Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10841.

La massima estrapolata:

In tema di sanzioni amministrative (nella specie, in materia di circolazione stradale), qualora la notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell’amministrazione, l’omessa stesura, sull’originale e sulla copia dell’atto, della relazione di notifica integra una mera irregolarità ed è priva di conseguenze invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia raggiunto il suo scopo.

Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10841

Data udienza 14 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2575/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Comune di Milano;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3629/2015 del Tribunale di Milano, depositata il 30/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dai due distinti ricorsi con i quali (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso alcuni verbali di contestazione elevati negli anni 2011 e 2012 dalla polizia locale di Milano per violazioni al codice della strada;
– riuniti i giudizi, il giudice di Pace di Milano nel contraddittorio del Comune annullava un verbale, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta verso tre verbali e confermava il quinto verbale impugnato con previsione del pagamento della sanzione amministrativa nel minimo edittale e compensava le spese di lite;
– il ricorrente proponeva gravame contestando la violazione delle norme sulle notifiche per avere il messo consegnato gli atti in portineria senza procedere alla ricerca del destinatario, nonche’ per essere le notifiche state eseguite da un’agenzia privata ed, infine, per avere il giudice di pace ammesso e consentito l’espletamento di attivita’ istruttoria orale;
– il Comune di Milano proponeva a sua volta appello in via incidentale e contestava la sentenza di prime cure per avere annullato un verbale di contestazione nonostante la tardivita’ dell’opposizione erroneamente non rilevata dal giudice;
-il Tribunale di Milano quale giudice d’appello dichiarava infondato l’appello principale evidenziando preliminarmente la tardivita’ dell’opposizione ai tre verbali di contestazione in applicazione del disposto del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, comma 3, applicabile ratione temporis alle opposizioni in oggetto;
– analogamente il giudice del gravame confermava, anche in considerazione delle risultanze dell’attivita’ istruttoria espletata dal giudice di pace, la corrispondenza al dato normativo – cioe’ all’articolo 139 c.p.c. – delle procedure attuate per le notifiche dei verbali di contestazione;
– parimenti infondate, stante il carattere generico, riteneva le contestazioni mosse dall’appellante alle circostanze di fatto descritte nei verbali, dotati sul punto di fede privilegiata ex articolo 2700 c.c.;
– infine, il giudice del gravame ha confermato l’annullamento del verbale gia’ disposto dal giudice di prime cure disattendendo l’appello incidentale proposto dal Comune e volto a far dichiarare la tardivita’ dell’opposizione, in considerazione dell’operativita’, nella fattispecie, dell’articolo 155 c.p.c., commi 4 e 5 e della proroga imposta dalla scadenza del termine nella giornata di sabato;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ stata chiesta da (OMISSIS) sulla base di sei motivi, illustrati da memoria ex articolo 380 bis c.p.c.;
– non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato Comune di Milano.

CONSIDERATO

che:
– in via preliminare ed assorbente si rileva che il ricorso appare carente, oltre che nella descrizione dello svolgimento del processo ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 3 (non indicando quali motivi di appello siano stati proposti al tribunale avverso la sentenza del giudice di pace), nell’indicazione della rubrica dei sei motivi proposti e delle norme assuntivamente violate per inosservanza della prescrizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 3 e solo omnicomprensivamente indicate nell’introduzione agli stessi (cfr. pag. 9);
– cio’ posto, in ogni caso si osserva che con il primo motivo il ricorrente si duole del mancato accoglimento dell’opposizione per essere le prove della responsabilita’ dell’opponente non sufficienti, stante la mancata produzione in giudizio da parte della P.A. del rapporto e dell’originale del verbale di accertamento dell’infrazione;
– il motivo e’ infondato perche’ l’inosservanza della norma che impone all’amministrazione di depositare dieci giorni prima dell’udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento della contestazione (gia’ L. n. 689 del 1981, articolo 23 ed ora Decreto Legislativo n. 150 del 2011 articolo 7, comma 7) non implica alcuna decadenza, ne’ fa venir meno la presunzione di veridicita’ dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza;
– non ricorre pertanto, a seguito del mancato deposito degli atti nel termine fissato dal giudice, la dedotta inesistenza degli atti (cfr. Cass. n. 9973/2016, in altro analogo ricorso proposto dal medesimo odierno ricorrente);
– con il secondo motivo si denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il tribunale avendo ritenuto – all’esito dell’escussione testimoniale della portiera sig.ra (OMISSIS) circa la preventiva verifica da parte del messo dell’assenza del ricorrente o di persone di famiglia – valide, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 3, le notifiche dei verbali effettuate nelle mani del portiere, atti poi consegnati dalla portiera a personale addetto al servizio dell’avv.to (OMISSIS) con sottoscrizione del registro raccomandate;
– il motivo e’ inammissibile perche’ non conforme alla prescrizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, dal momento che non specificando la localizzazione dei verbali notificati, non consente di verificare la pertinenza delle censure sollevate e riguardanti il contenuto delle attestazioni inserite dal messo nella relata di notifica;
– con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 137 e 160 c.p.c., laddove, in caso di contestazione di conformita’, la mancata produzione in giudizio dell’originale dell’atto notificato non comporti la declaratoria di nullita’ insanabile della notifica della copia dell’atto;
– la censura e’ inammissibile perche’ non attinge la ratio della decisione sul punto (cfr. sub c)) poiche’ il giudice d’appello ha fondato il rigetto dell’impugnazione in parte qua sul ritenuto raggiungimento dello scopo degli atti per intervenuta conoscenza legale, derivando da cio’ l’esclusione del rilievo di nullita’ tassativamente previste e l’obbligo di proporre opposizione nei termini voluti dal legislatore;
– con il quarto motivo si deduce la nullita’ per contrasto tra l’originale e la copia della relata di notifica, sostenendo che quella prodotta dal Comune di Milano e che avrebbe dovuto essere allegata all’originale del verbale, in realta’ non prodotto, risulterebbe completamente riempita mentre la relata prodotta dall’opponente risulterebbe completamente in bianco;
– il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, che impone la specifica localizzazione degli atti processuali ed in particolare dei documenti sui quali il ricorso si fonda;
– peraltro in tema di sanzioni amministrative qualora la notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell’amministrazione, l’omessa stesura, sull’originale e sulla copia dell’atto, della relazione di notifica integra mera irregolarita’ ed e’ priva di effetti invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia raggiunto il suo scopo (Cass. 14005/2002);
– con il quinto motivo si contesta la declaratoria di inammissibilita’ dell’opposizione perche’ tardiva in quanto in mancanza degli elementi della notifica ed in particolare della data certa di essa nelle relate pervenute all’opponente, non sarebbe potuto decorrere il termine per l’opposizione;
– il motivo e’, anche in questo caso, inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, giacche’ parte ricorrente non correda la censura di alcuna localizzazione degli atti processuali e, in particolare, dei documenti sui quali il ricorso si fonda;
– con il sesto motivo si contesta la declaratoria di inammissibilita’ dell’opposizione per mancato rispetto della successione preferenziale, con la conseguenza che la notifica dovrebbe ritenersi insanabilmente nulla ed inidonea a far decorrere il termine utile per svolgere l’opposizione;
– anche quest’ultima censura va dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, poiche’ priva di indicazione circa l’esatta individuazione dei verbali oggetto di censura e la loro collocazione fra gli atti ed i documenti del processo;
– il ricorso va dichiarato inammissibile;
– nulla va disposto circa le spese di lite in ragione della mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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