Qualora l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro successivamente adita abbia adottato una decisione poi divenuta definitiva

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 17 maggio 2019, n. 13412.

La massima estrapolata:

Nelle controversie in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, qualora l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro successivamente adita abbia adottato una decisione poi divenuta definitiva, ancorché in violazione delle norme sulla litispendenza eurounitaria di cui all’art. 27 del regolamento 44/2001/CE (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e all’art. 19 del Regolamento 2201/2003/CE (relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), tale violazione – secondo quanto affermato da Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 16 gennaio 2019, C-386/17 – non consente all’autorità giurisdizionale nazionale, pur preventivamente adita, di negare, per questo solo motivo, il riconoscimento dell’efficacia alla decisione straniera, il cui giudicato si faccia valere incidentalmente nel processo preventivamente instaurato, trattandosi di norma processuale inerente la giurisdizione, esclusa dal parametro della manifesta contrarietà ad ordine pubblico.

Sentenza 17 maggio 2019, n. 13412

Data udienza 1 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. FIDANIZA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12801/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 313/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il 31/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto;
uditi, per il ricorrente, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del controricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello dell’Aquila con sentenza n. 313/14 del 31 marzo 2014, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Teramo dell’8 luglio 2013, ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuto giudicato, la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore proposta dal padre con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
La corte territoriale, riformando la detta sentenza in ordine alle statuizioni relative al figlio minore assunte dopo la pronuncia non definitiva di separazione personale tra le parti, ha accolto l’eccezione, sollevata dalla madre, relativa al giudicato formatosi con riguardo alla sentenza di divorzio pronunciata dai giudici romeni, ed avente ad oggetto anche l’affidamento e le pronunce consequenziali relative al minore, nel giudizio ivi intrapreso dopo quello incardinato in Italia, ma nondimeno concluso con giudicato anteriore.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.
Si e’ difesa con controricorso l’intimata.
Con l’ordinanza interlocutoria del 20 giugno 2017, n. 15183, questa Corte ha operato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, cui e’ seguita la sentenza 16 gennaio 2019, C-386/17 della Corte di giustizia.
Rimessa la causa a pubblica udienza, essa e’ pervenuta in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente, con argomenti esposti sotto la dizione di “primo motivo”, ha in realta’ sollecitato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con riguardo alla nozione di litispendenza comunitaria ed al procedimento di riconoscimento delle decisioni giurisdizionali di altro Paese membro.
Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli articoli 17, 19, 21, 22 e 24 del reg. 2201/2003/CE e degli articoli 33, 34 del reg. 44/2001/CE, in quanto la corte d’appello rumena ha violato detti regolamenti, omettendo di sospendere il giudizio in favore di quello pendente innanzi al giudice preventivamente adito, e la Corte d’appello dell’Aquila non avrebbe potuto operarne il riconoscimento in via incidentale.
Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’articolo 22, lettera a) e c), reg. 2201/2003/CE ed articolo 34, n. 1 e n. 3, reg. 44/2001/CE, in quanto la sentenza straniera incidentalmente riconosciuta, passata in giudicato in seguito alla pronuncia della corte d’appello rumena del 12 giugno 2013, contrasta con la sentenza definitiva del Tribunale di Teramo del 19 gennaio 2012, passata in giudicato il 5 aprile 2012, con riguardo all’addebito della intollerabilita’ della comunione di vita, attribuito dalla prima al padre e dalla seconda alla madre. La decisione impugnata ha erroneamente escluso l’incompatibilita’ tra la sentenza rumena di divorzio e quella non definitiva di separazione con addebito: la compatibilita’ dell’addebito della separazione ad entrambi i coniugi opera, infatti, soltanto se la valutazione viene svolta dallo stesso giudice e non invece quando provenga da autorita’ giudiziarie diverse.
2. – Le eccezioni pregiudiziali di inammissibilita’ del ricorso, perche’ proposto oltre i termini di legge ed in quanto difetterebbe la procura speciale in favore del difensore del ricorrente, sono gia’ state delibate dalla predetta ordinanza interlocutoria, ai fini della “rilevanza” della domanda di pronuncia pregiudiziale.
Esse sono infondate.
Quanto alla eccepita tardivita’ del ricorso, perche’ proposto oltre il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 327 c.p.c., comma 1, la norma e’ stata modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, e l’articolo 58, comma 1, della stessa legge prescrive che la nuova regola processuale si applichi solo ai processi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Nel caso di specie, il giudizio di separazione personale e’ stato promosso con ricorso depositato il 22 maggio 2007 (cfr. Cass. 15741 del 2013, 19969 del 2015, 20102 del 2016).
Quanto alla eccepita nullita’ della procura ad litem per carenza della specialita’, di cui all’articolo 365 c.p.c., essa non sussiste, per il principio secondo cui il mandato apposto in calce al ricorso per cassazione – come nella specie – e’ speciale, come e’ deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso (fra le altre, Cass. 22 gennaio 2015, n. 1205).
3. – L’ordinanza interlocutoria del 20 giugno 2017, n. 15183, ha operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ponendo alla medesima i seguenti quesiti:
“a) Se la violazione delle regole sulla litispendenza, contenute nei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, incida esclusivamente sulla determinazione della competenza giurisdizionale, con conseguente applicazione dell’articolo 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, o, al contrario, possa costituire motivo ostativo al riconoscimento nello Stato membro, la cui autorita’ giurisdizionale sia stata preventivamente adita, della pronuncia assunta nello Stato membro, la cui autorita’ giurisdizionale sia stata successivamente adita, sotto il profilo dell’ordine pubblico processuale, tenuto conto che l’articolo 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 richiama soltanto le regole determinative della competenza giurisdizionale contenute negli articoli da 3 a 14, e non il successivo articolo 19;
b) se l’interpretazione dell’articolo 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, inteso solo come criterio determinativo della competenza giurisdizionale, contrasti con la nozione eurounitaria della litispendenza nonche’ con la funzione e con la finalita’ della norma, volta a dettare un insieme di regole inderogabili, di ordine pubblico processuale, a garanzia della creazione di uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealta’ processuale reciproca tra gli Stati membri, all’interno del quale possa operare il riconoscimento automatico e la libera circolazione di decisioni”.
4. – Con la sentenza 16 gennaio 2019, C-386/17, la Corte di giustizia ha statuito quanto segue:
“Le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita’ genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilita’ genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorita’ giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorita’ giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorita’ giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non puo’, di per se’, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarieta’ manifesta all’ordine pubblico di tale Stato membro”.
5. – Cio’ posto, il secondo motivo e’ infondato, sostenendo esso la tesi appunto disattesa dal giudice eurounitario.
6. – Infondato, del pari, e’ il terzo motivo.
6.1. – L’ordinanza interlocutoria n. 15183 del 2017 gia’ individua in modo preciso i provvedimenti contenuti nella sentenza di divorzio romena della quale e’ stato richiesto, in via incidentale, il riconoscimento nel giudizio di appello che ha dato luogo alla sentenza impugnata con ricorso per cassazione: invero, la pronuncia assunta in Romania ha deciso unitariamente sia sul vincolo matrimoniale, sia sulla responsabilita’ genitoriale, sia sull’obbligo e sull’entita’ del concorso al mantenimento del minore.
Nel giudizio di separazione personale promosso in Italia sono state proposte le medesime domande (salva la non identita’ della domanda relativa al vincolo matrimoniale, in conseguenza della necessita’ di far precedere al divorzio l’accertamento delle condizioni stabilite dalla legge per la separazione personale tra i coniugi nell’ordinamento italiano).
Nel giudizio interno, vi e’ sentenza parziale sul vincolo matrimoniale (con la quale e’ stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie) passata in giudicato; mentre il procedimento relativo alla responsabilita’ genitoriale ed agli obblighi di mantenimento del minore e’ stato separato da quello definito sul vincolo, e costituisce l’oggetto dell’odierno giudizio.
6.2. – A sostegno della sua decisione, la Corte d’appello dell’Aquila ha osservato, per quanto ancora rileva, che:
– la sentenza di divorzio pronunciata in Romania e’ divenuta irrevocabile;
– non sussistono motivi ostativi al riconoscimento dei provvedimenti romeni sul divorzio, sugli obblighi alimentari verso il figlio e sulla responsabilita’ genitoriale, per incompatibilita’ con i provvedimenti assunti in Italia (anteriori o successivi), perche’ le decisioni italiane non hanno un grado di stabilita’ pari a quella di cui si chiede il riconoscimento (per i provvedimenti riguardanti il divorzio e gli obblighi alimentari, la valutazione d’incompatibilita’ deve essere svolta sia con riferimento alle pronunce anteriori che a quelle successive, mentre per le decisioni relative alla responsabilita’ genitoriale, solo con riferimento alle pronunce successive): in particolare, con riferimento alla pronuncia irrevocabile di separazione con addebito, assunta in Italia, non vi e’ incompatibilita’ perche’ l’addebito puo’ essere dichiarato nei confronti di entrambi i coniugi.
6.3. – Va ricordato che motivi di non riconoscimento sono:
1) per la decisione relativa allo scioglimento del vincolo: articolo 22 reg. 2201/2003/CE, di cui si applicano, in astratto, alla specie la lettera a), relativa alla manifesta contrarieta’ all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, e la lettera c), concernente l’incompatibilita’ della decisione di cui si chiede il riconoscimento con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
2) per la decisione sulla responsabilita’ genitoriale (nella specie, l’affidamento esclusivo alla madre, in contrasto con l’opposta decisione assunta in Italia nella pronuncia di primo grado): articolo 23 reg. 2201/2003/CE, lettera a), relativa alla manifesta contrarieta’ con l’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, e nella lettera e), concernente la incompatibilita’ con una decisione successiva emessa nello Stato membro richiesto;
3) per la decisione sull’obbligo di concorso al mantenimento del minore: articolo 34, nn. 1, 3 e 4 reg. 44/2001/CE, relativo alla manifesta contrarieta’ con l’ordine pubblico dello Stato membro richiesto ed all’incompatibilita’ con una pronuncia precedente intercorsa tra le stesse parti con medesimo oggetto e titolo.
Orbene: da un lato, la sentenza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2019, C-386/17 ha escluso che la violazione, da parte del giudice di uno Stato membro, delle norme comunitarie sulla soluzione dei casi di litispendenza sia impeditiva del riconoscimento della sentenza in un altro Stato membro in ragione della contrarieta’ manifesta all’ordine pubblico.
Dall’altro lato, come gia’ rilevato nella menzionata ordinanza interlocutoria, il quadro normativo dei motivi ostativi al riconoscimento di una sentenza di uno Stato membro dell’Unione Europea in altro Stato membro, che riguardi lo status coniugale, la responsabilita’ genitoriale e le obbligazioni alimentari porta ad escludere in ogni caso la rilevanza dell’incompatibilita’ con le decisioni assunte nello Stato membro richiesto.
Invero, richiamando detti argomenti:
– in ordine alla decisione sullo status, va esclusa la rilevanza del motivo ostativo indicato nell’articolo 22, lettera c), reg. 2201/2003/CE, dal momento che, limitatamente allo status coniugale, la pronuncia passata in giudicato sulla separazione personale, producendo non il definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale ma soltanto la condizione necessaria ma non sufficiente per proporre la domanda di divorzio, non puo’ dirsi identica a quella di divorzio;
– in ordine alla decisione sulla responsabilita’ genitoriale, va esclusa la rilevanza del motivo ostativo indicato nell’articolo 23, lettera e), reg. 2201/2003/CE, dal momento che le ragioni connesse all’incompatibilita’ con altra decisione dello Stato membro o di uno Stato terzo riguardano esclusivamente quelle successive a quella di cui si chiede il riconoscimento;
– infine, in ordine alla decisione sugli obblighi alimentari nei confronti del minore, l’incompatibilita’ con una pronuncia precedente intercorsa tra le stesse parti con medesimo oggetto e titolo deve escludersi per la mancanza di una pronuncia anteriore che abbia il carattere della definitivita’.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
7. – In ragione della particolarita’ della vicenda processuale, si compensano per intero le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’ e del procedimento incidentale.
Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

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