Presupposto necessario dell’azione revocatoria

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2347.

La massima estrapolata:

Se l’anteriorita’ del credito costituisce il presupposto necessario dell’azione revocatoria esercitata in sensi dell’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 1, lo e’ ancor prima l’esistenza del credito al momento della domanda, ancorche’ non liquido ne’ esigibile, ne’ accertato giudizialmente, trattandosi di condizione dell’azione, che come tale deve permanere sino al momento della decisione definitiva.

Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2347

Data udienza 28 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22035/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), Rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 2481/2016, pubblicata il 17 giugno 2016;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 novembre 2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2506/2013 del 7/10/2013 il Tribunale di Monza, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla (OMISSIS), dichiaro’ inefficace nei confronti della stessa, ex articolo 2901 c.c., l’atto con il quale, in data 28/4/2008, i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano costituito in fondo patrimoniale immobili di loro proprieta’; cio’ “in relazione ai crediti dell’attrice sorti nei confronti del convenuto (OMISSIS) con la fideiussione del 4/1/2006 rilasciata a favore della moglie, con la fideiussione in data 3/9/2009 a favore della (OMISSIS) S.r.l. e con il mutuo sottoscritto dallo stesso (OMISSIS) in data 12/1/2009”.
Ritenne infatti che “ai fini dell’individuazione dell’anteriorita’ del credito rispetto all’atto pregiudizievole si debba dar conto del complesso dei rapporti intercorsi tra l’ (OMISSIS) e la Banca attrice, non rilevando cause di estinzione di uno solo di essi (il primo, sorto dalla prima fideiussione, n.d.e.), peraltro intervenuta in data successiva all’atto di disposizione impugnato”.
2. Tale decisione e’ stata confermata, con la sentenza in epigrafe, dalla Corte d’appello di Milano, secondo la quale “correttamente il tribunale ha fatto riferimento al complesso dei rapporti per valutare l’anteriorita’ del credito rispetto all’atto dispositivo, tenuto conto anche delle complesse vicende societarie, evidenziate dalla stessa banca appellata, tutte contrassegnate da consistenti perdite oltre che dal fallimento della (OMISSIS) S.r.l., di tal che risulta significativo anche il contesto in cui e’ intervenuta la costituzione del fondo patrimoniale, preceduta peraltro da altro analogo atto dispositivo, contesto caratterizzato da una espansione imprenditoriale dell’odierno appellante che con tali dispositivi ha certamente voluto preservare il proprio patrimonio in danno dei creditori”.
Per tal motivo ha reputato irrilevante che il credito garantito dalla fideiussione rilasciata in data 4/1/2006 fosse stato gia’ estinto con il pagamento dell’ultima rata il 15/1/2010 (anteriormente all’atto di citazione introduttivo del giudizio di revocatoria, ma successivamente all’atto di costituzione in fondo patrimoniale).
3. Avverso tale decisione (OMISSIS) propone ricorso per cassazione con due mezzi, cui resiste la Banca, depositando controricorso.
L’altra intimata non svolge difese nella presente sede.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c..
E’ stato depositato inoltre atto di “intervento ex articolo 111 c.p.c., a seguito di cessione del credito ex articolo 58 t.u.b.” da parte del Fondo Temporaneo del (OMISSIS), adesivo alle deduzioni della banca cedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre anzitutto rilevare l’inammissibilita’ del menzionato atto di intervento, peraltro neppure notificato alla controparte.
Devesi in tal senso dare continuita’ al costante orientamento di questa Corte per il quale e’ inammissibile l’intervento proposto dal terzo direttamente in sede di legittimita’ (cfr. Cass. 11/05/2010, n. 11375), mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’articolo 105 c.p.c., esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado (in senso conforme si vedano, ex aliis, anche Cass. Sez. Un. 27466/2016 in motivazione, Cass. 27/12/2016, n. 27044; Cass. 23/03/2016, n. 5759; 19/02/2015 n. 3336; 30/05/2014, n. 12179; 07/04/2011, n. 7986).
2. Con il primo motivo di ricorso l’ (OMISSIS) denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 1, con riferimento alla determinazione dell’anteriorita’ del credito tutelato con l’azione revocatoria rispetto all’atto dispositivo.
La censura e’ fondata e merita accoglimento.
L’anteriorita’ del credito a tutela del quale si agisce, rispetto all’atto dispositivo, costituisce presupposto indefettibile dell’azione revocatoria esercente cio’ che del resto e’ implicitamente riconosciuto anche nella sentenza impugnata.
Di tale regola pero’ la Corte lombarda fornisce, nella sentenza impugnata, una interpretazione talmente vaga da tradirla nella sostanza, sortendone un evidente errore di sussunzione della fattispecie concreta in quella normativa astratta.
L’affermazione, infatti, secondo la quale per valutare l’anteriorita’ del credito rispetto all’atto dispositivo debba farsi riferimento al “complesso dei rapporti” resta vuota e priva di valore normativo una volta che non si precisi quale morfologia e quali effetti tali rapporti debbano avere, e quali collegamenti tra di essi debbano sussistere, perche’ possa affermarsi la sussistenza del presupposto in parola; resta pertanto, nel caso concreto, ignoto il motivo per cui possa ravvisarsi una concreta ragione di credito sorta anteriormente all’atto dispositivo. Cio’ tanto piu’ considerato che gli altri rapporti di credito indicati in sentenza, oltre ad essere sorti posteriormente all’atto dispositivo oggetto di revocatoria, riguardano: a) il primo un mutuo sottoscritto dallo stesso (OMISSIS); b) l’altro una fideiussione prestata da quest’ultimo a garanzia di soggetto (la (OMISSIS) S.r.l.) diverso da quello (ossia la moglie) a vantaggio del quale fu rilasciata la prima fideiussione, e non e’ spiegata, ne’ si vede, la ragione per la quale detti successivi rapporti debbano considerarsi collegati al primo in guisa tale da poterli considerare, agli effetti il discorso, come sorti insieme con esso.
Quel che e’ certo e’ piuttosto – trattandosi di dati pacifici tra le parti e accertati in sentenza – che l’unico credito anteriore all’atto dispositivo e’, nella specie, quello correlato alla fideiussione prestata in data 4/1/2006: credito pero’ estinto anteriormente alla stessa proposizione dell’azione revocatoria.
3. Al riguardo e’ appena caso di precisare che e’ del tutto irrilevante che tale credito fosse pero’ sussistente al momento dell’atto dispositivo, posto che la sua successiva estinzione fa comunque venir meno, per esso, l’esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui e’ finalizzata l’azione revocatoria, non risultando a fortiori nemmeno apprezzabile comunque l’eventus damni.
In altre parole se l’anteriorita’ del credito costituisce il presupposto necessario dell’azione revocatoria esercitata in sensi dell’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 1, lo e’ ancor prima l’esistenza del credito al momento della domanda (v. Cass. 25/05/1994, n. 5081), ancorche’ non liquido ne’ esigibile (Cass. 29/01/2010, n. 2066), ne’ accertato giudizialmente (Cass. 17/10/2001, n. 12678), trattandosi di condizione dell’azione, che come tale deve permanere sino al momento della decisione definitiva (v. Cass. 04/11/2004, n. 21100).
Del tutto inconferente e’ pertanto il ripetuto riferimento in sentenza all’indirizzo giurisprudenziale che nega la rilevanza, ai fini della valutazione del requisito dell’anteriorita’, al momento in cui il credito sia giudizialmente accertato o a quello in cui lo stesso venga scadenza, per assegnarlo invece esclusivamente a quello in cui il credito e’ sorto, non dubitandosi in alcuno dei citati precedenti che si debba comunque trattare di credito sorto anteriormente (ancorche’, come detto, non ancora giudizialmente accertato ne’ venuto a scadenza) ed, ovviamente, ancora esistente fino al momento della decisione e, a fortiori, a quello della domanda.
4. In accoglimento dell’esposto motivo la sentenza deve pertanto essere cassata, restando assorbito l’esame del secondo motivo.
La causa va rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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