Pretese di contenuto economico avanzate dal dipendente di ente straniero di carattere culturale

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 8 marzo 2019, n. 6884.

La massima estrapolata:

Di fronte a pretese di contenuto esclusivamente economico avanzate dal dipendente di ente straniero di carattere culturale, che non incidono in alcun modo sui fini istituzionali dell’ente, si applica il principio dell'”immunità ristretta” o “funzionale”, per cui la giurisdizione spetta al giudice italiano. In tal modo vengono bilanciate le opposte esigenze di tutela della sovranità dello Stato estero e di tutela dei diritti dell’individuo di accesso alla giustizia.

Sentenza 8 marzo 2019, n. 6884

Data udienza 15 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10276-2014 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore per l’Italia, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2703/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso ed il dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato la nullita’ dei termini apposti ai contratti intercorsi tra il (OMISSIS) e (OMISSIS) con conseguente conversione in contratto a tempo indeterminato e condanna dell’istituto a corrispondere le differenze retributive pari ad Euro 2.342,53 fino ad agosto 2006 ed Euro 173,35 mensili per il periodo successivo.
Con riferimento alla giurisdizione ha rilevato che le pretese azionate nel giudizio dal ricorrente avevano contenuto solo economico essendo stato il (OMISSIS) nel frattempo assunto a tempo indeterminato e, quindi, senza alcuna incidenza sui fini istituzionali dell’Istituto estero.
Nel merito ha rilevato che l’applicazione della legge italiana non poteva essere messa in discussione trattandosi di prestazione lavorativa svolta in Italia dove erano stati firmati i contratti e dove il lavoratore aveva il suo domicilio e che, pertanto, in applicazione della legge italiana, i contratti a termine, emessi in violazione delle norme italiane in materia per l’assenza di indicazione e della prova delle ragioni temporanee, dovevano essere dichiarati nulli con conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e quantificazione delle differenze retributive maturate.
2.Avverso la sentenza ricorre il Cassazione il (OMISSIS) con cinque motivi. Resiste il (OMISSIS) con controricorso e poi memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Con il primo motivo il ricorrente rinnova l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 218 del 1995, articolo 57, degli articoli 3, 6 e 16 della Convenzione di Roma del 19/6/1980 in ambito CEE, nonche’ del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1 lamentando l’applicazione al rapporto di lavoro della legge italiana.
Con il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 1321, 1322, 1230 e 2113 c.c. con cui contesta la decorrenza del contratto a tempo indeterminato come riconosciuta dalla Corte d’appello.
Con il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 1230, 1424, 2077, 2099 e 2103, nonche’ 132 c.p.c. e articolo 111 Cost., comma 6, lamentando l’affermata irriducibilita’ della retribuzione.
Con il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 2094 e 2697 c.c., nonche’ articolo 132 c.p.c. e articolo 111 Cost.. Censura l’avvenuto riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
4.Il (OMISSIS) osserva, con il primo motivo, che esso e’ un ente di diritto pubblico attraverso il quale il governo britannico persegue lo scopo dello sviluppo e della diffusione della conoscenza della cultura britannica e della lingua inglese all’estero, nonche’ la promozione degli scambi e delle relazioni culturali nel mondo e che, pertanto debba essere allo stesso riconosciuta l’immunita’ giurisdizionale. Deduce, infatti, che l’esenzione dalla giurisdizione opera non solo quando in causa e’ uno stato estero, ma anche un ente pubblico attraverso il quale lo stesso stato opera per perseguire i propri fini collettivi. Secondo il ricorrente la validita’ di tale assunto risulta confermata dalla convenzione stipulata tra l’Italia e la Gran Bretagna e l’Irlanda del nord del 28/11/1951 resa esecutiva con la L. n. 124 del 1953.
5.Il motivo e’ infondato e va affermata la giurisdizione del giudice italiano.
6. Deve, infatti, richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass. SU n. 19674/2014,n. 4882/2017, n. 13980/2017) secondo cui, ai sensi dell’articolo 10 Cost., ” l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e tra queste rientra la regola, di carattere consuetudinario, sull’immunita’ degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana, in base ad una prassi e ad un’opinio iuris internazionali, volta al rispetto della sovranita’ degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale….Questa regola consuetudinaria sull’immunita’ si applica anche ad altri soggetti che rivestono, in senso ampio, la qualita’ di organi dello Stato estero (enti pubblici, comunque denominati: SU n. 150/1999, n 331/1999) compresi, in particolare, gli enti e istituti di carattere culturale (cfr. SU n 5126/1994, relativamente all’Academie de France a Roma; SU n. 8768/1997 e, id., n. 120/1999, relativamente all’Ecole francaise de Rome; SU n. 12704/1998 relativamente a The British institute of Florence)”.
7. La giurisprudenza di legittimita’ citata e la prassi internazionale hanno, tuttavia, tracciato alcuni confini all’area dell’immunita’ mediante il concetto d’immunita’ ristretta, in forza del quale l’immunita’ non opera allorche’ gli atti compiuti dai soggetti internazionali stranieri nell’ordinamento locale non siano riconducibili all’esercizio di poteri sovrani. Occorre,infatti, un bilanciamento delle opposte esigenze di tutela della sovranita’ dello Stato e di tutela del diritto dell’individuo di accesso alla giustizia secondo quello che la giurisprudenza della Corte EDU (sent. 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia) definisce come “rapporto di ragionevole di proporzionalita’”(Sul carattere non assoluto dell’immunita’ degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana cfr. anche C.Cost. n329/1992 che parla appunto di “immunita’ ristretta” o funzionale).
8.Sempre tenendo conto di questa evoluzione e con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, la giurisprudenza di questa Corte si e’ orientata nel senso che, nei confronti degli enti estranei all’ordinamento italiano, perche’ enti di diritto internazionale, e immuni dalla giurisdizione, il giudice italiano e’ titolare della potesta’ giurisdizionale per tutte le controversie inerenti a rapporti di lavoro che risultino del tutto esterni ed estranei alle funzioni istituzionali e all’organizzazione dell’ente, costituiti, cioe’, nell’esercizio di capacita’ di diritto privato; per gli altri rapporti, il medesimo giudice e’ carente della potesta’ giurisdizionale nei limiti in cui la tutela invocata interferirebbe nell’assetto organizzativo e nelle funzioni proprie degli enti, mentre puo’ emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale….”.
9.Si e’ cosi’ affermato che “l’esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi per oggetto l’esecuzione di attivita’ meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano” (v. SU n. 118/2007; n. 14703/2010, n. 1774/2011, n. 7382/2013)”.
9. Va, infine, richiamata, ad ulteriore conferma di quanto sopra, la L. n. 5 del 2013sull’autorizzazione all’adesione dell’Italia alla convenzione delle Nazioni Unite del 2/12/2004,relativa alle ” immunita’ giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, nonche’ norme di adeguamento all’ordinamento interno”.
L’articolo 11 della convenzione – pur essendo applicabile solo successivamente all’entrata in vigore della convenzione che in base al suo articolo 30 si realizza trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (articolo 30 della Convenzione)- prevede una speciale disciplina quanto ai contratti di lavoro ed e’ attuativo del principio consuetudinario dell’immunita’ ristretta degli stati, gia’ vigente e riconosciuto da tempo. (cfr in tal senso SU n 19674/2014).
10.Nella fattispecie in esame, in applicazione del principio dell’immunita’ ristretta, non e’ censurabile quanto affermato dalla Corte d’appello che, dato atto che le pretese oggetto della domanda del ricorrente avevano solo contenuto economico essendo stato l’appellante nel frattempo assunto a tempo indeterminato, ha ritenuto sussistere la giurisdizione italiana non ravvisandosi alcuna incidenza sui fini istituzionali dell’istituto estero.
11.Deve rilevarsi, infatti, che non ha costituito oggetto di censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente aveva ottenuto dall’ente inglese il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato. La questione che residua davanti al giudice e’, dunque, limitata alla richiesta di ricostruzione del trattamento economico del lavoratore goduto nel corso del rapporto.
A tal fine il riconoscimento della nullita’ dei precedenti rapporti a termine ha mera finalita’ di presupposto per la ricostruzione del rapporto dal punto di vista economico e di individuazione della fondatezza delle pretese economiche formulate dal lavoratore.
L’eventuale maggiore trattamento retributivo non comporta in alcun modo apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell’ente pubblico estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, ne’ sul punto la ricorrente ha dedotto alcunche’.
8.Per le considerazioni che precedono il primo motivo del ricorso deve essere rigettato e la causa va rimessa alla sezione lavoro per la decisione sugli altri motivi.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo e dichiara la giurisdizione del giudice italiano; rimette la causa alla sezione lavoro per la decisione sugli altri motivi.

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