaio 2011 il P.G. aveva promosso azione disciplinare per avere la dott.ssa (OMISSIS) concorso con (OMISSIS) nella distrazione dal patrimonio sociale della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita nel (OMISSIS), della somma di Lire 200.000.000 somma che era transitata nel conto corrente della (OMISSIS) ed era stata ritirata in contanti, episodio per il quale era stata promossa azione penale; il 18 gennaio il P.G. aveva chiesto la sospensione dei termini per la definizione del giudizio in sede penale e la (OMISSIS) era stata poi assolta dal Tribunale di Roma perche’ il fatto non costituisce reato con sentenza divenuta irrevocabile il 9.7.2015. Successivamente il 13 gennaio 2016 il P.G. aveva revocato il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare con nuove contestazioni. Per la sezione disciplinare del C.S.M. dalla comparazione tra gli originari capi d’incolpazione e quelli contestati dopo la sentenza di proscioglimento emergeva che i primi si riferiscono a fatti diversi da quelli dei secondi; essendo diversa la condotta contestata e il disvalore stigmatizzato nelle due ipotesi. Mentre nel primo caso ci si riferiva al depauperamento del patrimonio della societa’ (OMISSIS), nel secondo ci si riferiva invece all’uso indebito della qualita’ di magistrato per ottenere vantaggi ingiusti per se’ e per altri ed all’esercizio di indebita attivita’ commerciale, inibita al magistrato e comunque tale da recare pregiudizio all’assolvimento dei doveri di correttezza. Poiche’ la vicenda si e’ pacificamente svolta tra il settembre ed il dicembre 2001, quando il P.G. aveva formulato le nuove contestazioni il termine decennale era gia’ concluso, posto che il detto termine pacificamente deve intendersi riferito non al momento della notizia del fatto ma al momento di commissione del fatto storico stesso (restando assorbita l’altra eccezione di decorrenza del termine annuale e decorrente dalla notizia del fatto).
3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il P.G. presso la Corte di cassazione con un unico articolato motivo; si e’ costituita la (OMISSIS) con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. Il Ministero della giustizia ha concluso in pubblica udienza per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 109 del 2006, articolo 15, commi 1 bis e 8 e articolo 20 nonche’ il vizio della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti del procedimento, in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e e). In realta’ l’azione disciplinare era stata promossa dal Procuratore generale in data 17 gennaio 2011, entro quindi il termine decennale; non sussisteva alcuna diversita’ radicale tra la prima contestazione e la seconda come ritenuto dalla sezione disciplinare. La vicenda fattuale era la medesima, era solo cambiata la qualificazione giuridica dei fatti, in sede penale ed in sede disciplinare; il giudicato penale non precludeva la rivalutazione degli stessi fatti sotto il rilievo disciplinare. Era necessario sospendere il procedimento disciplinare per l’obiettiva pregiudizialita’ penale; ma con la sospensione si era fatta salva anche una rivalutazione degli stessi sul piano disciplinare. La “diversita’ del fatto” era stata ritenuta sulla base del mero raffronto tra capo d’imputazione e nuova contestazione disciplinare mentre dall’acquisizione degli atti del procedimento penale erano emerse numerose altre significative circostanze suscettibili di valutazione disciplinare in presenza di una condotta sostanzialmente invariante nell’una e nell’altra sede “costituita dall’anomalo transfer e successivo prelievo di un ingente importo liquido con destinazione ignota”. Inoltre era emersa un’attivita’ commerciale incompatibile con la funzione giudiziaria. Tra l’originaria incolpazione e quella successivamente mossa alla (OMISSIS) non sussisteva quella “trasformazione radicale” degli addebiti ritenuta necessaria dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, tale da violare il principio di correlazione.
5. Il ricorso non appare fondato e non puo’ essere accolto. Come correttamente ricostruito nello stesso ricorso il fulcro motivazionale del provvedimento impugnato risiede nell’affermazione per cui (pag. 4) gli originari capi d’incolpazione e le successive contestazioni, dopo l’assoluzione in sede penale, si riferiscono “a fatti diversi rispetto a quelli oggetto delle altre: diversa e’ la condotta contestata e diverso ne e’ il disvalore come stigmatizzato nelle due ipotesi”. Questa radicale diversita’ conduce a ritenere che le seconde siano avvenute ben 15 anni dopo la commissione dei “fatti” e quindi oltre il termine decennale fissato dal Decreto Legislativo n. 109 del 2006, articolo 15, comma 1 bis. Tale valutazione appare corretta: la prima incolpazione (come riportata testualmente nella parte di svolgimento del processo) addebita infatti alla (OMISSIS) di avere concorso con (OMISSIS) amministratore della (OMISSIS) nella distrazione di una somma di Lire 200.000.000 dal patrimonio di una societa’ fallita. La seconda incolpazione di cui al capo A) premette alla descrizione delle varie condotte (anch’esse direttamente o indirettamente riferibili alla concessione di un mutuo di Lire 200.000 per l’acquisto di un castello in (OMISSIS), allo svincolo della somma con bonifico nel conto corrente della (OMISSIS) e poi al prelievo della detta somma) che tali condotte sono state commesse “spendendo indebitamente la sua qualita’ di magistrato” ed alla fine del capo d’incolpazione si aggiunge “nel corso delle descritte trattative ed operazioni relative al citato contratto di mutuo, le cui rate restavano insolute, la Dott. (OMISSIS) usava la sua qualita’ di magistrato operante in Firenze. Invero grazie a tale qualita’, nota ai funzionari ed alla dirigenza dell’istituto di credito fiorentino, questi ultimi si inducevano a trattare con lei che non rivestiva la qualita’ di legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) s.r.l. ed a compiere le anomale operazioni di credito sopra specificate”. Pertanto effettivamente si tratta di fatti diversi, i primi di concorso in un’operazione di sottrazione di una somma dal patrimonio di una societa’ fallita, i secondi relativi ad una condotta nel complesso connotata da una indebita spendita della qualita’ di magistrato per conseguire vantaggi ingiusti. Questo elemento costitutivo della seconda incolpazione non e’ minimamente accennato nella prima incolpazione che invece si riferisce al solo concorso nella distrazione di somme dal patrimonio di una societa’ fallita. Questa Corte ha di recente ribadito che “in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorche’ si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell’addebito, e non gia’ quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l’integrazione del reato e sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo” (Cass. 15 marzo 2017, n. 17565): si tratta di un orientamento gia’ condiviso dalla giurisprudenza di legittimita’ citata a pag. 5 delle memoria presentata dal P.G. che richiama la nozione di “trasformazione radicale” nel senso di una sostituzione e variazione degli elementi essenziali dell’addebito. Ora nel caso in esame gli elementi costitutivi della seconda incolpazione sono radicalmente diversi dalla prima perche’ mettono in primario rilievo le modalita’ indebite di spendita della qualifica di magistrato (tali da avere influenzato le scelte dei funzionari della Banca), neppure accennate nella prima incolpazione. La tesi del P.G. ricorrente secondo la quale la prima incolpazione per fatti penalmente rilevanti avrebbe assorbito la seconda (dopo l’assoluzione) non puo’ essere condivisa perche’ gli addebiti in sede disciplinare appaiono esterni e separati da quelli mossi in sede penale e quindi andavano contestati da subito e non dopo il termine decennale. Quanto sin qui detto vale a fortiori per l’incolpazione sub B) relativa ad una pretesa attivita’ di tipo commerciale svoltasi nel castello di cui si e’ gia’ parlato (per convegni, matrimoni etc.), incompatibile con la funzione giudiziaria che in alcun modo e’ riferibile ai fatti che hanno dato luogo all’accertamento penale ed alla prima incolpazione disciplinare (su cui peraltro il ricorso non si sofferma). Pertanto il provvedimento impugnato appare conforme a diritto e coerente con la giurisprudenza di legittimita’ nell’aver ritenuto superato il termine decennale per l’esercizio dell’azione disciplinare. Per le medesime ragioni non sussiste alcuna carenza motivazionale posto che tutti gli elementi pertinenti, giuridici e fattuali, sono stati oggetto di valutazione da parte della sezione disciplinare.
6.Sussistono giusti motivi, data la particolare delicatezza della questione affrontata, per compensare le spese del giudizio di legittimita’ tra la (OMISSIS) e il Ministero della giustizia

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa tra la (OMISSIS) ed il Ministero della Giustizia le spese del giudizio di legittimita’.

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