Danni derivanti dal rinvenimento di un petardo inesploso e liquidazione del danno da riduzione della capacita’ di guadagno

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2329.

 

La massima estrapolata:

La liquidazione del danno da riduzione della capacita’ di guadagno, patito “da un minore in eta’ scolare”, puo’ “avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorche’ possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepira’ un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio”, dovendo la relativa prognosi “avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia
In presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perche’ non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidita’ permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di se’, la paura, la disperazione)”, di talche’, ove “sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
La perduta possibilita’ di continuare a svolgere una qualsiasi attivita’, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o e’ una conseguenza “normale” del danno (cioe’ indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terra’ per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero e’ una conseguenza peculiare, ed allora dovra’ essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”, attraverso la sua “personalizzazione”.
L’operazione di “personalizzazione” impone “al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” gia’ previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari”, e cio’ in quanto “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'”id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidita’ non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”

Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2329

Data udienza 4 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19662/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA in persona del Procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
COMUNE GRAVINA DI CATANIA in persona del Sindaco pro tempore Dott. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA CELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA in persona del procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), DITTA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 565/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 05/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 565/16 del 5 aprile 2016, della Corte di Appello di Catania, che – nell’accogliere solo in parte il gravame principale esperito dall’odierno ricorrente contro la sentenza n. 293/10 del 26 maggio 2010 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, dichiarando, invece, inammissibile quello di (OMISSIS) e (OMISSIS) (genitori gia’ esercenti la potesta’ sul figlio (OMISSIS)), ed accogliendo parzialmente quello del Comune di Gravina e delle societa’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.) – ha, per quanto qui ancora di interesse, rideterminato la somma dovuta ad (OMISSIS) dal Comune di Gravina di Catania (e, per esso, dalle predette societa’ assicuratrici, secondo le rispettive polizze) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, anche in ragione della decisione di riconoscere nel 30% (e non del 10%, come ritenuto dal primo giudice) la misura del concorso del danneggiato, ex articolo 1227 c.c., nella causazione dei pregiudizi dallo stesso lamentati.
2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di essere rimasto ferito il (OMISSIS) (subendo gravi lesioni personali, comportanti anche l’amputazione del secondo e terzo dito della mano destra), per aver rinvenuto nel parco comunale di (OMISSIS) – pochi giorni dopo la celebrazione della festa patronale – un petardo inesploso, del quale, nel riaccenderlo, provocava lo scoppio.
Convenuto in giudizio il predetto Comune dai genitori del (OMISSIS) (essendo egli, all’epoca, ancora minore), l’adita sezione di Mascalucia del Tribunale etneo condannava lo stesso a pagare a parte attrice la somma di Euro 85.879,179, a titolo di risarcimento del danno morale e di quello biologico. Veniva, tuttavia, accolta anche la domanda di garanzia, formulata dal convenuto, nei confronti di (OMISSIS), titolare della ditta ” (OMISSIS)” (il solo convenuto rimasto contumace), di (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre che della societa’ (OMISSIS) S.r.l. (soggetti coinvolti a vario titolo nella organizzazione dello spettacolo pirotecnico), nonche’ delle predette societa’ assicuratrici (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a., a carico delle quali veniva posto l’obbligo di rimborsare, nelle rispettive misure del 49% del 51%, al Comune di Gravina di Catania quanto versato a titolo di risarcimento danni.
Per quanto qui ancora di interesse, venivano accolte anche le domande di manleva proposte dal (OMISSIS) e dalla societa’ (OMISSIS) verso la (OMISSIS) S.p.a. (poi divenuta (OMISSIS) S.p.a., ed infine (OMISSIS) S.p.a.), nonche’ dal (OMISSIS) verso (OMISSIS) S.p.a.
Proposto gravame principale dal (OMISSIS), in parziale accoglimento dello stesso, la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale veniva rideterminata in complessivi Euro 122.721,12, ridotta, pero’, a Euro 85.904,78, in ragione – come detto – del riconoscimento del suo contributo nella causazione dello stesso nella misura del 30% (in luogo di quella originariamente individuata del 10%), e cio’ in accoglimento dei gravami incidentali del Comune di Gravina e delle societa’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a., essendo, per il resto, confermata la reiezione della domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro.
Fondati, inoltre, venivano dichiarati gli appelli incidentali degli eredi (OMISSIS) (deceduto nelle more del giudizio), del (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS), oltre che dalle loro compagnie assicuratrici ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), tutti volti a contestare la responsabilita’ concorrente dei vari soggetti coinvolti nell’organizzazione dello spettacolo pirotecnico.
L’appello dei genitori del (OMISSIS) era dichiarato, invece, inammissibile, sul rilievo che il raggiungimento, nelle more del giudizio, della maggiore eta’ da parte del medesimo aveva privato costoro della legittimazione ad agire, considerato che la domanda da essi proposta mirava esclusivamente al ristoro dei danni patiti dal figlio.
Su tali basi veniva disposta la compensazione integrale delle spese tra i “predetti appellanti e tutti gli appellati”, mentre, quanto ad (OMISSIS), la compensazione delle spese dell’appello, in relazione al rapporto processuale intercorso tra il medesimo, da un lato, ed il Comune di Gravina di Catania e le societa’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a., dall’altro, veniva motivato sul rilievo della “pressoche’ conferma della sentenza di primo grado”.
3. Avverso la sentenza della Corte etnea ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), sulla base di sei motivi.
3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione degli articoli 325, 327, 333 e 343 c.p.c..
Si assume l’inammissibilita’ degli appelli incidentali proposti dal Comune e delle compagnie assicuratrici terze chiamate, giacche’ essi – pur esperiti nel rispetto del termine (20 giorni) di decadenza ex articolo 343 c.p.c. – sono stati proposti allo spirare del termine di sei mesi ex articolo 327 c.p.c., non potendo invocarsi il beneficio dell’impugnazione incidentale tardiva, trattandosi di impugnazione autonoma e non dipendente da quella dell’appellante principale, atteso che l’interesse ad impugnare di dette parti non deriverebbe dal gravame proposto, allora, dall’odierno ricorrente.
3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi, congiuntamente, dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – censura la statuizione relativa all’aumento della percentuale di corresponsabilita’ della vittima del sinistro, nella causazione dei danni patiti, dal 10% al 30%.
Si deduce, al riguardo, violazione degli articoli 1227 e 2056 c.c., nonche’ “omessa esame della statuizione” in punto corresponsabilita’ del danneggiato, “fatto decisivo nel giudizio oggetto di discussione in appello”.
3.3. Il terzo motivo – sempre proposto ai sensi, congiuntamente, dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – ipotizza che, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno futuro da perdita della capacita’ lavorativa specifica, il giudice di appello (come gia’ quello di prime cure) avrebbe violato il principio di “non contestazione”.
Difatti, la circostanza che il danneggiato, oggi brillante studente in medicina, avrebbe inteso intraprendere la carriera di chirurgo (preclusagli dall’amputazione di alcune dita della mano sinistra) non sarebbe mai stata contestata dai convenuti o terzi chiamati.
3.4. Il quarto motivo – al pari degli altri proposto ai sensi, congiuntamente, dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – censura la sentenza impugnata nella parte in cui, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, “ha ritenuto di liquidare congiuntamente il danno biologico e quello morale”, negando, cosi’, a quest’ultimo “autonomo rilievo”.
3.5. Il quinto motivo – come i precedenti proposto, congiuntamente, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – censura la decisione della Corte etnea relativamente alla scelta di riferirsi al valore medio per la liquidazione del danno da lesione da invalidita’ temporanea.
3.6. Infine, il sesto motivo – formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, ed investe la disposta compensazione delle spese processuali.
Si assume che tale provvedimento sia stato motivato in ragione del raggiungimento della maggiore eta’, in appello, da parte di (OMISSIS) e dunque per ragioni meramente formali, contravvenendo al principio per cui tale decisione deve essere posta in relazione con diversi elementi di fatto.
4. Hanno resistito con controricorso le societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per chiedere che l’avversaria impugnazione venga dichiarata inammissibile o comunque rigettata.
5. Sia il ricorrente che la societa’ (OMISSIS) hanno presentato memoria, ribadendo le proprie argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.
6.1. Il primo motivo non e’ fondato.
Come rilevato dalla controricorrente (OMISSIS), il giudizio radicato dai genitori del (OMISSIS) tra origine da citazione notificata il 24 giugno 2002, sicche’ la previsione di cui alla della L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex articolo 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 5 ottobre 2012, n. 17060, Rv. 624680-01).
6.2. Il secondo motivo e’ inammissibile.
Ha affermato, di recente, questa Corte che, in tema di responsabilita’ civile, costituisce “valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimita’” l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito che “un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30921, Rv. 647354-01).
Ne’, d’altra parte, un diverso esito e’ prospettabile con riferimento all’altra censura in cui si articola il motivo, ovvero quella che stigmatizza un asserito vizio motivazionale.
Al riguardo, peraltro, va premesso che ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte e’ destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonche’, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).
Lo scrutinio di questa Corte e’, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorieta’” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perche’ “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).
Il vizio di motivazione apparente e’ da escludere nel caso di specie, atteso che risulta immune da profili di contraddittorieta’ o perplessita’ la decisione della Corte etnea di addebitare – nella misura del 30% – al contegno dello stesso (OMISSIS) la verificazione dell’evento dannoso. Con ragionamento, invero, esente da mende, essa ha valorizzato il fatto (emergente dalle dichiarazioni rese da un compagno di giochi del (OMISSIS), raccolte – alla presenza del di lui genitore – dai Carabinieri che trasmisero alla locale Procura della Repubblica la notizia di reato) che l’interessato ebbe a dare fuoco al petardo per ben due volte, essendo rimasto il primo tentativo di accensione privo di effetti, e cio’ nonostante un suo amico l’avesse redarguito.
6.3. Il terzo motivo di ricorso e’, nuovamente, inammissibile.
6.3.1. Sul punto occorre muovere dalla constatazione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione del danno da riduzione della capacita’ di guadagno, patito “da un minore in eta’ scolare”, puo’ “avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorche’ possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepira’ un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio”, dovendo la relativa prognosi “avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 23 agosto 2011, n. 17514, Rv. 619451-01; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. 3, ord. 15 maggio 2018, n. 11750, Rv. 648704-01).
6.3.2. Nel caso di specie, come sopra rilevato, il ricorrente assume che il danno dovrebbe essere parametrato alla sua aspirazione – frustrata dalla menomazione subita – a svolgere l’attivita’ di chirurgo, circostanza che egli assume non contestata dalle controparti, cio’ che avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere quel fatto come pacifico.
La censura, tuttavia, non risulta articolata in modo da soddisfare il requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto, qualora sia dedotta la violazione del principio di “non contestazione”, affinche’ possa ritenersi soddisfatto il requisito suddetto, occorre che il ricorrente – anche attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte – provveda sia ad “indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese”, sia ad inserire nel ricorso “la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), oltre che ad “indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericita’ o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01).
Siffatte condizioni non sono state soddisfatte nel caso di specie.
6.4. Il quarto motivo di ricorso non e’ fondato.
6.4.1. La sentenza impugnata, nel negare l’autonoma risarcibilita’ del danno morale, ha affermato che, nella specie, “non sussiste alcun motivo per personalizzare i parametri tabellati” per la liquidazione del danno biologico, e cio’ in quanto “non vengono dedotte – e a maggior ragione dimostrate in giudizio – particolari circostanze contingenti tali da rendere inadeguato il valore indicato nelle tabelle (milanesi, n.d.r.) e normalmente utilizzato per il danno biologico, che tiene conto di tutte le sofferenze fisiche e morali subite dalla vittima, anche in relazione all’eta’”.
6.4.2. Si tratta di affermazioni in linea con i principi ancora di recente ribaditi da questa Corte.
E’ stato, infatti, affermato che “in presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perche’ non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidita’ permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di se’, la paura, la disperazione)”, di talche’, ove “sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv. 648303-01).
Il presupposto di tale affermazione e’ la constatazione che “la lesione della salute risarcibile” si identifica “nella compromissione delle abilita’ della vittima nello svolgimento delle attivita’ quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire”, sicche’ lungi dal potersi affermare “che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali” dovra’ dirsi “piuttosto che il danno alla salute e’ un danno “dinamico-relazionale””, giacche’, se “non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l’incidenza d’una menomazione permanente sulle quotidiane attivita’ “dinamico-relazionali” della vittima non e’ affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, pero’, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno si’ aversi le “conseguenze dannose piu’ diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidita’” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidita’”, laddove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”. In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilita’ di continuare a svolgere una qualsiasi attivita’, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o e’ una conseguenza “normale” del danno (cioe’ indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terra’ per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero e’ una conseguenza peculiare, ed allora dovra’ essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”, attraverso la sua “personalizzazione” (cosi’, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 7513 del 2018, cit.).
Da quanto precede, dunque, deve trarsi la conclusione che l’operazione di “personalizzazione” impone “al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” gia’ previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari” (cosi’ Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e cio’ in quanto “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'”id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidita’ non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (cosi’, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018, cit.).
6.4.3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha respinto la richiesta di liquidazione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, ovvero diversi da quelli di natura “biologica” in senso stretto, proprio sul (corretto) presupposto che fosse mancata la dimostrazione di specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie sottoposta al suo esame, che necessitassero di autonoma considerazione e ristoro, valendo, appunto, superare le conseguenze “ordinarie” gia’ previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari”.
Il motivo, dunque, risulta non fondato.
6.5. Anche il quinto motivo risulta non fondato.
Richiamate, innanzitutto, le considerazioni gia’ svolte al § 6.2. circa l’impossibilita’ – nel vigore del novellato testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – di un sindacato di questa Corte sulla sufficienza della motivazione, quanto alla dedotta violazione di legge, deve osservarsi come essa si traduca in un (non consentito) sindacato sul merito della valutazione compiuta dalla sentenza impugnata, sicche’ trova applicazione il principio secondo cui e’ “inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realta’, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosi’ da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 aprile 2017, n. 8758, Rv. 643690-01).
6.6. Infine, neppure il sesto ed ultimo motivo di ricorso e’ fondato.
Premesso che la disposta compensazione ha interessato, quanto all’odierno ricorrente, le sole spese del grado di appello intercorse tra esso, da un lato, ed il Comune e le sue assicuratrici, dall’altro, trova qui applicazione il principio secondo cui “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01).
Resta, inoltre, inteso che la “nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalita’ una pluralita’ di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorche’ essa sia stata articolata in piu’ capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialita’ dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” (Cass. Sez. 1, ord. 24 aprile 2018, n. 10113, Rv. 648893-01; in senso analogo gia’ Cass. Sez. 2, sent. 23 settembre 2013, n. 21684, Rv. 627822-01).
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
8. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando (OMISSIS) a rifondere alle societa’ (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a. ed (OMISSIS) S.p.a. le spese del presente giudizio, liquidate per le prime due, in Euro 3.200,00 cadauna, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% ed accessori di legge, nonche’, per la terza, in Euro 4.200,00 cadauna, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

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