Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e l’istanza di decisione presentata da uno solo dei litisconsorti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28219.

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e l’istanza di decisione presentata da uno solo dei litisconsorti

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), l’istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell’inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerali di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatorie eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta.

Ordinanza|| n. 28219. Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e l’istanza di decisione presentata da uno solo dei litisconsorti

Data udienza 14 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Ricorso in cassazione – Ex articolo 380 – bis c.p.c. – Impugnazioni – Litisconsorzio necessario – Istanza di decisione da parte di uno solo dei litisconsorti – Trattazione del ricorso nei confronti di tutti gli altri litisconsorti – Contraddittorio necessario – Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2006

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