Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 settembre 2024| n. 24607.
Produzione documentale in copia fotostatica e relativa di eccezione di falsità
In tema di produzione documentale in copia fotostatica e relativa di eccezione di falsità, bisogna distinguere tra il caso di non corrispondenza della copia fotostatica all’originale ed in tal caso il punto è la dimostrazione della conformità della copia anche senza produrre l’originale; ed il caso in cui si eccepisca la falsità della sottoscrizione in calce al documento ed in tal caso la prova può essere fornita solo producendo l’originale.
Sentenza|13 settembre 2024| n. 24607. Produzione documentale in copia fotostatica e relativa di eccezione di falsità
Data udienza 4 luglio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Documenti – Disconoscimento della conformità della fotocopia all’originale – E’ esclusa la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell’originale – Disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura – Non vi è altro strumento che la verificazione sull’originale – Salvo prova del soggetto interessato di aver perduto quest’ultimo senza colpa – In questo caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
nel collegio così composto:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 35339/2019 proposto da:
Bi. Srl, difesa dagli avvocati Cr.Ve. e Da.Ve., domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato Gi.Ge.;
-ricorrente-
contro
Ce.Co., difesa dagli avvocati Ci.Ma. e Gi.Sa.;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3042/2019 dell’8/7/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi;
Ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale, St. Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ascoltato l’avvocato Al.Ve. per la ricorrente (su delega).
Produzione documentale in copia fotostatica e relativa di eccezione di falsità
Fatti di causa
Nel 1973 muore Ce.Lu. Gli eredi legittimi (i figli Lu., St., Ri. e Ce.Co.) diventano così proprietari pro quota di un compendio immobiliare. Nel 2007, con scrittura privata, i tre di loro cedono le quote alla BI.BI. Srl del fratello St., che in veste di amministratore le liquida in Euro 145.567 ciascuna. Poi, Ce.Co. e la BI.BI. Srl stipulano un preliminare di vendita (ove il primo è il promissario acquirente) avente ad oggetto un’unità in costruzione all’interno dell’immobile. Ce.Co. corrisponde alla BI.BI. Srl Euro 145.567 come corrispettivo. Nel 2013 il promissario acquirente, con l’amministratrice di sostegno, la sorella Ri., conviene dinanzi al Tribunale di Como la promittente venditrice per la dichiarazione di nullità del preliminare, facendo valere la contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. (allega la propria incapacità), nonché la mancanza di forma scritta ex art. 1350 c.c. e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento (allega la mancata consegna del bene). In primo grado le domande sono rigettate, in appello è accolta la domanda di risoluzione con condanna alla restituzione del prezzo.
Ricorre in cassazione la venditrice convenuta con nove motivi. Resiste l’attore acquirente con controricorso. Il Sostituto P.G. St. Pepe ha depositato requisitoria scritta per il rigetto.
Ragioni della decisione
1. – Con il primo motivo (p. 17) la promittente venditrice denuncia l’inammissibilità dell’appello (principale), poiché esso è privo di censure avverso il ragionamento del giudice di primo grado, non indica specificamente le parti impugnate, reitera semplicemente le argomentazioni fatte valere in primo grado e così non osserva l’onere di specificità dei motivi. Si deduce violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Il secondo motivo (p. 20) denuncia la nullità dell’atto di citazione, poiché è carente di causa petendi e di petitum. Si deduce violazione dell’art. 164 co. 4 c.p.c.
Il terzo motivo (p. 25) muove dall’affermazione d’inesistenza del contratto preliminare e denuncia che sia stata accolta l’istanza di verificazione della scrittura privata, prodotta solo in fotocopia, contenente il contratto preliminare, a seguito della quale il c.t.u. ha accertato l’autenticità della firma del legale rappresentante della venditrice ricorrente. Si deduce violazione degli artt. 2702, 2729, 2722, 2725 c.c. e 214 e 216 c.p.c.
Il quarto motivo (p. 29) denuncia l’ammissione della prova testimoniale circa l’esistenza del contratto preliminare, nonostante l’assenza di prova dello smarrimento incolpevole del documento. Si deduce violazione degli artt. 2724 e 2697 c.c.
Produzione documentale in copia fotostatica e relativa di eccezione di falsità
Il quinto motivo (p. 31) denuncia l’inattendibilità di una testimonianza de relato, che avrebbe dovuto essere suffragata da altri elementi oggettivi e concordanti. Si deduce violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.
Il sesto motivo (p. 33) denuncia la violazione dei limiti della c.t.u., poiché contiene considerazioni estranee rispetto alla risposta al quesito ed esorbitanti la competenza del perito (in particolare, si attacca il giudizio sulla genuinità del documento). Si deduce violazione degli artt. 62 e 191 c.p.c.
Il settimo motivo (p. 34) denuncia la carenza dei poteri negoziali dell’amministratore della società venditrice riservati all’assemblea. Si deduce violazione dell’art. 2475-bis co. 2 c.c. in quanto tale limitazione erroneamente non è stata considerata opponibile al terzo.
L’ottavo motivo (p. 37) denuncia la violazione del giudicato, poiché la statuizione del Tribunale della inidoneità probatoria della quietanza non è stata impugnata. Infatti, l’acquirente si è limitato a reiterare le richieste già avanzate in primo grado, cosicché si è formato implicitamente un giudicato su tale punto. Si deduce violazione dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 324, 329 e 342 c.p.c.
Il nono motivo (p. 38) denuncia l’inidoneità probatoria della quietanza, poiché essa è contenuta in una scrittura privata disconosciuta e rilasciata da un soggetto privo di potere. Si deduce violazione degli artt. 1199, 1453 e 2697 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c.
2. – Il primo motivo è rigettato. Da un accesso agli atti (all. A11), risulta che l’atto di appello (p. 9 ss.) contiene gli elementi essenziali per consentire un esame del merito, con una critica puntuale della decisione del Tribunale, come del resto è constatato dalla Corte di appello, p. 7 s.
Il secondo motivo è parimenti rigettato. Da un accesso agli atti risulta che nell’atto di citazione sono individuati con grado sufficiente di determinazione l’oggetto della domanda e le ragioni che ne costituiscono il fondamento, come del resto è constatato dalla Corte di appello, p. 8.
3. – Il terzo e il quarto motivo sono fondati nei termini che seguono.
Produzione documentale in copia fotostatica e relativa di eccezione di falsità
Una cosa è il disconoscimento della conformità della fotocopia all’originale; altra cosa è il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura (sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c.). Se il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all’originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell’originale. Se il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull’originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest’ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni.
Tale distinzione è stata affermata più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16998/2015), anche dalla stessa Cass. 13425/2014 invocata dalla Corte di appello, sol che la pronuncia venga letta con attenzione (nel suo testo a p. 5) e applicata correttamente al caso attuale, ove la convenuta contesta l’esistenza stessa del contratto preliminare (ciò implica logicamente la contestazione della sottoscrizione, implicazione del resto espressamente formulata dalla convenuta). Pertanto, la possibilità di provare l’esistenza del contratto e l’autenticità della sottoscrizione per mezzi diversi dalla produzione dell’originale e dalla verificazione si dischiude solo dopo la prova ad opera della parte interessata che l’originale è andato perduto senza sua colpa.
In questi termini, il terzo e il quarto motivo sono accolti.
Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi.
4. – Sono accolti il terzo e il quarto motivo, rigettati il primo e il secondo, assorbiti i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Produzione documentale in copia fotostatica e relativa di eccezione di falsità
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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